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Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorita'. (Deliberazione n. 220/08/CONS). L'AUTORITA
Nella sua riunione di Consiglio del 7 maggio 2008;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art.
2, comma 12, lettera g) che attribuisce alle Autorita' di regolazione
dei servizi di pubblica utilita' il compito di controllare lo
svolgimento dei servizi "... con poteri di ispezione, di accesso, di
acquisizione della documentazione e delle notizie utili...";
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
"Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214
(supplemento ordinario n. 150);
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni
ed integrazioni, ed in particolare l'art. 182-bis, comma 3;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione
tra l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e la Guardia di
finanza, del 15 luglio 2002;
Visto il Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione
tra l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e la Direzione
centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera
e dell'immigrazione del Dipartimento della pubblica sicurezza, del
10 febbraio 2003;
Visto l'accordo relativo al coordinamento dell'attivita' ispettiva
in materia di prevenzione ed accertamento delle violazioni della
legge sul diritto d'autore tra l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e la Societa' italiana degli autori ed editori del
10 maggio 2007;
Vista la delibera n. 436/03/CONS del 17 dicembre 2003, con la quale
sono state individuate le modalita' di esercizio del potere ispettivo
dell'Autorita' previsto dalle norme di settore;
Vista la delibera n. 63/06/CONS, inerente alle "Procedure di
svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorita'";
Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il
funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo
coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS
del 21 dicembre 2005 recante "Modifiche ed integrazioni al
regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorita'",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
14 gennaio 2006, n. 11 ed, in particolare, l'art. 19 "Servizio
ispettivo e registro" e l'art. 31 "Definizione delle procedure";
Vista la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006 di integrazione
della delibera n. 506/05/CONS recante "Modifiche ed integrazioni al
regolamento di organizzazione e funzionamento" pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2006, n.
25;
Vista la delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007 recante
"Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione
degli uffici di secondo livello e modifiche ed integrazioni al
regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorita'"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
22 febbraio 2007, n. 44;
Considerato che la legge n. 418/1995, all'art. 12, comma 12,
lettera g), attribuisce alle Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita' il compito di controllare lo svolgimento dei
servizi "con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della
documentazione e delle notizie utili", cosi' prescindendo dalla
qualificazione soggettiva dei destinatari dell'attivita' ispettiva e
senza alcuna restrizione con riguardo al luogo fisico dell'ubicazione
della documentazione da acquisire;
Considerato che nell'attuale situazione di mercato sempre piu' di
frequente gli operatori di comunicazione trovano conveniente
esternalizzare lo svolgimento di alcune attivita' o la fornitura di
determinati servizi attraverso il ricorso in outsourcing a soggetti
terzi estranei al settore;
Considerato che una tale tendenza, per quanto condivisibile sotto
il profilo dell'efficienza aziendale, non puo' tradursi, de facto, in
pratiche elusive del rispetto degli obblighi di regolamentazione cui
i soggetti notificati sono sottoposti, essendo questi ultimi tenuti
all'osservanza dei vincoli ad essi imposti ai sensi degli articoli 43
e seguenti del decreto legislativo n. 259/2003 sia che operino
direttamente, sia che si avvalgano, per lo svolgimento delle
attivita' regolate, della collaborazione di terzi; ne' tale pratica
pur diffusa puo' ostacolare l'esercizio dell'attivita' ispettiva
dell'Autorita' minandone l'efficacia;
Considerato, invero, che l'ipotesi di esternalizzazione di
attivita' o servizi, se da un lato non legittima l'Autorita' a
sanzionare il terzo estraneo al settore in virtu' del solo rapporto
contrattuale che lega quest'ultimo all'operatore di comunicazione,
dall'altro, pero', non esonera ne' limita la responsabilita'
dell'operatore, che resta comunque soggetto alle disposizioni
regolamentari in materia, in via di principio, anche con riguardo
all'attivita' posta in essere dal soggetto incaricato;
Ritenuto di dover aggiornare le modalita' di svolgimento delle
attivita' ispettive tenuto conto dell'evolversi dell'attivita', delle
intervenute modifiche in materia di organizzazione e di funzionamento
dell'Autorita' nonche' della necessita' di procedere allo svolgimento
delle attivita' ispettive anche presso le sedi di soggetti che,
ancorche' diversi dagli operatori del settore delle comunicazioni,
possano ugualmente essere ritenuti in possesso di documenti aziendali
utili all'efficace svolgimento delle attivita' istruttorie;
Ritenuto altresi' di dover estendere la possibilita' di partecipare
all'attivita' ispettiva anche a funzionari di strutture diverse dal
Servizio Ispettivo e Registro, ed in particolare a quelli della
Direzione interessata;
Udita la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai
sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Modalita' di conduzione dell'attivita' ispettiva
1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite
all'Autorita' in virtu' delle leggi vigenti, il Servizio Ispettivo e
Registro dell'Autorita' puo' procedere ad ispezioni presso le sedi
dei soggetti ritenuti in possesso di documenti aziendali utili
all'efficace svolgimento dell'attivita' istruttoria, se del caso
avvalendosi del supporto delle strutture organizzative di primo
livello competenti.
