DELIBERAZIONE 17 luglio 2009

   Regolamento  per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai
sensi  dell'articolo  5,  comma  3, del decreto legislativo 9 gennaio
2008, n. 9. (Deliberazione n. 405/09 Cons.). (09A09879)
                     L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI

  Nella sua riunione di Consiglio del 17 luglio 2009;
  Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento
ordinario  n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;
  Visto  il  decreto  legislativo 1°  agosto  2003,  n.  259, recante
«Codice  delle  comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  214  del  15 settembre 2003 - supplemento ordinario n.
150;
  Visto  il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo
unico  della  radiotelevisione»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - supplemento
ordinario n. 150/L;
  Visto   il  decreto  legislativo  9  gennaio  2008  n.  9,  recante
«Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti
audiovisivi   sportivi   e   relativa  ripartizione  delle  risorse»,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1°
febbraio 2008, n. 27, e in particolare l'art. 5, comma 3;
  Vista  la  propria  delibera  n.  307/08/CONS  del  5  giugno 2008,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148
del  26  giugno 2008 recante «Approvazione del regolamento in materia
di  procedure  istruttorie  e  di  criteri  di  accertamento  per  le
attivita' demandate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
dal  decreto  legislativo  9 gennaio 2008 n. 9 recante la "Disciplina
della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi
sportivi  e  relativa ripartizione delle risorse"», in particolare il
Titolo III «Regolamenti per l'esercizio del diritto di cronaca»;
  Vista  la  propria delibera n. 8/99 del 9 marzo 1999 recante «Lista
degli  eventi di particolare rilevanza per la societa' da trasmettere
su  canali  televisivi  liberamente  accessibili»,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del 24 maggio 1999 n.
119,  nella  versione  rettificata con delibera n. 172/99/CONS del 27
luglio 1999;
  Rilevato,   in   particolare,  che  l'art.  5  del  citato  decreto
legislativo  n.  9  del 2008, dispone che l'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  disciplini  con apposito regolamento, sentiti i
rappresentanti  delle  categorie  interessate  e  le associazioni dei
consumatori  e  degli  utenti  rappresentative  a  livello  nazionale
iscritte  nell'elenco  di  cui all'art. 137 del decreto legislativo 6
settembre  2005,  n.  206,  le  modalita'  e  i  limiti  temporali di
esercizio  del  diritto  di  cronaca,  riconosciuto  relativamente  a
ciascun  evento  della competizione, nonche' i requisiti soggettivi e
oggettivi  per  l'accreditamento  degli operatori della comunicazione
all'interno dell'impianto sportivo;
  Vista  la  delibera n. 94/09/CONS con la quale e' stata indetta una
consultazione  pubblica  in  vista dell'approvazione di uno schema di
Regolamento  per  l'esercizio  del  diritto di cronaca audiovisiva ai
sensi  dell'art.  5, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 2008,
n.  9,  anche al fine di acquisire le osservazioni dei rappresentanti
delle  categorie  interessate  e delle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco
di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2006;
  Avuto  riguardo  ai  contributi pervenuti in sede di consultazione,
che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti:
  Art.   1   (Definizioni).   -  Posizioni  principali  dei  soggetti
intervenuti.  Un  soggetto  rispondente  chiede  di  aggiungere  alla
definizione   di  telegiornale  l'espressione  «e  in  ogni  caso  di
contenuto  non solo sportivo» per evitare che si possa profittare del
diritto  di  cronaca per arricchire i programmi televisivi a tema. La
RAI chiede di inserire in tale definizione anche i notiziari sportivi
e le rubriche sportive che non sono a programmazione giornaliera.
  Altri   soggetti   rispondenti   ritengono   utile   modificare  la
definizione  di  «operatore  della  comunicazione»  che  risulta piu'
ristretta  rispetto  al  testo  del  decreto  legislativo  al fine di
ricomprendervi  anche  le emittenti in tecnica analogica, i fornitori
di  servizi  di  accesso condizionato e i fornitori di servizi in pay
per view.
Osservazioni dell'Autorita'
  La definizione di telegiornale e di telegiornale sportivo contenuta
nell'art.  1,  comma  1,  lettera  e)  riprende  l'enunciato  di  cui
all'allegato  C alla delibera n. 54/03/CONS recante «Approvazione del
modello  del  foglio  dei  registri  dei  programmi  trasmessi  dalle
emittenti  televisive  che  diffondono via satellite o distribuiscono
via  cavo  in  ambito  nazionale  e  dalle  emittenti  televisive  su
frequenze  terrestri  in  ambito  nazionale  nonche'  dalle emittenti
televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche», e
pertanto  appare  idonea a identificare con precisione tale tipologia
di  programmi  cosi'  come indicata dall'art. 5, comma 3, del decreto
legislativo   9   gennaio  2008,  n.  9.  La  delimitazione  di  tale
definizione  risulta  altresi'  coerente con l'art. 3-duodecies della
