Schema di regolamento
relativo alla radiodiffusione terrestre
in tecnica digitale


CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
    Articolo 1 (Definizioni)
    Articolo 2 (Campo di applicazione)

CAPO II - AUTORIZZAZIONI PER FORNITORI DI CONTENUTI
    Articolo 3 (Modalità di rilascio delle autorizzazioni)
    Articolo 4 (Contenuto della domanda)
    Articolo 5 (Durata e rinnovo)
    Articolo 6 (Contributi)
    Articolo 7 (Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni)
    Articolo 8 (Responsabilità e rettifica)
    Articolo 9 (Pubblicità, sponsorizzazioni, televendite)
    Articolo 10 (Quote di emissione e produzione)
    Articolo 11 (Promozione di opere audiovisive)
    Articolo 12 (Tutela dei minori)
    Articolo 13 (Limiti alle fornitura dei contenuti)

CAPO III - AUTORIZZAZIONE PER I FORNITORI DI SERVIZI
    Articolo 14 (Autorizzazione alla fornitura dei servizi)

CAPO IV - LICENZE PER OPERATORE DI RETE TELEVISIVO
    Articolo 15 (Tipologie di licenza e obblighi dell’ operatore di rete)
    Articolo 16 (Modalità di rilascio delle licenze)
    Articolo 17 (Domanda per il rilascio di licenza per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale)
    Articolo 18 (Domanda per il rilascio di licenza per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale)
    Articolo 19 (Radiofrequenze utilizzabili)
    Articolo 20 (Contributi e canoni)
    Articolo 21 (Progetto dell'impianto o della rete)
    Articolo 22 (Omologazione e collaudo degli impianti)
    Articolo 23 (Condivisione di infrastrutture, impianti e siti)
    Articolo 24 (Fornitura della guida ai programmi)
    Articolo 25 (Durata delle licenze e revoca)
    Articolo 26 (Procedure a regime per il rilascio delle licenze e l’assegnazione di frequenze)
    Articolo 27 (Disciplina degli accordi fra operatore di rete e fornitore di contenuti e di servizi)

CAPO V - DISPOSIZIONI PER LA RADIOFONIA
    Articolo 28 (Fornitori di contenuti radiofonici)
    Articolo 29 (Licenze per operatore di rete radiofonico)

CAPO VI - FASE TRANSITORIA PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA
    Articolo 30 (Attuazione del piano digitale)
    Articolo 31 (Fase sperimentale)
    Articolo 32 (Abilitazione alla sperimentazione)
    Articolo 33 (Conversione delle abilitazioni televisive)
    Articolo 34 (Conversione delle concessioni)

CAPO VII - DISPOSIZIONI PER LE CONCESSIONARIE DEL SERVIZIO PUBBLICO
    Articolo 35 (Abilitazione alla sperimentazione in tecnica digitale)
    Articolo 36 (Blocchi di diffusione riservati alle concessionarie del servizio pubblico)

 

 

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizioni)

  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

    1. "legge n. 249/97": la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

    2. "legge n. 66/01": la legge 20 marzo 2001, n. 66 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti televisivi";

    3. "legge n. 223/90": la legge 6 agosto 1990, n. 223 "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";

    4. "Autorità": l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall’art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

    5. "fase transitoria" il periodo che intercorre tra l’entrata in vigore del presente regolamento e la data di cessazione delle concessioni in tecnica analogica;

    6. "programma o palinsesto": l’insieme dei contenuti, predisposto dal fornitore di contenuti, destinati alla fruizione del pubblico mediante radiodiffusione circolare e caratterizzati da un unico marchio;

    7. "programmi dati": servizi di informazione, diversi da programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale;

    8. "blocco di diffusione": l’insieme della capacità trasmissiva, in tecnica digitale, su una frequenza assegnata e comprendente, per la radiofonia, almeno cinque diversi palinsesti e per la televisione almeno tre palinsesti;

    9. "operatore di rete": il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazioni elettroniche e di impianti di produzione, multiplazione, distribuzione e diffusione, e delle altre risorse che consentono la diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi;

    1. "fornitore di contenuti": il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla diffusione attraverso una rete di comunicazioni elettroniche;

    2. "fornitore di servizi": il soggetto che fornisce, attraverso l’operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione di apparati e chiavi numeriche agli utenti per l’abilitazione alla visione dei programmi ed alla fatturazione dei servizi, ovvero che fornisce servizi della società dell’informazione ai sensi dell’art. 1, punto 2, della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

    3. "ambito nazionale": l’esercizio dell’attività di radiodiffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri che consenta la diffusione televisiva in almeno l’80% del territorio nazionale ed in tutti i capoluoghi di provincia ovvero la diffusione radiofonica in almeno il 60% del territorio nazionale ed in tutti i capoluoghi di provincia;

    4. "ambito locale": l’esercizio dell’attività di radiodiffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri che consenta la diffusione in almeno il 60% del territorio del relativo bacino di utenza o della parte assegnata di detto bacino, così come individuato ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto legge 18 novembre 1999, n. 433 come convertito dalla legge 14 febbraio 2000, n. 5;

    5. "programmi originali autoprodotti": programmi realizzati in proprio dal fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altro fornitore di contenuti;

    6. "opere europee": le opere originarie:

      1. di Stati membri dell'Unione europea;

      2. di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989, purché rispondano ai seguenti requisiti:

        1. siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di questi Stati;

        2. siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di questi Stati;

        3. il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

      3. di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei.

Articolo 2 (Campo di applicazione)

  1. Il presente regolamento contiene le disposizioni per il rilascio delle licenze per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale su frequenze terrestri e delle autorizzazioni per la fornitura dei contenuti di tali trasmissioni e dei servizi associati.

  2. Il regolamento contiene inoltre le disposizioni per la fase transitoria ai fini della definitiva trasformazione delle trasmissioni radiotelevisive dalla tecnica analogica a quella digitale.

