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ELETTROSMOG

 

COMUNE DI ROMA

Il Nuovo Regolamento Comunale

per l’installazione degli impianti per le reti di telefonia radiomobile e degli impianti di trasmissione radiofonica, televisiva e servizi similari

Nella seduta dello scorso lunedì 11/12/2000, il Consiglio Comunale di Roma ha approvato, con voto unanime, il Nuovo Regolamento per l’installazione degli impianti per le reti di telefonia radiomobile e degli impianti di trasmissione radiofonica, televisiva e servizi similari.

Questo provvedimento segue di due anni esatti il precedente regolamento (Delibera G.M. n° 5187 del 29/12/1998), ed è il frutto di un serrato confronto con le forze politiche, maggioranza e opposizione, con i rappresentanti delle organizzazioni sociali e dei numerosi comitati dei cittadini sorti in modo spontaneo attorno ad un tema che si è rilevato molto sentito.

Come per il provvedimento del 1998, la difficoltà maggiore è stata il doversi muovere in un ambiente in rapida espansione, come quello delle telecomunicazioni, in carenza di riferimenti normativi adeguati e giurisprudenza consolidata. Se la nuova legge nazionale sulla tutela dall’inquinamento elettromagnetico tarda ad arrivare, la regolamentazione a livello regionale, almeno nel caso del Lazio, ha prodotto un provvedimento, completamente insufficiente e confuso, che non entra nel merito delle questioni più scottanti.

Il Nuovo Regolamento Comunale è, da questo punto di vista, un documento sicuramente avanzato, che cerca di fornire risposte alle esigenze di certezza del rispetto delle regole, di sicurezza per la salute e di trasparenza dell’azione amministrativa che provengono dalla società civile.

I cittadini romani hanno, con questo nuovo regolamento, uno strumento in più di garanzia e salvaguardia dell’ambiente e soprattutto di tutela della salute.

Roma lì 18/12/2000

Esterino Montino

 

Prot. Dip. N. Deliberazione N.

 

S.P.Q.R.

Prot. Serv. Delib. N. del

COMUNE DI ROMA

DIPARTIMENTO IX - U.O.

Schema di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Indirizzi per la tutela della salute dai rischi di inquinamento da onde elettromagnetiche. Modifiche alla procedura per il rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni edilizie relative all’installazione degli impianti per le reti di telefonia radiomobile e degli impianti di trasmissione radiofonica e televisiva e servizi similari". Istituzione di una rete di monitoraggio continuo dei campi elettromagnetici. Revoca della deliberazione della Giunta Comunale n.5187 del 29 dicembre 1998.

Premesso :

- che, con deliberazione della Giunta regionale n. 689/79 sono state approvate le norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Roma;

- che, a seguito delle numerose istanze fatte pervenire dai titolari delle concessioni rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni per la gestione del servizio pubblico di radio telefonia cellulare, volte ad ottenere le autorizzazioni o le concessioni edilizie per l’installazione delle antenne destinate ad assicurare la copertura del servizio, sia su edifici urbani che nelle aree esterne al centro abitato, si è reso necessario emanare disposizioni finalizzate a regolamentare il rilascio delle sopra citate concessioni e autorizzazioni;

- che, a tal fine, con deliberazione del Consiglio Comunale n.84 del 27 aprile 1995, si è proceduto ad integrare l’art.3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, regolamentando l’installazione di antenne ricetrasmittenti per l’erogazione del servizio pubblico di telefonia cellulare o impianti similari in tutte le zone di PRG, previa verifica del rispetto delle esigenze relative alla tutela ambientale, dei monumenti, delle aree archeologiche, oltre che della normativa statale e regionale sui sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, con particolare riguardo alla sicurezza e alla salute pubblica;

- Che, con lo stesso atto, veniva stabilito che la competenza del rilascio delle autorizzazioni di che trattasi faceva capo alla Ripartizione XV – ora Dipartimento IX – presso il quale è stato creato un apposito ufficio amministrativo;

- Che con deliberazione della Giunta Comunale n.5187, approvata nella seduta del 29 dicembre 1998, venivano introdotte modifiche alla procedura di rilascio delle autorizzazioni amministrative relative all’installazione degli impianti per la rete di telefonia cellulare GSM e similari, prevedendo l’acquisizione – in fase istruttoria - del parere preventivo obbligatorio dell’I.S.P.E.S.L. e delle Aziende U.S.L. competenti per territorio, attestante sia la conformità della tipologia degli impianti alla normativa vigente ed ai protocolli recanti norme di buona tecnica, sia l’idoneità del sito destinato ad ospitare l’impianto, tenendo conto di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 10.7.1998 n.381 in relazione alla necessità di riservare misure di maggiore cautela in quei casi in cui si possono verificare esposizioni ai campi elettromagnetici per periodi prolungati non inferiori alle quattro ore su soggetti esposti per ragioni non professionali;

