Scade il prossimo 28 Febbraio 2026 il termine per la presentazione della domanda per l’ottenimento dei contributi previsti per radio e tv locali, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146
Art. 3
Soggetti beneficiari
Art. 4
Requisiti di ammissione
Art. 5
Procedura per l’erogazione dei contributi
Art. 6
Criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi
Art. 7
Emittenti a carattere comunitario
Art. 8
Revoca dei contributi
Per le informazioni specifiche sulle modalità di presentazione delle domande si rimanda alla lettura del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 2017, n. 146 – Normattiva
Le domande (in bollo da 16 Euro) dovranno essere trasmesse unicamente attraverso la piattaforma telematica del MIMIT all’indirizzo: SICEM – MISE
Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali. (17G00162)
Vigente al: 12-2-2026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
1) pari ad almeno 14 dipendenti di cui almeno 4 giornalisti se il territorio nell’ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia più di 5 milioni di abitanti;
2) pari ad almeno 11 dipendenti di cui almeno 3 giornalisti se il territorio nell’ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia tra 1,5 e 5 milioni di abitanti;
3) pari ad almeno 8 dipendenti di cui almeno 2 giornalisti se il territorio nell’ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia fino a 1,5 milioni di abitanti;
1) 40 per cento relativamente alla domanda per l’anno 2018;
2) 30 per cento relativamente alla domanda per l’anno 2019;
3) 20 per cento a partire dalla data di presentazione della domanda per l’anno 2020;
2. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti radiofoniche di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 3 che abbiano un numero minimo di 2 dipendenti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali sulla base di apposite attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali interessati nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda, occupati con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, con almeno un giornalista. Sono inclusi nel calcolo di cui al presente comma i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato. Per i dipendenti in cassa integrazione, con contratto di solidarietà e per quelli a tempo parziale si deve tener conto della percentuale dell’impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. Per il presente requisito si prende in considerazione il numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, fermo restando che tale requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda
. In via transitoria, per le domande relative agli anni dal 2016 al 2018 si prende in considerazione il numero dei dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda.
Art. 5
Art. 6
ai fini del calcolo dei contributi
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 agosto 2017
MATTARELLAGentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministriCalenda, Ministro dello sviluppo economicoPadoan, Ministro dell’economia e delle finanzeVisto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2017Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 835
CRITERI APPLICATIVI DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 61. L’ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti televisive e radiofoniche è ripartito, per gli anni 2016 e 2017, secondo le aree e le aliquote sotto riportate:
| Aree | Aliquote |
| a) criterio inerente ai dipendenti e ai giornalisti di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b) | 80% |
| b) criterio inerente ai dati Auditel di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c) (per le emittenti televisive) e ai ricavi per vendita di spazi pubblicitari (per le emittenti radiofoniche) di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d). | 17% |
| c) criterio inerente ai costi sostenuti per spese in tecnologie innovative di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e). | 3% |
A decorrere dagli anni successivi, l’ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti televisive e radiofoniche è ripartito secondo le aree e aliquote sotto riportate:
| Aree | Aliquote |
| a) criterio inerente ai dipendenti e ai giornalisti di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b) | 67% |
| b) criterio inerente ai dati Auditel di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c) (per le emittenti televisive) e ai ricavi per vendita di spazi pubblicitari (per le emittenti radiofoniche) di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d). | 30% |
| c) criterio inerente ai costi sostenuti per spese in tecnologie innovative di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e). | 3% |
2. Per la determinazione del punteggio relativo all’area a) si tiene conto dei seguenti criteri:
a) il personale applicato allo svolgimento dell’attività oggetto della domanda nel biennio precedente è così suddiviso:
1) a tempo indeterminato full-time, di seguito indicato come tipologia t1;
2) a tempo determinato full-time e con contratto di apprendistato, di seguito indicato come tipologia t2.
Il punteggio dei dipendenti part-time o in cassa integrazione e/o contratto di solidarietà è calcolato in proporzione della relativa percentuale dell’impegno contrattuale;
b) i giornalisti dipendenti con contratto a tempo indeterminato, applicati allo svolgimento dell’attività oggetto della domanda, sono così suddivisi:
1) giornalisti iscritti all’Albo professionale, di seguito indicato come tipologia t3;
2) pubblicisti e praticanti, di seguito indicato come tipologia t4.