CAPO II - AUTORIZZAZIONI PER FORNITORI DI CONTENUTI

Articolo 3 (Modalità di rilascio delle autorizzazioni)

  1. La diffusione di programmi radiotelevisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Ministero delle comunicazioni al fornitore di contenuti, sulla base delle norme del presente regolamento.

  2. La autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata a società di capitali che abbiano la propria sede legale in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo. Il rilascio di autorizzazione a società di capitali che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.

  3. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate ai soggetti i cui amministratori o legali rappresentanti abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

  4. Il Ministero delle comunicazioni provvede entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, che deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento. La domanda di autorizzazione, da compilarsi secondo lo schema di cui all’Allegato 1, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

    1. certificato del casellario giudiziale degli amministratori o legali rappresentanti del soggetto richiedente;

    2. certificato del registro delle imprese relativo al soggetto richiedente;

    3. estratto del libro soci del soggetto richiedente, corredato di dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la inesistenza di patti fiduciari aventi ad oggetto, in tutto o in parte, il capitale sociale del soggetto richiedente, ovvero, in caso di esistenza di detti patti fiduciari, corredato di dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti l’identità dei beneficiari effettivi dei diritti di socio;

    4. ricevute dei versamenti di cui all’art. 6, comma 1, del presente regolamento;

  5. E’ fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente regolamento di comunicare al Ministero delle comunicazioni ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate nell’Allegato 1, nonché nei documenti di cui al comma 4. Detta comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento che ha dato luogo all’obbligo di informativa.

  6. Il termine di 60 giorni per l’assunzione del provvedimento di cui al comma 4 può essere prorogato di una sola volta per ulteriori 30 giorni qualora il Ministero delle comunicazioni richieda chiarimenti o integrazioni che rendano necessario un supplemento di istruttoria. La proroga è deliberata con il medesimo provvedimento con cui il Ministero delle comunicazioni delibera di procedere al supplemento di istruttoria. Entro il termine di cui al comma 4, eventualmente prorogato come sopra il Ministero decide sulla domanda di autorizzazione con provvedimento motivato.

  7. La documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 può essere comprovata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 4 (Contenuto della domanda)

  1. La domanda di autorizzazione per fornitore di contenuti deve contenere:

    1. i dati relativi al soggetto richiedente ed al responsabile dei programmi;

    2. l’indicazione dello spazio che il richiedente intende destinare ai vari tipi di programmazione;

    3. l’indicazione dell'impegno a trasmettere pubblicità nel rispetto dei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

    4. l’eventuale uso di un sistema di codificazione e l’eventuale previsione di un corrispettivo per l’accesso ai programmi;

    5. l'impegno ad iscriversi al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), nn. 5 e 6, della legge n. 249/97.

Articolo 5 (Durata e rinnovo)

  1. L’autorizzazione di cui all’art. 3 è rilasciata per una durata non superiore ai dodici anni ed è rinnovabile conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e può essere ceduta a terzi soltanto previo assenso del Ministero delle comunicazioni, sentita l’ Autorità.

  2. L’autorizzazione di cui all’art. 3 si estingue in caso di scadenza del termine di cui al precedente comma senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonché nei casi di rinuncia del soggetto autorizzato, di dichiarazione di fallimento ovvero di sottoposizione ad altra procedura concorsuale, salvo in caso di autorizzazione in via provvisoria all’esercizio dell’attività d’impresa.

  3. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio della autorizzazione comporta la decadenza dalla medesima.

Articolo 6 (Contributi)

  1. Il richiedente una autorizzazione per fornitore di contenuti è tenuto al pagamento della somma di lire italiane __________ a titolo di contributo per istruttoria.

  2. Il soggetto autorizzato è inoltre tenuto al pagamento dei contributi, secondo gli importi e le modalità che verranno fissati dall’Autorità con proprio regolamento, ai sensi dell’art.1, comma 6, lett. c), n. 5 della legge n. 249/97.

Articolo 7 (Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni)

  1. I fornitori di contenuti compilano mensilmente il Registro dei programmi nel formato, anche elettronico, che verrà definito dall’Autorità.

  2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo conservano, d’intesa con gli operatori di rete attraverso i quali diffondono i propri palinsesti, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all’ora di diffusione.

Articolo 8 (Responsabilità e rettifica)

  1. I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 3 sono responsabili della natura e del contenuto dei programmi diffusi, e rispondono dei danni cagionati a terzi secondo le norme di diritto civile. I direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono considerati direttori responsabili ai sensi dell’art.10, comma 1, della legge n. 223/90.

  2. I fornitori di contenuti sono tenuti all’osservanza dei medesimi obblighi, in tema di rettifica, previsti per i soggetti titolari di concessione per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.

Articolo 9 (Pubblicità, sponsorizzazioni, televendite)

  1. I fornitori di contenuti sono tenuti al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di messaggi pubblicitari e di sponsorizzazioni ed in particolare di quelle di cui ai capitoli III e IV della legge 5 ottobre 1991, n. 327.

  2. I fornitori di contenuti, qualora non siano esclusivamente dedicati alla trasmissione di televendite, sono tenuti al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di televendite applicabili ai titolari di concessione per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.

Articolo 10 (Quote di emissione e produzione)

  1. I fornitori di contenuti sono tenuti al rispetto delle norme in materia di quote di emissione e produzione previste dalla normativa vigente per le emittenti nazionali.

Articolo 11 (Promozione di opere audiovisive)

  1. Ai sensi dell’art. 2, comma 9 della legge 30 aprile 1998, n. 122, i fornitori di contenuti devono riservare all’interno di ciascun programma un minimo di 20 minuti settimanali alla promozione e alla pubblicità di opere europee.