direttiva  2007/65/CE laddove dispone che i brevi estratti di cronaca
siano   utilizzati   esclusivamente  per  i  notiziari  di  carattere
generale.
  In  merito  alla  definizione  di  «operatore  della comunicazione»
appare  utile  e  coerente  con  il  dettato  normativo replicare nel
regolamento l'enunciazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera z) del
decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.
  Art.   2  (Ambito  di  applicazione).  - Posizioni  principali  dei
soggetti  intervenuti.   Un soggetto rispondente rileva come andrebbe
applicato  il  regolamento  per la cronaca radiofonica alle emittenti
che trasmettono una cronaca solo sonora degli eventi.
  Altri  operatori propongono di estendere l'ambito ad ogni operatore
della  comunicazione come stabilito dal decreto legislativo 9 gennaio
2008, n. 9.
Osservazioni dell'Autorita'
  In  merito alla proposta di applicare il regolamento per la cronaca
radiofonica  alle  emittenti  che  trasmettono  cronaca  sonora degli
eventi si rimanda al regolamento apposito.
  La  proposta  di  estensione  dell'ambito  di  applicazione risulta
soddisfatta  mediante  la  modifica  della  definizione di «operatore
della comunicazione» di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) di questo
regolamento.
  Art.  3  (Modalita'  e limiti temporali di esercizio del diritto di
cronaca).   - Posizioni  principali  dei  soggetti  intervenuti.   Un
soggetto  rispondente  chiede  di  specificare  che  l'esercizio  del
diritto  di  cronaca  e'  valido  solo nel territorio nazionale, e di
consentirlo  solo  con  sistemi di protezione che la rendano fruibile
esclusivamente  nell'ambito  del  territorio  nazionale.  Al  comma 8
chiede  di modificare l'espressione riguardanti gli aggiornamenti che
«possono essere forniti» di norma ogni 10 minuti.
  Altri operatori osservano come al comma 2 il limite temporale di 48
ore  per  l'esercizio  di  cronaca  possa decorrere dalla conclusione
dell'evento  che  compone  l'ultima  giornata  di  gare, in quanto lo
stesso turno si disputa su piu' giorni, e come il limite di 3 ore dal
termine  dell'evento sia penalizzante per le partite giocate in orari
serali.  Un  altro  operatore  rileva  come la definizione dei limiti
temporali  per  l'esercizio  del diritto di cronaca su Internet e per
mezzo  della telefonia mobile non e' prevista dal decreto legislativo
9  gennaio  2008,  n.  9.  Per  Internet  propone  di escludere dalla
regolamentazione  di  tale  piattaforma  la trasmissione integrale di
programmi tv. Altri soggetti rispondenti osservano come al comma 8 la
limitazione  dell'aggiornamento  del  risultato  ogni  10  minuti  e'
contraddittoria  rispetto  al  testo dell'art. 5, comma 2 del decreto
legislativo  9 gennaio 2008, n. 9, e comprime l'esercizio del diritto
di cronaca.
  Ai  commi 3 e 4 un altro operatore propone di estendere la facolta'
di  trasmissione  anche alle trasmissioni di approfondimento sportivo
riconducibili  ad  una testata giornalistica, suggerisce di aumentare
il  minutaggio  per  singolo  giorno  solare,  poiche' la domenica si
giocano  8  incontri  rispetto  ai  2  del  sabato. Al comma 4 alcuni
soggetti  rilevano  come non sia giustificata la differenziazione dei
limiti  per  i fornitori di contenuti a pagamento, e il riferimento a
questi  andrebbe  esteso  anche per la possibilita' di utilizzo delle
immagini  solo  nel  contesto di telegiornali e rubriche sportive. Un
operatore  sostiene  che  al comma 6 il limite massimo per l'utilizzo
delle  immagini  su  Internet  dovrebbe  essere identico a quello per
tutti gli operatori della comunicazione.
Osservazioni dell'Autorita'
  La  proposta  della  LNP  di  consentire l'esercizio del diritto di
cronaca  vincolandolo a sistemi di protezione che lo rendano fruibile
esclusivamente  sul  territorio  nazionale non appare coerente con il
dettato  del  decreto legislativo, che all'art. 17 prevede l'utilizzo
di  tali  sistemi  solo  per la protezione delle immagini oggetto dei
contratti  di  licenza.  In  assenza  di  una  commercializzazione di
diritti  l'apposita  previsione  di  sistemi  di  protezione  risulta
pertanto priva di un fondamento specifico.
  In  relazione alla richiesta di far decorrere il limite di 48 ore a
partire  dall'ultimo  evento  disputato  al  fine  di  consentire  la
predisposizione  di  servizi  giornalistici unitari aventi ad oggetto
l'intero  turno di competizione disputato su piu' giorni solari, essa
appare  condivisibile.  l'Autorita'  ritiene  opportuno limitare tale
previsione  ai  soli turni della competizione che si disputano su due
giorni  solari  consecutivi,  escludendo in tal modo le partite dello
stesso  turno  di  gara  che  sono  disputate  a  intervalli di tempo
incompatibili  con le previsioni del regolamento, quali a solo titolo
esemplificativo  gli  eventi  soggetti  a  rinvii.  La  riduzione del
termine  di  3  ore  in considerazione dello svolgimento serale delle
partite  non  appare  accoglibile  tenuto  conto della decorrenza del
termine  delle 48 ore dall'ultima partita serale entro cui esercitare
il  diritto  di cronaca, e della necessaria tutela dell'esercizio dei
