Nuovo Regolamento - Contributi per l’emittenza locale

La disciplina dei contributi annuali di sostegno alle emittenti televisive e radiofoniche locali è stata riformata con il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146  (“Regolamento per il riparto delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione”).

Il decreto, che attua le disposizioni contenute nella legge di stabilità del 2016 (L. 208/2015, art. 1, comma 160/163), è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 ottobre 2017.

 

Cosa stabilisce il nuovo Regolamento

 

Criteri di ripartizione

  • 85% riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale (5% riservato ad emittenti a carattere comunitario)
  • 15% alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale (25% riservato ad emittenti a carattere comunitario).

 

Soggetti beneficiari

Emittenti tv titolari di autorizzazioni in ambito locale, emittenti radiofoniche locali operanti in tecnica analogica e titolari di autorizzazioni per la fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica, emittenti a carattere comunitario in ambito locale.

 

Ammissione e valutazione

Il nuovo regolamento distribuisce i contributi alle emittenti locali sulla base di criteri che tengono conto del sostegno all’occupazione, dell’innovazione tecnologia e della qualità dei programmi e dell’informazione anche sulla base dei dati di ascolto. Sono definiti requisiti di ammissione e criteri di valutazione delle domande per le emittenti che intendono accedere all’assegnazione delle risorse.

 

Requisiti di ammissione

I requisiti di ammissione tengono conto di un numero minimo di dipendenti e giornalisti in regola con i versamenti dei contributi previdenziali che l’emittente deve avere per il marchio e la regione per i quali presenta la domanda di accesso ai contributi:

Per le emittenti Tv

  1. numero di dipendenti pari a 14 (di cui 4 giornalisti) dedicati alla fornitura di servizi media audiovisivi se il territorio in cui sono diffuse le trasmissioni nell’ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda ha più di 5 mln abitanti. Numeri che scendono a 11 (di cui 3 giornalisti) se il territorio nell’ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda ha tra 1,5 e 5 mln abitanti; a 8 ( di cui 2 giornalisti) se il territorio nell’ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda ha fino a 1,5 mln abitanti;
  2. impegno a non trasmettere (per i soli marchi/palinsesti per i quali si è presentata domanda) programmi di televendita nelle fasce tra le 7 e le 24 superiori al 40% relativamente alla domanda per il 2018. Percentuale che scenderà al 30% relativamente alla domanda per il 2019 e 20% a partire dalla data di presentazione della domanda per l’anno 2020;
  3. adesione ai codici di autoregolamentazione su televendite, tutela dei minori e avvenimenti sportivi;
  4. aver trasmesso nei marchi e palinsesti per cui presentano domanda, nell’anno solare precedente a quello della presentazione della domanda, almeno due edizioni giornaliere di Telegiornali con valenza locale (con decorrenza dalla domanda per l’anno2019).

E’ previsto un regime transitorio per le domande relative agli anni di contributo che vanno dal 2016 al 2018.        

Per le emittenti radiofoniche

  1. Numero minimo di 2 dipendenti con almeno un giornalista;

Anche per le radio è previsto un regime transitorio per le domande relative agli anni di contributo che vanno dal 2016 al 2018.

 

Criteri di valutazione

Ad ogni emittente che accede ai contributi verrà assegnato un punteggio in base al quale viene quantificato il contributo. Lo stanziamento totale annuale è ripartito in base ai seguenti criteri:

  • il numero medio di dipendenti effettivamente impiegati nell’attività di fornitore di servizi media audiovisivi o di emittente radiofonica; in via transitoria, per le domande relative agli anni 2016-2017 il punteggio si calcola sul numero medio dei dipendenti effettivamente dedicati ai servizi media audiovisivi o all’emittenza radiofonica per la regione e per il marchio/palinsesto oggetto di domanda nell’anno di competenza del contributo e nell’anno precedente;
  • numero medio di giornalisti effettivamente occupati nel biennio precedente e impiegati nell’attività di fornitore di servizi media audiovisivi o di emittente radiofonica. In via transitoria per le domande relative agli anni 2016 e 2017 il punteggio si calcola sul numero medio dei giornalisti dipendenti effettivamente dedicati nell’anno di competenza del contributo e nell’anno precedente; 
  • per le sole emittenti televisive commerciali media ponderata all’indice di ascolto medio giornaliero basato sui dati del biennio precedente e del numero dei contatti medi giornalieri mediati sui dati del biennio precedente; per le domande relative all’anno 2016 si calcola la media dei dati del biennio 2015-2016 mentre per le domande relative al 2017 si tiene conto della media dei dati del biennio 2016-2017;
  • per le emittenti radiofoniche commerciali, in attesa della piena operatività del sistema di rilevazione degli ascolti, totale dei ricavi maturati nell’anno precedente per vendita di spazi pubblicitari;
  • totale dei costi sostenuti nell’esercizio precedente per spese in tecnologie innovative.
  1. Alle prime 100 emittenti televisive commerciali è destinato il 95% delle relative risorse disponibili. Il restante 5% delle risorse è destinato alle emittenti che si posizionano successivamente.
  2. E’ riconosciuta una maggiorazione fino al 10% del punteggio, a partire dalla domanda relativa all’anno 2019, per l’incremento del numero complessivo dei dipendenti di almeno una unità rispetto all’anno precedente, mentre per le domande relative agli anni 2016, 2017 e 2018 la maggiorazione del 10% è riconosciuta alle sole emittenti televisive che gli ultimi 3 anni abbiano effettuato acquisizioni, tramite fusioni o incorporazioni, e che negli ultimi 5 anni abbiano usufruito di almeno due annualità di contributi.
  3. E’ prevista una maggiorazione del 15% del punteggio per le emittenti radiofoniche e televisive che operano esclusivamente nelle regioni del sud (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia).

 

Emittenti a carattere comunitario

Per le emittenti comunitarie invece ci sarà un regime diverso, data la loro finalità. Il 50% sarà ripartito in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi, l’altro 50% sulla base dei criteri di merito riguardanti dipendenti e giornalisti. Usufruiranno dei contributi le emittenti televisive a carattere comunitario che si sono impegnate a trasmettere programmi di televendite per una durata giornaliera non superiore ai 90 minuti.

 

Procedure di erogazione

Con il regolamento si modifica inoltre il processo di erogazione dei contributi. Con il nuovo regolamento è previsto che entro il 28 febbraio di ciascun anno i soggetti che intendono beneficiare dei contributi presentino con procedura telematica al ministero una singola domanda per ogni regione in cui operano e per ogni marchio/palinsesto per i quali richiedono il contributo. Conclusa l’istruttoria le graduatorie nazionali dei soggetti ammessi a contributo (emittenti televisive a carattere commerciale e comunitario e emittenti radiofoniche a carattere commerciale e comunitario) saranno pubblicate sul sito web del ministero.

 

Revoca dei contributi

Se da un controllo ministeriale dovesse emerge la non veridicità delle dichiarazioni o la mancanza dei requisiti, il contributo verrà revocato e scatta l’obbligo per il beneficiario di riversare al ministero l’intero ammontare percepito e rivalutato secondo gli indici Istat di inflazione. In caso contrario si effettuerà il recupero coattivo.

 

Le modalità di presentazione, con procedura esclusivamente telematica, delle domande di contributo saranno definite con un decreto ministeriale in corso di emanazione che stabilirà anche i termini per la presentazione delle domande relative alle annualità 2016 e 2017.

 

Allegati

Testo del decreto (pdf)

fonte: www.sviluppoeconomico.gov.it