Febbraio 2006

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Aggiornato al 16/05/06 09.11

 

17 febbraio 2006
L'UOVO DI ASSORADIO
Leggiamo sul sito www.assoradio.it una considerazione che come tutte le osservazioni pulite e intelligenti sconfina nel comico.
Si dice a proposito dell'attacco che le emittenti stanno subendo da parte  di "zecche" che pretendono di riscuotere diritti non dovuti:
"Cosa fare allora se arriva qualcuno (presso la sede dell'emittente ndr) con "fiamme gialle" al seguito a chiedere soldi alle radio e webradio comunitarie? Bene, secondo noi andrebbero chiamati i Carabinieri, ed esposta con calma la situazione"
Ci pare questo sia da considerare un ottimo, classico uovo di Colombo anche se può lasciare perplessi il dualismo Carabinieri-Fiamme gialle. Invece non deve esserci motivo di incertezza perché queste operazioni odorano fortemente di estorsione, basta pensare che ad un nostro associato un mandatario locale ha chiesto 5000 euro per "chiudere la faccenda"...
Il Conna ancora una volta - come Assoradio - invita a non aver paura delle forze istituzionali e se qualcuna di esse si fosse lasciata prendere la mano dietro la spinta di "denunce" provenienti da organizzatissime multinazionali  e da una possibile facile pubblicità  (basta pensare che ogni operazione di questo genere viene riportata dai giornali locali con  maramaldica soddisfazione) la legge deve fare il suo corso ed essere uguale per tutti, specie per gli uomini che vestono una divisa.


10 febbraio 2006

IL PIZZO
Continua l'aggressione nei confronti delle emittenti locali da parte di parassiti che pretendono di riscuotere autonomamente gli ambigui "diritti connessi" che solo la SIAE, insieme al diritto d'autore è legittimata a incamerare mantenendoli a disposizione degli "aventi diritto" per un periodo di tre anni (parte finale dell'articolo 180 legge 633 del 22 aprile 1941).
Invece nella pratica succede che supportati da organi di polizia dello Stato che non si è capito nell'interesse di chi operino, si presentino soggetti che abusivamente pretendono come tante zecche succhiasangue un tributo rispetto al fatturato delle emittenti dalle quali esigono pure copia del "bilancio" depositato presso l'Autorità garante. 
A questo punto è necessaria una similitudine perfettamente calzante per chiarire quello che deve essere il comportamento delle varie imprese.
Supponiamo bussi alla porta di una qualsiasi emittente il "rappresentante" di una organizzazione camorristica che pretenda il pizzo per non dar luogo ad operazioni di ritorsione (furti, incendi, esplosioni o altro).
L'atteggiamento in questi casi può essere di due tipi: pagare e tacere non risolvendo la questione che anzi tenderà a degenerare nel tempo con l'aumento progressivo delle pretese ricattatorie o ricorrere legalmente.
Il Conna pur rendendosi conto della difficoltà di difendersi dal sopruso per una piccola impresa è per la seconda soluzione perché una operazione legale è matematicamente vincente a patto di non incappare in un giudice distratto o negligente, fatto realisticamente raro a verificarsi.
Una scorsa all'articolato della legge '633 da parte di ognuno comunque servirebbe a infondere sicurezza circa la difesa dei propri diritti; all'articolo 73 per esempio si dice che il produttore del disco fonografico ha diritto di esigere un compenso per l'utilizzazione a
scopo di lucro del disco medesimo. Al che si deduce che le emittenti comunitarie che non hanno fini di lucro non sono tenute a versare compenso alcuno. Ma è l'articolo 180 tutt'ora vigente che toglie ogni speranza alle "zecche" di rendersi autonome nella riscossione dei "tributi", obbligandoli ad un accordo con la Siae come per tanti anni (decenni) è avvenuto.
Lo riportiamo integralmente  considerando la difficoltà per molte piccole entità radio tv di procurarsi la legge 633
(le sottolineature sono nostre).

Art. 180

L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate,
è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Tale attività è esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

L'attività della Società si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali esso ha una rappresentanza organizzata.
La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.
Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinati dal regolamento.
Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a percezione di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nella Repubblica, ed i titolari di tali diritti non provvedono per qualsiasi motivo alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito alla Società italiana degli autori ed editori il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore o dei suo successori od aventi causa.

I proventi di cui al precedente comma, riscossi dalla SIAE., detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto,
per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Cassa di previdenza dei soci della SIAE, per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.

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