Gennaio 2007

ULTIMISSIME

Archivio Ultimissime

30 gennaio 2007
ARCHIVIAZIONE
Come annunciato pubblichiamo l'ordinanza di archiviazione del procedimento a carico della "Radiofree" Radio Mouse di Palermo accusata di infrazione dell'articolo 195 del codice postale già violato una infinità di volte dalle reti regionali e nazionali.
All'ottima relazione tecnica dell'amico Carlo Gubitosa (ingegnere) ha senz'altro concorso al pronunciamento favorevole da parte del giudice la considerazione che l'attuale Radio Padania, in virtù di un emendamento a sorpresa presentato alla legge finanziaria 448 dal leghista Davide Caparini può occupare qualsiasi frequenza su base non interferenziale, vedendosela poi riconoscere dall'ispettorato locale del ministero delle comunicazioni.
Insieme ad altre sentenze di tribunale - esemplare quella a beneficio di Disco Volante di Senigallia - si apre così la possibilità di dar vita ad una seconda tornata di piccole radio e televisioni su frequenze che appaiono completamente inutilizzate (Fm, Om o altro), rispondendo all'enorme domanda di emittenza locale che leggi escogitate in genere da ladroni del bene comune sono riuscite  a comprimere lasciando soli e indifesi i pochi coraggiosi che ancora resistono.

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                                               TRIBUNALE DI PALERMO
     
                              Sezione del giudice per le indagini preliminari
                      
                                          ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

Il giudice dottoressa Maria Pino
Esaminati gli atti del procedimento indicati in epigrafe nei confronti di MORTILLARO Giacomo nato a Palermo il 30.04.1974
sottoposto a indagini in ordine al reato di cui all'articolo 195 D.P.R. 156/73
vista la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. in data 10.04.2006;
in esito all'udienza in camera di consiglio in data 21 dicembre 2006, sciogliendo la riserva;
ritenuto che deve essere disposta l'archiviazione del procedimento;
rilevato che la relazione di consulenza tecnica prodotta dalla difesa dà contezza della bassissima potenza del segnale emesso dai dispositivi di trasmissione di "Radio Mouse" nonché l'utilizzo da parte di detta emittente , di frequenze "in cono d'ombra"; che, conclusivamente, il tecnico di parte esclude che il segnale suddetto abbia interferito con i segnali di altissima potenza emessi dalle antenne a traliccio delle radio locali o dei network nazionali;
che i dati evidenziarti e le considerazioni tecniche svolte inducono a ritenere fondata la prospettazione difensiva /v,. memorioa in data 13.7.2006);
che. in particolare, nella fattispecie deve ritenersi applicabile di cui all'art. 105 D. Lgs. 250/03, trattandosi di dispositivo di trasmissione a corto raggio, come tale di "libero uso"
                                                           P.Q.M
Visto l'art. 409 c.p.p.;
dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al P.M.

Palermo 22 dicembre 2006
                                                                     Il giudice per le indagini preliminari
                                                                                   Dott.ssa Maria Pino


25 gennaio 2007
TUTTI AL BAR
Uno dei primi problemi che abbiamo segnalato al ministro Gentiloni riguardava il comportamento degli Ispettorati territoriali che gradualmente hanno finito per agire autonomamente - totalmente privi di controlli - con tutti gli inconvenienti che possono verificarsi ai danni delle imprese radiofoniche e televisive più piccole.
In pratica, accadono fatti di incuria e favoritismo compresa l'attività delle grosse imprese del settore che per "ammorbidire" l'ispettorato locale nei loro confronti spesso chiedono uno studio "conto terzi" (la legge 122 gli consente di accettarlo) per avere il pretesto di  erogare denaro di corruzione indiretta e alla luce del sole.
Una comoda posizione arbitrale quella dei direttori di queste propaggini del ministero delle comunicazioni i quali di fronte ai casi più difficili, simulano di demandare alla direzione centrale di Roma ogni problema lasciando letteralmente marcire questioni che potrebbero affrontare e risolvere rapidamente.
Forse è per questi motivi e per la nostra segnalazione che il segretario generale Marcello Fiori dalla sua sede dell'Eur si è sentito spinto a visitare i vari ispettorati territoriali, impegno che sta assolvendo in questi giorni.
L'operazione però presenta il pericolo  che non succeda assolutamente nulla perché i dirigenti degli ispettorati faranno di tutto per presentare una situazione normale e magari l'informale conversazione con il segretario generale che è venuto da Roma a seccare finirà al bar.
Secondo il nostro punto di vista c'è solo un modo per evitare che la cosa si impantani fra tramezzini e tazzine: ogni operatore radiofonico o televisivo che ritiene di avere subito torti e ingiustizie o sia tutt'ora in attesa di ricevere risposta ad una sua richiesta deve raccogliere - fotocopiandola -  la documentazione che riguarda il suo caso e inviarla a Roma IN PLICO RACCOMANDATO accompagnata da una lettera contenente una breve narrativa dei fatti ritenuti lesivi dei suoi interessi. Indirizzo:

SEGRETARIO GENERALE
DOTTOR MARCELLO FIORI
VIALE AMERICA 201 3° PIANO
00144 ROMA EUR.

