17 novembre 2019 1) esse non arrecheranno danni a nessuno (sottrazione di spazi di diffusione, interferenze o altro): 2) occuperanno uno spazio (in frequenza) che appartiene alla collettività che in mancanza del relativo Piano di assegnazione delle frequenze risulta inutilizzato; 3) l'emittenza al servizio delle comunità locali è la sola autenticamente legittimata dalla Corte Costituzionale fin dal lontano 1976 (sentenza n.202); 4) esiste disparità fra le reti "comunitarie" nazionali che possono occupare frequenze libere vedendosele poi riconosciute e magari vendibili ad altri utilizzatori; 5) l'area coperta dal segnale a radiofrequenza serve una zona locale ben precisa e la piccolissima quantità di onde elettromagnetiche generate (anche per la frequenza enormemente più bassa del 5G) non crea problemi di inquinamento. Gli interessati mediante un passa parola di mutua informazione possono mettersi in contatto con il CONNA scrivendo a: conna@conna.it 03 novembre 2019
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