AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 15 novembre 2001
Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale. (Deliberazione n. 435/01/CONS).
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6-12-2001

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione del Consiglio del 14 novembre 2001, in
particolare, nella sua riunione del 15 novembre 2001;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e successive
modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 31 gennaio 1983 recante "Approvazione del piano
nazionale di ripartizione delle radiofrequenze", e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 47 del 17 febbraio 1983;
VISTA la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989
relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti
l'esercizio delle attivita' televisive, come modificata dalla
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997,
97/36/CE;
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato";
VISTA la direttiva del Consiglio 91/263/CEE del 29 aprile 1991,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso
il reciproco riconoscimento della loro conformita', come modificata
dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE,
attuata con il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614;
VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante "Ratifica ed
esecuzione della Convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989";
VISTA la legge del 5 febbraio 1992 n. 104, recante "Legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate", e successive modificazioni;
VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante
"Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva", convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante regolamento in
materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al
pubblico, pubblicato nella pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 8 del 12 gennaio 1994;
VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante
disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita'
radiotelevisiva, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre
1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali
nel settore delle telecomunicazioni";
VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante
"Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle
telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno
1998;
VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di
termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 relativi
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in
materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie
televisive";
VISTA la propria delibera n. 68/98 del 30 ottobre 1998, recante
"Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione televisiva", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;
VISTA la propria delibera n. 78/98 del 1 dicembre 1998, recante
"Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per
la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288
del 10 dicembre 1998;
VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza
televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di
posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo", convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;
VISTA la propria delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999, recante
"Approvazione del regolamento concernente la promozione della
distribuzione e della produzione di opere europee", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio
1999;
VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, recante
"Attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di emissione di
segnali televisivi";
VISTA la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme in materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche";
VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante
"Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita'
radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle
concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri in ambito locale";
VISTA la propria delibera n. 216/00/CONS del 7 aprile 2000,
recante "Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme
per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94
del 21 aprile 2000;
VISTA la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000,
recante "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali",
pubblicata nella pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 184 del 8 agosto 2000;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante "Disposizioni
urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di
impianti radiotelevisivi" convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66;
VISTI, in particolare, gli articoli 2bis, comma 7, lett. a) della
legge n. 66/01 e 4, comma 5, della legge n. 249/97;
VISTA la propria delibera n. 170/01/CONS dell'11 aprile 2001,
recante "Consultazione pubblica concernente il regolamento relativo
al rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di
trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale (l. 66/01 articolo 2
bis comma 7)" pubblicata nella pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 95 del 24 aprile 2001;
VISTO il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante
"Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature
radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il
reciproco riconoscimento della loro conformita'";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n.
345, recante "Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999,
n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche
storiche";
VISTA la propria delibera n. 287/01/CONS del 5 luglio 2001,
recante "Consultazione pubblica sul contenuto del regolamento
concernente il rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la
diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale (l.
66/01 articolo 2 bis comma 7)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 164 del 17 luglio 2001 ;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 24 luglio
2001, recante "Programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia
delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su
frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi
audiovisivi terrestri a larga banda", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 182 del 7 agosto 2001;
VISTA la propria delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001,
recante "Regolamento in materia di pubblicita' radiotelevisiva e
televendite", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 183 dell'8 agosto 2001;
TENUTO CONTO delle risultanze delle consultazioni pubbliche
indette con le delibere n. 170/01/CONS e n. 287/01/CONS ed in
particolare viste le proposte di emendamenti formulate allo schema di
regolamento pubblicato unitamente alla delibera 287/01/01/CONS;
CONSIDERATA la necessita' di stabilire una disciplina che
consenta, da un lato, l'avvio dei mercati legati alla radiodiffusione
digitale terrestre e, dall'altro, la possibilita' di una successiva
revisione ed integrazione sulla base delle indicazioni derivanti
dall'attivita' di pianificazione delle frequenze e dai risultati
della sperimentazione;
CONSIDERATA, in particolare, l'esigenza di adeguare ed integrare
il presente regolamento in conformita' alle indicazioni dei piani di
assegnazione, tenuto conto della rilevanza della specifica
individuazione del numero dei blocchi di diffusione pianificati sia
per le procedure per il rilascio a regime delle licenze e
autorizzazioni per la radiofonia, sia per le procedure per
l'assegnazione di licenze ed autorizzazioni per la diffusione
televisiva, con particolare riferimento al sistema di assegnazione
delle frequenze disponibili e alla determinazione delle risorse da
destinare alla diffusione in chiaro;
RITENUTO di attribuire a soggetti distinti, fornitore di contenuti
e operatore di rete, gli obblighi previsti della normativa vigente
per gli attuali concessionari, in particolare gli obblighi derivanti:
a) dalla fornitura di programmi radiotelevisivi, ai soggetti
autorizzati a fornire contenuti;
b) dall'assegnazione delle risorse frequenziali e
dall'installazione di impianti e infrastrutture, ai soggetti titolari
di licenza di operatore di rete;
RITENUTO di adeguare, ove necessario, i suddetti obblighi al
contesto tecnologico della radiodiffusione digitale terrestre;
RITENUTO altresi' di prevedere, anche in coerenza con
l'orientamento del nuovo quadro regolamentare comunitario, una
autorizzazione generale che abiliti alla fornitura di servizi sulle
reti diffusive nell'ottica di sviluppare un mercato aperto dei
servizi interattivi e ritenuto altresi' di includere nella stessa
categoria di servizi la fornitura di guide elettroniche ai programmi
e dei servizi di accesso condizionato anche in attuazione alle
previsioni dell'articolo 3, comma 11, della legge n. 249/97 in
materia di norme sui servizi di televisione codificata terrestre;
CONSIDERATA l'esigenza di rispettare, nel nuovo contesto
tecnologico, il rispetto dei principi posti dalla legge a tutela
della concorrenza e del pluralismo ed, in particolare, di garantire
la molteplicita' delle voci presenti sul mercato mediante
l'applicazione dei limiti previsti dall' articolo 2 della legge n.
249/97 e della riserva in favore dell'emittenza locale, nonche' i
limiti previsti dal citato decreto legge 18 novembre 1999, n. 455,
convertito con modificazioni dalla legge n. 5/00, in materia di
autorizzazioni a livello locale rilasciabili ad uno stesso soggetto;
RILEVATA l'opportunita' di emanare disposizioni di separazione
contabile ai fini della verifica della trasparenza dei rapporti fra
fornitore di contenuti e altri soggetti attivi nella filiera della
televisione digitale ed in particolare, secondo le previsioni di
legge, di disporre la distinzione, anche sotto il profilo societario,
tra i soggetti che forniscono reti e quelli che forniscono contenuti
a livello nazionale;
CONSIDERATO che fra i criteri direttivi della legge n. 66/01 e'
previsto che l'Autorita' emani disposizioni specifiche per regolare
il periodo transitorio e ritenuto, quindi, opportuno emanare
disposizioni attuative che, in base ai medesimi criteri
procedimentali, disciplinino le procedure in materia di rilascio
delle abilitazioni, di conversione delle abilitazioni in licenze e di
conversione dei titoli concessori in licenze ed autorizzazioni;
UDITA la relazione del Commissario dott. Antonio Pilati, relatore
ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorita' adotta, ai sensi dell'articolo 2bis, comma 7, del
decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il seguente regolamento per la
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale.
2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 e' riportato
nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte
integrante e sostanziale.
La presente delibera e' pubblicata nel bollettino ufficiale
dell'Autorita' e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 15 novembre 2001