- Che in data 11.12.1998 veniva stipulato un accordo di procedimento tra le Amministrazioni interessate - Comune di Roma, Regione Lazio, Aziende Sanitarie Locali e Ispesl, - al fine di armonizzare le varie fasi dell’iter per il rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni edilizie per la costruzione e per l’installazione o la modifica di sistemi fissi di radiodiffusione e di radiocomunicazione, recepito come parte integrante della sopra citata deliberazione n.5187/98;

- Che, con deliberazione n.68 del 30 ottobre 1998 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato il Piano di Assegnazione delle Frequenze, e con successiva deliberazione del 14 luglio 1999 la stessa Autorità ha disposto l’integrazione del P.A.F. per la radiodiffusione televisiva locale;

- Che il D.M. 10 settembre 1998 n.381, all’art.3 ha fissato i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all’esercizio di sistemi fissi di telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 300 GHz, stabilendo all’art.4 comma 1 che in ogni caso la progettazione e realizzazione dei sistemi fissi di telecomunicazione che operano nella banda di frequenza indicata – nonché il risanamento degli impianti preesistenti - deve avvenire in modo da produrre i livelli di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio;

- Che lo stesso D.M. n.381/98, al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione, introduce all’art.4 comma 2 una misura di cautela in corrispondenza di tutti gli edifici in cui sono previste permanenze superiori alle 4 ore, prevedendo che – per le frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz - non si possano superare i seguenti valori: 6 V/m per il campo elettrico; 0,016 A/m per il campo magnetico e - per frequenze comprese tra 3 MHz e 300 GHz – 0,10 W/ mq per la densità di potenza dell’onda piana equivalente. Al successivo comma 3 dello stesso art.4 è prevista inoltre la facoltà per le regioni e le provincie autonome di disciplinare l’installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti sopra indicati, il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità e le attività di controllo e vigilanza;

- Che, a seguito della delega contenuta nell’art.115 della legge regionale n.14 del 6 agosto 1999, "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" sono attribuite ai Comuni le funzioni e i compiti amministrativi in ordine alle autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti, la valutazione dei progetti di risanamento nonché la vigilanza sull’osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall’inquinamento elettromagnetico e sull’esecuzione delle azioni di risanamento in relazione agli impianti di telefonia mobile;

- Che il Consiglio Comunale, con la mozione n.1 approvata all’unanimità nella seduta del 22 marzo 1999, impegnava il Sindaco e la Giunta ad apportare alcune modifiche alla procedura di cui alla citata deliberazione n.5187 del 29.12.1998, al fine di garantire una maggiore tutela della salute pubblica;

- Che, pertanto, occorre procedere ad una revisione della suddetta procedura;

- Considerata la necessità di estendere a tutte le tipologie di impianti di radiotrasmissione e, più in generale, agli impianti di telecomunicazione la procedura di valutazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti ed al rispetto dei limiti di inquinamento acustico;

- visto l’art.220 del T.U. delle Leggi sanitarie, R.D. 27 Luglio 1934 n.1265;

- visti gli artt.6, 7 e 23 della Legge 23 Dicembre 1978 n.833;

- visto l’art.115 della Legge Regione Lazio 6 agosto 1999 n.14;

- visto l’art.4 del D.M. 10 settembre 1998 n.381;

- vista la legge 7 agosto 1990 n.24;

- visto l’art.2-bis del D.L. n.115 del 1 maggio 1997 (convertito in Legge n.189 del 1 Luglio 1997);

- vista la mozione n.1 approvata dal Consiglio Comunale in data 22 marzo 1999;

Preso atto che in data 22 febbraio 2000 il Direttore della II U.O. del IX Dipartimento, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta:

"Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: F. Febbraro;

 

Atteso che la proposta in data 13 marzo 2000 è stata trasmessa, ai sensi dell’art.6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Presidenti delle Circoscrizioni per l’espressione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali entro il termine di 30 giorni;

Che, con deliberazioni in atti, sono pervenuti da parte delle Circoscrizioni i seguenti pareri:

entro il termine

  • parere favorevole dei Consigli delle Circoscrizioni VII,X e XVII;

  • parere favorevole, con richiesta di modifiche, del Consiglio della Circoscrizione IX;

  • parere contrario del Consiglio della Circoscrizione XX;

oltre il termine

  • parere favorevole del Consiglio della Circoscrizione VIII;

  • parere favorevole, con richiesta di modifiche, dei Consigli delle Circoscrizioni V, XVIII e XIX

 

Atteso che la Giunta Comunale, nella seduta del 25 luglio 2000, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Dipartimento IX, ha ritenuto di accogliere le sottoriportate proposte di modifica avanzate dalle Circoscrizioni V,IX e XIX di aggiungere nel dispositivo del provvedimento:

     