diritti  relativi  ai  c.d.  highlights  per tali eventi serali a cui
sarebbero di fatto sovrapposti i servizi di cronaca.
  Per  lo  stesso  motivo non e' accoglibile la proposta di estendere
l'utilizzo delle immagini del diritto di cronaca alle trasmissioni di
approfondimento   sportivo,  laddove  l'utilizzo  degli  estratti  di
cronaca  e'  delimitato  al  solo ambito dei programmi d'informazione
generale.  Rientrano  in  tale  definizione  i  notiziari a carattere
sportivo,  anche  di  canali  tematici, con programmazione quotidiana
all'interno   di   fasce   orarie   prestabilite,   purche'  trattino
informazione   generale   sportiva,   con  servizi  dedicati  ad  una
pluralita'  di  discipline  sportive. In tal senso si e' provveduto a
integrare la definizione.
  La  proposta  di aumentare il minutaggio per singolo giorno solare,
in ragione del maggior numero di partite disputate la domenica appare
accoglibile  per consentire un piu' equilibrato esercizio del diritto
di cronaca delle partite disputate la domenica.
  Quanto  al  termine  di  10 minuti per la comunicazione al pubblico
dell'aggiornamento  del  risultato,  esso  e' coerente con il dettato
dell'art.  5, comma 2 del decreto, ove prevede che tali comunicazioni
siano adeguatamente intervallate.
  Relativamente  al  diritto  di  cronaca esercitato nei c.d. portali
internet  la  differenziazione  contenuta  all'art.  3, comma 6 dello
schema  di  regolamento tiene conto delle peculiarita' di tale mezzo,
per  il  quale  non  sono  adattabili  le  tipologie  e i criteri dei
programmi  audiovisivi,  quali  i  telegiornali,  e che non prevedono
specifiche  finestre  informative nel corso della giornata, ma bensi'
la messa a disposizione degli utenti delle immagini in una pagina web
per   un   periodo   continuativo.   Peraltro,   tenuto  conto  della
trasmissione  via internet di programmi televisivi, appare necessario
accogliere  la  proposta  di  escluderli  dall'ambito di applicazione
dell'art. 3, comma 6, applicando per questi le modalita' previste per
i programmi televisivi trasmessi dagli operatori della comunicazione.
  La  proposta  di  escludere  dal  diritto di cronaca il mezzo della
telefonia  mobile  non e' condivisibile, in quanto e' da considerarsi
come  fonte  di informazione alternativa ai mezzi piu' tradizionali e
pertanto  meritevole  di  specifiche  disposizioni  che tengano conto
delle  sue  peculiarita'  alla  stregua della medesima considerazione
effettuata per i c.d. portali internet.
  Con  riferimento  alla  eliminazione  della  differenziazione per i
soggetti  che  offrono  servizi  a pagamento, occorre premettere come
l'art.  5,  comma  3  del  decreto  legislativo  9 gennaio 2008, n. 9
stabilisca  la durata massima degli estratti filmanti per l'esercizio
del  diritto  di  cronaca,  demandando  all'Autorita'  la  disciplina
specifica.   Nello   specifico   giova  rammentare  come  la  diversa
disposizione   per  i  telegiornali  disponibili  in  chiaro  rientri
nell'interesse generale dei telespettatori stessi.
  Art.   4   (Messa   a   disposizione  del  materiale  audiovisivo).
- Posizioni   principali   dei  soggetti  intervenuti.   Un  soggetto
rispondente  propone di esplicitare che lo standard qualitativo delle
immagini sia espressamente riferito alla radiodiffusione televisiva.
  Altri   operatori   chiedono   che  il  tariffario  dei  costi  sia
effettivamente corrispondente ai soli costi tecnici.
  Un  altro  operatore  propone  di  chiarire  che l'assegnatario dei
diritti  audiovisivi  si  fara'  carico  di mettere a disposizione le
immagini  solo  qualora  sia  incaricato di effettuare la produzione,
anche  nel  caso  di  rimborsi  questi  dovranno spettare a chi avra'
sopportato  effettivamente  i costi per la messa a disposizione delle
immagini.
  Un  soggetto  rispondente  chiede  che  le  immagini  siano messe a
disposizione  entro un' ora dalla conclusione dell'evento, e un altro
soggetto chiede che siano messe a disposizione in modo integrale.
  Un   soggetto   rispondente   chiede   di  specificare  la  cadenza
settimanale del rimborso secondo la prassi consolidata.
Osservazioni dell'Autorita'
  La  proposta  di  esplicitare  che  lo  standard  qualitativo delle
immagini  sia esplicitamente riferito alla radiodiffusione televisiva
e' accoglibile in quanto utile specificazione.
  Con  riferimento alla corrispondenza del tariffario per le immagini
ai soli costi tecnici si rileva come questi siano soggetti a verifica
da  parte  dell'Autorita'  e  come  nello  schema  di regolamento sia
specificato  che essi consistano nei soli costi tecnici per l'accesso
al sistema.
  La  messa  a  disposizione delle immagini per il diritto di cronaca
sono  definite  dalle  Linee  guida  predisposte dalla Lega Nazionale
Professionisti   e   approvate   dall'Autorita'   con   delibera   n.
260/09/CONS.  Nel  caso  di accesso al sistema telematico le immagini
sono   corrispondenti   integralmente   a   quelle  utilizzate  dagli
assegnatari  dei  diritti  audiovisivi. Relativamente al tempo per la
messa  a disposizione delle immagini la disponibilita' nel solo tempo
tecnico  necessario appare gia' sufficiente a garantire la tempistica