2. Nell'ipotesi in cui gli operatori di comunicazione si avvalgano
di terzi per lo svolgimento di attivita' connesse ai propri servizi,
il Servizio Ispettivo e Registro puo' altresi' procedere ad ispezioni
presso le sedi di costoro, laddove vi sia ragione di ritenere che ivi
possano essere acquisiti elementi utili all'efficace svolgimento
dell'attivita' istituzionale dell'Amministrazione.
3. Il Consiglio puo' approvare un programma di ispezioni
sistematiche al fine di verificare l'applicazione di specifiche norme
o l'attuazione di delibere dell'Autorita'.
4. Le ispezioni di cui al punto 1 sono disposte dal direttore del
Servizio Ispettivo e Registro, di regola, su richiesta del
responsabile della struttura di primo livello interessata
all'acquisizione della documentazione aziendale utile per il
prosieguo dell'attivita' istruttoria o per impulso degli organi
collegiali.
5. In relazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2,
il direttore del Servizio Ispettivo e Registro, ovvero un suo
delegato, d'intesa con il direttore della struttura di primo livello
che ha richiesto l'intervento ispettivo, provvede ad attribuire i
singoli incarichi ispettivi.
6. All'attivita' ispettiva possono prendere parte anche uno o piu'
funzionari di strutture diverse dal Servizio Ispettivo, con
particolare riguardo a quelli della Direzione competente, indicati
dal loro responsabile.
7. L'attivita' dei funzionari incaricati di funzioni ispettive puo'
essere coordinata da un incaricato dal direttore del Servizio
Ispettivo e Registro.
8. I funzionari incaricati di procedere alle ispezioni esercitano i
loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto
dell'accertamento e, nel caso si proceda presso terzi soggetti non
appartenenti al settore, le ragioni della necessita' di una siffatta
iniziativa. Il mandato deve altresi' indicare le sanzioni per il
rifiuto, l'omissione o anche il semplice ritardo, senza giustificato
motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel
corso dell'ispezione, nonche' nel caso in cui siano fornite
informazioni ed esibiti documenti non veritieri. Il personale
ispettivo consegna altresi' la "carta dei diritti", acclusa in
allegato alla presente delibera, recante l'indicazione dei diritti e
delle garanzie di cui si puo' avvalere il soggetto ispezionato.
9. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto, di
omissione o anche di semplice ritardo, l'opposizione:
a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da
regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;
b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o
amministrative;
c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale,
salvo i casi in cui l'Autorita' riconosca particolari esigenze
preventivamente segnalate al riguardo.
10. Il rifiuto, l'omissione o anche il semplice ritardo nel fornire
le informazioni ed i documenti richiesti e' sanzionato ai sensi
dell'art. 1, comma 30 della legge 31 luglio 1997, n. 249, ovvero con
l'art. 98, comma 9, del decreto legislativo n. 259/1993 citato in
premessa cosi' come modificato dall'art. 2, comma 136, lettera d) del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successivamente modificato
dall'art. 1, comma 930, della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
11. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati
ai fini dell'attivita' dell'impresa, indipendentemente dal livello di
responsabilita' e rappresentativita' dell'autore del documento,
nonche' ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.
