MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 giugno 2003
Misura e modalità del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2003
Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 Giugno 2003

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva delle autorita'
di regolazione dei servizi di pubblica utilita' e, in particolare
l'art. 2, comma 1, con il quale e' stata istituita, tra l'altro,
l'Autorita' per le telecomunicazioni;
Visto, inoltre, il comma 38, lettera b), dello stesso art. 2, il
quale prevede che all'onere derivante dall'istituzione e dal
funzionamento delle autorita' si provvede, a decorrere dal 1996,
mediante contributo di importo non superiore all'uno per mille dei
ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti che esercitano il
servizio di pubblica utilita' nel settore delle telecomunicazioni
entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro;
Visti, altresi', i commi 39 e 40 del predetto art. 2 della legge n.
481 del 1995 che prevedono, rispettivamente, che il Ministro delle
finanze e' autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei
soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire
le effettive spese di funzionamento di ciascuna autorita' e che le
somme di cui al comma 38, lettera b), sono versate allo stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ad un unico capitolo dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e detta le norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e, in particolare l'art.
6, comma 1, lettera b), che dispone che alla copertura finanziaria di
parte dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si
provvede con le modalita' di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), e
commi successivi, della citata legge n. 481 del 1995;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del
28 maggio 2002, con il quale sono state stabilite, per l'anno 2002,
le misure e le modalita' di versamento del contributo di cui al
citato art. 2, comma 38, lettera b) della legge n. 481 del 1995;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il
quale ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze,
trasferendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
programmazione economica e delle finanze;
Visto lo stanziamento autorizzato in relazione alla legge n. 249
del 1997 indicato nella tabella C allegata alla legge 27 dicembre
2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);
Visto il decreto 31 dicembre 2002 del Ministero dell'economia e
delle finanze, recante la ripartizione in capitoli delle unita'
previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2003;
Vista la comunicazione in data 31 marzo 2003, n. U223/03/RM
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale
vengono proposte le modalita' di applicazione e la misura del
contributo da valere per l'anno 2003;
Visto il parere espresso dal ragioniere generale dello Stato con
nota n. 0049677 del 23 aprile 2003;
Considerata la congruita' della misura del contributo proposta
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Ritenuto che occorre, pertanto, rideterminare la misura di detto
contributo per l'anno 2003;
Decreta:

Art. 1.
1. Per l'anno 2003, il contributo di cui all'art. 2, comma 38,
lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e' fissato nella
misura dello 0,50 per mille dei ricavi conseguiti nell'ultimo
esercizio, al netto delle quote riversate agli operatori terzi. Il
versamento e' effettuato entro il 31 luglio 2003 ed affluisce al
capitolo 3694, art. 9, capo X, dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio dello Stato. I dati di cui all'art. 4, comma 1, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 maggio 2002
sono comunicati entro il 15 settembre 2003.
2. Restano ferme le altre disposizioni del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 maggio 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2003

Il Ministro: Tremonti

Modello

Istruzioni

Decreto 17 maggio 2002