  • al 1° capoverso, dopo " aree archeologiche" le parole "aree naturali protette";

  • -alla fine del 3° rigo di pag.5 , la frase " Inoltre agli uffici circoscrizionali è demandato il monitoraggio periodico della presenza di impianti di telefonia mobile";

  • al 3° capoverso di pag.5, dopo " della tutela paesaggistica" le parole " a tutela delle aree verdi, delle riserve e delle zone protette";

  • il 5° capoverso di pagina 5, dopo" tali attività" la frase " fatto salvo il rispetto nella aree succitate dei valori stabiliti negli obiettivi di qualità";

  • prima del 1° capoverso di pag.7, la frase" l’Amministrazione Comunale richiederà ai concessionari l’adozione di tecniche di roaming ( trasferimento) per limitare il numero di impianti sul territorio comunale, unificando gli impianti stessi senza alterare la qualità dei sistemi di gestione di telefonia mobile ";

Rilevato altresì che la Giunta Comunale, sempre nella richiamata seduta del 25 luglio 2000, ha ritenuto di non accogliere le restanti proposte di modifica avanzate dalle citate Circoscrizioni, nonché dalla Circoscrizione XVIII, per le motivazioni esplicitate in sede di istruttoria del Dipartimento IX;

Atteso che la Circoscrizione XX ha espresso un parere contrario sul complesso della proposta e che al riguardo la Giunta Comunale ha ritenuto di mantenere la proposta medesima per l’urgenza che il provvedimento riveste;

Che la proposta in data 13 marzo 2000 è stata trasmessa per l’esame alle Commissioni Consiliari Permanenti II, III, IV e VII, che non hanno fatto pervenire alcun parere in merito;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 17 comma 68 della legge 15 maggio 1997, n.127;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.n. 267/2000 in ordine agli emendamenti approvati;

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di modificare la procedura per il rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni edilizie relative all’installazione degli impianti per le reti di telefonia radiomobile e degli impianti di trasmissione radiofonica e televisiva e servizi similari come segue :

1) L’installazione di tutti gli impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica, come quelli per l’erogazione del servizio pubblico di telefonia radiomobile (GSM, ETACS, UMTS, DCS E DECT), di trasmissione radiofonica e televisiva e di altri servizi similari può essere autorizzata purché siano rispettate le esigenze di tutela della salute pubblica, ambientale e paesaggistica, dei monumenti, delle aree archeologiche e delle aree naturali protette, oltre che la normativa statale e regionale sugli impianti ricetrasmittenti.

2) Le installazioni sugli edifici esistenti, che potranno prevedere anche il riuso di eventuali volumi tecnici dismessi o non funzionali alle esigenze degli immobili dei quali sono pertinenza, anche in relazione a quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.295 del 26.7.1991, saranno soggette a concessione edilizia., ai sensi della legge n.10 / 1977.

In considerazione degli oneri che l’Amministrazione Comunale dovrà sostenere per lo svolgimento delle necessarie attività volte a garantire la prevenzione, il monitoraggio ambientale e l’informazione ai cittadini, a ciascuna concessione richiesta verrà applicato un onere straordinario pari a L. 5.000.000 (lire cinquemilioni) a titolo di contrinuzione alle suddette spese.

Sono altresì dovuti, annualmente i diritti di segreteria ridotti del 95% per gli impianti con potenza immessa inferiore a 5 Watt (microcelle). Tali diritti saranno quantificati entro 30 gg. Dall’entrata in vigore della presente Deliberazione e commisurati all’attività amministrativa finalizzata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, alla realizzazione di un sistema di monitoraggio ambientale e all’informazione alla cittadinanza.

Le relative somme – comprese quelle dovute per il rilascio delle concessioni edilizie - verranno introitate in un apposito capitolo di bilancio che servirà a finanziare le attività relative alla prevenzione, la realizzazione di un sistema di monitoraggio ambientale e le attività di informazione alla cittadinanza, con particolare riferimento alla promozione di campagne educative nelle scuole volte a favorire un uso consapevole delle nuove tecnologie e la conoscenza dei potenziali rischi connessi.

Per gli impianti con potenza immessa in antenna inferiore a 5 watt (microcelle), rimane fermo l’attuale regime di autorizzazione.

Potranno essere autorizzati in modo unitario progetti per lo sviluppo del servizio riguardanti settori, rioni, zone della città, che prevedano il posizionamento anche di più impianti a microcella. Tali progetti dovranno ottenere i pareri preventivi da parte dell’A.R.P.A. Lazio e delle Aziende USL con le modalità descritte al punto successivo.

Il Dipartimento IX – Ufficio Concessioni Edilizie dovrà comunicare alle Circoscrizioni l’avvio delle istruttorie relative al rilascio delle concessioni sul territorio di competenza.