L'arrivo a destinazione potrà essere controllato dopo qualche giorno telefonando alla segreteria di Marcello Fiori ai numeri 06/54442300, 
06/54444300 oppure all'ufficio protocollo: 06/54444330.

24
gennaio 2007
PRONUNCIAMENTO
Importante pronunciamento del Tribunale di Palermo in favore di una "radiofree" chiamata Radio Mouse che potrà continuare a trasmettere nonostante l'interdizione - degna di miglior causa, ovvero nei confronti dei tanti prepotenti dell'etere intoccabili - dell'Ispettorato territoriale di Palermo.
Nei prossimi giorni pubblicheremo in "Ultimissime" il testo del disposto che ha determinato l'archiviazione del procedimento per presunta violazione del solito 195 D.P.R. 156/73 applicato selettivamente visto che le reti nazionali - ben coperte politicamente - hanno sempre fatto indisturbate tutto ciò che volevano.
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23
gennaio 2007
 
"SCADENZA" 2
 
Il 31 gennaio scadrebbe il termine per il pagamento della tassa di concessione se essa fosse da corrispondere, ma come più volte abbiamo detto è scritto essa non è dovuta per l'assenza di concessioni degne di questo nome rilasciate da parte dello Stato attraverso il Ministero delle comunicazioni.
 Buona parte dei nostri associati non paga né canoni e tanto meno tasse, forte della presenza del comma 5 dell'articolo 34 della legge 223/90 che se rispettato avrebbe consentito attraverso appositi Piani di assegnazione di fruire di frequenze in concessione sicure e non interferite.
 Ad uso dei superlegalitari che comunque hanno inteso  corrispondere il rinnovo della tassa versabile agli Uffici delle entrate locali, precisiamo la sua entità avvertendo che le "comunitarie" radiofoniche sono tenute al pagamento del 25 per cento):
 

 
Emittenti televisive nazionali: 13.480 € (tassa di rilascio o rinnovo);
 Emittenti televisive nazionali: 6740 € (tassa annuale);

 Emittenti televisive locali: 4.044 € (tassa di rilascio o rinnovo);
 Emittenti televisive locali: 2022 € (tassa annuale);

 Emittenti radiofoniche nazionali: 2696 € ( tassa di rilascio o rinnovo);
 Emittenti radiofoniche nazionali: 1348 € (tassa annuale);

 Emittenti radiofoniche locali: 674 € (tassa di rilascio o rinnovo);
 Emittenti radiofoniche locali: 337 € (tassa annuale)

Nota di servizio - Qualora il collegamento con il nostro sito www.conna.it risultasse temporaneamente fuori uso, invitiamo a valersi di  www.nuoveantenne.it

14 gennaio 2007
SCADENZA
Ricordiamo che entro il 31 gennaio è necessario presentare agli uffici della presidenza del Consiglio in via Boncompagni 15 Roma la pre-domanda per ottenere i contributi per l'editoria (elettricità e telefoni).
Pubblichiamo l'elenco dei documenti necessari tratto dall'articolo "Chi insulta Bassanini" tratto dalla terza pagina di Nuove Antenne del dicembre 1997, dove criticavamo le complicazioni escogitate per produrre "selezioni" ai danni dei meno organizzati deboli nonostante i provvedimenti dell'allora ministro Bassanini tendessero a semplificare le cose.
Rivolgere pre-domanda e domanda (entro il 31 marzo) oggi è conveniente perché ciò rappresenta un riconoscimento che abilita ad altre forme di provvidenze.

      a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n.15 da cui risulti:

1) la sede legale e operativa dell'impresa;
2) il giornalista direttore responsabile della testata con l'indicazione della qualifica rivestita;  
3) il proprietario della testata, nel caso che lo stesso sia diverso dalla persona fisica o dalla società che esercita l'impresa;
4) le ore di trasmissione quotidiane effettuate in media all'anno di riferimento dei contributi tra le ore 7 e le ore 23;
5) estremi di iscrizione al registro delle imprese radiotelevisive e della concessione radiodiffusione televisiva da parte del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni;
6) il numero di codice fiscale e di partita Iva dell'impresa;
7) l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti di radiodiffusione televisiva prevista dall'articolo 32 della legge 6 agosto 1990 n. 223;
8) il periodo di tempo dell'eventuale disattivazione da parte del Ministero delle poste e telecomunicazioni durante il quale l'emittente ha trasmesso immagini fisse o ripetitive;

       b) copia autentica in regola con le disposizioni sul bollo dell'atto costitutivo dello statuto, nonché‚ del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli amministratori e dei sindaci della società esercente l'impresa in carico nell'anno in oggetto della domanda, ovvero certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della persona fisica che esercita l'impresa;

      c) il palinsesto dei programmi trasmessi reso con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firma del legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4.1.1968 n.15; tale palinsesto deve indicare l'ora di inizio e l'ora della fine di ogni programma con la relativa durata, al netto di ogni interruzione pubblicitaria specificando se trattasi di propri programmi informativi;

      d) certificato in regola con le disposizioni sul bollo rilasciato dal competente tribunale attestante l'iscrizione della testata giornalistica che contraddistingue le trasmissioni dell'emittente;

      e) per le imprese che richiedono il rimborso dell'80% delle spese per abbonamento ai servizi di agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale, copia autentica delle fatture relative a tali spese con la documentazione dell'avvenuto pagamento.

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