opportuna   a   consentire  agli  operatori  della  comunicazione  la
predisposizione delle immagini.
  La   cadenza   del   rimborso   non  puo'  essere  specificata  nel
regolamento, in quanto oggetto del rapporto tra l'organizzatore della
competizione e gli operatori della comunicazione.
  Art.  5  (Limiti all'esercizio del diritto di cronaca). - Posizioni
principali  dei soggetti intervenuti.  Un soggetto rispondente chiede
di  precisare  l'obbligo  di  distruzione  delle immagini di archivio
decorsi  i  tre  mesi.  Il  termine «commercializzazione» del comma 2
potrebbe  essere  frainteso,  occorre far riferimento alla cessione o
utilizzazione  in ogni modo e forma. Chiede di specificare il divieto
di collegamenti per gli operatori stessi.
  Un  altro  operatore  chiede di eliminare il divieto di abbinamento
delle   immagini   per  servizi  giornalistici  mandati  in  onda  in
abbinamento con marchi e scritte di aziende commerciali e industriali
a  meno  che  cio' non sia richiesto da altre norme in quanto gravoso
per l'operatore.
  Per  altri  operatori  il  divieto di effettuare collegamenti dallo
stadio  di  cui al comma 3 andrebbe eliminato per gli operatori della
comunicazione appartenenti al medesimo gruppo.
Osservazioni dell'Autorita'
  La  precisazione  in  merito  alla  distruzione  delle  immagini di
archivio  decorsi  i  3 mesi appare ultronea, dal momento che su tale
specifico aspetto incidono diverse disposizioni di legge e che non si
ravvisa   alcun   danno  dalla  semplice  detenzione  delle  immagini
trasmesse.
  In  merito alla proposta di consentire l'abbinamento delle immagini
per  servizi  giornalistici  a  marchi  e  scritte commerciali non si
ravvisa  alcuna  gravosita'  in ragione del limite temporale entro il
quale sono utilizzabili tali immagini.
  La  proposta  di  consentire  il  collegamento dallo stadio per gli
operatori  della comunicazione appartenenti al medesimo gruppo appare
proporzionata e utile a consentire a questi un contenimento dei costi
senza apportare alcun aggravio ai titolari dei diritti audiovisivi.
  Art.  6  (Autorizzazione  e  accredito).  - Un soggetto rispondente
propone  di  sostituire il riferimento al bacino d'utenza oggetto del
titolo  abilitativo  con l'ambito territoriale legittimamente servito
dalla  stessa  emittente  o  fornitore  di  contenuti.  Il  documento
comprovante   l'attivita'   propedeutica   a   divenire   pubblicista
necessario  per  la richiesta di accredito deve essere rilasciato dal
direttore   responsabile   della   testata.  Sottolinea  l'importanza
dell'accredito anche per i tecnici.
  Un  altro  operatore  segnala  la  problematica  circa il documento
comprovante l'attivita' propedeutica a divenire pubblicista, dovrebbe
essere   sostituita  con  l'espressione  utilizzata  dall'Ordine  dei
giornalisti  e  dall'USSI.  Contesta la possibilita' di ingresso di 2
tecnici per giornalista, allorche' ne e' sufficiente solo uno.
  Un  soggetto rispondente propone di fare riferimento alla normativa
applicabile per le testate giornalistiche.
Osservazioni dell'Autorita'
  La proposta di sostituire il riferimento al bacino d'utenza oggetto
del  titolo  abilitativo  con  l'  ambito territoriale legittimamente
servito e' accoglibile in quanto meglio rispondente alla normativa in
vigore e alle modalita' di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva.
  Con riferimento al documento comprovante l'attivita' propedeutica a
divenire   pubblicista  appare  opportuno  fare  riferimento  ad  una
apposita   attestazione   rilasciata   dal  direttore  della  testata
editoriale,  dal  momento  che  tale  attivita'  viene  esercitata da
individui che possono non essere iscritti all'albo dei praticanti.
  La  presenza di due tecnici e' stata considerata indispensabile per
il  corretto esercizio dell'attivita' giornalistica all'interno degli
impianti.
  Art.  7  (Ingresso  agli  impianti  sportivi  e  interviste).  - Un
soggetto   rispondente   propone   di   consentire  l'ingresso  delle
telecamere  solo  nel  caso  in  cui  non  vi  sia  disponibilita' di
immagini.  Altri  soggetti  rispondenti  propongono  di fissare in 30
minuti il termine per le interviste, mentre un altro operatore chiede
di ridurlo.
Osservazioni dell'Autorita'
  Le   modalita'   relative   all'ingresso   delle   telecamere  sono
disciplinate  dall'apposito  regolamento  emanato  dall'organizzatore
della competizione.
  In   accoglimento   della   proposta  di  alcuni  rispondenti  alla
consultazione il termine per le interviste e' fissato in 30 minuti.
  Ritenuto,  pertanto,  a  seguito  dei  rilievi e delle osservazioni
formulate  nell'ambito  della consultazione dei soggetti interessati,
che  debbano  essere  introdotte,  nei limiti esposti, le conseguenti
modifiche  ed  integrazioni  allo  schema  di  regolamento, e debbano
essere   riformulate  alcune  disposizioni  per  assicurare  maggiore
certezza,   con   cio'  rispondendo  ai  dubbi  sollevati  da  alcuni
partecipanti ed emersi in sede applicativa;
  Udita la relazione dei Commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri,
relatori  ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