Articolo 12 (Tutela dei minori)

  1. I fornitori di contenuti, nei programmi che non siano ad accesso condizionato, sono tenuti al rispetto delle norme in materia di tutela dei minori, applicabili ai concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.

  2. I fornitori di contenuti non possono diffondere programmi televisivi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, salvo che detti programmi siano ad accesso condizionato e trasmessi nella fascia oraria fra le 24:00 e le 7:00.

Articolo 13 (Limiti alle fornitura dei contenuti)

  1. Uno stesso soggetto o soggetti fra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/97 e dell’art. 2359, comma 3, codice civile, non possono irradiare programmi che impegnino più del 20 per cento della capacità trasmissiva totale consentita dal piano di assegnazione delle frequenze.

  2. Fermi restando i limiti previsti dalla legge n. 66/01 per i titolari di più di una concessione televisiva e quanto previsto al Capo VII del presente regolamento per le concessionarie del servizio pubblico, al fine di consentire l’avvio dei mercati, il limite di cui al primo comma non si applica fino alla data del 25 luglio 2005.

  3. L'Autorità nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, valutato l’andamento dei mercati, si riserva di stabilire per la fornitura dei programmi radiofonici in ambito nazionale una percentuale di cui al primo comma superiore al 20 per cento.

  4. Nella fase transitoria, i programmi irradiati in tecnica digitale, qualora siano replica simultanea dei programmi irradiati in tecnica analogica, non sono computati ai fini dei limiti di cui all’art. 2, commi 6 e 8, legge n. 249/97.

 

CAPO III - AUTORIZZAZIONE PER I FORNITORI DI SERVIZI

Articolo 14 (Autorizzazione alla fornitura dei servizi)

  1. La fornitura di servizi, compresi quelli di accesso condizionato, è soggetta ad autorizzazione generale rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, sulla base delle norme previste dalla delibera dell’Autorità n. 467/00/CONS.

  2. Il soggetto che intenda offrire servizi individuati dal presente regolamento, avente sede in ambito nazionale o in uno dei paesi dello Spazio economico europeo (SEE), o in uno dei Paesi appartenenti all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), o in Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità, fatta comunque salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali, è tenuto a presentare al Ministero delle comunicazioni una dichiarazione, comprensiva di tutte le informazioni necessarie a verificare la conformità alle condizioni di cui all’articolo 5 della delibera dell’Autorità n. 467/00/CONS. Tale dichiarazione deve attenersi a quanto indicato:

    1. nell’Allegato 2 al presente regolamento, per la fornitura al pubblico dei servizi di accesso condizionato;

    2. nell’Allegato 3 al presente regolamento, per la fornitura dei servizi della società dell’informazione.

  3. I fornitori di servizi ad accesso condizionato:

    1. rispettano gli standard tecnici previsti dalla normativa vigente ed in particolare dalla delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS;

    2. qualora distribuiscano decodificatori in comodato agli utenti garantiscono che i decodificatori siano conformi alle norme di cui alla delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS.

  4. I fornitori di servizi ad accesso condizionato adottano entro 30 giorni dall’ autorizzazione una carta dei servizi da sottoporre ad approvazione dell’Autorità. Il fornitore di servizi è tenuto a far sottoscrivere la carta dei servizi al soggetto controllato o legato da accordi contrattuali che in tutto o parte offre per suo conto servizi agli utenti finali. La carta dei servizi adottata per la fornitura dei servizi ad accesso condizionato è vincolante anche per il fornitore di contenuti che fornisce i programmi e l’operatore di rete che li diffonde.

 

CAPO IV - LICENZE PER OPERATORE DI RETE TELEVISIVO

Articolo 15 (Tipologie di licenza e obblighi dell’ operatore di rete)

  1. La licenza di operatore di rete per la diffusione di programmi radiotelevisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri è rilasciata in ambito nazionale ovvero in ambito locale.

  2. La trasmissione per mezzo delle radiofrequenze associate alla licenza è consentita esclusivamente dai siti previsti dal piano di assegnazione delle frequenze, fatto salvo quanto previsto, per la fase transitoria, dall’art. 30.

  3. I titolari di licenza di operatore di rete possono provvedere direttamente alla installazione delle infrastrutture, nonché richiedere al Ministero delle comunicazioni l'assegnazione, a titolo oneroso, delle frequenze disponibili per i collegamenti in ponte radio.

  4. L’operatore di rete nel fornire le risorse per il trasporto, la formattazione, la codifica e la multiplazione dei programmi e dei dati:

    1. rispetta le norme tecniche di emissione vigenti adottando standard trasmissivi compatibili con le norme previste all’Allegato A della delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS;

    2. rispetta le normative sanitarie, ambientali, urbanistiche e di assetto territoriale per l’installazione delle infrastrutture e delle apparecchiature, nonchè le disposizioni relative alla condivisione o alla messa a disposizione degli impianti e dei siti;

    3. assicura la sicurezza del funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità, la messa a punto di procedure di gestione e di controllo degli impianti e delle apparecchiature, nonché l’impiego di personale adeguatamente qualificato al fine di garantire la massima qualità delle prestazioni rese a vantaggio dell’utenza.

  5. L’operatore di rete è responsabile dell’identificazione dei programmi e stabilisce gli opportuni accordi tecnici e commerciali con i fornitori di contenuti i cui programmi vengono diffusi attraverso la propria rete e con i fornitori di servizi forniti attraverso la propria rete.

Articolo 16 (Modalità di rilascio delle licenze)

  1. Possono presentare domanda per il rilascio di licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale i soggetti di cittadinanza o nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE). Il rilascio di licenza a società di capitali che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.

  2. La licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale può essere richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, al 10% del valore dell'investimento da effettuare, e che impieghino non meno di 100 dipendenti o soci lavoratori, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale. I requisiti di cui al presente comma possono essere acquisiti anche attraverso fusioni o incorporazioni in società di capitali o in cooperative, di imprese legittimamente ed effettivamente operanti alla data di presentazione della domanda.

