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SCADENZE

 

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

Il 31 gennaio di ogni anno scadrebbe il termine per il pagamento della tassa di concessione se essa fosse da corrispondere, ma come più volte abbiamo detto e scritto essa non è dovuta per l'assenza di concessioni degne di questo nome rilasciate da parte dello Stato attraverso il Ministero delle comunicazioni.
Buona parte dei nostri associati non paga né canoni e tanto meno tasse, forte della presenza del comma 5 dell'articolo 34 della legge 223/90 che se rispettato avrebbe consentito attraverso appositi Piani di assegnazione di fruire di frequenze in concessione sicure e non interferite.

 
Emittenti radiofoniche locali: 337 € (tassa annuale)

Il versamento (per ogni emittente gestita) potrà essere effettuato:

attraverso C.C.P intestato a:

Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara
Tasse Concessioni Governative

Conto Corrente Postale n. 8003

attraverso bonifico bancario intestato a:

Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara

IBAN: IT25I0760103200000000008003

con causale “tassa annuale concessione governativa per l’anno (indicare l'anno in corso) per attività di radiodiffusione sonora (indicare se commerciale o comunitaria) in ambito locale di cui al protocollo (indicare protocollo ministeriale), con denominazione (indicare denominazione emittente)”, con codice tariffa 7717 (diffusione televisive e radiofoniche via etere in ambito locale), barrando nella casella “tipo di versamento” la casella “annuale”.

La tassa va versata per ogni emittente gestita.

I modelli di versamento prestampati sono facilmente reperibili presso tutti gli uffici postali.

Successivamente dovrà essere inviata comunicazione dell’avvenuto versamento al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, al quale andrà trasmessa l’attestazione rilasciata dall’Ufficio postale, secondo le consuete modalità.

Precisiamo che le emittenti radiofoniche a carattere comunitario in ambito locale non hanno più diritto allo "sconto" del 25% riferito al canone stabilito per le emittenti radiofoniche commerciali a causa dell'abrogazione del comma 2 dell’art. 22 della L. 223/1990, che lo prevedeva. Ciò è stabito dall’art. 54 del D.L. n. 177/2005 (c.d. Testo Unico RTV).