IL PRESIDENTE
Cheli

IL COMMISSARIO RELATORE
Pilati

IL SEGRETARIO GENERALE
Soi



Allegato A alla delibera 435/01/CONS

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA RADIODIFFUSIONE TERRESTRE IN TECNICA
DIGITALE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "fase di avvio dei mercati" il periodo che intercorre tra
l'entrata in vigore del presente regolamento e la data di cessazione
delle concessioni in tecnica analogica;
b) "fase transitoria" il periodo che intercorre tra l'entrata in
vigore del presente regolamento e la data della cessazione delle
trasmissioni in tecnica analogica;
c) "programmi televisivi numerici o palinsesti" l'insieme dei
contenuti, predisposto dal fornitore di contenuti, destinati alla
fruizione del pubblico mediante radiodiffusione televisiva e
caratterizzati da un unico marchio;
d) "programmi dati": servizi di informazione costituiti da
prodotti editoriali elettronici, diversi da programmi
radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale;
e) "blocco di diffusione": l'insieme dei programmi dati e
radiotelevisivi numerici e dei servizi interattivi diffusi su una
frequenza assegnata e comprendente, per la radiofonia, almeno cinque
diversi palinsesti e per la televisione almeno tre palinsesti;
f) "capacita' trasmissiva": numero dei blocchi di diffusione
irradiabili a copertura nazionale sulle frequenze terrestri assegnate
sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze;
g) "operatore di rete": il soggetto titolare del diritto di
installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazioni
elettroniche e di impianti di messa in onda, multiplazione,
distribuzione e diffusione e delle risorse frequenziali che
consentono la trasmissione agli utenti dei blocchi di diffusione;
h) "fornitore di contenuti": il soggetto che ha la responsabilita'
editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla
radiodiffusione televisiva e sonora;
i) "fornitore di servizi": il soggetto che fornisce, attraverso
l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato
mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per
l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei
servizi, ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che
fornisce servizi della societa' dell'informazione ai sensi
dell'articolo 1, punto 2, della direttiva n. 98/34/CE, come
modificata dalla direttiva n. 98/48/CE, ovvero fornisce una guida
elettronica ai programmi;
l) "ambito locale": l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione
televisiva in tecnica digitale in uno o piu' bacini di norma
regionali o provinciali purche' riferiti rispettivamente a regioni o
province limitrofe che servano una popolazione complessiva non
superiore a 15 milioni di abitanti, con il limite massimo complessivo
di 4 regioni al nord ovvero di 5 regioni al centro e al sud;
m) "ambito nazionale": l'esercizio dell'attivita' di
radiodiffusione televisiva non limitato all'ambito locale e che
consente l'irradiazione del segnale in un area geografica
comprendente almeno l'80 % del territorio e tutti i capoluoghi di
provincia;
n) "fornitore di contenuti a carattere comunitario": il soggetto
che ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione dei
programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale
che si impegna:
1. a non trasmettere piu' del 5% di pubblicita' per ogni ora di
diffusione;
2. a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il
50% dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle
21;
o) "programmi originali autoprodotti": programmi realizzati in
proprio dal fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue
controllate, ovvero in co-produzione con altro fornitore di
contenuti;
p) "opere europee": le opere originarie:
1) di Stati membri dell'Unione europea;
2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione
europea sulla televisione transfrontaliera con annesso, fatta a
Strasburgo il 5 maggio 1989, purche' rispondano ai seguenti
requisiti:
i. siano realizzate da uno o piu' produttori stabiliti in uno o
piu' di questi Stati;
ii. siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo
di uno o piu' produttori stabiliti in uno o piu' di questi Stati;
iii. il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente
nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da
uno o piu' produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;
3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in
co-produzione, con produttori stabiliti in uno o piu' Stati membri,
da produttori stabiliti in uno o piu' Stati terzi europei con i quali
la Comunita' abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo,
qualora queste opere siano realizzate principalmente con il
contributo di autori o lavoratori residenti in uno o piu' Stati
europei;
q) "piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
televisiva": il piano di assegnazione delle frequenze terrestri per
l'utilizzo televisivo in tecnica digitale che l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni deve adottare entro il 31 dicembre 2002
ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66;
r) "piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
sonora": il piano di assegnazione delle frequenze terrestri per
l'utilizzo radiofonico in tecnica digitale che l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni deve adottare entro il 31 dicembre 2001
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66.

CAPO II
AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI CONTENUTI TELEVISIVI

Articolo 2
(Modalita' di rilascio delle autorizzazioni)

1. Il Ministero delle comunicazioni, sulla base delle norme del
presente regolamento, rilascia l'autorizzazione, in ambito nazionale
o locale, per la fornitura dei programmi televisivi e dati destinati
alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri.
2. L'autorizzazione a carattere comunitario per la fornitura dei
programmi televisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica
digitale su frequenze terrestri in ambito locale e' rilasciata dal
Ministero delle comunicazioni sulla base delle norme del presente
regolamento.
3. Possono presentare domanda per il rilascio delle
autorizzazioni, di cui ai commi 1 e 2, soggetti che abbiano la
propria sede legale in Italia ovvero in uno Stato dello Spazio
Economico Europeo (SEE). Il rilascio di autorizzazione a soggetti che
non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello
Spazio Economico Europeo, e' consentito a condizione che lo Stato ove
il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un
trattamento di effettiva reciprocita' nei confronti di soggetti
italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli
accordi internazionali.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 in ambito nazionale e'
rilasciata esclusivamente a societa' di capitali o cooperative con
capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle
perdite risultanti dal bilancio, a euro 6.200.000
(seimilioniduecentomilaeuro), che impieghino non meno di venti
dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia
previdenziale.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 in ambito locale e'
rilasciata esclusivamente a societa' di capitali o cooperative con
capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle
perdite risultanti dal bilancio, a euro 155.000
(centocinquantacinquemilaeuro), che impieghino non meno di quattro
dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia
previdenziale.
6. L'autorizzazione di cui al comma 2 puo' essere rilasciata a
fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e societa'
cooperative prive di scopo di lucro.
7. Il palinsesto del fornitore di contenuti e' identificato da un
unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini
della verifica del rispetto dell'obbligo sono escluse dal computo
delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi
ovvero la trasmissione di immagini fisse.
8. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono
essere rilasciate ai soggetti i cui amministratori e legali
rappresentanti abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore
a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure
di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e
successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza
previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
9. Il Ministero delle comunicazioni provvede al rilascio
dell'autorizzazione, entro 60 giorni dalla presentazione della
domanda che deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione
delle condizioni previste dal presente regolamento. La domanda di
autorizzazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione che gli amministratori e i legali rappresentanti
non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per
delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a
misure di sicurezza o di prevenzione;
b) certificato del registro delle imprese relativo al soggetto
richiedente;
c) estratto del libro soci del soggetto richiedente, corredato da
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la
inesistenza di patti fiduciari aventi ad oggetto, in tutto o in
parte, il capitale sociale del soggetto richiedente, ovvero, in caso
di esistenza di detti patti fiduciari, corredato da dichiarazione,
sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti l'identita'
dei beneficiari effettivi dei diritti di socio;
d) l'indicazione del numero di dipendenti impiegati e l'ammontare
del capitale sociale interamente versato;
e) elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda,
detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale
sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da
ciascun socio, nonche' delle situazioni di controllo. Qualora i soci
che detengono anche indirettamente il controllo del soggetto
richiedente siano a loro volta societa', deve essere altresi'
allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche
indirettamente, il controllo;
f) gli elementi che documentino il rispetto delle disposizioni sul
divieto di posizioni dominanti, anche con riferimento ai commi 16, 17
e 18 dell'articolo 2 della legge n. 249/97;
g) ricevute dei versamenti di cui all'articolo 5, comma 1, del
presente regolamento.
10. E' fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione ai
sensi del presente articolo di comunicare al Ministero delle
comunicazioni ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate
nella domanda di autorizzazione, nonche' nei documenti di cui al
comma 9. Detta comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni
dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di
informativa.
11. Il termine di 60 giorni per l'adozione del provvedimento di
cui al comma 9 puo' essere prorogato di una sola volta per ulteriori
30 giorni qualora il Ministero delle comunicazioni, ritenendo
necessario un supplemento d'istruttoria, richieda chiarimenti o
integrazioni. La proroga e' deliberata con il medesimo provvedimento
con cui il Ministero delle comunicazioni delibera di procedere al
supplemento di istruttoria. Entro il termine di cui al comma 9,
eventualmente prorogato come sopra, il Ministero decide sulla domanda
di autorizzazione con provvedimento motivato.