  3. La licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale può essere richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative con capitale interamente versato al momento di presentazione della domanda, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, al 10% del valore dell’investimento da effettuare, e che impieghino non meno di 20 dipendenti o soci lavoratori, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale. I requisiti di cui al presente comma possono essere acquisiti anche attraverso fusioni o incorporazioni in società di capitali o in cooperative, di imprese legittimamente ed effettivamente operanti alla data di presentazione della domanda.

  4. Il rilascio di licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale a società operante nel settore delle telecomunicazioni comporta l'obbligo per quest’ultimo di separazione societaria per le attività esercitate nel settore radiotelevisivo. Il rilascio di licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale a società operante nel settore delle telecomunicazioni comporta per quest’ultimo l'obbligo di separazione contabile per le attività esercitate nel settore radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge n. 249/97.

  5. La licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale non può essere rilasciata qualora gli amministratori, i legali rappresentanti e, quanto alle associazioni, i soci delle richiedenti, abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi o siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

  6. Le condizioni per il rilascio delle licenze di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale previste dal presente articolo debbono essere possedute al momento della presentazione della domanda, sussistere al momento del rilascio della licenza e per tutta la durata della stessa.

  7. Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 10, 10 bis, 10 quater, 10 quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Articolo 17 (Domanda per il rilascio di licenza per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale)

  1. La domanda per ottenere la licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale, sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni. Ciascuna domanda è diretta ad ottenere una sola licenza e deve contenere:

    1. i dati relativi al soggetto richiedente

    2. l'eventuale uso di sistemi di codificazione;

    3. la dichiarazione della conformità degli impianti, per caratteristiche, sistemi e modalità di funzionamento, alle norme tecniche adottate dagli organismi di normazione quali l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI), il Comitato europeo di normalizzazione e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CEN/CENELEC), dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e, in loro assenza, alle normative nazionali nonché alle disposizioni vigenti in materia antinfortunistica e di tutela ed igiene del lavoro;

    4. il progetto di rete, redatto in conformità con il piano di assegnazione delle frequenze, con l'indicazione delle misure previste per l'efficiente uso delle risorse radioelettriche;

    5. il piano di massima economico-finanziario adeguatamente documentato per i primi cinque anni di esercizio dell’attività;

    6. gli elementi che documentino il rispetto delle disposizioni sul divieto di posizioni dominanti, anche con riferimento ai commi 16, 17 e 18 dell'articolo 2 della legge n. 249/97;

    7. l'indicazione dei bacini di utenza che si intendono servire, conformemente alle modalità di cui all’Allegato 4;

    8. le esperienze eventualmente maturate nei settori della radiotelevisione, dell'editoria, dello spettacolo o delle telecomunicazioni;

    9. l'eventuale richiesta di collegamenti di telecomunicazione;

    1. l'indicazione del numero di lavoratori che si prevede di occupare direttamente per le varie mansioni e qualifiche;

    2. gli impegni finanziari per la promozione e la diffusione dei sistemi di radiodiffusione numerica e dei servizi avanzati ad essi connessi;

    3. l'impegno ad iscriversi al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), nn. 5 e 6, della legge n. 249/97;

    4. la tipologia di servizi di telecomunicazione che il richiedente intende offrire, nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 249/97.

    5. l’impegno ad adottare le azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i sessi in sede di assunzione, organizzazione e distribuzione del lavoro, assegnazione di posti di responsabilità, eventualmente effettuate, anche in adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge n. 223/90;

    6. l’impegno ad aderire alla carta dei servizi per i programmi ad accesso condizionato diffusi dal richiedente.

  2. Alla domanda per il rilascio della licenza deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:

    1. certificazione rilasciata dagli organi competenti riguardante la costituzione del richiedente in società di capitali o cooperativa, con capitale sociale interamente versato non inferiore a quanto previsto dall’art. 16, comma 2, ad una data non anteriore di oltre quattro mesi al giorno di presentazione della domanda;

    2. certificato di nazionalità della società, qualora non italiana;

    3. elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengono anche indirettamente il controllo del richiedente siano a loro volta società, deve essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente, il controllo;

    4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dei soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni;

    5. certificato da cui risulti che gli amministratori e i legali rappresentanti non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione;

    6. attestazione dell'avvenuto versamento della somma prevista dall'articolo 20, comma 1, a titolo di contributo per istruttoria.

  3. La domanda di licenza da parte dei soggetti che siano titolari di una concessione per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica su frequenze terrestri o abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive deve indicare con eventuale specifica dichiarazione:

    1. lo stato dei versamenti relativi ai canoni di concessione dovuti;

    2. di non essere incorsi nella sanzione della revoca della concessione;

    3. le sanzioni amministrative eventualmente subite, con provvedimento divenuto definitivo o contro il quale è in corso reclamo in sede giurisdizionale, in relazione all'esercizio dell'attività radiotelevisiva;

    4. la descrizione e localizzazione degli impianti di diffusione, conformemente alle modalità di cui all'Allegato 5, nonché i relativi collegamenti di telecomunicazioni, censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 223/90, legittimamente ed effettivamente eserciti.

  4. Gli adempimenti di cui al comma 3 non sono richiesti qualora il richiedente vi abbia già ottemperato all’atto della richiesta di abilitazione alla sperimentazione di cui all’art. 31.

  5. Le domande devono essere corredate di tutta la documentazione riguardante i requisiti richiesti per il rilascio della licenza, i quali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, salvo quelli di cui alle lettere a), e) ed f) del comma 2 del presente articolo.

  6. Non è consentita la trasformazione della licenza di operatore di rete per la diffusione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale in una appartenente a tipologia differente.