Le Circoscrizioni – ai sensi dell’art.7 della legge 7 agosto 1990 n.241 - provvederanno ad informare dell’avvio del procedimento amministrativo i residenti nella zona interessata, tramite l’affissione di avvisi alla cittadinanza.

I proponenti dovranno apporre contestualmente alla richiesta di rilascio della concessione edilizia un avviso pubblico, all’ingresso dell’edificio interessato, con i dati identificativi dell’impianto proposto.

3) Le concessioni e le autorizzazioni verranno rilasciate dal Dipartimento IX – II Unità Organizzativa - nei modi attualmente vigenti e subordinatamente all’acquisizione, negli atti istruttori, di dichiarazioni asseverate rilasciate da tecnici abilitati relative sia alla sicurezza statica dell’edificio e degli impianti installati, sia al rispetto delle disposizioni della legge 46/90 e della normativa antincendio, oltre che dei pareri favorevoli dell’A.R.P.A. Lazio e della A.S.L. competente.

Tali pareri dovranno contenere la valutazione:

     

  1. del rispetto dei limiti per l’esposizione della popolazione al campo elettromagnetico generato dall’impianto e del rispetto dell’obiettivo di qualità per l’emissione degli impianti come sotto specificato. Per la formulazione del suddetto parere, i soggetti gestori dovranno presentare idonea relazione per la valutazione previsionale dell’esposizione dei recettori prossimi all’impianto nelle condizioni di massima emissione, tenendo conto dei valori di fondo esistenti, rilevati preventivamente in corrispondenza dei recettori stessi;

  2. della conformità della tipologia degli impianti alla normativa vigente ed ai protocolli recanti norme di buona tecnica, sulla base dell’esame della documentazione tecnica fornita dal gestore secondo quanto previsto dall’allegato 1 alle linee guida applicative del Decreto 10.9.1998 n.381;

  3. dell’idoneità del sito destinato ad ospitare l’impianto in relazione alla eventuale presenza di altre fonti di emissione elettromagnetica, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alla necessità di riservare misure di maggiore cautela in quei casi in cui si possono verificare esposizioni ai campi elettromagnetici per periodi prolungati non inferiori alle quattro ore su soggetti esposti per ragioni non professionali.

  4. del rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le immissioni del rumore causato dall’impianto.

Tali disposizioni si applicano a tutte le concessioni e autorizzazioni richieste antecedentemente e non ancora rilasciate, nonché a tutte le concessioni richieste successivamente alla data di esecutività della presente deliberazione.

Per tutti gli impianti soggetti a concessione edilizia, con riferimento a quanto previsto dall’art. 2-bis del D.L. n.115/1997 convertito con modificazioni in Legge n.189/1997, dovrà essere preventivamente espletata la procedura di valutazione di impatto ambientale, salvo diversa disposizione della Regione Lazio.

 

4) E’ assegnato il termine di 60 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione ai concessionari del servizio di telefonia mobile ed ai titolari di impianti di trasmissione radiofonica, televisiva o per altri servizi similari per integrare la documentazione tecnica relativa agli impianti già installati e funzionanti. Per quanto riguarda i pareri di competenza dell’A.R.P.A. e delle A.S.L., i titolari degli impianti – entro lo stesso termine di 60 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione - dovranno inoltrare le relative richieste di parere.

5) In caso di inadempienza da parte dei concessionari, l’Amministrazione comunale procederà – previa diffida ad adempiere entro un termine abbreviato che verrà successivamente stabilito dal Dipartimento IX – II Unità Organizzativa - ad ordinare la disattivazione dell’impianto e la successiva rimozione dello stesso a carico del concessionario del servizio, previa dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo a suo tempo rilasciato per l’impianto.

Trascorsi 60 giorni senza che il concessionario abbia eseguito l’ordine di disattivazione e rimozione, provvederà l’Amministrazione in danno al concessionario.

6) Gli impianti per la telefonia mobile, per la trasmissione radiofonica e televisiva ed ogni altro tipo di impianto ricetrasmittente per servizi similari in corso di installazione alla data di esecutività della presente deliberazione, fermo restando il termine di 60 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione assegnato per il completamento della documentazione richiesta, potranno entrare in funzione solo dopo aver acquisito il parere favorevole degli enti preposti alla vigilanza.

Per gli impianti che, alla data di esecutività della presente deliberazione, abbiano già ottenuto l’autorizzazione edilizia ma per i quali i lavori di installazione non siano stati ancora avviati, fermo restando il termine di 60 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione assegnato per il completamento della documentazione richiesta, l’effettivo inizio dei lavori è subordinato all’ottenimento del parere positivo rilasciato dagli organi preposti alla vigilanza.

7) Le eventuali richieste di modifiche alle caratteristiche degli impianti, dovranno essere inoltrate all’A.R.P.A. e alla A.S.L. competente.

Successivamente all’ottenimento dei pareri da parte degli enti preposti, Dipartimento IX provvederà a rilasciare il relativo titolo.