Articolo 3
(Contenuto della domanda)

1. La domanda di autorizzazione per fornitore di contenuti deve
contenere:
a) i dati relativi al soggetto richiedente comprovanti la
sussistenza dei requisiti previsti per il rilascio
dell'autorizzazione;
b) l'indicazione relativa all'ambito nazionale ovvero locale ed i
bacini di riferimento;
c) l'indicazione della tipologia e durata giornaliera di
programmazione e composizione del palinsesto nei vari tipi di
programmazione;
d) l'eventuale destinazione ad un sistema di codificazione e
l'eventuale previsione di un corrispettivo per l'accesso ai
programmi;
e) l'eventuale trasmissione di programmi dati ovvero la
destinazione esclusiva dell'autorizzazione alla trasmissione di
programmi dati;
f) le indicazioni delle iniziative tecniche e editoriali, di cui
all'articolo 11, commi 3 e 4, volte a favorire la tutela dei minori e
la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali.

Articolo 4
(Durata e rinnovo)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2 e' rilasciata per una
durata di dodici anni ed e' rinnovabile conformemente alle norme
vigenti al momento del rinnovo e puo' essere ceduta a terzi soltanto
previo assenso del Ministero delle comunicazioni, sentita
l'Autorita'.
2. L'autorizzazione di cui all'articolo 2 si estingue in caso di
scadenza del termine di cui al precedente comma senza che sia stato
richiesto il rinnovo, nonche' nei casi di rinuncia del soggetto
autorizzato, di dichiarazione di fallimento ovvero di sottoposizione
ad altra procedura concorsuale, salvo il caso di autorizzazione in
via provvisoria all'esercizio dell'attivita' d'impresa.
. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il
rilascio della autorizzazione comporta la decadenza dalla medesima.
L'autorizzazione puo' essere revocata nei casi previsti dall'articolo
16, comma 2, della legge n. 248/00.

Articolo 5
(Contributi)

1. Il soggetto richiedente una autorizzazione per fornitore di
contenuti e' tenuto al pagamento della somma di euro 5.165
(cinquemilacentosessantacinqueeuro) a titolo di contributo per
istruttoria. Tale contributo e' ridotto a euro 516
(cinquecentosedicieuro) per una autorizzazione limitata ad un bacino
provinciale ed a euro 258 (duecentocinquantottoeuro) per una
autorizzazione a carattere comunitario. Qualora il medesimo soggetto
presenti piu' domande di autorizzazione in ambiti locali, il predetto
contributo e' ridotto, per ogni domanda successiva alla prima, del
cinquanta per cento: in ogni caso, la somma complessiva da versare a
titolo di contributo non puo' essere superiore a euro 5.165
(cinquemilacentosessantacinqueeuro). Ai fini del presente comma le
province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate bacino
provinciale.
2. Con successivo provvedimento l'Autorita' determina la misura
dei contributi per controlli e verifiche.
3. In caso di ritardato o mancato pagamento dei contributi si
applicano le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, e successive modificazioni.

Articolo 6
(Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni)

1. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi
dell'articolo 2 compilano mensilmente il registro dei programmi nel
formato, anche elettronico, che verra' definito dall'Autorita'. Il
registro programmi contiene le informazioni relative al rispetto
della normativa vigente in materia di diritto d'autore.
2. I soggetti di cui al comma 1 conservano, d'intesa con gli
operatori di rete attraverso i quali diffondono i propri palinsesti,
la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre
mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La
registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o
porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora
di diffusione.

Articolo 7
(Responsabilita' e rettifica)

1. I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi
dell'articolo 2 sono responsabili della natura e del contenuto dei
programmi diffusi, e rispondono dei danni cagionati a terzi secondo
le norme vigenti. I direttori dei telegiornali sono considerati
direttori responsabili ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della
legge n. 223/90.
2. I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi
dell'articolo 2 sono tenuti all'osservanza degli obblighi di cui
all'articolo 10 della legge n. 223/90, in tema di rettifica, previsti
per i soggetti titolari di concessione per la diffusione di programmi
televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.

Articolo 8
(Pubblicita', sponsorizzazioni, televendite)

1. I soggetti titolari di autorizzazione, rilasciata ai sensi
dell'articolo 2, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste
in materia di pubblicita', sponsorizzazioni e televendite,
applicabili all'attivita' di radiodiffusione televisiva su frequenze
terrestri in tecnica analogica, svolta, rispettivamente, dai
concessionari in ambito nazionale o locale.

Articolo 9
(Quote di emissione e produzione)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della produzione di
opere europee, adottato dall'Autorita' con delibera n. 9/99, i
soggetti titolari di autorizzazione in ambito nazionale rilasciata ai
sensi dell'articolo 2 sono tenuti al rispetto delle norme in materia
di quote di emissione e produzione previste dalla normativa vigente
per le emittenti nazionali.

Articolo 10
(Promozione di opere audiovisive)

1. I soggetti titolari di autorizzazione in ambito nazionale
rilasciata ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento ed ai
sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 30 aprile 1998, n. 122,
devono riservare, all'interno di ciascun programma, un minimo di 20
minuti settimanali alla promozione e alla pubblicita' di opere
europee, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della produzione di
opere europee, adottato dall'Autorita' con delibera n. 9/99. E' fatta
salva la deroga prevista dall'articolo 2, comma 13, della legge 30
aprile 1998, n. 122.

Articolo 11
(Tutela dei minori e dei portatori di handicap sensoriali)

1. I soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura di
contenuti, nei programmi che non siano ad accesso condizionato, sono
tenuti al rispetto delle norme in materia di tutela dei minori
applicabili ai concessionari per la diffusione di programmi
televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.
2. I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi
dell'articolo 2 non possono diffondere programmi televisivi che
possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, salvo che
detti programmi siano ad accesso condizionato e siano trasmessi nella
fascia oraria fra le 24:00 e le 07:00.
3. I soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura dei
contenuti adottano, a tutela dei minori, sistemi di segnalazione e di
controllo da parte della famiglia del contenuto dei programmi. I
soggetti richiedenti una autorizzazione presentano contestualmente
alla domanda di cui all'articolo 2 una descrizione degli accorgimenti
tecnici previsti a tutela dei minori. Successivamente al rilascio
dell'autorizzazione, tale relazione e' aggiornata ed inviata
all'Autorita' ogni ventiquattro mesi.
4. I soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura dei
contenuti in ambito nazionale adottano iniziative tecniche ed
editoriali atte a favorire la ricezione da parte di persone con
handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di
svago. I soggetti richiedenti una autorizzazione presentano
contestualmente alla domanda di cui all'articolo 2 una descrizione
degli accorgimenti tecnici e editoriali previsti. Successivamente al
rilascio dell'autorizzazione, tale relazione e' aggiornata ed inviata
all'Autorita' ogni ventiquattro mesi.

CAPO III
AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI SERVIZI

Articolo 12
(Autorizzazione alla fornitura dei servizi)

1. La fornitura di servizi, compresi quelli di accesso
condizionato, e' soggetta ad autorizzazione generale, rilasciata dal
Ministero delle comunicazioni sulla base delle norme previste dalla
delibera dell'Autorita' n. 467/00/CONS, previo pagamento dei relativi
contributi.
2. Il soggetto che intenda offrire servizi individuati dal
presente regolamento, avente sede in ambito nazionale o in uno dei
paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) o in uno dei paesi
appartenenti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o in
Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocita', fatta comunque
salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali,
e' tenuto a presentare al Ministero delle comunicazioni una
dichiarazione, comprensiva di tutte le informazioni necessarie a
verificare la conformita' alle condizioni di cui all'articolo 5 della
delibera dell'Autorita' n. 467/00/CONS.
3. I fornitori di servizi di accesso condizionato:
a) rispettano gli standard tecnici previsti dalla normativa
vigente ed in particolare dalla delibera dell'Autorita' n.
216/00/CONS;
b) qualora distribuiscano decodificatori in comodato agli utenti
garantiscono che i decodificatori siano conformi alle norme di cui
alla delibera dell'Autorita' n. 216/00/CONS.
4. I fornitori di servizi di accesso condizionato adottano, sulla
base delle linee guida emanate dall'Autorita', entro 60 giorni
dall'autorizzazione, una carta dei servizi da sottoporre
all'approvazione dell'Autorita'. Il fornitore di servizi e' tenuto a
far sottoscrivere la carta dei servizi al soggetto controllato o
legato da accordi contrattuali che, in tutto o in parte, offre per
suo conto servizi agli utenti finali. La carta dei servizi adottata
per la fornitura dei servizi di accesso condizionato e' vincolante
anche per il fornitore di contenuti che fornisce i programmi e per
l'operatore di rete che li diffonde.

