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LEGISLAZIONE

 

 DECRETO 23 Aprile 2007
Bando di concorso per l'attribuzione di contributi, per l'anno 2007, alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto 5 novembre 2004, n. 292
(GU n. 137 del 15-6-2007 )

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
  Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12,
che  prevede  la  determinazione  dei  criteri delle modalita' per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in  materia  di documentazione amministrativa emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  Vista  la  legge  23 dicembre  1998,  n. 448, concernente misure di
finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo,  ed  in
particolare l'art. 45, comma 3;
  Vista  la  legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2000), ed in particolare l'art. 27, comma 10;
  Vista  la  legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001), ed in particolare l'art. 145, commi 18 e 19;
  Vista  la  legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002), ed in particolare l'art. 52, comma 18;
  Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003), ed in particolare l'art. 80, comma 35;
  Vista  la  legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004) ed, in particolare, l'art. 4, comma 5;
  Visto  il  decreto-legge  del 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio  2004,  n. 47, recante
"Proroga  di  termini  previsti  da  disposizioni legislative" ed, in
particolare, l'art. 1, comma 1;
  Vista  la  legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio
in   materia   di   assetto   del  sistema  radiotelevisivo  e  della
RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a., nonche' delega al Governo per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione";
  Visto  il  decreto-legge  12 luglio  2004,  n.  168, convertito con
modificazioni,   dalla   legge   30 luglio   2004,  n.  191,  recante
"Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica";
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);
  Vista  la  legge  30 dicembre  2004,  n. 312 bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il
triennio 2005-2007;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
31 dicembre  2004  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31
dicembre 2004;
  Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 2002, n. 225, concernente:
"Regolamento   recante   modalita'  e  criteri  di  attribuzione  del
contributo  previsto  dall'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali";
  Visto  il "Codice di autoregolamentazione in materia di televendite
e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia
ed  assimilabili,  di  servizi  relativi ai pronostici concernenti il
gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip,
lotterie e giochi similari" approvato dalla Commissione per l'assetto
del  sistema  radiotelevisivo  il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle
emittenti e dalla associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;
  Visto  il  "Codice  di  autoregolamentazione Tv e minori" approvato
dalla  Commissione  per  l'assetto  del  sistema  radiotelevisivo  il
5 novembre  2002  e sottoscritto dalla emittenti e dalle associazioni
firmatarie il 29 novembre 2002;
  Vista  la  legge  16 gennaio  2003,  n.  3, recante disposizioni in
materia  di  pubblica  amministrazione  e, in particolare, l'art. 41,
comma 9;
  Visto  il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente
"Regolamento  recante  nuove  norme per la concessione alle emittenti
televisive  locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della
legge   23 dicembre   1998,   n.   448,   e  successive  modifiche  e
integrazioni";
  Vista  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005), ed, in particolare l'art. 1, comma 214;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 luglio 2005, n. 177, recante il
testo unico della Radiotelevisione;
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006), ed, in particolare l'art. 1, commi 15 e 19;
  Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007), ed, in particolare l'art. 1, comma 1244;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  domanda  per  ottenere  i benefici previsti dall'art. 1 del
decreto   ministeriale   5   novembre   2004,  n.  292,  concernente:
"Regolamento  recante  nuove  norme per la concessione alle emittenti
televisive  locali  dei  benefici  previsti dall'art. 45, della legge
23 dicembre  1998,  n. 448 e successive modifiche e integrazioni", di
seguito   indicato  come  "regolamento",  a  favore  delle  emittenti
televisive  locali  titolari  di concessione ovvero di autorizzazione
rilasciata   ai   sensi   dell'art.  1,  comma 1,  del  decreto-legge
23 gennaio  2001,  n.  5,  convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo  2001,  n.  66,  per  l'anno  2007,  deve essere inviata, in
duplice  copia,  di  cui l'originale debitamente documentato, a mezzo
raccomandata o via fax, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  del presente bando, al comitato regionale per le
comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, al comitato regionale
per  i  servizi  radiotelevisivi,  competente per territorio. La data
apposta  sulla  raccomandata  dall'ufficio postale accettante fa fede
della tempestivita' dell'invio. Ciascuna emittente puo' presentare la
domanda:
    1)  per la regione o la provincia autonoma nella quale e' ubicata
la sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo;
    2)  per  le  ulteriori regioni o province autonome nelle quali la
medesima  emittente,  ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento,
raggiunga  una  popolazione  non  inferiore  al settanta per cento di
quella  residente  nel  territorio della regione o provincia autonoma
irradiata. In questo caso l'emittente deve dichiarare i capoluoghi di
provincia,  le  province,  i  comuni  serviti  all'interno del bacino
televisivo,  specificando,  altresi',  se  la  copertura  e' totale o
parziale  e, in quest'ultimo caso indicando le aree, del capoluogo di
provincia,  della provincia o del comune, servite. In entrambi i casi
di  cui  ai  citati  punti  1)  e  2), l'emittente, qualora non sia a
carattere  comunitario,  deve  necessariamente  avere,  pena  il  non
inserimento  nella  graduatoria, una quota di fatturato e per il solo
punto 2) almeno un dipendente.
  2.   La   domanda   deve  contenere  a  pena  di  esclusione  dalla
graduatoria:
    a) l'indicazione  degli  elementi atti ad individuare l'emittente
richiedente  con  gli  estremi dell'atto concessorio o autorizzatorio
rilasciato   ai  sensi  del  decreto-legge  20 gennaio  2001,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
    b) la dichiarazione che l'impresa editrice ha assolto a tutti gli
obblighi  contabili  cui  essa  e'  tenuta  ai  sensi della normativa
vigente;
    c) il   numero   di  codice  fiscale  e  di  partita  I.V.A.  del
richiedente;
    d) la  dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per
l'anno  2006  alle  provvidenze  di  cui all'art. 7 del decreto-legge
27 agosto  1993,  n.  323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre  1993,  n.  422;  l'adozione  del provvedimento formale di
ammissione,  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica
16 settembre  1996,  n.  680, ovvero l'adozione del parere favorevole
all'ammissione  stessa  da parte della commissione per le provvidenze
alle  imprese  di  radiodiffusione  televisiva  di cui all'art. 4 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680,
come  sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio
1997,  n.  269  costituisce, in ogni caso condizione per l'erogazione
totale del contributo;
    e) la     dichiarazione     di    adesione    al    "Codice    di
autoregolamentazione  in materia di televendite e spot di televendita
di  beni  e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di
servizi  relativi  ai  pronostici  concernenti  il  gioco  del lotto,
enalotto,  superenalotto,  totocalcio,  totogol,  totip,  lotterie  e
giochi  similari"  approvato  dalla  Commissione  per  l'assetto  del
sistema  radiotelevisivo  il  14 maggio  2002  e  sottoscritto  dalle
emittenti  e  dalle  associazioni  firmatarie  il  4 giugno 2002 e al
"Codice  di  autoregolamentazione  sulla  tutela  dei  minori  in  Tv
"approvato    dalla    Commissione    per   l'assetto   del   sistema
radiotelevisivo  il  5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e
dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002.
  3.  Nella  domanda  devono  essere  indicati gli elementi, previsti
dall'art.  4 del regolamento, da sottoporre a valutazione; la domanda
e'  corredata  da idonea documentazione atta a comprovare il possesso
dei  medesimi  elementi,  i quali possono essere comprovati, nei casi
consentiti,  anche  mediante  apposite  dichiarazioni  ai  sensi  del
decreto  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445. In
particolare, devono essere indicati:
    a) la  media  dei  fatturati realizzati nel triennio 2004 - 2006,
intendendosi  per  fatturato  quanto  previsto  dall'art. 1, comma 4,
ultimo periodo, del regolamento. Nel caso in cui l'emittente presenti
la  domanda per piu' regioni o province autonome deve essere indicata
la  quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di
ogni  singola  emittente  televisiva  in ciascuna regione o provincia
autonoma;  qualora  tale  indicazione  non  fosse possibile in quanto
l'emittente  televisiva realizza il proprio fatturato indistintamente
sull'intero territorio servito, la media dei fatturati dell'emittente
stessa  dovra'  essere suddivisa tra le regioni o province oggetto di
domanda per l'ottenimento del contributo in rapporto alla popolazione
servita in tali regioni o province autonome;
    b) il personale dipendente, per singola emittente, applicato allo
svolgimento  dell'attivita' televisiva, in riferimento all'anno 2006,
suddiviso  secondo le previsioni dell'art. 4, comma 1, lettera b) del
regolamento; nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per piu'
regioni  o  province autonome deve essere indicata la quota parte del
personale   dipendente   applicato  allo  svolgimento  dell'attivita'
televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma;
    4. La domanda deve, altresi', contenere:
    a) la  dichiarazione  di  essere  in regola con il versamento dei
contributi  previdenziali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a),
del regolamento;
    b) la  dichiarazione  e  di  non  essere assoggettata a procedura
concorsuale  fallimentare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b),
del regolamento;
    c) la  dichiarazione  di  essere  in  regola con il pagamento del
canone di concessione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del
regolamento;
    d) la  dichiarazione  di  non  essersi  impegnata  a  trasmettere
televendite  per  oltre  l'80% della propria programmazione, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera d), del regolamento;