8) L’Amministrazione Comunale, attraverso gli uffici circoscrizionali preposti al controllo dell’abusivismo edilizio o, in caso di inerzia da parte di questi, mediante l’Ufficio Abusivismo Edilizio operante in seno al Dipartimento IX, procederà alla verifica del rispetto di tali disposizioni Qualora venissero rilevate inadempienze, il titolo rilasciato dall’Amministrazione verrà dichiarato decaduto, e verranno applicate le norme generali in materia di abusivismo edilizio riguardanti l’assenza di autorizzazione o concessione edilizia. Inoltre, agli uffici circoscrizionali è demandato il monitoraggio periodico della presenza degli impianti di telefonia mobile.

9) Per ciascun impianto autorizzato, il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio. La comunicazione relativa dovrà essere inviata alla Azienda U.S.L. che ha rilasciato il nulla osta sanitario, all’A.R.P.A. Lazio, al Comune di Roma – Dipartimento XII V Unità Organizzativa ed alla Circoscrizione competente.

Entro 10 giorni dall’avvenuta comunicazione di entrata in esercizio, i gestori dovranno fornire agli stessi enti i risultati della misurazione delle intensità dei campi elettrici generati dall’impianto in condizioni di massimo esercizio e di tilt peggiore, in corrispondenza dei recettori prossimi considerati in sede di valutazione previsionale.

Ogni impianto, allo scadere del terzo anno dall’entrata in esercizio, dovrà essere sottoposto a verifica di idoneità. Tale verifica è richiesta comunque nel caso di introduzione di nuove tecnologie, su indicazione del Comitato tecnico scientifico di cui al successivo punto 20).

Le modalità delle verifiche verranno determinate con successivo provvedimento.

10) Tutti gli impianti, anche quelli già installati e funzionanti, dovranno essere muniti di un dispositivo automatico di controllo della potenza che disattivi l’impianto stesso se la potenza supera quella dichiarata in sede di progetto.

I dispositivi, i cui prototipi dovranno essere presentatati a cura delle aziende, dovranno essere validati da una Commissione Tecnica appositamente costituita.

La costituzione della Commissione Tecnica, le modalità di validazione dei dispositivi e i termini per l’apposizione degli stessi agli impianti verranno stabiliti con apposito, successivo provvedimento.

11) Per le installazioni su edifici privati in condominio, qualora il posizionamento degli impianti e degli apparati tecnici a loro servizio comporti l’utilizzazione di parti comuni dell’edificio ovvero di volumi o aree adibiti a servizi di uso comune (terrazze, stenditoi, lavatoi, ecc.), dovrà essere preventivamente acquisito il parere obbligatorio e vincolante dei condomini mediante voto unanime dell’assemblea.

Per gli immobili di proprietà di enti pubblici o di privati, dovrà essere data preventiva informazione agli inquilini residenti circa la proposta di stipula del contratto di locazione degli spazi destinati ad ospitare gli impianti di trasmissione e le apparecchiature di servizio agli stessi. Tale informazione preventiva dovrà risultare da un verbale di assemblea o da copia della comunicazione scritta inviata dal proprietario, di cui verrà fatta esplicita menzione nel contratto da presentare all’Ufficio che cura l’istruttoria delle pratiche di autorizzazione.

Qualora l’installazione degli impianti e degli apparati tecnici a loro servizio comporti l’utilizzazione di volumi o di aree adibiti a servizi di uso comune (terrazze, stenditoi, lavatoi, etc) dovrà essere preventivamente acquisito il parere degli inquilini residenti mediante pronunciamento conforme ed unanime.

Tale disposizione si applica a tutte le autorizzazioni richieste successivamente alla data di esecutività della presente deliberazione.

12) Le installazioni dei suddetti impianti fissi su aree libere, pubbliche o private, e le relative recinzioni e pertinenze tecnologiche saranno soggette a rilascio di concessione edilizia previo parere dell’Ufficio Speciale Piano Regolatore in relazione ad eventuali programmi e piani urbanistici in via di adozione o attuazione e previo parere favorevole della ASL competente per territorio e dell’A.R.P.A. Lazio.

Inoltre, tali installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica, delle aree verdi, delle riserve e delle zone protette, dei monumenti e delle zone archeologiche, e con le vigenti disposizioni di leggi e di regolamenti in materia. Dovrà essere pertanto acquisito in via preventiva il nulla osta degli enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esistenti. In particolare, dovrà essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesistici ed architettonici.

13) In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale, il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere, per gli impianti da realizzare su proprietà del Comune di Roma, sia che si tratti di aree libere che di edifici, un atto unilaterale d’obbligo alla rimozione degli impianti e di tutte le eventuali pertinenze e di ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro 90 giorni dalla scadenza della concessione ministeriale ove questa non venga rinnovata e l’impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante. Tale obbligo dovrà essere esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida in modo autonomo di disattivare l’impianto ricetrasmittente.