CAPO IV
LICENZE PER GLI OPERATORI DI RETE TELEVISIVI

Articolo 13
(Tipologie di licenza e obblighi dell'operatore di rete)

1. La licenza di operatore di rete televisivo in tecnica digitale,
in ambito nazionale o locale, e' rilasciata, a partire dal 31 marzo
2004 e, comunque, successivamente all'adozione del provvedimento di
cui all'articolo 29, dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta
giorni dalla presentazione della domanda.
2. La diffusione per mezzo delle radiofrequenze associate alla
licenza e' consentita esclusivamente dai siti previsti dal piano di
assegnazione delle frequenze, fatto salvo quanto previsto, per la
fase di avvio dei mercati, dall'articolo 34.
3. I titolari di licenza di operatore di rete possono provvedere
direttamente alla installazione delle infrastrutture, nonche'
richiedere al Ministero delle comunicazioni l'assegnazione, a titolo
oneroso, delle frequenze disponibili per i collegamenti in ponte
radio.
4. Ai titolari di licenza per operatore di rete si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4 della legge n. 223/90.
5. Il soggetto titolare di licenza come operatore di rete nel
fornire le risorse per il trasporto, la formattazione, la codifica e
la multiplazione dei programmi e dei dati:
a) rispetta le norme tecniche di emissione vigenti, adottando
standard trasmissivi compatibili con le norme previste all'Allegato A
della delibera dell'Autorita' n. 216/00/CONS;
b) rispetta le normative sanitarie, ambientali, urbanistiche e di
assetto territoriale per l'installazione delle infrastrutture e delle
apparecchiature, nonche' le disposizioni relative alla condivisione o
alla messa a disposizione degli impianti e dei siti;
c) assicura la sicurezza del funzionamento della rete, il
mantenimento della sua integrita', la messa a punto di procedure di
gestione e di controllo degli impianti e delle apparecchiature,
nonche' l'impiego di personale adeguatamente qualificato al fine di
garantire la massima qualita' delle prestazioni rese a vantaggio
dell'utenza.
6. L'operatore di rete stabilisce, nel rispetto delle disposizioni
del presente regolamento e della normativa vigente, gli opportuni
accordi tecnici e commerciali con i fornitori di contenuti i cui
programmi vengono diffusi attraverso la propria rete e con i
fornitori di servizi forniti attraverso la propria rete. L'operatore
di rete non puo' modificare o alterare i programmi televisivi, i
programmi dati o i programmi della societa' dell'informazione forniti
da soggetti terzi.
7. L'operatore di rete in ambito nazionale puo' fornire servizi di
trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti autorizzati in
ambito locale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma
2.
8. L'operatore di rete in ambito locale puo' fornire servizi di
trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti in ambito
nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 2.
.

Articolo 14
(Modalita' di rilascio delle licenze)

1. Possono presentare domanda per il rilascio di licenza di
operatore di rete per blocchi di diffusione televisivi in ambito
nazionale o locale i soggetti di cittadinanza o nazionalita' di uno
degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Economico
Europeo (SEE). Il rilascio di licenza a societa' di capitali che non
abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio
Economico Europeo, e' consentito a condizione che lo Stato ove il
soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un
trattamento di effettiva reciprocita' nei confronti di soggetti
italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli
accordi internazionali.
2. La licenza di operatore di rete in ambito nazionale puo' essere
richiesta esclusivamente da societa' di capitali o cooperative con
capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle
perdite risultanti dal bilancio, al 10% del valore dell'investimento
da effettuare.
3. La licenza di operatore di rete in ambito locale puo' essere
richiesta esclusivamente da societa' di capitali o cooperative con
capitale interamente versato al momento della presentazione della
domanda, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal
bilancio, al 5% del valore dell'investimento da effettuare.
4. La licenza di operatore di rete per la radiodiffusione
televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito
nazionale o locale non puo' essere rilasciata qualora gli
amministratori e i legali rappresentanti abbiano riportato condanna
irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei
mesi o siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni o alle
misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice
penale.
5. Le condizioni per il rilascio delle licenze di operatore di
rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su
frequenze terrestri in ambito nazionale o locale previste dal
presente regolamento debbono essere possedute al momento della
presentazione della domanda, sussistere al momento del rilascio della
licenza e per tutta la durata della stessa.
6. Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 10, 10 bis,
10 quater, 10 quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e
successive modificazioni.

Articolo 15
(Domanda per il rilascio di licenza di operatore di rete per la
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito
nazionale)

1. La domanda per ottenere la licenza di operatore di rete in
ambito nazionale, sottoscritta dal richiedente, deve essere
presentata al Ministero delle comunicazioni. Ciascuna domanda e'
diretta ad ottenere una sola licenza e deve contenere:
a) i dati relativi al soggetto richiedente;
b) l'eventuale uso di sistemi di codificazione;
c) la dichiarazione della conformita' degli impianti, per
caratteristiche, sistemi e modalita' di funzionamento, alla normativa
vigente, nonche' alle disposizioni in materia antinfortunistica e di
tutela ed igiene del lavoro;
d) il progetto di rete, redatto in conformita' con il piano di
assegnazione delle frequenze, con l'indicazione delle misure previste
per l'efficiente uso delle risorse radioelettriche;
e) il piano di massima economico-finanziario adeguatamente
documentato per i primi cinque anni di esercizio dell'attivita';
f) l'eventuale richiesta di collegamenti di telecomunicazione;
g) gli impegni per la promozione e la diffusione dei sistemi di
ricezione numerica e dei servizi avanzati ad essi connessi;
h) la tipologia di servizi di telecomunicazione che il richiedente
intende offrire, nel rispetto degli obblighi di cui al presente
regolamento ed alla normativa vigente;
i) l'impegno ad aderire alla carta dei servizi per i programmi ad
accesso condizionato diffusi.
2. Alla domanda per il rilascio della licenza deve essere inoltre
allegata la seguente documentazione:
a) certificazione rilasciata, nei quattro mesi precedenti la
presentazione della domanda per il rilascio della licenza, dagli
organi competenti riguardante la costituzione del richiedente in
societa' di capitali o cooperativa, con patrimonio netto non
inferiore a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2;
b) certificato di nazionalita' della societa', qualora non
italiana;
c) elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda,
detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale
sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da
ciascun socio, nonche' delle situazioni di controllo. Qualora i soci
che detengono anche indirettamente il controllo del soggetto
richiedente siano a loro volta societa' deve essere altresi' allegato
l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche
indirettamente, il controllo;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da parte dei
soggetti per i quali deve essere acquisita la documentazione
antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e
successive modificazioni;
e) dichiarazione che gli amministratori e i legali rappresentanti
non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per
delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a
misure di sicurezza o di prevenzione;
f) attestazione dell'avvenuto versamento della somma prevista
dall'articolo 18, comma 1, del presente regolamento.
3. La licenza e' rilasciata a soggetti che siano titolari di una
concessione per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica su
frequenze terrestri a condizione che i medesimi:
a) siano in regola con il versamento dei canoni di concessione
dovuti;
b) non siano incorsi nella sanzione della revoca della
concessione.
4. La domanda di licenza deve indicare con eventuale specifica
dichiarazione, oltre agli elementi di cui alle lettere a) e b) del
comma 3:
a) le sanzioni amministrative eventualmente subite, con
provvedimento divenuto definitivo o contro il quale e' in corso
reclamo in sede giurisdizionale, in relazione all'esercizio
dell'attivita' radiotelevisiva;
b) la descrizione e localizzazione degli impianti di diffusione,
nonche' i relativi collegamenti di telecomunicazioni, censiti ai
sensi dell'articolo 32 della legge n. 223/90, legittimamente ed
effettivamente eserciti;
c) l'assunzione degli impegni di cui all'articolo 35, comma 2,
qualora non assunti gia' all'atto della richiesta di conversione
dell'abilitazione alla sperimentazione.
5. Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 non sono richiesti
qualora il richiedente vi abbia gia' ottemperato all'atto della
richiesta di abilitazione alla sperimentazione di cui all'articolo
34.
6. Le domande devono essere corredate dalla documentazione
riguardante i requisiti richiesti per il rilascio della licenza, i
quali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta', resa nelle forme previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, salvo quelli di cui alle
lettere a), e) e f) del comma 2.