                              Delibera:

                           Articolo unico

  1.  L'Autorita'  approva ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto
legislativo  8  gennaio 2008, n. 9 il regolamento per l'esercizio del
diritto  di  cronaca  audiovisiva allegato alla presente delibera, di
cui forma parte integrante.
  La  presente delibera e' pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  nel  Bollettino  ufficiale  e  nel  sito web
dell'Autorita'.

   Roma, 17 luglio 2009

                                              Il presidente: Calabro'

I commissari relatori: Lauria - Magri

        
      
                                                           Allegato A
                      alla delibera n. 405/09/CONS del 17 luglio 2009

REGOLAMENTO  PER  L'ESERCIZIO  DEL  DIRITTO DI CRONACA AUDIOVISIVA AI
   SENSI  DELL'ART.  5,  COMMA  3,  DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GENNAIO
   2008, N. 9

                               Parte I

                DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

                               Art. 1.

                             Definizioni

   1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di
cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e si intende per:
    a) «Autorita'», l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
    b) «decreto», il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9;
    c)  «Direzione  competente», la Direzione contenuti audiovisivi e
multimediali dell'Autorita' che svolge le funzioni istruttorie di cui
al citato decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9;
    d)  «Ufficio  competente», l'Ufficio regolamentazione e vigilanza
sui   diritti  audiovisivi  sportivi  e  sull'informazione  sportiva,
istituito  presso  la  Direzione contenuti audiovisivi e multimediali
con delibera n. 99/08/CONS del 20 febbraio 2008;
    e)  «emittente»,  il  titolare di concessione o autorizzazione su
frequenze  terrestri  in tecnica analogica, che ha la responsabilita'
editoriale  dei  palinsesti  dei  programmi televisivi e li trasmette
secondo  le tipologie previste dal decreto legislativo 31 luglio 2005
n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione»;
    f)   «fornitore   di   contenuti»,   il   soggetto   che   ha  la
responsabilita'   editoriale   nella  predisposizione  dei  programmi
televisivi  e  dei  relativi programmi-dati destinati alla diffusione
anche  ad  accesso  condizionato  su  frequenze  terrestri in tecnica
digitale,  via  cavo  o  via  satellite  o  con  ogni  altro mezzo di
comunicazione elettronica;
    g)     «concessionaria    del    servizio    pubblico    generale
radiotelevisivo»,  la  societa'  cui  e'  affidata la concessione del
servizio  pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'art. 49 del
decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, recante «Testo unico della
radiotelevisione»;
    h)  «operatore  della  comunicazione»,  il  soggetto  che  ha  la
responsabilita'   editoriale   nella  predisposizione  dei  programmi
televisivi  o  radiofonici  e  dei relativi programmi-dati destinati,
anche  su  richiesta  individuale,  alla  diffusione anche ad accesso
condizionato  su  frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o
via  satellite  o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e
che  e' legittimato a svolgere le attivita' commerciali ed editoriali
connesse  alla  diffusione  delle  immagini  o  dei  suoni e dei dati
relativi  all'evento,  nonche'  il  soggetto  che  presta  servizi di
comunicazione elettronica;
    i)   «telegiornale»  trasmissione  a  carattere  informativo  con
programmazione quotidiana all'interno di fasce orarie prestabilite;
    l)  «telegiornale sportivo» trasmissione di informazione sportiva
con    programmazione   quotidiana   all'interno   di   face   orarie
prestabilite.

                               Art. 2.

