PROVVEDIMENTO 27 giugno 2012

Proroga  del  termine  per  la  presentazione   delle   domande   per
l'attribuzione delle misure compensative  finalizzate  al  volontario
rilascio delle frequenze della banda 790-862 MHz. (12A07473)
(GU n. 158 del 9-7-2012)
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
             per i servizi di comunicazione elettronica 
                        e di radiodiffusione 
 
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  2008,  n.85  convertito   con
modificazioni dalla legge 14 luglio  2008  n.121,  con  il  quale  le
funzioni del Ministero delle Comunicazioni sono state  trasferite  al
Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto l'art. 1, comma 8 della legge  13  dicembre  2010  ,  n.  220
recante  Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato  (legge  di  stabilita'  2011)  e  successive
modificazioni, il quale dispone l'assegnazione delle frequenze  della
banda 790-862 MHz, attualmente riservate ai servizi  radiotelevisivi,
ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. 
  Visto il decreto  legge  31  marzo  2011,  n.  34,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011,  n.  75,  con  particolare
riferimento all'art. 4, secondo il quale il Ministero dello  sviluppo
economico provvede all'assegnazione dei diritti di uso relativi  alle
frequenze  radiotelevisive   per   quanto   concerne   le   frequenze
radiotelevisive in ambito locale, predisponendo,  per  ciascuna  area
tecnica  o  Regione,  una  graduatoria  dei  soggetti  legittimamente
abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale  che  ne
facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri:  a)  entita'  del
patrimonio  al  netto  delle  perdite;  b)  numero   dei   lavoratori
dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; c) ampiezza
della  copertura  della  popolazione;  d)  priorita'  cronologica  di
svolgimento dell'attivita' nell'area, anche con riferimento  all'area
di copertura. 
  Visto il decreto 10 settembre  2008  del  Ministro  dello  sviluppo
economico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del  10  ottobre
2008, con il quale e' stato definito il calendario nazionale  per  il
passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale  terrestre
con  l'indicazione  delle  aree  territoriali  e   delle   rispettive
scadenze, e successive modificazioni; 
  Vista  la   delibera   dell'Autorita'   per   la   Garanzie   nelle
Comunicazioni  353/11/CONS  del  23  giugno  2011,   recante   "Nuovo
regolamento relativo alla radio diffusione  televisiva  terrestre  in
tecnica digitale"; 
  Visto il decreto  23  gennaio  2012  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 2012 con il
quale  e'  stata  definita  l'attribuzione  di  misure   compensative
finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro  funzionali
alla liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz; 
  Viste le domande prodotte dagli operatori di  rete  finalizzate  al
volontario  rilascio  di  porzioni   di   spettro   funzionali   alla
liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz; 
  Visto il decreto presidenziale del Tar Lazio n. 1132 emesso in data
27 marzo 2012 con il  quale  e'  stata  accolta  l'istanza  cautelare
avanzata dal ricorrente per l'annullamento  del  decreto  23  gennaio
2012, nella parte in cui non e'  stato  considerato  il  diritto  del
ricorrente alla conclusione del procedimento per  l'assegnazione  dei
diritti d'uso delle frequenze; 
  Vista l'ordinanza del Tar Lazio del 18 aprile 2012 con la quale  e'
stata respinta l'istanza cautelare di cui al decreto presidenziale n.
1132/12; 
  Viste le ordinanze n. 1978/12 e 1979/12 del 7 giugno  2012  con  le
quali  il  Tar  Lazio  comparando  gli  interessi  in   conflitto   e
considerando l'interesse pubblico alla piu' ampia partecipazione alla
procedura  indetta  con  il  decreto  23  gennaio  2012  ha  ordinato
all'Amministrazione la riapertura dei termini della procedura per  un
periodo di tre giorni, onde ripristinare la parita' di condizione dei
partecipanti; 
  Considerato che il termine di cui all'art. 4, comma 6  del  decreto
23 gennaio 2012 era gia' decorso alla data di emanazione del  decreto
presidenziale del Tar Lazio n. 1132 del 27 marzo 2012; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine per la presentazione delle domande per l'attribuzione
delle misure compensative di cui all'art. 4, comma 3 del  decreto  23
gennaio 2012, e' riaperto per la durata di giorni tre, decorrenti dal
10^ giorno dalla data di pubblicazione della presente determina nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. L'art. 4, comma 6 del decreto 23 gennaio  2012  non  si  applica
alla presente procedura di riapertura dei termini. 
  3. Salvo quanto disposto  dal  presente  atto,  rimangono  fermi  i
criteri e le disposizioni del decreto 23 gennaio 2012  con  il  quale
viene definita l'attribuzione di misure compensative  finalizzate  al
volontario  rilascio  di  porzioni   di   spettro   funzionali   alla
liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz. 

        
      
                               Art. 2 
 
  1. Della presente  determina  viene  data  pubblicita'  tramite  la
pubblicazione   in   Gazzetta   Ufficiale,   nonche'   mediante    la
pubblicazione sul sito istituzionale  del  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Roma, 27 giugno 2012 
 
                                         Il direttore generale: Leone 

        

tratto da: Gazzetta Ufficiale