Articolo 16
(Domanda per il rilascio di licenza di operatore di rete per la
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale)

1. La domanda per ottenere la licenza di operatore di rete in
ambito locale, sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata
al Ministero delle comunicazioni. Ciascuna domanda e' diretta ad
ottenere una sola licenza e deve contenere: l'indicazione del bacino
di utenza che si intende coprire; gli elementi di cui all'articolo
15, comma 1; nel caso i richiedenti abbiano gia' effettuato
trasmissioni radiotelevisive, gli elementi di cui all'articolo 15,
comma 3.
2. La domanda, oltre a contenere la documentazione di cui
all'articolo 15, comma 2, lettere da b) a f), deve essere corredata
da certificazione rilasciata, nei quattro mesi precedenti la
presentazione della domanda di rilascio della licenza, dagli organi
competenti riguardante la costituzione del richiedente in societa' di
capitali o cooperativa, con patrimonio netto non inferiore a quanto
previsto dall'articolo 14, comma 3.

Articolo 17
(Radiofrequenze utilizzabili)

1. La trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva
in tecnica digitale su frequenze terrestri deve essere effettuata
nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente
regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione Internazionale delle
Telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della
normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonche' dei
piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle
radiofrequenze.
2. Qualora, pur nel rispetto delle prescrizioni contenute nella
licenza ovvero nell'atto di assegnazione delle radiofrequenze, una
stazione di radiodiffusione interferisca con altre stazioni
radioelettriche legittimamente operanti, l'Autorita', in conformita'
a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3, della
legge n. 249/97, promuove sentiti i soggetti interessati l'intervento
degli organi del Ministero delle comunicazioni al fine di adottare le
misure idonee ad eliminare tali disturbi.
3. Il provvedimento di assegnazione delle radiofrequenze a ciascun
operatore di rete e' distinto dalla licenza ed il suo contenuto
dipende dalla effettiva disponibilita' di porzioni dello spettro
elettromagnetico ed e' assoggettato ad obblighi, fra gli altri, di
efficiente utilizzo dello spettro stesso e di non interferenza. Le
modalita' di assegnazione delle frequenze effettivamente disponibili
sono specificate nel provvedimento di cui all'articolo 29.

Articolo 18
(Contributi e canoni)

1. I titolari di licenza per operatore di rete sono tenuti al
pagamento dei contributi determinati dall'Autorita' con regolamento
di cui al successivo articolo 29.
2. In caso di ritardato o mancato pagamento dei contributi si
applicano le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639 e successive modificazioni.

Articolo 19
(Progetto dell'impianto o della rete)

1. Il progetto, di cui all'articolo 15, comma 1, lett. d), redatto
in conformita' con le prescrizioni del Piano nazionale di
assegnazione delle frequenze puo' comprendere una o piu' stazioni di
radiodiffusione. La costituzione della rete deve risultare da una
descrizione anche grafica, riportata su un supporto informatico
compatibile con la base di dati che verra' indicata dall'Autorita',
nella quale sono indicate tutte le stazioni di radiodiffusione e le
relative aree di servizio nonche' gli eventuali impianti di
collegamento, compresi quelli tra le sedi di produzione e i
trasmettitori di radiodiffusione.
2. Il progetto dovra' essere redatto nel rispetto dei limiti e dei
valori relativi alle emissioni radioelettriche richiamati
dall'articolo 2 del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, fermi restando,
in caso di mancato rispetto, i poteri di trasferimento in tale
articolo enunciati e quanto previsto dall'articolo 21 del presente
regolamento.

Articolo 20
(Verifiche sugli impianti)

1. Gli impianti oggetto della licenza per la radiodiffusione
televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri devono essere
costituiti esclusivamente da apparecchiature conformi alla normativa
vigente.
2. Il Ministero delle comunicazioni procede, a spese del
licenziatario, alla verifica degli impianti anche presso le sedi del
licenziatario, che e' tenuto a consentire, in qualsiasi momento,
libero accesso agli incaricati.

Articolo 21
(Condivisione di infrastrutture e impianti)

1. I titolari di licenza di operatore di rete in ambito nazionale
o locale, anche congiuntamente tra loro, possono impiegare anche le
infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all'uso in
comune di infrastrutture tecniche, infrastrutture civili e impianti,
limitatamente alle attivita' oggetto della licenza e nel rispetto dei
limiti previsti dalle emissioni elettromagnetiche e dai piani di
assegnazione delle frequenze.
2. In conformita' a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del
decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, al fine di assicurare il rispetto
della vigente normativa in materia di ambiente e tutela della salute
umana, possono essere imposti agli operatori di rete, quale
condizione per il rilascio delle abilitazioni alla sperimentazione e
delle licenze, la condivisione di infrastrutture, impianti e
infrastrutture civili nonche' piani di trasferimento anche graduali.
3. Le amministrazioni pubbliche competenti rilasciano, ai titolari
di licenza di operatore di rete, i provvedimenti abilitativi,
autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti
dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle
vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di
reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
proporzionalita' ed obiettivita', nonche' nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del
territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali.
4. Agli impianti degli operatori di rete relativi al trasporto dei
segnali dai centri di produzione ai siti di diffusione si applicano
le disposizioni previste all'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
5. L'ubicazione e l'uso comune delle infrastrutture sono oggetto
di accordi commerciali e tecnici tra le parti interessate. Per
eventuali controversie l'Autorita' provvede secondo quanto previsto
dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318.

Articolo 22
(Fornitura dei servizi interattivi e della guida ai programmi)

1. Ai fini della fornitura dei servizi della societa'
dell'informazione e dei servizi interattivi, gli operatori di rete
nazionali e locali possono stabilire accordi di interconnessione fra
loro ed interconnettere le loro reti ad altre reti di
telecomunicazione. La disciplina degli accordi e' regolata ai sensi
della normativa vigente in materia di interconnessione di reti di
telecomunicazione.
2. Ai fini della fornitura agli utenti del servizio della
consultazione della guida di base e della sintonizzazione automatica,
gli operatori di rete provvedono affinche' i programmi siano
identificati nel rispetto dei criteri stabiliti dalla delibera
dell'Autorita' n. 216/00/CONS.
3. Gli operatori di rete in ambito nazionale e locale ed i
fornitori di contenuti in ambito nazionale e locale possono stabilire
accordi tecnici ed economici con i soggetti autorizzati alla
fornitura della guida elettronica ai programmi nel rispetto delle
previsioni della delibera dell'Autorita' n. 216/00/CONS per la
fornitura di una guida elettronica ai programmi ricevibili
dall'utente.

Articolo 23
(Durata delle licenze e revoca)

1. Le licenze hanno una validita' di 12 anni e sono rinnovabili
conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e possono
essere cedute a terzi soltanto previo assenso del Ministero delle
comunicazioni, sentita l'Autorita'.
2. La licenza si estingue in caso di scadenza del termine di cui
al precedente comma senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonche'
nei casi di rinuncia del soggetto autorizzato, di dichiarazione di
fallimento ovvero di sottoposizione ad altra procedura concorsuale,
salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all'esercizio
dell'attivita' d'impresa.
3. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il
rilascio della licenza comporta la decadenza dalla medesima.
4. Se il titolare di una licenza non ottempera a una delle
condizioni indicate nella licenza stessa, il Ministero delle
comunicazioni, sentita l'Autorita', puo' sospendere, modificare o
revocare la licenza individuale o imporre in maniera proporzionata
misure specifiche per garantire tale ottemperanza. Il Ministero,
eccetto i casi di violazioni ripetute da parte della suddetta
impresa, puo' richiedere l'adozione di misure adeguate entro un mese
a decorrere dal suo intervento. Se l'impresa ottempera a quanto
richiesto dal Ministero, questo, entro due mesi dal suo intervento
iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se l'impresa non
ottempera a quanto richiesto dal Ministero, questo, entro due mesi
dal suo intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento
motivandolo. Il provvedimento e' comunicato all'impresa interessata
entro sette giorni dall'adozione.