                       Ambito di applicazione

   1.  Il  presente  regolamento  disciplina  le modalita' e i limiti
temporali  di  esercizio  audiovisivo  del  diritto  di  cronaca  con
specifico  ed  esclusivo  riferimento  agli eventi delle competizioni
disciplinate   dal  decreto,  nei  confronti  degli  operatori  della
comunicazione,  nel  rispetto  delle  garanzie  previste dall'art. 5,
comma  3,  del  decreto  per  la concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo e per le emittenti nazionali e locali, fermo
e impregiudicato restando l'esercizio del diritto di cronaca relativo
ad accadimenti non riconducibili o riferibili all'evento sportivo.
   2.  Il presente regolamento stabilisce, altresi', le modalita' per
l'accesso  agli impianti sportivi per la ripresa dell'evento da parte
degli  operatori  della comunicazione, nonche' i requisiti soggettivi
ed  oggettivi  per  l'accreditamento  dei  medesimi  operatori  della
comunicazione all'interno degli impianti sportivi.

                              Parte II

                         DIRITTO DI CRONACA

                               Art. 3.

  Modalita' e limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca

   1.  Il  diritto  di  cronaca  e' riconosciuto agli operatori della
comunicazione relativamente a ciascun evento della competizione.
   2.  Ai fini dell'esercizio audiovisivo del diritto di cronaca, gli
operatori della comunicazione possono utilizzare le immagini salienti
e  correlate,  come  definite dall'art. 2, comma 1, lettere l) ed m),
del  decreto,  decorso  un periodo temporale non inferiore alle 3 ore
dalla  conclusione  dell'evento  e  fino  alle 48 ore successive alla
conclusione  dell'evento  secondo  le  modalita'  di  cui al presente
articolo.
   3.  Le  immagini salienti e correlate, nei limiti temporali di cui
al comma 2, possono essere utilizzate dalle emittenti e dai fornitori
di  contenuti in chiaro o a pagamento, compresa la concessionaria del
servizio   pubblico   generale  radiotelevisivo,  esclusivamente  nei
telegiornali e nei telegiornali sportivi nazionali o locali. Nel caso
di   turni   della   competizione  disputati  su  due  giorni  solari
consecutivi  il  limite  di 48 ore di cui al comma precedente decorre
per  tutti gli eventi del turno dalla conclusione dell'ultima partita
disputata nel turno.
   4. La trasmissione delle immagini salienti e correlate nell'ambito
dei telegiornali in chiaro non puo' superare gli 8 minuti complessivi
per ciascun turno della competizione, di cui non piu' di 6 minuti per
ciascun giorno solare e, nell'ambito dello stesso giorno, non piu' di
3  minuti  per  singola  partita.  Per  i  fornitori  di  contenuti a
pagamento,  indipendentemente dalla piattaforma utilizzata, il limite
e' di tre minuti per ciascuna giornata.
   5.  Il diritto di cronaca audiovisiva puo' essere esercitato dagli
operatori   della   comunicazione   anche  attraverso  i  servizi  di
comunicazione  elettronica  nei  termini e con le modalita' di cui ai
successivi commi 6 e 7.
   6.  Per  il  diritto  di cronaca esercitato via internet la durata
delle  immagini salienti e correlate, da mettere a disposizione degli
utenti  nel  portale  per  un  massimo di 3 ore consecutive a partire
dalle  ore  24:00  della  conclusione della giornata, non deve essere
superiore  a  90  secondi per ciascuna giornata. Alle trasmissione di
programmi televisivi via internet si applicano le disposizioni di cui
ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
   7.  Il  diritto  di  cronaca  esercitato per mezzo della telefonia
mobile,  fruibile  dagli utenti senza oneri aggiuntivi, e' limitato a
un fotogramma a corredo della notizia del goal o del risultato finale
di ciascun evento.
   8.  Ai  sensi  dell'art. 5, comma 2, del decreto non pregiudica lo
sfruttamento  normale  dei  diritti  audiovisivi  la comunicazione al
pubblico,  scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia
del risultato sportivo. Gli aggiornamenti del risultato sportivo sono
forniti di norma con intervalli di tempo non inferiori a 10 minuti.

                               Art. 4.