Il punteggio dei giornalisti professionisti con contratto a tempo determinato è pari a alla metà del punteggio relativo alla tipologia t3; il punteggio dei giornalisti pubblicisti e praticanti con contratto a tempo determinato è pari alla metà del punteggio relativo alla tipologia t4.
Il punteggio dei giornalisti professionisti, pubblicisti part-time o in cassa integrazione o con contratto di solidarietà e dei praticanti è calcolato proporzionalmente alla percentuale dell’impegno contrattuale;
c) il numero medio di dipendenti delle tipologie di cui alle lettere a) e b) del biennio si calcola in proporzione al numero di mesi nei quali ciascun lavoratore ha prestato servizio. Si considera mese intero la frazione superiore a quindici giorni di calendario.
Il numero medio nel biennio per ogni tipologia di lavoratori è calcolato come:
Parte di provvedimento in formato grafico
d) qualora lo stesso dipendente, nel corso del biennio considerato, passi da una tipologia ad un’altra tra quelle di cui alle lettere a) e b) o modifichi la percentuale di utilizzo, ogni periodo deve essere inserito singolarmente indicando per ciascuno la data di inizio, la data di fine e la percentuale di utilizzo;
e) l’attribuzione della maggiorazione fino al 10 per cento del punteggio prevista dal comma 3 dell’articolo 6, al fine di premiare l’incremento del numero complessivo dei dipendenti rispetto all’anno precedente, viene applicata al solo punteggio relativo all’area a).
Tale maggiorazione è riconosciuta qualora il numero medio complessivo di dipendenti, ottenuto sommando al termine della fase istruttoria tutti i valori relativi alle quattro tipologie considerate, calcolati come indicato nella lettera c), superi di almeno una unità l’analogo valore risultato dall’istruttoria della domanda presentata l’anno precedente. La maggiorazione è calcolata nella misura del 2 per cento per ogni unità aggiuntiva fino al limite di 5;
f) l’attribuzione della maggiorazione del 10 per cento del punteggio prevista dal comma 3 dell’articolo 6, al fine di premiare le emittenti che abbiano effettuato fusioni o incorporazioni fra società titolari di autorizzazioni di fornitori di servizi media audiovisivi a livello locale, con l’obiettivo di incrementare l’occupazione ed il proprio prodotto informativo, viene applicata solo al punteggio relativo all’area a).
3. Per la determinazione del punteggio relativo all’area b) si tiene conto dei seguenti criteri:
a) per le sole emittenti televisive, i dati relativi alla media ponderata dell’indice di ascolto medio giornaliero mediato sui dati del biennio precedenti nella singola regione, e del numero dei contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedenti, calcolata nel rapporto rispettivamente del 70 per cento e del 30 per cento. Questi indici saranno calcolati per singolo marchio/palinsesto nel biennio solare precedente alla presentazione della domanda, e i dati di base saranno acquisti direttamente dal Ministero presso la società Auditel. Per le domande relative all’anno 2016 si tiene conto della media dei dati del biennio 2015/2016, mentre per le domande relative all’anno 2017, si tiene conto della media dei dati del biennio 2016/2017. Nel caso in cui non si disponga della rilevazione dell’ascolto per tutti i suddetti 24 mesi, sono presi in considerazione i mesi disponibili. Ai fini del calcolo della media annua, per i mesi non disponibili, l’ascolto è valutato pari a zero;
b) per le sole emittenti radiofoniche, i dati relativi al totale dei ricavi dell’emittente per vendita di spazi pubblicitari ammissibili nell’anno precedente. Per vendita di spazi pubblicitari ammissibili si intende quella relativa esclusivamente a spazi all’interno dei programmi radiofonici. Sono pertanto esclusi i proventi derivanti da eventi istituzionali, sponsorizzazioni e contributi pubblici.