CAPO V
NORME A TUTELA DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE,
DELLA TRASPARENZA, DELLA CONCORRENZA
E DELLA NON DISCRIMINAZIONE

Articolo 24
(Limiti alle autorizzazioni alla fornitura dei contenuti)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 6 e 8,
della legge n. 249/97 e sulla base della capacita' trasmissiva
determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze
per la diffusione televisiva:
a) un terzo di tale capacita' e' riservata ai soggetti titolari di
autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione
in ambito locale, ai quali puo', successivamente alla pianificazione,
essere assegnata, se disponibile, ulteriore capacita';
b) ad uno stesso soggetto o a soggetti fra di loro in rapporto di
controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2, commi 16, 17 e
18, della legge n. 249/97 e dell'articolo 2359, comma 3, codice
civile, non possono essere rilasciate autorizzazioni in chiaro o
criptate che consentano di irradiare piu' del 20 per cento dei
programmi televisivi numerici, in ambito nazionale;
c) ad uno stesso soggetto o a soggetti fra di loro in rapporto di
controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2, commi 16, 17 e
18, della legge n. 249/97 e dell'articolo 2359, comma 3, codice
civile, non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano
di irradiare nello stesso bacino piu' di un blocco di programmi
televisivi numerici, in ambito locale.
2. Uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di
controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2, commi 16,17 e
18, della legge n. 249/97 e dell'articolo 2359, comma 3, codice
civile, non possono essere contemporaneamente titolari di
autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e
locale. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis
della legge n. 78/99, i marchi, le denominazioni e gli identificativi
utilizzati per la fornitura di programmi in ambito locale devono
essere distinti da quelli utilizzati da quelli utilizzati in ambito
nazionale.
3. I titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in
ambito locale che operano in bacini di utenza diversi possono
ottenere una autorizzazione per la trasmissione in contemporanea
secondo quanto previsto dall' articolo 21 della legge n. 223/90.
4. I soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale
o soggetti fra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ai
sensi dell'articolo 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/97 e
dell'articolo 2359, comma 3, del codice civile, sono tenuti a
diffondere il medesimo programma televisivo e i medesimi programmi
dati, nonche' gli identificativi ad essi associati sul territorio
nazionale, fatta salva l'articolazione anche locale delle
trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio
pubblico.
5. I limiti previsti dall'articolo 2 bis, comma 1, quinto periodo,
della legge n. 66/01 per i titolari di piu' di una concessione
televisiva e quelli previsti al Capo VIII del presente regolamento
per la concessionaria del servizio pubblico si applicano fino alla
fine della fase di avvio dei mercati, termine a partire dal quale si
applica il limite di cui al comma 1, lett. b.
6. Nella fase di avvio dei mercati, i programmi irradiati in
tecnica digitale, qualora siano replica simultanea dei programmi
irradiati in tecnica analogica, non sono computati ai fini dei limiti
di cui all'articolo 2, commi 6 e 8, della legge n. 249/97.

Articolo 25
(Obblighi di trasparenza del fornitore di contenuti)

1. I soggetti titolari di piu' di una autorizzazione come
fornitore di contenuti mantengono una contabilita' separata per
ciascuna autorizzazione.
2. Il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche
fornitore di servizi adotta un sistema contabilita' separata per
ciascuna attivita' oggetto di autorizzazione .

Articolo 26
(Vincoli di utilizzo delle radiofrequenze)

1. L'operatore di rete puo' utilizzare le frequenze di emissione
per la fornitura di tutti i servizi di comunicazione sonora, visiva e
multimediale ed e' soggetto al vincolo di:
a) utilizzare prevalentemente, rispetto a servizi dati e
interattivi, le radiofrequenze assegnate per la diffusione dei
programmi televisivi dei fornitori di contenuti autorizzati;
b) utilizzare effettivamente le radiofrequenze assegnate
consentendo di soddisfare le richieste di accesso alla rete da parte
dei fornitori di contenuti autorizzati;
c) rispettare i criteri di cui al successivo articolo 29 in
materia di obblighi di accesso da parte dei fornitori di contenuti
non riconducibili direttamente o indirettamente all'operatore di
rete;
d) rispettare le direttive in materia di diffusione di messaggi
gratuiti in casi di pubblica necessita' secondo quanto previsto
dall'articolo 10 della legge n. 223/90.
2. Nessun soggetto puo' essere contemporaneamente titolare di una
licenza in ambito nazionale ed in ambito locale, fatti salvi i casi
nei quali i blocchi di diffusione in ambito locale non sono
assegnabili, a causa di assenza di richiedenti, ad operatori di rete
operanti in ambito esclusivamente locale.

Articolo 27
(Obblighi di trasparenza dell'operatore di rete)

1. L'operatore di rete in ambito locale che sia anche fornitore di
contenuti adotta un sistema di contabilita' separata, mentre
l'operatore di rete in ambito nazionale che sia anche fornitore di
contenuti e' tenuto alla separazione societaria.
2. L'operatore di rete e' tenuto a:
a) garantire parita' di trattamento ai fornitori di contenuti non
riconducibili a societa' collegate e controllate, rendendo
disponibili a questi ultimi, ai fini di stabilire i necessari accordi
le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di
contenuti riconducibili a societa' collegate e controllate;
b) non effettuare discriminazioni, nello stabilire gli opportuni
accordi tecnici, in materia di qualita' trasmissiva e condizioni di
accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti
appartenenti a societa' controllanti, controllate o collegate e
fornitori indipendenti di contenuti e servizi;
c) utilizzare, sotto la propria responsabilita', le informazioni
ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a societa'
collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere
accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete. Le informazioni
ottenute non devono essere trasmesse ad altre societa' controllate e
collegate, nonche' a terzi.

Articolo 28
(Disciplina degli accordi fra operatori di rete e fornitori di
contenuti e di servizi)

1. La fornitura di capacita' trasmissiva nonche' degli elementi ad
essa connessi, da parte degli operatori di rete ai fornitori di
servizi e contenuti che non siano tra loro in rapporto di controllo o
di collegamento ai sensi dell'articolo 2, commi 16, 17 e 18, della
legge n. 249/97 e dell'articolo 2359, comma 3, codice civile, avviene
sulla base di una negoziazione commerciale nel rispetto di quanto
previsto nel presente regolamento. Per la risoluzione di eventuali
controversie tra operatori di rete e fornitori di contenuti si
applica l'articolo 1, comma 11, della legge n. 249/97.
2. Gli accordi di cui al precedente comma sono preventivamente
comunicati all'Autorita' al fine della verifica del rispetto delle
disposizioni previste dal presente regolamento e dalla normativa
vigente.

Articolo 29
(Provvedimenti a tutela del pluralismo e della concorrenza)

1. L'Autorita', ai fini di garantire la tutela del pluralismo,
dell'obiettivita', della completezza e dell'imparzialita'
dell'informazione, dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze
politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle
liberta' e dei diritti garantiti dalla Costituzione, che si
realizzano con il complesso degli accordi fra fornitori di contenuti
e operatori di rete, adotta un provvedimento entro il 31 marzo 2004
che stabilisce, tenendo conto della partecipazione alla
sperimentazione e considerando il titolo preferenziale previsto
dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 66/01:
a) norme a garanzia dell'accesso di fornitori di contenuti, non
riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di rete, i
quali rappresentano un particolare valore per:
1) il sistema televisivo nazionale, in ragione della qualita'
della programmazione e del pluralismo informativo;
2) il sistema televisivo locale, in ragione della qualita' della
programmazione, pluralismo informativo a livello locale, della natura
comunitaria, con particolare riferimento alle trasmissioni
monotematiche a carattere sociale, e della tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute dalla legge.
b) criteri che garantiscono, in presenza di risorse insufficienti
a soddisfare tutte le ragionevoli richieste da parte dei fornitori di
contenuti, l'accesso alle radiofrequenze da parte dei fornitori di
contenuti di cui alla precedente lettera a) in condizioni di parita'
di trattamento;
c) norme in materia di controlli e verifiche sulla separazione
contabile dei soggetti titolari di autorizzazioni e licenze ai fini
del rispetto del norme del presente regolamento;
d) norme in materia di limiti alla capacita' trasmissiva destinata
ai programmi criptati;
e) le modalita' per l'adozione di specifici provvedimenti, anche
ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 249/97, in materia
di accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete, ivi
incluso l'obbligo di trasmettere programmi in chiaro;
f) sulla base dei principi di trasparenza, obiettivita',
proporzionalita' e non discriminazione, sentita l'Autorita' garante
per la concorrenza e del mercato, i criteri ed i limiti per
l'assegnazione ai licenziatari di ulteriori frequenze o per il
rilascio delle ulteriori licenze;
g) la misura dei contributi applicabili agli operatori di rete
anche tenendo conto della scarsita' delle risorse e della necessita'
di promuovere l'innovazione.