14) Per garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili, si esclude la possibilità di consentire l’installazione di impianti ricetrasmittenti per l’erogazione del servizio di telefonia radiomobile e, più in generale, di impianti di trasmissione radiofonica e televisiva o per servizi similari su ospedali, scuole, asili nido, case di cura e di riposo o in loro prossimità, a distanze inferiori a 100 metri calcolati dal bordo del sistema radiante al perimetro esterno delle aree adibite a tali attività, fatto salvo il rispetto nelle aree succitate dei valori stabiliti negli obiettivi di qualità. Tale limitazione non si applica agli impianti che con potenza immessa in antenna inferiore a 5 Watt. Tale potenza deve intendersi come la potenza misurabile al connettore di antenna di ciascuna schiera di dipoli costituenti il sistema radiante

15) Le concessioni per impianti con potenza superiore a 350 Watt potranno essere rilasciate solo su aree esterne ai centri abitati ed alle zone già destinate all’edificabilità dallo strumento urbanistico vigente.

16) Per quanto riguarda gli impianti già installati o autorizzati che si trovino a distanze inferiori a 100 metri da strutture adibite a ospedali, scuole, asili nido, case di cura e di riposo o, si rende necessario effettuare in via prioritaria, a cura dell’A.R.P.A. Lazio, una verifica del rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente e dell’obiettivo di qualità fissato dal presente provvedimento. Qualora fosse verificato il superamento di tali limiti, in contraddittorio con il concessionario del servizio si darà applicazione alla procedura di riduzione a conformità prevista dall’allegato C del Decreto Interministeriale n.381/1998. In caso di inadempienza da parte del concessionario del servizio o di ulteriori superamenti dei limiti di esposizione previsti dalla legge e dell’obiettivo di qualità, l’Amministrazione Comunale procederà all’immediata dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione o concessione edilizia e ordinerà la rimozione dell’impianto a cura e spese del concessionario.

17) L’Amministrazione Comunale, al fine di perseguire quanto previsto dall’art.4 del Decreto Interministeriale 10 settembre 1998 n.381, il quale stabilisce che la realizzazione degli impianti fissi di telecomunicazione ed il loro risanamento deve avvenire in modo tale da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, allo scopo di minimizzare l’esposizione della popolazione garantendo la tutela dai possibili effetti a lungo termine dei campi elettromagnetici, adotta un ulteriore fattore cautelativo di riduzione delle emissioni in radiofrequenza.

Pertanto, ai fini del rilascio della concessione edilizia, ogni singolo impianto non potrà generare emissioni che producano densità di potenza e livelli di campo elettrico e magnetico superiori ai seguenti obiettivi di qualità

0,025 W / mq per la densità di potenza

3 V / m per il campo elettrico

0,008 A / m per il campo magnetico

18) Per tutti gli impianti già realizzati e funzionanti e per quelli in corso di installazione alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, tale obiettivo di qualità dovrà essere raggiunto entro un anno. I piani di risanamento, con riferimento a tutti gli impianti presenti nell’ambito del territorio comunale, dovranno essere redatti a cura e spese dei soggetti gestori e sottoposti alla valutazione degli enti preposti alla tutela sanitaria e dell’A.R.P.A. Lazio, ed all’approvazione dell’Amministrazione Comunale. Tali piani potranno prevedere anche la delocalizzazione di impianti, con onere a carico dei titolari degli impianti stessi. Il mancato risanamento degli impianti fissi secondo le prescrizioni del piano, dovuto a inerzia o inadempienza degli esercenti, potrà comportare la disattivazione temporanea degli impianti.

L’Amministrazione Comunale richiederà ai concessionari l’adozione di tecniche di "roaming" (trasferimento) per limitare il numero di impianti sul territorio Comunale, unificando gli impianti stessi senza alterare la qualità dei sistemi di gestione di telefonia mobile.

19) In considerazione dell’elevato numero di impianti che producono emissioni elettromagnetiche ed al fine di garantire il rispetto dei limiti di esposizione e delle misure di cautela fissate dalla normativa vigente, nonché dell’ obiettivo di qualità, si rende necessario procedere alla istituzione di un sistema di monitoraggio automatico e continuo dei campi elettromagnetici finalizzato alla valutazione del livello di esposizione della popolazione ai suddetti campi e.m.

Tale sistema prevede l’acquisizione e la registrazione continua dei dati mediante l’installazione di centraline di monitoraggio ambientale, gestite da una stazione centrale e da alcune stazioni ausiliarie posizionate nelle sedi delle istituzioni competenti.

I dati rilevati potranno essere liberamente consultati dai cittadini tramite Internet o Televideo e saranno oggetto di una pubblicazione periodica a cura dell’Amministrazione Comunale.