  7. Nessun soggetto può essere contemporaneamente titolare di licenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale.

  8. L’operatore di rete è tenuto a verificare il rispetto da parte dei fornitori di contenuti che diffondono palinsesti attraverso la propria rete degli obblighi di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, e 12 del presente regolamento.

Articolo 18 (Domanda per il rilascio di licenza per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale)

  1. La domanda per ottenere la licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale, sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni. Ciascuna domanda è diretta ad ottenere una sola licenza e deve contenere, oltre agli elementi di cui alle lettere da a) ad f), e da h) a q) del comma 1 dell’art.17, e, nel caso i richiedenti abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive, gli elementi di cui al comma 3 dell'articolo 17, le seguenti indicazioni:

    1. il bacino di utenza che si intende coprire;

    2. i bacini di utenza per i quali sia stata eventualmente presentata altra richiesta di licenza, specificando l’ordine di preferenza.

  2. La domanda, oltre a contenere la documentazione di cui all’articolo 17, comma 2, lettere da b) ad f), deve essere corredata da certificazione rilasciata dagli organi competenti riguardante la costituzione del richiedente in società di capitali o cooperativa, con patrimonio netto non inferiore a quanto previsto dall’art. 16, comma 3, ad una data non anteriore di oltre quattro mesi al giorno di presentazione della domanda. Il comma 6 dell’art. 17 si applica anche alle domande di licenza previste dal presente articolo.

  3. Ciascuna domanda é diretta ad ottenere una sola licenza per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale in ambito locale. La domanda viene esaminata secondo la priorità indicata dal richiedente.

  4. Nessun soggetto può essere destinatario di più di una licenza per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale in ambito locale nello stesso bacino di utenza.

  5. Non é consentita la trasformazione della licenza per operatore di rete televisivo in ambito locale in una appartenente a tipologia differente.

Articolo 19 (Radiofrequenze utilizzabili)

  1. La trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri deve essere effettuata nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze.

  2. Qualora, pur nel rispetto delle prescrizioni contenute nella licenza ovvero nell’atto di assegnazione delle radiofrequenze, una stazione di radiodiffusione interferisca altre stazioni radioelettriche legittimamente operanti, l'Autorità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3, della legge n. 249/97, promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni al fine di adottare le misure idonee ad eliminare tali disturbi.

  3. Il provvedimento di assegnazione delle radiofrequenze a ciascun operatore di rete è distinto dalla licenza ed il suo contenuto dipende dalla effettiva disponibilità di porzioni dello spettro elettromagnetico ed è assoggettato ad obblighi, fra gli altri, di efficiente utilizzo dello spettro stesso e di non interferenza.

Articolo 20 (Contributi e canoni)

  1. Il richiedente la licenza di operatore di rete è tenuto al pagamento delle seguenti somme a titolo di contributo per istruttoria:

    1. lire italiane __________ per licenza in ambito nazionale;

    2. lire italiane ___________ per licenza in ambito locale.

  2. I titolari licenza per operatore di rete sono tenuti al pagamento dei contributi annuali per controlli e verifiche stabiliti dall’Autorità.

  3. I titolari di licenza per operatore di rete sono tenuti al pagamento dei contributi determinati dall’Autorità ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. c), n. 5 della legge n. 249/97 tenendo conto anche della scarsità delle risorse spettrali.

  4. In caso di ritardato o mancato pagamento dei contributi si procede alla riscossione secondo le modalità di cui all’art. 2 del t.u. sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con r.d. 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 21 (Progetto dell'impianto o della rete)

  1. Il progetto di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), può comprendere una o più stazioni di radiodiffusione. La costituzione della rete deve risultare da una descrizione grafica, riportata su un supporto informatico compatibile con la base di dati che verrà indicata dall’Autorità, nella quale sono indicate tutte le stazioni di radiodiffusione e le relative aree di servizio nonché gli eventuali impianti di collegamento, compresi quelli tra le sedi di produzione e i trasmettitori di radiodiffusione.

  2. Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto dei limiti e dei valori richiamati dall’art. 2 della legge n. 66/01, fermi restando, in caso di mancato rispetto, i poteri di trasferimento in tale articolo enunciati e quanto previsto dall’art. 23 del presente regolamento.

Articolo 22 (Omologazione e collaudo degli impianti)

  1. Gli impianti oggetto della licenza per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri devono essere costituiti esclusivamente da apparecchiature di tipo omologato ai sensi della normativa vigente.

  2. Il Ministero delle comunicazioni procede, a spese del licenziatario, al collaudo o alla verifica degli impianti anche presso le sedi del licenziatario, che è tenuto a consentire, in qualsiasi momento, libero accesso agli incaricati.

Articolo 23 (Condivisione di infrastrutture, impianti e siti)

  1. I titolari di licenza di operatore di rete in ambito nazionale o locale, anche congiuntamente tra loro, possono impiegare anche le infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all'uso in comune di infrastrutture, impianti e siti, limitatamente alle attività oggetto della licenza e nel rispetto dei limiti previsti alle emissioni elettromagnetiche e dei piani di assegnazione delle frequenze.

  2. In conformità a quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, della legge n. 66/01, al fine di assicurare il rispetto della vigente normativa in materia di ambiente e tutela della salute umana, il Ministero delle comunicazioni, fin dalla fase sperimentale, e quale condizione per il rilascio delle abilitazioni alla sperimentazione e delle licenze, può imporre agli operatori di rete la condivisione di infrastrutture, impianti e siti nonché piani di trasferimento anche graduali.

  3. L’accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale avviene in condizioni di equità e non discriminazione fra i titolari di licenza per operatore di rete.

  4. Le amministrazioni pubbliche competenti rilasciano i provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l’installazione di reti e di impianti di radiodiffusione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità ed obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell’ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali.