4. Per la determinazione del punteggio relativo all’area c) si tiene conto del seguente criterio:
a) i dati relativi al totale dei costi sostenuti nell’anno precedente per spese in tecnologie innovative. Le spese in tecnologie innovative ritenute ammissibili sono quelle riguardanti:
1) investimenti in nuove tecnologie ed attrezzature nel campo della produzione, gestione, trattamento, registrazione, commutazione e diffusione di segnali audio-visivi e radiofonici. In sede di prima applicazione si considerano tecnologie innovative quelle relativi a sistemi HD, ULTRA HD, 4K, o tecnologie superiori;
2) investimenti in prototipi a supporto dell’attività editoriale dei giornalisti;
3) investimenti in tecnologie d’avanguardia a favore della concreta inclusione sociale di quanti presentino disabilità sensoriali o cognitive con l’intento di rendere più agevole l’accesso ai contenuti offerti;
4) investimenti in hardware e software utili per diffusione dei contenuti su altre piattaforme tecnologiche.
5. La maggiorazione del 15 per cento del punteggio prevista dal comma 4 dell’articolo 6, applicabile solo nel caso in cui la domanda venga presentata per marchi televisivi o trasmissioni radiofoniche autorizzati esclusivamente nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, viene applicata al punteggio complessivo conseguito dall’emittente nelle aree a) e c) di cui al comma 1 della presente tabella.
| Area a) | Punteggio (P) |
| Unità di personale a tempo indeterminato full-time occupato nell’intero biennio (t1) | 60 |
| Unità di personale a tempo determinato o con contratto di apprendistato full-time (t2) | 30 |
| Unità di giornalisti professionisti iscritti all’Albo full-time occupati nell’intero biennio (t3) | 100 |
| Unità di pubblicisti e praticanti full-time occupati nell’intero biennio (t4) | 60 |
Tali punteggi sono valori di riferimento per l’assegnazione dei punteggi proporzionati in ragione del periodo lavorativo e della percentuale di impiego effettivo.
Il punteggio relativo all’area a) si calcola come:
Parte di provvedimento in formato grafico
| Area b) Emittenti televisive | Punteggio |
| Media ponderata valori Auditel per il marchio/palinsesto indicato nella domanda | Pari al valore k |
La media ponderata e il conseguente punteggio relativo all’area b) si calcolano come segue:
K = (AMR x Famr x Za + RCH x Zr)/10000
dove:
AMR = ascolto medio del marchio/palinsesto sui dati del biennio precedente nella regione per cui ha fatto domanda.
RCH = contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente del marchio/palinsesto nella regione per cui ha fatto domanda.
Famr = fattore di normalizzazione dell’ascolto. Per mediare l’ascolto medio con i contatti, il valore di AMR sarà normalizzato con il fattore costante Famr.
Famr = Ʃ contatti netti giornalieri mediati sui dati del
biennio precedente delle emittenti locali pubblicate da Auditel.
Ʃ ascolto medio su base annua sui dati del biennio precedente
delle emittenti locali pubblicate da Auditel.
Per le domande relative all’anno 2016 si tiene conto della media del biennio 2015/2016, mentre per le domande relative all’anno 2017 si tiene conto della media dei dati del biennio 2016/2017;
Za= 70, peso attribuito alla componente ascolto medio.
Zr = 30, peso attribuito alla componente contatti medi.
K = punteggio dell’emittente per la regione e per il marchio/palinsesto per i quali ha presentato domanda in base agli indicatori Auditel.
| Area b) Emittenti radiofoniche | Punteggio |
| Ricavi per vendita di spazi pubblicitari (R) da euro 0 a euro 49.999 | 10 |
| Ricavi per vendita di spazi pubblicitari (R) da euro 50.000 a euro 99.999 | 20 |
| Ricavi per vendita di spazi pubblicitari (R) da euro 100.000 a euro 399.999 | 30 |
| Ricavi per vendita di spazi pubblicitari (R) da euro 400.000 a euro 699.999 | 40 |
| Ricavi per vendita di spazi pubblicitari (R) da euro 700.000 a euro 999.999 | 50 |
| Ricavi per vendita di spazi pubblicitari (R) da euro 1.000.000 e oltre | 60 |
| Area c) | Punteggio |
| Spese in tecnologie innovative (S) da euro 0 a euro 9.999 | 10 |
| Spese in tecnologie innovative (S) da euro 10.000 a euro 19.999 | 20 |
| Spese in tecnologie innovative (S) da euro 20.000 a euro 29.999 | 30 |
| Spese in tecnologie innovative (S) oltre euro 30.000 | 40 |
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