           Messa a disposizione del materiale audiovisivo

   1.  Al  fine  di  consentire  l'effettivo esercizio del diritto di
cronaca   audiovisiva,  l'organizzatore  della  competizione,  o,  in
mancanza,  l'organizzatore dell'evento o gli assegnatari dei diritti,
mettono  a  disposizione  degli operatori della comunicazione, previo
rimborso  dei  soli  costi  tecnici  di cui al successivo comma 4, le
immagini    salienti    e    correlate,   contrassegnati   dal   logo
dell'organizzatore  della  competizione,  con  le modalita' di cui ai
successivi commi 2 e 3.
   2.   L'organizzatore  della  competizione  predispone  un  sistema
telematico  che consenta all'operatore della comunicazione, nel tempo
tecnico   necessario  dalla  conclusione  dell'evento,  di  prenderne
visione  nella  sua  interezza  e  di  estrapolarne, sulla base della
selezione meglio rispondente alla propria linea editoriale, immagini,
di idoneo standard qualitativo per la radiodiffusione televisiva, per
la complessiva durata prevista al precedente art. 3.
   3.  L'organizzatore della competizione, qualora non abbia attivato
il  sistema  di  cui  al  comma  2,  dovra'  mettere  a  disposizione
dell'operatore  della  comunicazione,  entro  2 ore dalla conclusione
dell'evento,  anche  per  il  tramite  degli  assegnatari dei diritti
audiovisivi  o  degli  organizzatori  del  singolo  evento, materiale
audiovisivo  di durata pari o superiore al doppio dei minuti indicati
al  precedente  art.  3,  attraverso  collegamento  via  satellite su
specifico    canale   criptato   ovvero   mediante   consegna   delle
registrazioni  su  supporto standard generalmente utilizzato. Da tali
immagini, l'operatore della comunicazione estrapolera' le immagini di
durata  pari  a  quella  indicata  all'art.  3.  In  tale ipotesi, le
immagini  salienti  dovranno comprendere almeno le azioni da goal, le
migliori  occasioni  da  goal  e le migliori parate, i migliori gesti
atletici e le azioni o gesti piu' spettacolari verificatisi nel corso
dell'evento,  le  sostituzioni  e le immagini relative alle eventuali
espulsioni,  le  uscite  dagli  spogliatoi  e  il momento del fischio
finale.
   4. I soli costi tecnici per l'accesso al sistema di cui al comma 2
o  per  la  consegna  del  materiale  audiovisivo  di  cui al comma 3
dovranno  essere  rimborsati da ciascun operatore della comunicazione
nei  termini  e  con  le  modalita'  di  cui  al  tariffario previsto
dall'art.  4,  comma  7,  del  decreto,  la cui approvazione da parte
dell'organizzatore   della   competizione   deve   essere  comunicata
all'Autorita'  senza  ritardo.  Nella predisposizione del tariffario,
l'organizzatore  della  competizione  determina il rimborso dei costi
tenuto   conto  dell'effettiva  utilizzazione  da  parte  di  ciascun
operatore della comunicazione delle immagini messe a disposizioni per
l'esercizio del diritto di cronaca.
   5.  Qualora  non fosse garantita l'acquisizione delle immagini nei
termini   che   precedono,   l'organizzatore   della  competizione  o
l'organizzatore  dell'evento  devono  consentire  agli  operatori  di
accedere  all'impianto  sportivo  per  riprendere l'evento. L'accesso
sara'  garantito  per le postazioni all'uopo prestabilite, secondo le
previsioni  di  cui alla disciplina adottata dall'organizzatore della
competizione  ai  sensi del successivo art. 7, comma 1. Dalla ripresa
cosi'  effettuata, l'operatore della comunicazioni dovra' estrapolare
le immagini per la complessiva durata stabilita dall'art. 3.

                               Art. 5.

             Limiti all'esercizio del diritto di cronaca

   1. L'operatore della comunicazione, effettuata l'estrapolazione ai
sensi  dell'art.  4,  si  obbliga ad archiviare per un periodo di tre
mesi   esclusivamente   le   immagini  utilizzate  e  trasmesse  e  a
distruggere da subito tutte le immagini non utilizzate.
   2.  Gli  operatori  della  comunicazione non possono utilizzare le
immagini   e   le   interviste  per  finalita'  pubblicitarie  (quali
sponsorizzazione,      patrocinio,      abbinamento,     televendite,
sovrimpressione  di  marchi commerciali, anche virtuali), per servizi
giornalistici  mandati  in onda in abbinamento con marchi e/o scritte
di  aziende  commerciali  e  industriali, per iniziative promozionali
(quiz,  giochi, concorsi a premio, lotterie, ecc.) e per attivita' di
scommesse,  nonche'  commercializzare le stesse immagini, cedendole o
consentendo a terzi di utilizzarle in ogni modo e forma.
   3.   E'  fatto  divieto  agli  operatori  della  comunicazione  di
effettuare  nei  confronti  di  altri  operatori della comunicazione,
collegamenti dallo stadio con qualsiasi mezzo, per la trasmissione in
video,   in  audio  e/o  in  audio-video  di  cronache,  commenti  ed
interviste flash di aggiornamento.

                              Parte III

               ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE
                 DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE

                               Art. 6.

