TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
Il 31
gennaio di ogni anno scadrebbe il termine per il pagamento della tassa di concessione
se essa fosse da corrispondere, ma come più volte abbiamo detto e
scritto essa non è dovuta per l'assenza di concessioni degne di questo
nome rilasciate da parte dello Stato attraverso il Ministero delle
comunicazioni.
Il versamento (per ogni emittente gestita) potrà essere effettuato: attraverso C.C.P intestato a:
Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di
Pescara Conto Corrente Postale n. 8003 attraverso bonifico bancario intestato a: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara IBAN: IT25I0760103200000000008003 con causale “tassa annuale concessione governativa per l’anno (indicare l'anno in corso) per attività di radiodiffusione sonora (indicare se commerciale o comunitaria) in ambito locale di cui al protocollo (indicare protocollo ministeriale), con denominazione (indicare denominazione emittente)”, con codice tariffa 7717 (diffusione televisive e radiofoniche via etere in ambito locale), barrando nella casella “tipo di versamento” la casella “annuale”.
La tassa va versata per ogni emittente gestita. Successivamente dovrà essere inviata comunicazione dell’avvenuto versamento al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, al quale andrà trasmessa l’attestazione rilasciata dall’Ufficio postale, secondo le consuete modalità.
Precisiamo che le emittenti
radiofoniche a carattere comunitario in ambito locale
non hanno più diritto allo "sconto" del 25%
riferito al canone stabilito per le emittenti radiofoniche commerciali a
causa dell'abrogazione del comma 2 dell’art. 22 della L. 223/1990, che
lo prevedeva. Ciò è stabito dall’art. 54 del D.L. n. 177/2005 (c.d.
Testo Unico RTV). |
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