  5. Agli impianti degli operatori di rete relativi al trasporto dei segnali dai centri di produzione ai siti di diffusione si applicano le disposizioni previste all’art. 13, commi 2 e 3, del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.

  6. Gli accordi per l'ubicazione e l'uso comune delle strutture sono oggetto di un accordo commerciale e tecnico tra le parti interessate. L'Autorità interviene per dirimere le controversie, su richiesta di una delle parti interessate. In particolare può emanare disposizioni in materia di uso comune delle strutture e delle proprietà, previe adeguate consultazioni nel corso delle quali alle parti interessate è data la facoltà di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni possono comprendere indicazioni circa la ripartizione dei costi dell'uso comune delle strutture e delle proprietà.

Articolo 24 (Fornitura della guida ai programmi)

  1. Gli operatori di rete in ambito nazionale e locale possono stabilire accordi nel rispetto delle previsioni della delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS per la fornitura di una guida elettronica ai programmi ricevibili dall’ utente.

  2. Ai fini della fornitura agli utenti del servizio della consultazione della guida di base e della sintonizzazione automatica, gli operatori di rete provvedono affinché i programmi siano identificati nel rispetto dei criteri stabiliti dalla delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS.

Articolo 25 (Durata delle licenze e revoca)

  1. Le licenze hanno una validità non superiore a 12 anni e sono rinnovabili, conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e possono essere ceduta a terzi soltanto previo assenso del Ministero delle comunicazioni, sentita l’ Autorità.

  2. La licenza si estingue in caso di scadenza del termine di cui al precedente comma senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonché nei casi di rinuncia del soggetto autorizzato, di dichiarazione di fallimento ovvero di sottoposizione ad altra procedura concorsuale, salvo in caso di autorizzazione in via provvisoria all’esercizio dell’attività d’impresa.

  3. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio della licenza comporta la decadenza dalla medesima.

  4. Se il titolare di una licenza non ottempera a una delle condizioni indicate nella licenza stessa, il Ministero delle comunicazioni, sentita l’Autorità, può sospendere, modificare o revocare la licenza individuale o imporre in maniera proporzionata misure specifiche per garantire tale ottemperanza. Il Ministero offre, in ogni caso, all'impresa una ragionevole opportunità per rendere noto il proprio punto di vista sull'applicazione delle condizioni e, eccetto che nei casi di violazioni ripetute da parte della suddetta impresa, può richiedere l'attuazione di disposizioni adeguate entro un mese a decorrere dal suo intervento. Se l'impresa ottempera a quanto richiesto dal Ministero, questo, entro due mesi dal suo intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se l'impresa non ottempera a quanto richiesto, dal Ministero, questo, entro due mesi dal suo intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento motivandolo. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata entro sette giorni dall'adozione.

Articolo 26 (Procedure a regime per il rilascio delle licenze e l’assegnazione di frequenze)

  1. Al termine della fase transitoria, l’Autorità rende periodicamente pubblico il numero delle ulteriori licenze rilasciabili in base alla disponibilità dello spettro ovvero la disponibilità di ulteriori frequenze rilasciabili ai licenziatari.

  2. Contestualmente all’adozione del piano di assegnazione delle frequenze, l’Autorità provvede ad individuare, sulla base dei principi di trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione, i criteri per il rilascio delle ulteriori licenze o per l’assegnazione di ulteriori frequenze, tenendo conto, in particolare, della potenzialità economica, dei progetti radioelettrici e tecnologici e degli accordi con i fornitori di contenuti e di servizi.

Articolo 27 (Disciplina degli accordi fra operatore di rete e fornitore di contenuti e di servizi)

  1. L’operatore di rete che sia anche fornitore di contenuti ovvero di servizi adotta un sistema di contabilità separata per ciascuna attività oggetto di autorizzazione o di licenza.

  2. La fornitura di capacità diffusiva e trasmissiva, nonché degli elementi ad essa connessi, da parte degli operatori di rete ai fornitori di servizi e contenuti che non siano soggetti controllanti, controllati o collegati ai sensi dell’art. 13, comma 1, del presente regolamento, avviene sulla base di negoziazione commerciale, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Per la risoluzione di eventuali controversie tra operatori di rete e fornitori di contenuti si applica l'art. 1, comma 11, della legge n. 249/97.

  3. L’operatore di rete nello stabilire gli opportuni accordi tecnici non opera discriminazioni di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 13, comma 1, del presente regolamento e fornitori indipendenti di contenuti e servizi.

  4. Gli accordi di cui ai precedenti commi sono preventivamente comunicati all’Autorità.

  5. Gli accordi che non rispettano il limite di cui all’art. 13, nonché il limite di cui all’art. 2, comma 6, della legge n. 249/97, ovvero che siano destinati ad eludere l’applicazione di detti limiti, sono nulli.

  6. Ai fini del presente regolamento si considerano soggetti all’influenza dominante dell’operatore di rete i fornitori di contenuti che, mediante specifici accordi, attribuiscono direttamente o indirettamente all’operatore di rete, anche mediante la composizione di organi amministrativi, ovvero la nomina di organi dirigenziali dotati di specifiche responsabilità editoriali, di determinare, in tutto o in parte, i contenuti dei palinsesti.

  7. L’Autorità, valutato il rispetto del pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione, dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, che si realizzano con il complesso degli accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete, può intervenire al fini di imporre obblighi specifici agli operatori di rete, ivi incluso l’obbligo di trasmettere programmi in chiaro.

 

CAPO V - DISPOSIZIONI PER LA RADIOFONIA

Articolo 28 (Fornitori di contenuti radiofonici)

  1. Ai fornitori di contenuti radiofonici si applicano le disposizioni del capo II del presente regolamento ad eccezione dell’art.4, comma 1, lett. d), dell’art. 9, comma 2, dell’art. 10, dell’art. 11 e dell’art. 12, comma 2.

