
Delibera n. 538/01/CSP
Regolamento in materia di
pubblicità radiotelevisiva e televendite
Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana 8 agosto 2001, n. 183
Allegato A
Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite
L’AUTORITÀ
Nella riunione della Commissione
per i servizi e i prodotti del 25 luglio 2001 e in particolare
nella sua prosecuzione del 26 luglio 2001;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n.
249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo", e in particolare l’articolo 1, comma 6,
lettera b), n. 5;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n.
481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei
servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di
regolazione dei servizi di pubblica utilità";
VISTA la direttiva del Consiglio
89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle
attività televisive, come modificata dalla direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997;
VISTA la legge 6 agosto 1990, n.
223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e
privato", e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, recante "Regolamento di
attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato";
VISTA la legge 5 ottobre 1991, n.
327, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla
televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5
maggio 1989;
VISTO il decreto-legge 19 ottobre
1992, n. 408, recante "Disposizioni urgenti in materia di
pubblicità radiotelevisiva" convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
VISTO il decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante
"Regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi
radiotelevisivi e offerte al pubblico";
VISTO il decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, recante "Provvedimenti urgenti in materia
radiotelevisiva", convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422;
VISTO il decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, recante "Disposizioni urgenti in materia di
esercizio dell'attività radiotelevisiva", convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
VISTA la legge 30 aprile 1998, n.
122, recante "Differimento di termini previsti dalla legge 31
luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di
interruzioni pubblicitarie televisive";
VISTO il decreto-legge 30 gennaio
1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1999, n. 78, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo
equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la
costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore
radiotelevisivo";
VISTO il decreto-legge 18 novembre
1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
gennaio 2000, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di
esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini
relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale";
VISTA la legge 7 giugno 2000, n.
150, recante "Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la legge 29 dicembre 2000, n.
422, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee -
Legge comunitaria 2000";
UDITA la relazione del commissario
relatore dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell’articolo 32 del
regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità;
DELIBERA
Art. 1
- L’Autorità adotta, ai sensi
dell’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 5, della legge 31 luglio
1997, n. 249, il regolamento concernente la pubblicità
radiotelevisiva e le televendite.
- Il testo del regolamento di cui al
comma 1 è riportato nell’allegato "A" alla
presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.
- La presente delibera è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra
in vigore il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione. La
presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
dell’Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell’Autorità:
www.agcom.it
Napoli, 26 luglio 2001
| IL COMMISSARIO RELATORE |
IL PRESIDENTE |
|
Giuseppe Sangiorgi
|
Enzo Cheli
|
| IL SEGRETARIO DELLA
COMMISSIONE |
|
| Pierluigi Mazzella |
|
Allegato A
alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001
Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite
SEZIONE I
Disposizioni generali
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del
presente regolamento si intende:
- per Autorità: l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni;
- per emittenti: i soggetti che,
sottoposti alla giurisdizione italiana, hanno la responsabilità
editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi
radiotelevisivi e che li trasmettono o li fanno trasmettere da
terzi;
- per pubblicità: ogni forma di
messaggio televisivo o radiofonico trasmesso a pagamento o dietro
altro compenso da un’impresa pubblica o privata nell’ambito di
un’attività commerciale, industriale, artigianale o di una libera
professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro
compenso, di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e
le obbligazioni;
- per spot pubblicitari:
forma di pubblicità di contenuto predeterminato, trasmessa dalle
emittenti radiofoniche e televisive;
- per televendita: offerta diretta
trasmessa al pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico
allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi
i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
- per telepromozione: forma di
pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione
verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di
un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o
radiofonica nell'ambito di un programma al fine di promuovere la
fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o
esibiti;
- per pubblicità clandestina: la
presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del
marchio o delle attività di un produttore di beni o di un
fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione
sia fatta intenzionalmente dall’emittente per perseguire fini
pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; si
considera intenzionale una presentazione quando è fatta dietro
pagamento o altro compenso.
- per autopromozione: annunci
dell’emittente relativi ai propri programmi ed ai prodotti
collaterali da questi direttamente derivati;
- per tempo lordo: criterio di
calcolo della durata del programma radiotelevisivo comprensivo del
tempo dedicato alle interruzioni pubblicitarie.
Articolo 2
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente
regolamento reca disposizioni attuative in materia di pubblicità
radiotelevisiva e di televendite, ai sensi dell’articolo 1, comma 6,
lettera b), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. Salvo che non sia
diversamente stabilito, le disposizioni del presente regolamento si
applicano sia alla concessionaria pubblica sia ai concessionari
privati, nonché a tutte le emittenti, come definite all’articolo 1,
comma 1, lettera b).