CAPO VI
DISPOSIZIONI PER LA RADIOFONIA

Articolo 30
(Licenze per operatori di rete radiofonici
e autorizzazioni per fornitori di contenuti radiofonici)

1. Entro tre mesi dall'approvazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica
digitale, l'Autorita' adotta un provvedimento relativo alle modalita'
di rilascio delle autorizzazioni di fornitore di contenuti e licenze
di operatore di rete radiofonico.

Articolo 31
(Fase sperimentale per la diffusione radiofonica in tecnica digitale)

1. I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione
sonora nonche' i soggetti che eserciscono legittimamente la
radiodiffusione sonora in ambito locale possono richiedere al
Ministero delle comunicazioni il rilascio dell'abilitazione alla
sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale di
norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della
concessione per diffusione in tecnica analogica.
2. L'abilitazione di cui al comma precedente puo' essere richiesta
anche da piu' soggetti, costituiti in forma di consorzio ai sensi
dell'articolo 2602 del codice civile ovvero che sottoscrivano
congiuntamente un'intesa a svolgere le attivita' di sperimentazione,
in caso di rilascio dell'abilitazione, conformemente al progetto di
attuazione ed al progetto radioelettrico presentati
contemporaneamente alla domanda.
3. Le intese di cui al precedente comma 2 possono essere definite
esclusivamente dai soggetti di cui al comma 1, ferma restando la
responsabilita' solidale di tutti i partecipanti per tutta la durata
della sperimentazione. La definizione dell'intesa destinata allo
svolgimento delle attivita' sperimentali non determina di per se'
organizzazione o associazione tra le imprese partecipanti, ognuna
delle quali conserva la propria autonomia gestionale ed operativa.
Nell'intesa dovranno essere specificate le attivita' di
sperimentazione svolte singolarmente da ciascuna impresa
partecipante.
4. L'abilitazione alla sperimentazione cessa entro 360 giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento e puo' essere
rinnovata non oltre il rilascio delle licenze per operatore di rete
in tecnica digitale.
5. I soggetti richiedenti l'abilitazione alla sperimentazione
devono presentare domanda al Ministero delle comunicazioni,
comprensiva di progetto di attuazione e di progetto radioelettrico,
nei quali devono essere precisati, fra l'altro:
a) le aree interessate dalla sperimentazione;
b) i siti dai quali verranno diffusi i programmi in tecnica
digitale;
c) le tipologie di programmi che si intendono diffondere in via
sperimentale;
d) le procedure e le tecniche che verranno adottate al fine di
evitare interferenze;
e) l'impegno a adeguarsi senza indugio alle disposizioni del
Ministero delle comunicazioni in merito alla variazione della
frequenza di emissione.
6. Il Ministero delle comunicazioni, nel rilasciare
l'abilitazione, puo' stabilire le condizioni relative alla
condivisione di infrastrutture, impianti e siti.
7. L'abilitazione e' rilasciata garantendo parita' di trattamento
a tutti i richiedenti in relazione all'effettiva disponibilita' delle
frequenze ed in conformita' con quanto previsto dal piano nazionale
delle frequenze e sue successive modificazioni ed integrazioni. In
caso di richieste di abilitazione eccedenti la disponibilita' delle
frequenze il Ministero delle comunicazioni promuove il coordinamento
degli impianti di trasmissione e la condivisione di siti, impianti e
apparati trasmissivi fra piu' richiedenti anche mediante intese e
consorzi.

CAPO VII
PREVISIONI PER IL REGIME TRANSITORIO
PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA

Articolo 32
(Attuazione del piano digitale)

1. I tempi e le modalita' di attuazione del piano di assegnazione
delle frequenze in tecnica digitale sono specificati contestualmente
all'adozione del piano di assegnazione stesso, tenendo conto della
coesistenza fra sistemi trasmissivi digitali e analogici.

Articolo 33
(Abilitazione alla sperimentazione)

1. Fino alla data del 30 marzo 2004 i soggetti che legittimamente
eserciscono l'attivita' di radiodiffusione televisiva su frequenze
terrestri in tecnica analogica, da satellite o via cavo possono
richiedere al Ministero delle comunicazioni il rilascio
dell'abilitazione alla sperimentazione per la diffusione di programmi
numerici e di servizi della societa' dell'informazione in tecnica
digitale su frequenze terrestri.
2. L'abilitazione di cui al comma precedente puo' essere richiesta
anche da piu' soggetti, costituiti in forma di consorzio ai sensi
dell'articolo 2602 del codice civile, ovvero che sottoscrivano
congiuntamente un'intesa a svolgere le attivita' di sperimentazione,
in caso di rilascio dell'abilitazione, conformemente al progetto di
attuazione ed al progetto radioelettrico presentati
contemporaneamente alla domanda.
3. Al consorzio di cui al comma precedente possono partecipare i
soggetti di cui al comma 1 ed anche editori di prodotti e servizi
multimediali.
4. Le intese di cui al precedente comma 2 possono essere definite
esclusivamente dai soggetti di cui al comma 1 ed anche da editori di
prodotti e servizi multimediali, ferma restando la responsabilita'
solidale di tutti i sottoscrittori per tutta la durata della
sperimentazione. La definizione dell'intesa destinata allo
svolgimento delle attivita' sperimentali non determina di per se'
organizzazione o associazione tra le imprese partecipanti, ognuna
delle quali conserva la propria autonomia gestionale ed operativa.
Nell'intesa dovranno essere specificate le attivita' di
sperimentazione svolte singolarmente da ciascuna impresa
partecipante.
5. La durata delle abilitazioni non puo' superare in ogni caso il
termine del 25 luglio 2005.

Articolo 34
(Rilascio delle abilitazioni alla sperimentazione)

1. I soggetti richiedenti l'abilitazione alla sperimentazione
devono presentare domanda al Ministero delle comunicazioni,
comprensiva di progetto di attuazione e di progetto radioelettrico,
nei quali devono essere precisati, fra l'altro:
a) le aree interessate dalla sperimentazione, precisando la
copertura nazionale o locale di riferimento;
b) i siti dai quali verranno diffusi i programmi in tecnica
digitale e l'indicazione delle relative frequenze di emissione;
c) le tipologie di programmi che si intendono inizialmente
diffondere in via sperimentale specificando se viene diffusa replica
di programmi autorizzati via cavo e satellite ovvero replica di
programmi irradiati legittimamente da emittenti terrestri ovvero
nuovi programmi oggetto di nuova autorizzazione di cui al Capo II;
d) le procedure e le tecniche che verranno adottate al fine di
evitare interferenze;
e) l'impegno a adeguarsi senza indugio alle disposizioni del
Ministero delle comunicazioni in merito alla variazione della
frequenza di emissione;
f) l'impegno a comunicare entro trenta giorni le variazioni
relative alle informazioni fornite all'atto della richiesta di
abilitazione.
2. I soggetti richiedenti devono inoltre presentare specifica
dichiarazione di cui all'articolo 15, commi 3 e 4, del presente
regolamento.
3. Il Ministero delle comunicazioni, nel rilasciare
l'abilitazione, puo' stabilire le condizioni relative alla
condivisione di infrastrutture, impianti e siti.
4. I richiedenti l'abilitazione alla sperimentazione che siano
titolari di piu' di una concessione televisiva, ovvero di una
concessione e di un'autorizzazione soggetta ai medesimi obblighi
della concessione ai sensi dell' articolo 3, commi 6 e 11, della
legge n. 249/97, devono altresi' precisare, nella domanda, le
condizioni alle quali consentiranno, all'interno dei propri blocchi
di diffusione, la sperimentazione stessa ad altri soggetti, ai sensi
dell'articolo 2 bis, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.
In ogni caso dette condizioni devono garantire un ampio numero di
soggetti partecipanti alla sperimentazione, e, nel caso in cui i
soggetti richiedenti la medesima siano in numero superiore a quello
consentito dalla capacita' trasmissiva riservata, i richiedenti
l'abilitazione non possono assegnare ad un solo soggetto la capacita'
trasmissiva od assegnare l'intera capacita' trasmissiva ad offerte
prive di contenuto informativo e devono rispettare nella scelta dei
soggetti:
a) i principi di pluralismo informativo;
b) la varieta' delle tipologie editoriali;
c) la valorizzazione dell'impegno relativo ai programmi
autoprodotti ed alla promozione di opere europee.
5. Il Ministero delle comunicazioni, su istanza del richiedente,
prevede, nel rilasciare l'abilitazione, un periodo non superiore a 6
mesi di prove tecniche, durante il quale non si applica la previsione
di cui al comma 4.
6. L'abilitazione e' rilasciata esclusivamente per le frequenze
previste dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
7. Le controversie in materia di sperimentazione tra concessionari
e gli altri soggetti partecipanti alla sperimentazione sono
sottoposte alla disciplina di cui all'articolo 28 del presente
regolamento.

