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ULTIMISSIME - Marzo 2014

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Ultimo aggiornamento: 14/04/2014 09.24

10 marzo 2014
CANCELLAZIONI ROC
Ai tanti poteri attribuiti all'Agcom dalla legge 249/47 che ha praticamente esautorato il Ministero delle comunicazioni dai suoi tradizionali compiti declassandolo a puro esecutore di compiti tecnici, si è unita anche la tenuta di un registro degli operatori di comunicazione (ROC).
In precedenza tutti  i mezzi di informazione facevano capo al Registro nazionale della stampa che richiedeva l'iscrizione e una eventuale comunicazione tutte le volte che fossero state apportate modifiche di rilievo alla ragione sociale.
Contrariamente all'annunciato snellimento delle pratiche burocratiche  - una delle ragioni primarie del cattivo funzionamento della cosiddetta macchina statale - l'Agcom ha stabilito (la norma è inserita in un testo di legge) che annualmente deve essere confermata l'attività di ciascuna testata.

Per evitare future cancellazioni pertanto avvertiamo  tutte le imprese radiofoniche e televisive di mettersi in contatto con l'Agcom per verificare la loro posizione.

10 marzo 2014
CANCELLAZIONI D'UFFICIO
Agcom, ROC: avvio procedura cancellazione d’ufficio di soggetti inerti da oltre un triennio.
In data 4 marzo 2014, ai sensi dell’art. 12, comma 2 del “Regolamento per l’organizzazione e alla tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”, così come modificato dalla delibera n. 393/12/CONS del 4 settembre 2012, l’Agcom informa i soggetti interessati iscritti al ROC, ma che non hanno effettuato le prescritte comunicazioni da oltre tre anni consecutivi, “fissando un termine di quindici giorni, dalla data di ricezione della contestazione, per produrre eventuali controdeduzioni. In caso di mancato riscontro da parte del soggetto interessato, il Direttore del Servizio, ovvero il Dirigente dell’Ufficio del Registro degli operatori di comunicazione all’uopo delegato, dispone la cancellazione d’Ufficio dal Registro”. Gli operatori chiamati in causa sono tenuti a inviare la comunicazione annuale relativa all’anno 2013, entro il termine massimo del 31 luglio 2014, per via telematica (mediante l’accesso al portale www.impresainungiorno.gov.it) e secondo le modalità illustrate dal ROC. In caso contrario, in conformità a quanto disposto ai sensi del predetto articolo 12, comma 2, si procederà alla cancellazione d’ufficio dal Registro degli Operatori di Comunicazione. Ulteriori chiarimenti e controdeduzioni potranno essere trasmessi all’Ufficio Registro degli operatori di comunicazione (Centro Direzionale, Isola B5 – Torre Francesco, cap. 80143 Napoli – posta elettronica certificata: agcom@cert.agcom.it  – fax 0817507 581/683).
da: Newslinet

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