Lo schema di principio del sistema è descritto nell’allegato A facente parte integrante della presente deliberazione.

La realizzazione del sistema di monitoraggio potrà avvenire per fasi successive, ed in ogni caso, entro l’anno 2001, dovrà realizzare la messa in esercizio di 100 centraline.

Le Aziende che gestiscono il servizio di telefonia mobile devono fornire all’Amministrazione Comunale, entro 20 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, i files necessari per la realizzazione di una mappa informatizzata con sistema geografico georeferenziato (estensione dwg) contenente la localizzazione di tutti gli impianti in esercizio, degli impianti in corso di realizzazione e dei piani di sviluppo delle reti fino a tutto il 2002.

Gli adempimenti relativi alla realizzazione del sistema di monitoraggio, la raccolta, sistemazione e successiva implementazione del materiale fornito dalle Aziende di telefonia verranno realizzati dal preposto ufficio della V Unità organizzativa del Dipartimento XII – Lavori Pubblici.

20) E’ istituito un Comitato tecnico –scientifico con funzioni consultive, composto da esponenti del mondo accademico e da rappresentanti dell’istituzioni scientifiche, sanitarie e ambientali ( Istituto Superiore di Sanità, ENEA, ANPA, I.S.P.E.S.L., ecc).

Il Comitato dovrà garantire una costante attività di verifica degli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica nel settore delle telecomunicazioni, nonché della ricerca sanitaria nel campo degli effetti delle radiazioni non ionizzanti sulla salute umana, e potrà fornire indicazioni circa l’applicazione dei risultati della ricerca alle procedure per l’autorizzazione e per la realizzazione degli impianti generatori di campi elettromagnetici.

Il Comitato potrà fornire pareri e valutazioni su richiesta delle Amministrazioni competenti in ordine a singole situazioni che presentino aspetti di particolare rilevanza.

Il Comitato dovrà produrre – a scadenza semestrale – una relazione per il Sindaco, il Consiglio Comunale e gli Assessorati competenti in ordine all’attività svolta.

Le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato saranno regolamentate da apposito, successivo provvedimento.

21) Per curare gli aspetti relativi alla mappatura delle sorgenti elettromagnetiche esistenti sul territorio comunale, le modalita di attuazione delle azioni di risanamento finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di qualità come sopra descritto, la realizzazione di una rete di monitoraggio ambientale, è istituito un gruppo di lavoro misto (Forum) costituito da rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, della Regione e della Provincia, dei concessionari del servizio di telefonia, delle aziende sanitarie, dell’I.S.P.E.S.L., dell’A.R.P.A., dei gestori dei servizi (ACEA,ENEL, gestori dei servizi radiotelevisivi pubblici e privati), dai rappresentanti delle Associazioni di tutela della salute, ambientaliste, dei consumatori e dei comitati dei cittadini contro l’elettrosmog, convocato d’iniziativa dell’Amministrazione Comunale almeno due volte ogni anno.

A decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento, è abrogato il punto 23 dell’art.3 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.

A decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento, viene revocata la deliberazione della Giunta Comunale n.5187 approvata nella seduta del 29 dicembre 1998, ad eccezione del termine di scadenza di 90 giorni a partire dalla data di esecutività della deliberazione n. 5187/98, concesso ai titolari e/o concessionari di tutti gli impianti del servizio di telefonia mobile per la richiesta del nulla osta sanitario all’I.S.P.E.S.L. e all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

ALLEGATO A

SISTEMA DI MONITORAGGIO CONTINUO DEL CAMPO ELETTROMAGNETICO

Il sistema deve prevedere una stazione di controllo centralizzata a cui dovranno essere collegate, via rete GSM e/o via rete telefonica, le stazioni di misura remote che potranno essere installate sia all’interno che all’esterno di edifici. Nel caso di installazione outdoor, la stazione remota dovrà disporre di alimentazione autonoma a pannello solare.

Il sistema deve inoltre consentire il collegamento, opportunamente autorizzato, di stazioni centrali ausiliarie alla stazione centrale in modo tale da poter realizzare il trasferimento di tutti i dati di interesse.

Il software della stazione centrale deve consentire il trasferimento dei dati verso un sito web mediante l’utilizzo di files ASCII e di files immagine contenenti i grafici dei valori rilevati.

Tutti i dati rilevati dalle stazioni devono essere protetti da possibili manipolazioni attraverso tecniche di criptazione da attuarsi direttamente presso le stazioni remote.

Si riportano di seguito le principali caratteristiche delle componenti del sistema.