Articolo 29 (Licenze per operatore di rete radiofonico)

  1. Entro sei mesi dall’adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale, i soggetti in possesso dei requisiti specificati successivamente possono richiedere al Ministero delle comunicazioni il rilascio della licenza di operatore di rete di cui al Capo IV del presente regolamento e secondo le modalità che verranno specificate contestualmente all’adozione del piano o in successivo provvedimento.
  2. Al rilascio delle licenze per operatore di rete radiofonico non si applicano le disposizioni di cui all’art. 16, commi 2 e 3, all’art. 20, comma 1, e all’art. 24 del presente regolamento.
  3. La licenza di operatore di rete radiofonico può essere richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, al 10% del valore dell'investimento da effettuare, e che impieghino non meno di 14 dipendenti o soci lavoratori, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, nel caso di licenza in ambito nazionale, ovvero che impieghino non meno di 5 dipendenti o soci lavoratori, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, nel caso di licenza in ambito locale. I requisiti di cui al presente comma possono essere acquisiti anche attraverso fusioni o incorporazioni in società di capitali o in cooperative, di imprese legittimamente ed effettivamente operanti alla data di presentazione della domanda.
  4. Per l’operatore di rete radiofonico la documentazione relativa alla domanda di licenza di cui all’art.17, comma 2, lett. a), si riferisce alla verifica dei requisiti di cui al precedente comma.
  5. Il richiedente la licenza di operatore di rete radiofonico è tenuto al pagamento delle seguenti somme a titolo di contributo per istruttoria:
    1. lire italiane __________ per licenza in ambito nazionale;
    2. lire italiane ___________ per licenza in ambito locale.

CAPO VI - FASE TRANSITORIA PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA

Articolo 30 (Attuazione del piano digitale)

  1. La data di attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale è specificata contestualmente all’adozione del piano di assegnazione stesso. Entro dodici mesi a partire dalla data di attuazione l’esercizio della radiodiffusione avviene esclusivamente in conformità con i piani di assegnazione delle frequenze e sui siti da essi previsti.

Articolo 31 (Fase sperimentale)

  1. Fino alla data del 30 marzo 2004 i soggetti che legittimamente eserciscono l’attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da satellite o via cavo possono richiedere al Ministero delle comunicazioni il rilascio dell’abilitazione alla sperimentazione di trasmissioni televisive terrestri e di servizi della società dell’informazione in tecnica digitale.

  2. L’abilitazione di cui al comma precedente può essere richiesta anche da più soggetti, costituiti in forma di consorzio ai sensi dell’art. 2602 del codice civile, ovvero che sottoscrivano congiuntamente un impegno a svolgere le attività di sperimentazione, in caso di rilascio dell’abilitazione, conformemente al progetto di attuazione ed al progetto radioelettrico presentati contemporaneamente alla domanda di cui all’art. 32, comma 1.

  3. Al consorzio di cui al comma precedente possono partecipare esclusivamente i soggetti di cui al comma 1, ed anche editori di prodotti e servizi multimediali.

  4. Le intese di cui al precedente comma 2 possono essere sottoscritte esclusivamente dai soggetti di cui al comma 1, ed anche da editori di prodotti e servizi multimediali, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i sottoscrittori per tutta la durata della sperimentazione. La sottoscrizione dell’intesa destinata allo svolgimento delle attività sperimentali non determina di per sé organizzazione o associazione tra le imprese sottoscrittrici, ognuna delle quali conserva la propria autonomia gestionale ed operativa. Nell’intesa dovranno essere specificate le attività di sperimentazione svolte singolarmente da ciascuna impresa sottoscrittrice.

  5. La durata delle abilitazioni non può superare in ogni caso il termine del 25 luglio 2005.

Articolo 32 (Abilitazione alla sperimentazione)

  1. I soggetti richiedenti la abilitazione alla sperimentazione devono presentare domanda al Ministero delle comunicazioni, comprensiva di progetto di attuazione e di progetto radioelettrico, nei quali devono essere precisati, fra l’altro:

    1. le aree interessate dalla sperimentazione;

    2. i siti dai quali verranno diffusi i programmi in tecnica digitale;

    3. le tipologie di programmi che si intendono diffondere in via sperimentale;

    4. le procedure e le tecniche che verranno adottate al fine di evitare interferenze;

    5. l’impegno ad adeguarsi senza indugio alle disposizioni del Ministero delle comunicazioni in merito alla variazione della frequenza di emissione ai sensi dell’art. 33, comma 3, lett. a) del presente regolamento.

  2. I soggetti richiedenti devono inoltre presentare specifica dichiarazione come all’art. 17, comma 3, del presente regolamento.

  3. Il Ministero delle comunicazioni nel rilasciare l’abilitazione, può stabilire le condizioni relative alla condivisione di infrastrutture, impianti e siti.

  4. I richiedenti la abilitazione alla sperimentazione che siano titolari di più di una concessione televisiva devono altresì precisare, nella domanda, le condizioni, conformi a quanto previsto dall’art. 2 bis, comma 1, della legge n. 66/01, alle quali consentiranno, all’interno dei propri blocchi di diffusione, la sperimentazione ai soggetti di cui al medesimo comma 1. In ogni caso dette condizioni devono garantire il maggior numero possibile di soggetti partecipanti alla sperimentazione, e, nel caso in cui i soggetti richiedenti la medesima siano in numero superiore a quello consentito dalla capacità trasmissiva riservata, devono privilegiare i soggetti che garantiscano contenuti informativi diversificati in base ai principi di pluralismo informativo.

  5. Il Ministero delle comunicazioni, su richiesta del richiedente, prevede, nel rilasciare l’abilitazione, un periodo non superiore a 6 mesi di prove tecniche, durante il quale non si applica la previsione di cui al comma 4.

