http://www.planetmedia.it/nl0803063.htm 08-03-2006 – Diritti connessi ai diritti d’autore – Spunti dottrinali dell’avv. Ugo Bagalà - Sulla questione diritti connessi ai diritti d’autore sono da registrare due orientamenti contrapposti: uno, diciamo conciliativo, adottato dalla maggioranza delle associazioni delle emittenti private, che riconoscono il ruolo di S.C.F. (Società Consortile Fonografici) quale soggetto portatore di interessi diffusi tra i discografici e quindi il diritto della stessa a percepire le spettanze pretese quale assolvimento per l’impiego dei supporti fonografici; l’altro, negatorio, assunto da alcune rappresentanze sindacali e da qualche illustre professionista del diritto, che contesta a S.C.F. ogni legittimità in tal senso. NL ha deciso di affrontare sotto il profilo giuridico la corrente confutatrice e perciò ha chiesto ed ottenuto da uno dei maggiori giuristi in ambito radiotelevisivo, l’avv. Ugo Bagalà del foro di Milano, un’intervista nel quale viene tracciato un interessante quanto puntuale ragionamento di marcata giurisprudenza dottrinale. Domanda – SCF è legittimata ad avanzare richieste alle emittenti private in tema di diritti connessi ai diritti d’autore? Risposta - SCF non può arrogarsi il diritto di qualificarsi mandataria dei produttori fonografici vantando la potestà di ripartire la quota del 50% dei ricavi tra gli esecutori, gli artisti e gli interpreti, per le ragioni che seguono. Anzitutto, SCF non rappresenta tutti i produttori fonografici; in secondo luogo essa non risulta esser stata designata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato Consultivo di cui all’art. 190 Lda, a riscuotere i diritti connessi e ripartirli tra gli aventi diritto, trattenendone per se la quota del 50%, posto che la SIAE, elettivamente indicata come preposta a tale servizio (di utilità certamente pubblica) ha rifiutato la delega (art. 181 ter L. d A.), sicché al momento attuale non si ha un Organismo legittimamente designato in base a un provvedimento dall’autorità di Governo. D – Pare tuttavia che l’Antitrust abbia riconosciuto una qualche legittimazione a SCF… R - In verità, la SCF risulterebbe destinataria di un provvedimento favorevole dall’Autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato, a cui essa il 22.12.1998 notificò lo Statuto per la gestione collettiva di alcuni diritti di utilizzazione economica dei fonogrammi, ed in particolare dei diritti a compenso per l’utilizzazione secondaria dei supporti fonografici artt. 73 e 73 bis legge 673/41, e dei diritti di ritrasmissione via cavo (art. 180 bis), nonché dei compensi per copia privata riscossi dalla SIAE ai sensi dell’art. 3 della L. 93 del 1992. Il Garante per la Concorrenza ritenne che l’iniziativa non rientrava tra le fattispecie vietate disciplinate dal regolamento CEE sulle concentrazioni n. 4064/89, sicché essa è stata qualificata come una intesa per la gestione dei diritti in ausilio alle imprese mandanti e, quindi, sottoposta all’art. 2 della L. 187 del 1990; tale provvedimento favorevole, però, non ha nulla a che fare con la legittimazione cui fa riferimento l’art. 181 ter, introdotto con L. 248/2000, che espressamente stabilisce che nel caso in cui la SIAE non svolga attività di intermediazione dei diritti connessi, l’Organismo legittimato è quello che verrà indicato con apposito D.P.C.M. Peraltro, al tempo in cui il Garante per la concorrenza diede parere favorevole (rilevante sotto altri aspetti e non sotto il profilo qui esaminato), la SIAE era delegata a gestire i diritti connessi per delega dei fonografici, che poi vennero in contrasto con la SIAE, onde quest’ultima restituì la delega, sicché oggi la situazione del mercato è diversa rispetto a quella esistente all’anno 1999; peraltro, non sfuggirà all’attento lettore la circostanza ce SCF non mena vanto di aver ottenuto il provvedimento favorevole del Garante per la Concorrenza n. 7422, pubblicato nel bollettino ufficiale n. 29-30/1999, il che appare molto significativo. D- Si discute su quali possano essere i diritti che SCF potrebbe rivendicare per la diffusione di brani ed immagini contenuti in supporti fonografici o altri supporti mediali, così come si discute sulla determinazione dei compensi… R- La discussione in questione nasce, principalmente, perché SCF impone criteri quantitativi irrazionali, sicché soggiacendo a tali criteri si verificherebbe che ogni utile aziendale verrebbe assorbito da SCF; in materia, vige una norma che ad oggi può soccorrere per determinare il compenso per l’uso dei fonogrammi musicali a fini di radiodiffusione; tale norma è contenuta nel D.P.C.M. 15.7.1976, la quale, in difetto di diverso accordo tra le parti, commisura il compenso all’1,50% delle quote di incassi lordi pubblicitari, riferibili alla effettiva utilizzazione del disco o apparecchio analogo, rispettivamente in radiofonia e televisione. Nessuno, sino ad oggi, si è presa la “briga” di calcolare l’ammontare di simile incidenza, simulando quella che può essere la quota…. D – Ci risulta che recentemente la magistratura penale lombarda si sia pronunciata sulla questione… R – In occasione di un procedimento penale che vedeva imputato il l.r. di una emittente locale interessata da una delle tante visite che la Guardia di finanza ha destinato alle radio lombarde nel corso degli ultimi anni, con conseguente sequestro di supporti e file, il Giudice penale del tribunale di Monza (Mi) ha escluso la responsabilità penale per l’omesso versamento dei diritti connessi, con riferimento all’attività diffusiva, ed ha ritenuto che l’obbligazione delle emittenti radiotelevisive abbia carattere meramente civilistico; e che esse debbano corrispondere l’equo compenso di cui all’art. 73 bis L. d A. D – Pare che in questo caso il giudice sia andato anche oltre… R - Il Giudice nel caso di specie ha disconosciuto la legittimità di SCF a pretendere i compensi, sicché l’assoluzione del prevenuto per mancanza di responsabilità penale trae ragione anche dal fatto che allo stato dell’ordinamento giuridico non risulta designato l’organismo che deve riscuotere i compensi, e a cui l’obbligato deve versarli, ragion per cui si può ipotizzare, sul piano civilistico, che le emittenti che corrispondono a SCF i diritti possano un domani, essere chiamate a riversarle ai soggetti legittimati, onde in tale evenienza le Emittenti potrebbero agire contro SCF con azione di ripetizione di indebito oggettivo. (NL) Ugo Bagalà è avvocato del foro di Milano specializzato in diritto delle comunicazioni. Consulente di alcune delle maggiori emittenti radiofoniche nazionali italiane, ha assistito ed assiste, in oltre trenta anni di attività specifica, centinaia di emittenti radiotelevisive locali in gran parte delle problematiche giuridiche tipiche del settore. Oggi è riconosciuto come una delle maggiori fonti dottrinali nell’ambito del diritto della radiodiffusione (di particolare rilievo i suoi spunti sul problema dell'interconnessione tra emittenti locali, della ripetizione di programmi esteri e dell'utilizzo dei marchi d'impresa radiofonici).
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