SEZIONE II
Disposizioni in materia di messaggi pubblicitari e
televendite e loro modalità di inserimento durante i programmi
Articolo 3
Riconoscibilità del messaggio pubblicitario rispetto al
resto del programma
1. La pubblicità e le
televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e
distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso
l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi
televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti
all’inizio e alla fine della pubblicità o della televendita.
2. Le emittenti
televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente
leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente
nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della
televendita.
3. L’Autorità assume
ogni opportuna iniziativa affinché nei codici di autodisciplina
pubblicitaria sia prevista l’adozione di un unico segnale di
interruzione pubblicitaria, riconoscibile su tutte le emittenti, nel
corso della programmazione dedicata ai minori.
4. I messaggi
pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in
qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal
conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso. Nella
pubblicità diffusa prima o dopo i cartoni animati non possono
comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati.
5. I messaggi
sopraindicati non possono inoltre fare richiamo, né visivamente né
oralmente, a persone che presentano regolarmente i telegiornali e le
rubriche di attualità.
6. La pubblicità e le
televendite che imitano o costituiscono la parodia di un particolare
programma non devono essere trasmesse prima o dopo la sua
trasmissione, né durante i suoi intervalli.
7. E’ vietata la
pubblicità clandestina e che comunque utilizzi tecniche subliminali.
Articolo 4
Inserimento della pubblicità nelle trasmissioni televisive
1. Gli spot pubblicitari e di
televendita isolati devono costituire eccezioni.
2. Il calcolo della durata del
programma ai fini delle modalità di inserimento delle interruzioni,
in tutte le ipotesi di cui all’articolo 3 della legge 30 aprile
1998, n.122, e salvo quanto disposto dal comma 3, viene effettuato
secondo il criterio del tempo lordo, come definito all’articolo 1,
comma 1, lettera i) del presente regolamento.
3. Nei programmi composti di parti
autonome, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura
comprendenti intervalli, la pubblicità può essere inserita soltanto
negli intervalli o tra le parti autonome.
4. Tra la fine di un’interruzione
pubblicitaria e l’inizio di quella successiva devono di norma
trascorrere almeno 20 minuti.
5. Nella trasmissione di eventi
sportivi, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere
inseriti negli intervalli previsti dal regolamento ufficiale della
competizione sportiva in corso di trasmissione o nelle sue pause,
ove l'inserimento del messaggio pubblicitario non interrompa
l'azione sportiva.
6. I programmi per bambini di durata
programmata inferiore a trenta minuti non possono essere interrotti
dalla pubblicità o dalle televendite.
7. Salvo quanto disposto, per i
lungometraggi cinematografici e i film prodotti per la televisione,
dall’articolo 3, comma 3, della legge 30 aprile 1998, n.122, i
programmi di cartoni animati, sia trasmessi in forma autonoma sia
inseriti nei programmi per bambini, non possono essere interrotti
dalla pubblicità o dalle televendite. Tale disposizione non si
applica ai programmi di cartoni animati che sono chiaramente
destinati, per i contenuti e l’orario di trasmissione, ad un
pubblico adulto.
8. Nei casi di cui ai commi 3 e 5, la
riconoscibilità del messaggio pubblicitario deve essere evidenziata
con i mezzi di cui all’articolo 3, commi 1 e 2. La durata dei
predetti spot è computata ai fini dei limiti di affollamento
previsti.
9. Le disposizioni di cui ai commi 3,
4, 5, 6, non si applicano alle emittenti televisive locali, ai sensi
e nei casi previsti dall’articolo 3, comma 6, della legge 30 aprile
1998, n.122.
Articolo 5
Esclusioni dai limiti di affollamento
1. Fermi restando i limiti di
affollamento previsti dalla normativa vigente, le autopromozioni e
le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui
alla legge 7 giugno 2000, n.150, compresi i messaggi di utilità
sociale e di pubblico interesse, non sono computati nei limiti di
affollamento.
Articolo 6
Disciplina sanzionatoria
1. L’Autorità vigila sul rispetto
delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Fatte salve le specifiche sanzioni
stabilite per le violazioni degli obblighi e dei divieti di cui al
presente regolamento, sono applicabili in ogni altro caso le
sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14
novembre 1995, n. 481 e di cui all’articolo 1, comma 31, della legge
31 luglio 1997, n. 249.
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