  6. L’abilitazione è rilasciata esclusivamente per le frequenze previste dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

  7. Le controversie in materia di sperimentazione tra concessionari e gli altri soggetti partecipanti alla sperimentazione sono sottoposte alla disciplina di cui all’art. 27 del presente regolamento.

  8. I soggetti richiedenti l’abilitazione alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale presentano domanda conformemente a quanto previsto al comma 1.

Articolo 33 (Conversione delle abilitazioni televisive)

  1. A partire da sei mesi dall’adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti abilitati alla sperimentazione di cui all’art. 31 possono richiedere al Ministero delle comunicazioni il rilascio della licenza di operatore di rete limitatamente ai bacini e alle frequenze per i quali è rilasciata l’abilitazione.

  2. I soggetti abilitati alla sperimentazione la cui rete copre un territorio nel quale risiedono complessivamente più di 15 milioni di abitanti sono tenuti a richiedere una licenza di operatore di rete in ambito nazionale.

  3. I soggetti che abbiano ottenuto l’abilitazione, conformemente alla previsioni del piano di assegnazione delle frequenze, allo scopo di ottenere la licenza, devono:

    1. impegnarsi a trasferire tutti gli impianti sui siti di piano secondo i tempi e modi previsti dal presente regolamento, ad adottare prontamente le variazioni delle frequenze di emissione che saranno comunicate dal Ministero delle comunicazioni ed a cessare l’emissione su frequenze non necessarie allo scopo della licenza;

    2. impegnarsi con le frequenze oggetto dell’abilitazione a coprire almeno il 70% della popolazione residente nei bacini di serviti;

    3. impegnarsi ad investimenti in infrastrutture non inferiori a 150 miliardi per blocco di diffusione per le licenze in ambito nazionale e 15 miliardi per blocco di diffusione per le licenze in ambito locale, entro 36 mesi dal conseguimento della licenza;

    4. impegnarsi, anche tramite accordi commerciali con fornitori di servizi, a forme di agevolazione all’utenza finale volte a diffondere le apparecchiature per la ricezione digitale terrestre;

    5. impegnarsi a completare la copertura del bacino nazionale o locale entro 24 mesi dall’assegnazione delle frequenze necessarie.

  4. La domanda di conversione deve anche contenere la descrizione dei palinsesti diffusi dai fornitori di contenuti su blocchi oggetto di licenza con la descrizione dei relativi accordi nonché gli impegni e le condizioni verso i fornitori indipendenti di contenuti nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

  5. Il Ministero delle comunicazioni, valutata la conformità e la completezza della domanda rispetto alle prescrizioni del presente regolamento, rilascia la licenza, sentito il parere dell’Autorità in merito agli obblighi specifici assunti nei confronti dei fornitori di contenuti, nonché in merito al rispetto del regolamento di cui al successivo comma 6.

  6. Nel rispetto dei principi di equità, non discriminazione e trasparenza, l’Autorità pubblica entro il 1° giugno 2002 un regolamento concernente le modalità ed i criteri di valutazione delle domande di cui al presente articolo.

  7. A garanzia del corretto espletamento degli obblighi assunti con la domanda di conversione, i richiedenti dovranno rilasciare adeguata fideiussione bancaria, secondo le modalità e gli importi che saranno determinati con apposito provvedimento del Ministero delle comunicazioni.

Articolo 34 (Conversione delle concessioni)

  1. Qualora i titolari di concessioni televisive non provvedano, secondo le modalità previste dall’art. 33 , almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, a richiedere il rilascio di licenza di operatore di rete di cui al Capo IV del presente regolamento, la concessione si estingue alla sua scadenza ovvero, se richiesto, viene rinnovata, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, sino al 31 dicembre 2006, ferma restando la facoltà per il soggetto di chiedere il rilascio di autorizzazione per fornitore di contenuti ai sensi del Capo II del presente regolamento.

  2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che abbiano attenuto l’abilitazione alla sperimentazione possono richiedere il rilascio di licenza di operatore di rete di cui al Capo IV del presente regolamento entro il 31 gennaio 2005.

  3. Le frequenze liberate a seguito dell’estinzione delle concessioni ovvero liberate a seguito della conversione della concessione in licenza di operatore di rete e non necessarie secondo il piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale per lo scopo della licenza di operatore di rete rilasciata, sono assegnate con le procedure previste dal presente regolamento ad altri licenziatari.

 

CAPO VII - DISPOSIZIONI PER LE CONCESSIONARIE DEL SERVIZIO PUBBLICO

Articolo 35 (Abilitazione alla sperimentazione in tecnica digitale)

  1. Le concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo sono abilitate alla sperimentazione di trasmissioni radiotelevisive e di servizi della società dell’informazione in tecnica digitale su un blocco di frequenze.

  2. Le concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo sono tenute, qualora richiedano l’abilitazione per ulteriori blocchi di diffusione, a rispettare le condizioni previste dall’art. 32, comma 4, del presente regolamento.

Articolo 36 (Blocchi di diffusione riservati alle concessionarie del servizio pubblico)

  1. E’ riservato alle concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo l’utilizzo di un blocco di diffusione per palinsesti radiofonici e di un blocco di diffusione per palinsesti televisivi in chiaro, nel rispetto dei piani di assegnazione delle frequenze.

  2. Nel rispetto delle stesse procedure previste per gli altri licenziatari, ulteriori blocchi potranno essere assegnati alle concessionarie, previa separazione contabile del ramo d’azienda cui sarà affidata la gestione dei blocchi sui quali potranno essere trasmessi anche palinsesti ad accesso condizionato.

  3. Sui blocchi di diffusione assegnati alle concessionarie del servizio pubblico non possono essere trasmessi palinsesti di altri operatori di rete ovvero a questi riconducibili, direttamente o indirettamente.

 

FINE DELLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO
(ALLEGATI NON INCLUSI)


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