    e) l'indicazione   delle   coordinate   bancarie  intestate  alla
societa'  titolare  dell'emittente  nel  quale effettuare il bonifico
relativo al pagamento del contributo.
  5.  La  domanda  presentata dai soggetti che gestiscono piu' di una
attivita', anche non televisiva, deve recare la dichiarazione di aver
instaurato   il   regime   di  separazione  contabile;  nel  caso  il
richiedente presenti per la prima volta domanda per l'ottenimento del
contributo  di  cui  al comma 1 deve essere allegato alla domanda uno
schema  di  bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento
con  l'impegno  ad instaurare entro l'esercizio in corso un regime di
separazione contabile.
  6. Ai fini della ripartizione tra le regioni e le province autonome
di  Trento e Bolzano dell'ammontare annuo dello stanziamento previsto
dall'art.  45,  comma 3,  della  legge  23 dicembre  1998,  n. 448, e
successive  modificazioni, il comitato regionale per le comunicazioni
e,   ove   non  costituito,  il  comitato  regionale  per  i  servizi
radiotelevisivi,  deve trasmettere al Ministero delle comunicazioni -
Direzione  generale  per  i servizi di comunicazione elettronica e di
radiodiffusione,   di   seguito  denominato  "Ministero",  non  oltre
quindici  giorni dalla scadenza del termine per l'invio delle domande
per  l'ottenimento  del  contributo,  la  seconda copia della domanda
presentata da ciascuna emittente.
  7.  Entro  novanta  giorni dalla pubblicazione del presente bando i
comitati  regionali  per  le  comunicazioni  e, ove non costituiti, i
comitati  regionali  per  i servizi radiotelevisivi, provvedono, dopo
aver  accertato l'effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare
del   contributo,   a   predisporre   le  relative  graduatorie  e  a
comunicarle,   entro   trenta  giorni  dalla  loro  approvazione,  al
Ministero,  rendendole,  contestualmente  pubbliche.  Le  graduatorie
devono indicare analiticamente i punteggi relativi a ciascun elemento
di  valutazione di cui all'art. 4 del regolamento, attribuiti secondo
quanto  indicato  nella  tabella  A  allegata  al regolamento. Non e'
consentito  l'inserimento  in  graduatoria  di emittenti che ricadano
nelle  condizioni  di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento, fatto
salvo  quanto  ivi  previsto  per  le  emittenti televisive private a
carattere comunitario.
  8.  Il  Ministero  provvede  all'erogazione dei contributi, salvi i
casi  di  esclusione di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c),
del  regolamento,  nei  limiti  dello stanziamento relativo a ciascun
ambito  regionale  e  delle province autonome di Trento e Bolzano. Il
contributo  e' erogato, per un quinto, in parti uguali alle emittenti
aventi  titolo all'erogazione del contributo, secondo quanto previsto
dall'art.  1,  comma 5, del regolamento e, per i quattro quinti, alle
emittenti  collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del
trentasette  per cento dei graduati arrotondato all'unita' superiore,
secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del regolamento.
  9.   In   caso  di  ritardi  procedurali,  alle  singole  emittenti
risultanti  dalla graduatoria formata ai sensi del comma 7 e' erogato
un  acconto,  salvo  conguaglio,  pari  al 90 per cento del totale al
quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno
2006.
  10.   I   comitati  regionali  per  le  comunicazioni  e,  ove  non
costituiti,  i comitati consulenza. I medesimi organi sono, altresi',
tenuti  a disporre le verifiche previste dal citato art. 7, commi 2 e
regionali  per  i  servizi  radiotelevisivi,  entro i sessanta giorni
successivi  alla predisposizione delle graduatorie di cui al comma 7,
fermo  restando  il  disposto  dell'art. 71, comma 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455, sono tenuti a
verificare  le dichiarazioni delle emittenti collocate in graduatoria
riferite  agli  elementi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b),
del  regolamento, ove le medesime non siano state corredate, all'atto
della  domanda,  dalla  documentazione  di  cui  all'art. 7, comma 1,
lettere a) e b), del regolamento. I menzionati organi sono, altresi',
tenuti  a  disporre le verifiche previste da citato art. 7, commi 2 e
3, del regolamento.
  11.  Il  Ministero  provvede  alla revoca dei contributi nei casi e
secondo le procedure di cui all'art. 8 del regolamento.
  12.  A  seguito  dell'entrata  in vigore del decreto legislativo 31
luglio  2005,  n. 177 recante il Testo Unico della Radiotelevisione i
provvedimenti  sanzionatori cui fare riferimento per la riduzione dei
contributi  e  per  l'esclusione  dagli  stessi previsti dall'art. 2,
commi 2 e 3 del Regolamento sono quelli emanati dall'Autorita' per le
Garanzie  nelle  Comunicazioni  per  violazione dell'art. 4, comma 1,
lettera b), nonche' dall'art. 34, commi 1 e 2 del sopracitato decreto
legislativo  31  luglio  2005,  n.  177 anziche' quelli in precedenza
rispettivamente  previsti  dagli abrogati commi 10, 11 e 13 dell'art.
15 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
  Il  presente  atto  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 aprile 2007
                                       Il Ministro: Gentiloni Silveri

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2007
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 2, foglio n. 340


Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15/06/2007

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