Articolo 35
(Conversione delle abilitazioni televisive)

1. A partire dal 31 marzo 2004 ed in ogni caso successivamente
all'entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 29 i
soggetti abilitati alla sperimentazione possono richiedere al
Ministero delle comunicazioni il rilascio della licenza di operatore
di rete limitatamente ai bacini e alle frequenze per i quali e'
rilasciata l'abilitazione.
2. Allo scopo di ottenere la licenza i soggetti che abbiano
ottenuto l'abilitazione, conformemente alla previsioni del piano di
assegnazione delle frequenze, devono impegnarsi a:
a) trasferire tutti gli impianti sui siti di piano secondo i tempi
e modi di cui all'articolo 32; adottare prontamente le variazioni
delle frequenze di emissione che saranno comunicate dal Ministero
delle comunicazioni; cessare l'emissione su frequenze non necessarie
allo scopo della licenza;
b) investire in infrastrutture, entro 36 mesi dal conseguimento
della licenza, un importo non inferiore a euro 35.000.000
(trentacinquemilionieuro) per blocco di diffusione per le licenze in
ambito nazionale e euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomilaeuro) per
blocco di diffusione per ciascuna regione oggetto di licenza in
ambito locale. Tale importo minimo e' ridotto ad euro 1.500.000
(unmilionecinquecentomilaeuro) per una licenza limitata ad un bacino
di estensione inferiore a quella regionale;
c) promuovere accordi commerciali con fornitori di servizi,
relativi a forme di agevolazione all'utenza finale volte a diffondere
le apparecchiature per la ricezione digitale terrestre.
3. La domanda di conversione deve anche contenere la descrizione
dei palinsesti diffusi dai fornitori di contenuti su blocchi oggetto
di licenza con la descrizione dei relativi accordi nonche' gli
impegni e le condizioni verso i fornitori indipendenti di contenuti
nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
4. Il Ministero delle comunicazioni, valutata la conformita' e la
completezza della domanda rispetto alle prescrizioni del presente
regolamento, rilascia la licenza, anche nel rispetto delle previsioni
del regolamento di cui all'articolo 29.
5. A garanzia del corretto espletamento degli obblighi assunti con
la domanda di conversione, i richiedenti dovranno rilasciare adeguata
fideiussione bancaria ovvero garanzia nelle forme previste
dall'ordinamento vigente, secondo le modalita' e gli importi che
saranno determinati con apposito provvedimento del Ministero delle
comunicazioni.

Articolo 36
(Conversione delle concessioni televisive)

1. Qualora i titolari di concessioni televisive non provvedano,
secondo le modalita' previste dall'articolo 35, almeno sei mesi prima
della scadenza della concessione, a richiedere il rilascio di licenza
di operatore di rete di cui al Capo IV del presente regolamento, la
concessione si estingue alla sua scadenza ovvero, se richiesto, viene
rinnovata, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, sino al 31
dicembre 2006, ferma restando la facolta' per il soggetto di
ottenere, relativamente al palinsesto oggetto della concessione, il
rilascio di autorizzazione per fornitore di contenuti in ambito
nazionale ovvero locale che costituisce titolo preferenziale
nell'individuazione delle emittenti di cui all'articolo 29 del
presente regolamento.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della
legge n. 78/99, i soggetti titolari di concessione relativa a
trasmissioni che consistono esclusivamente in televendite non possono
presentare domanda di conversione della concessione in licenza per
operatore di rete, ferma restando la possibilita' per il soggetto di
ottenere, relativamente al palinsesto oggetto della concessione, il
rilascio di autorizzazione per fornitore di contenuti.
3. I soggetti titolari di concessione in ambito comunitario
possono presentare domanda di conversione della concessione in
licenza di operatore di rete entro sei mesi dalla scadenza, a
condizione che si costituiscano nelle forme previste dall'articolo 16
e rispettino gli obblighi e le condizioni previste per il rilascio
della licenza di operatore di rete in ambito locale.
4. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che abbiano
attenuto l'abilitazione alla sperimentazione possono richiedere il
rilascio di licenza di operatore di rete di cui al Capo IV del
presente regolamento entro il 31 gennaio 2005.

Articolo 37
(Procedure a regime per il rilascio delle licenze di operatore di
rete e l'assegnazione di frequenze)

1. Al termine della fase avvio dei mercati, l'Autorita' rende
periodicamente pubblico il numero delle ulteriori licenze di
operatore di rete rilasciabili in base alla disponibilita' dello
spettro ovvero la disponibilita' di ulteriori frequenze rilasciabili
ai licenziatari.
2. Le frequenze liberate a seguito dell'estinzione delle
concessioni, ovvero liberate a seguito della conversione delle
concessioni o abilitazione in licenza di operatore di rete e non
necessarie secondo il piano di assegnazione delle frequenze in
tecnica digitale per lo scopo delle licenze di operatore di rete
rilasciate, sono assegnate con le procedure previste all'articolo 29.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO

Articolo 38
(Abilitazione alla sperimentazione in tecnica digitale)

1. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e'
abilitata alla sperimentazione di trasmissioni radiotelevisive e di
servizi della societa' dell'informazione in tecnica digitale su un
blocco di diffusione radiofonico e uno televisivo per programmi in
chiaro.
2. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e'
tenuta, qualora richieda l'abilitazione per ulteriori blocchi di
diffusione, a rispettare le condizioni previste dall'articolo 34,
comma 4, del presente regolamento.

Articolo 39
(Blocchi di diffusione riservati alla concessionaria del servizio
pubblico)

1. E' riservato alla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo l'utilizzo di un blocco di diffusione per palinsesti
radiofonici e di un blocco di diffusione per palinsesti televisivi in
chiaro, nel rispetto dei piani di assegnazione delle frequenze.
Ulteriori risorse possono essere riservate per rispettare gli
obblighi previsti in convenzioni con Enti pubblici in relazione alla
tutela di minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. Sui
blocchi di diffusione riservati alla concessionaria del servizio
pubblico non possono essere trasmessi palinsesti di altri fornitori
di contenuti.
2. Nel rispetto degli stessi diritti e delle stesse procedure e
obblighi previsti per gli altri autorizzati e licenziatari, ulteriori
blocchi potranno essere assegnati alla concessionaria.

CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40
(Disposizioni finali)

1. Salvo che il fatto costituisca reato e nel caso in cui non
risultino applicabili le specifiche sanzioni stabilite per le
violazioni degli obblighi e dei divieti di cui al presente
regolamento, ivi compresi quelli contenuti nelle domande di
autorizzazione, licenza e abilitazione, si applicano le sanzioni di
cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre
1995, n. 481, e di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31
luglio 1997, n. 249.
2. L'Autorita' si riserva di adeguare le disposizioni del presente
provvedimento successivamente all'adozione dei piani di assegnazione
delle frequenze e sulla base dell'andamento della fase di avvio dei
mercati e dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria.
3. Alla fornitura dei servizi di accesso condizionato via cavo e
satellite e su frequenze terrestri in tecnica analogica si applicano
le disposizioni di cui al capo III.
4. Il termine di cui all'articolo 8, comma 2, della delibera n.
216/00/CONS, relativo alla revisione delle specifiche tecniche dei
ricevitori di televisione digitale terrestre, e' fissato al 30 marzo
2004.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

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