 

stazione centrale per la gestione del sistema

 

La stazione centrale deve essere costituita da:

     

  • PC server per uso h24 con doppio HD

  • Modem GSM e modem PSTN integrati in unico contenitore con relativo alimentatore

  • Programma di gestione

Le caratteristiche principali del programma di gestione dovranno essere le seguenti:

     

  • funzionamento in ambiente operativo Windows 9X

  • programma in VB6 con file di output disponibili in vari formati

  • protezione programma e dati con chiave hardware

  • accesso operatori con differenti livelli gestito con password

  • scarico dati dalle stazioni remote con polling ad intervalli regolabili da configurazione

  • registrazione su un file LOG di tutte le operazioni compiute

  • connessione periodica con le stazioni remote, scarico file dati in formato compresso e criptato

  • consultazione dei dati scaricati dalle stazioni remote e creazione di files ASCII nel formato richiesto

  • generazione di tabelle e grafici dei valori di campo rilevati da una determinata stazione remota in un intervallo di tempo scelto dall’operatore

  • generazione automatica con cadenza temporale definibile di files di testo e files immagine contenenti i valori rilevati

  • ricezione eventuali segnali di attenzione e di allarme provenienti dalle stazioni remote, con invio di segnali di conferma al sito remoto, al personale incaricato e registrazione degli eventi su file di LOG

  • finestra operatore per richiesta dati e cambio parametri alle stazioni remote

stazioni ausiliarie per la gestione del sistema

La stazione ausiliaria deve essere costituita da:

  • PC server per uso h24 con doppio HD

  • Modem PSTN con alimentatore

  • Programma di gestione

Le caratteristiche del programma di gestione sono in linea di massima analoghe a quelle previste per la stazione centrale, ad eccezione della finestra operatore per la richiesta dati alle altre stazioni, che non deve consentire di poter operare variazioni.

 

stazione remota

La stazione remota deve essere costituita da:

  • strumento di misura Wavetek Wandel Goltermann serie EMR equipaggiato con sonda isotropica certificata fino a 3 GHz

  • PC industriale con almeno 8 MB di memoria locale

  • Alimentatore

  • Batteria di backup per un autonomia di almeno 36 ore in assenza di alimentazione primaria

  • Pannello solare ad alta efficienza

  • Modem GSM con lettore frontale di SIM

  • Contenitore con grado di protezione adeguato installabile a parete, su basamento e su palina.

  • Porta dati di servizio

  • Chiave elettronica per autorizzazione all’apertura del contenitore (con registrazione dell’evento)

Le caratteristiche principali della stazione remota dovranno essere le seguenti:

  • campo di misura da 27 a 1800 MHz

  • completa autonomia di funzionamento

  • completo controllo da remoto della funzionalità dello strumento WWG e del modem GSM

  • completa teleprogrammabilità delle unità

  • memorizzazione dei dati di campo EM per almeno 60 giorni, per sopperire a eventuali guasti sulla rete o della stazione centrale

  • marcatura delle misure effettuate durante i periodi di trasmissione del modem GSM

  • invio dei dati memorizzati con protocollo a correzione d’errore, con compressione e criptazione dei dati trasmessi

  • invio autonomo di messaggi di attenzione nel caso di superamento di soglie

  • invio autonomo di messaggi di allarme nel caso di non corretto funzionamento dello strumento WWG

  • invio autonomo di messaggi di allarme per eventi quali apertura non autorizzata del contenitore, mancanza di tensione di rete e da pannello solare, cattivo funzionamento della batteria di backup o del sistema di trasmissione dati

  • espandibilità firmware e hardware per nuovi utilizzi o applicazioni

 

Procedutosi alla votazione, nella forma come sopra indicata, la Presidente con l’assistenza degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità con 39 voti favorevoli.

 

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

 

Argentin, Assogna, Baldi, Baldoni, Barbaro, Bartolucci, Bernardini, Bertucci, Calamante, Carapella, Cirinnà, D’Arcangelo, D’Erme, Dalia, Della Portella, Di Francia, Foschi, Galeota, Galloro, Gasperini, Laurelli, Marchi, Marroni, Marsilio, Mazzocchi, Medici, Monteforte, Montini, Morassutt, Nieri, Ninci, Panecaldo, Piso, Rastelli, Sabbatani-Schiuma, Sentinelli, Sodano, Spera e Thau.

 

La presente deliberazione assume il n. 211.

 

Infine il Consiglio, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara all’unanimità, con 34 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

 

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

 

Argentin, Assogna, Baldoni, Bartolucci, Bernardini, Bertucci, Calamante, Carapella, Cirinnà, D’Arcangelo, D’Erme, Dalia, Della Portella, Di Francia, Foschi, Galeota, Galloro, Gasperini, Laurelli, Marchi, Marroni, Marsilio, Medici, Monteforte, Montini, Morassutt, Nieri, Ninci, Panecaldo, Piso, Rastelli, Sabbatani-Schiuma, Sentinelli, Spera e Thau.

(O M I S S I S)

 

IL PRESIDENTE

L. LAURELLI – G. MANNINO – A. BALDONI

IL SEGRETARIO GENERALE

V. GAGLIANI CAPUTO

 

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE

M. SCIORILLI