                     Autorizzazione e accredito

   1.   E'   garantito  l'accesso  agli  impianti  sportivi  ai  fini
dell'esercizio   del   diritto   di   cronaca  agli  operatori  della
comunicazione che risultino:
    a)  iscritti  al  Registro  degli  operatori  della comunicazione
tenuto dell'Autorita'; e
    b)  in possesso di una testata giornalistica registrata presso la
Cancelleria del competente Tribunale; e
    c)   autorizzati   dall'organizzatore  della  competizione  nelle
modalita' specificate al successivo comma 2.
   2.  Per  ottenere  l'autorizzazione  di cui al precedente comma 1,
lettera   c),   l'operatore  della  comunicazione  deve  trasmettere,
all'inizio  di  ciascuna  stagione  sportiva,  la  domanda secondo lo
schema  all'uopo  predisposto  dall'organizzatore  della competizione
sulla  base dei criteri di cui al presente articolo e preventivamente
comunicato all'Autorita'.
   3.   L'autorizzazione   per  l'accesso  e'  rilasciata  in  favore
dell'operatore  della comunicazione per quegli stadi ove si disputano
gare  di  societa'  sportive  del bacino di utenza oggetto del titolo
abilitativo  di  cui  la stessa emittente o fornitore di contenuti e'
titolare.  L'operatore  della  comunicazione  in  ambito  locale  che
intenda  acquisire  l'autorizzazione per gli eventi disputati da piu'
organizzatori degli eventi medesimi, purche' del suo bacino di utenza
ambito  territoriale  legittimamente  servito,  ovvero  gli operatori
della  comunicazione  in  ambito  nazionale,  devono  elencare  nella
domanda da inoltrare all'organizzatore della competizione le societa'
sportive per le quali l'autorizzazione stessa e' richiesta.
   4.  L'autorizzazione puo' essere revocata dall'organizzatore della
competizione    per   sopravvenuta   perdita   dei   requisiti,   con
provvedimento adeguatamente motivato.
   5.  L'operatore  della  comunicazione  autorizzato  ai  sensi  dei
precedenti  commi  e' tenuto a chiedere l'accredito all'organizzatore
dell'evento  con  un  ragionevole  preavviso  rispetto  alla  disputa
dell'evento,     secondo     le    previsioni    all'uopo    adottate
dall'organizzatore della competizione.
   6.  L'accredito  puo'  essere  richiesto  all'organizzatore  della
competizione  dagli  operatori  della  comunicazione per gli iscritti
all'Albo   dei   giornalisti   professionisti   e/o  pubblicisti  e/o
praticanti  ovvero,  eccezionalmente,  da  persone  munite di formale
attestazione   comprovante   l'attivita'   propedeutica   a  divenire
pubblicista  rilasciato  dal  direttore  responsabile  della  testata
editoriale,  nonche'  per  i  tecnici  svolgenti attivita' di ripresa
audiovisiva.
   7.  Per  motivi di ordine pubblico e di sicurezza, l'organizzatore
della  competizione  puo' limitare il numero di accrediti all'interno
dell'impianto sportivo per i soggetti indicati al precedente comma 6,
da rilasciare a ogni operatore della comunicazione che ne abbia fatto
richiesta,   in   misura   comunque   non   inferiore  a  un  addetto
all'informazione e a due tecnici di ripresa.
   8.  Unitamente  alla  domanda  di cui al precedente comma 2 devono
essere   consegnati  i  documenti  che  comprovino  il  possesso  dei
requisiti  di  cui  al comma 1 e l'indicazione dei soggetti di cui al
comma  6,  corredato  dalle  generalita'  complete  e  dei  documenti
comprovanti  il  possesso  dei  requisiti.  L'autorizzazione  non  e'
cedibile  a terzi e perde efficacia qualora, nel corso della stagione
sportiva  per la quale e' rilasciata, l'operatore della comunicazione
cessi  o  sospenda,  per  qualsiasi  motivo,  la  sua attivita'. Ogni
variazione   dei  documenti  e  dei  dati  di  cui  alla  domanda  di
autorizzazione  deve  essere  comunicata entro un termine ragionevole
stabilito dall'organizzatore della competizione.

                               Art. 7.

            Ingresso agli impianti sportivi e interviste

   1. I soggetti accreditati sono tenuti al rispetto della disciplina
del  rapporto  tra gli organi di informazione e l'organizzatore della
competizione  che  quest'ultimo  e' tenuto a predisporre e pubblicare
all'inizio di ogni stagione sportiva.
   2.  Nella disciplina di cui al precedente comma 1 sono previsti il
termine   entro  cui  i  soggetti  accreditati  dovranno  presentarsi
all'impianto  sportivo  e le modalita' di effettuazione dei controlli
dei soggetti accreditati.
   3.  I  soggetti  accreditati  devono  occupare  le postazioni loro
assegnate  e  sono  tenuti  all'osservanza  delle  disposizioni sulla
permanenza     all'interno     dell'impianto     all'uopo     dettate
dall'organizzatore della competizione nell'ambito della disciplina di
cui al precedente comma 1.
   4.  Le  interviste  non  possono essere effettuate prima che siano
decorsi  trenta  minuti dal termine delle gare. Le interviste possono
essere  trasmesse  esclusivamente  nei  telegiornali  e devono essere
ricomprese nella durata prevista dall'art. 3.

                              Parte IV

                        VIGILANZA E SANZIONI

                               Art. 8.

               Attivita' di controllo e sanzionatoria

   1.  L'organizzatore  della competizione e' competente a vigilare e
adottare   i   conseguenti   provvedimenti  sulla  base  del  proprio
ordinamento  in  caso di inosservanza delle disposizioni dallo stesso
adottate ai sensi dell'art. 7, comma 1 del presente regolamento.
   2.  L'Autorita'  provvede  alla verifica del rispetto del presente
regolamento,  anche  sulla  base  delle comunicazioni che di volta in
volta  gli  organizzatori della competizione, gli organizzatori degli
eventi e gli operatori della comunicazione invieranno nel corso della
stagione sportiva.
   3.   In   caso  di  violazione  delle  disposizioni  del  presente
regolamento  l'Autorita'  applica  le  sanzioni  previste all'art. 1,
comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

        
      

 

Fonte: AGCOM (link)

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