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Comunicazione annuale AGCOM – scadenza 31 Luglio 2026

CONNA 21 Maggio 2026 5 minuti letti
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Comunicazione annuale AGCOM

 

Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione

Delibera n. 608/10/CONS

Articolo 11
Comunicazione annuale

1. I soggetti iscritti di cui all’articolo 2 del presente regolamento trasmettono annualmente una comunicazione mediante la quale dichiarano che i dati comunicati all’atto della presentazione della domanda di iscrizione al Registro sono rimasti invariati oppure provvedono a comunicare l’aggiornamento dei medesimi in conformità a quanto indicato nell’allegato B.

2. I soggetti iscritti costituiti in forma di società di capitali o cooperative trasmettono la comunicazione annuale entro trenta giorni dalla data di deposito del bilancio in Camera di Commercio, aggiornata alla data dell’assemblea che approva il bilancio, mentre i restanti soggetti trasmettono la comunicazione annuale entro il 31 luglio di ciascun anno, aggiornata a tale data.

3. Le imprese richiedenti i contributi ai sensi dell’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all’articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, effettuano la comunicazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, con assetti riferiti all’anno precedente, secondo quanto disposto dalla sezione relativa alle “Dichiarazioni supplementari dovute dalle imprese richiedenti i contributi per l’editoria” di cui all’allegato B alla delibera n. 666/08/CONS.

4. I soggetti esercenti le attività di Internet point e Phone center che rientrano tra le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica di cui all’art. 2, comma 1, lettera j) sono esonerati dagli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo.

Soggetti tenuti all’iscrizione e obblighi di comunicazione

I soggetti tenuti all’iscrizione al Registro (ai sensi dell’art. 2 della delibera 666/08/CONS) sono i seguenti:

  1. gli operatori di rete;

  2. i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici (già fornitori di contenuti);

  3. i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;

  4. i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;

  5. le imprese concessionarie di pubblicità;

  6. le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;

  7. le agenzie di stampa a carattere nazionale;

  8. gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;

  9. i soggetti esercenti l’editoria elettronica;

  10. le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica;

  11. gli operatori economici esercenti l’attività di call center.

  • Con riferimento all’attività di concessionaria di pubblicità, si fa presente che la delibera n. 398/13/CONS ha disciplinato l’obbligo di iscrizione al ROC anche delle imprese concessionarie di pubblicità “sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili” in linea con la legge 16 luglio 2012, n. 103, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale“.

  • In relazione all’attività di agenzia di stampa a carattere nazionale, al fine di uniformarsi alle modifiche apportate dalla Direzione Analisi di Mercato, Concorrenza e Studi al Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), con la predetta delibera è stato previsto, di estendere l’obbligo di iscrizione al Registro anche alle agenzia di stampa che, pur non rientrando tra quelle di cui all’art. 2, comma 122, della legge 24 novembre 2006, n. 286, hanno una rilevanza nazionale, distribuendo i propri notiziari, a titolo oneroso, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizza un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 2001, compresi i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione e le agenzie di stampa a carattere nazionale.

  • Per quanto concerne l’attività di editoria elettronica, si fa presente che con l’entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198, gli editori di quotidiani on line sono tenuti a registrare la testata presso la cancelleria del Tribunale competente e successivamente all’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione.

  • Con riferimento ai periodici on line, si evidenzia che, alla luce di quanto disposto dall’art. 3-bis, comma 1, del d.lgs. 63/2012 come convertito dalla sopra indicata legge n. 103/2012, sono obbligati all’iscrizione al Registro esclusivamente le imprese che editano testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse per via telematica che:

  1. conseguano ricavi annui da attività editoriale superiori o pari a 100.000 euro (ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l’offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità, sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati) ovvero

  2. abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche.

  • Con riferimento all’attività di servizi di comunicazione elettronica, sono obbligati all’iscrizione al ROC “le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica” che, in base ad autorizzazione forniscono direttamente servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare televisiva.

Si segnala, che, alla luce di quanto disposto dalla delibera n. 102/03/CONS, non si considerano fornitori di servizi di comunicazione elettronica, e pertanto non sono tenuti all’iscrizione al ROC, i soggetti esercenti l’attività commerciale – quale ad esempio bar, alberghi, pizzerie, tabaccherie, sala giochi, etc. – che, non avendo come oggetto sociale principale l’attività di servizi di comunicazione elettronica, mettono a disposizione della propria clientela apparecchiature terminali di rete.

Si rappresenta, altresì, che i soggetti che svolgono le attività di Centro Elaborazione Dati (CED) ovvero di centri di scommesse sportive non sono tenuti all’iscrizione al ROC in quanto non rientrano tra le attività di cui all’art. 2, comma 1, lettera j), del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione” (all’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i.).

Modalità di trasmissione delle comunicazioni

Il nuovo articolo 13 dell’Allegato A della Delibera 666/08/CONS indica la nuova modalità di trasmissione delle comunicazioni, attraverso i serzizi telematici messi a disposizione sul portale impresainungiorno.gov.it

 

Per maggiori informazioni si invitano i nostri lettori a consultare i seguenti documenti:

Delibera 666/08/CONS | Agcom

Delibera 608/10/CONS | Agcom

Delibera 393/12/CONS | Agcom

Delibera 102/03/CONS | Agcom

Delibera 398/13/CONS | Agcom

Delibera 200/21/CONS | Agcom

e il sito dell’Autorità:

www.agcom.it

 

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