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18-12-2004 - Finanziaria: radio nazionali comunitarie: 1 milione di euro per R. Padania e R. Maria - Già l'art. 74 L. 448/2001 (*) aveva fatto gridare allo scandalo in ambito radiofonico, nella misura in cui tale norma introduceva la possibilità per le radio nazionali comunitarie che non raggiungevano la copertura minima di legge (60% del territorio **) la possibilità di attivare (oltretutto in forza dell'istituto giuridico del silenzio assenso!) impianti finalizzati al raggiungimento del predetto limite ex lege. In realtà, le emittenti nazionali titolari di concessione comunitarie sono due: Radio Maria e Radio Padania (la radio della Lega). Sul livello di copertura della prima non c'è da discutere, mentre la seconda ha un'illuminazione nemmeno regionale (non viene servita completamente nemmeno la regione d'origine), sicché non stupisce che tale dettame normativo sia stato considerato da tutti "ad personam". Bene, è quindi facile immaginare il volume di proteste che ha sollevato il micro-intervento contenuto del maxi-emendamento alla Finanziaria 2005 (***) - si sa, le "Finanziarie" sono come la slitta di Babbo Natale... - approvato ieri dal Senato che, al comma 218 (radiofonia) statuisce l' autorizzazione alla spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2005 allo scopo di promuovere il potenziamento delle emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario. L'accesso ai benefici è subordinato alla presentazione della relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Commenti? Un brocardo crediamo basti (e avanzi): dona sunt quae sponte prestantur. (NL)

 

Estremi normativi

(*) art. 74 L. 448/01

"Fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica, i soggetti titolari di concessione radiofonica comunitaria in ambito nazionale sono autorizzati ad attivare nuovi impianti, su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico e nel rispetto delle normative vigenti in materia di emissioni elettromagnetiche, sino al raggiungimento della copertura di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di attivazione degli impianti al Ministero delle comunicazioni ed in mancanza di segnalazioni di interferenze, la frequenza utilizzata si intende autorizzata".

(**) art. 3 c. 5 L. 249/97

Copertura del territorio. Riserva di frequenze

5. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici stabiliti nell'articolo 2 comma 6, e comunque l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Le concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione del segnale in un area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e, di norma, il 70 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze è prevista una riserva di frequenze:

a) per le emittenti radiotelevisive locali e radiofoniche nazionali che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnano a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione. La concessione a tali emittenti può essere rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative prive di scopo di lucro;

b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale così come previsto dall'articolo 2, comma 6, lettera d). L'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva digitale è concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari o autorizzati per la televisione e la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti.

(***)

Finanziaria: sì dell'Aula. Con 166 voti favorevoli e 111 contrari l'Assemblea ha votato la fiducia posta dal Governo sul maxiemendamento sostitutivo dell'intero ddl 3223, la legge finanziaria per il 2005. Il testo passa ora all'esame della Camera. E' disponibile il dossier del Servizio studi del Senato che mette a confronto il testo approvato dalla Camera, quello modificato dalla Commissione Bilancio di Palazzo Madama e l'emendamento del Governo n. 1.2000 (vedi anche la tavola sinottica). (16 dicembre 2004)

Il dossier del Servizio studi con il testo del maxiemendamento (documento pdf: 1753 KB)