12. I funzionari incaricati di cui al comma 6 dispongono dei
seguenti poteri:
a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del
soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei
luoghi di residenza o di domicilio estranei all'attivita' aziendale
oggetto dell'indagine;
b) controllare i documenti di cui al comma 9;
c) prendere copia dei documenti di cui alla precedente
lettera b);
d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.
13. Nel corso delle ispezioni i soggetti interessati possono farsi
assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che
l'esercizio di tale facolta' comporti la sospensione o anche il
semplice ritardo dell'ispezione.
14. Di tutta l'attivita' svolta nel corso dell'ispezione, con
particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti,
e' redatto processo verbale. Tale verbale dovra' essere trasmesso, a
cura di uno dei funzionari incaricati, nelle quarantotto ore
successive alla chiusura delle operazioni d'ispezione, al direttore
del Servizio Ispettivo il quale provvedera' ad inviarne copia al
direttore della struttura competente e, per conoscenza, al segretario
generale. Ove la complessita' delle attivita' compiute richieda una
relazione piu' dettagliata, il funzionario incaricato puo'
trasmetterla successivamente e comunque non oltre sessanta giorni
dalla chiusura delle operazioni.
15. Nello svolgimento dell'attivita' d'istituto il Servizio
Ispettivo e Registro dell'Autorita' puo' avvalersi della
collaborazione dei militari della Guardia di finanza e degli
appartenenti alla Polizia postale e delle comunicazioni, anche
secondo convenzioni all'uopo previste. Tali soggetti agiscono con le
facolta' e i poteri previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.
16. Nello svolgimento dell'attivita' d'istituto il Servizio
Ispettivo e Registro dell'Autorita' puo', altresi', agire in
cooperazione con gli ispettori della Societa' italiana degli autori
ed editori secondo convenzioni all'uopo previste, nonche' con le
rispettive facolta' e poteri previsti dalle leggi e regolamenti
vigenti.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. E' approvata, nel testo allegato alla presente delibera, la
"Carta dei diritti", recante l'indicazione dei diritti e delle
garanzie di cui si puo' avvalere il soggetto che e' sottoposto ad
ispezione.
2. La presente delibera, che sostituisce la precedente delibera n.
63/06/CONS, entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel
Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
3. La presente delibera e' altresi' pubblicata nel sito web
dell'Autorita' stessa.
Roma, 7 maggio 2008
Il presidente: Calabro'
Il commissario relatore: Sortino
Allegato
CARTA DEI DIRITTI
1. Il personale incaricato dell'ispezione, prima di procedere a
qualunque operazione, e' tenuto a qualificarsi, rendendo nota la
propria identita' mediante l'esibizione di un documento di
identita/tessera di riconoscimento e dell'ordine di ispezione
sottoscritto dal direttore dell'ufficio dal quale dipende.
2. Il personale ispettivo e' tenuto a dichiarare immediatamente
qualsivoglia situazione che risulti incompatibile (es. rapporti di
parentela o di affinita' con il soggetto ispezionato) con lo
svolgimento dell'attivita' ispettiva.
3. Il personale ispettivo deve informare l'ispezionato delle
ragioni che giustificano l'accesso e dell'oggetto che lo riguarda.
4. L'ispezione comporta la permanenza del personale ispettivo
presso la sede del soggetto ispezionato per il tempo strettamente
necessario al compimento dell'attivita' ispettiva e, comunque, anche
nei casi di particolare complessita' dell'indagine, le operazioni
ispettive non dovranno essere protratte oltre il tempo tecnico
strettamente necessario.
5. Il personale ispettivo e' tenuto al segreto in relazione a
tutti i dati ed a tutte le notizie di cui viene a conoscenza
nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri previsti dal
regolamento.
6. L'ispezionato deve consentire l'accesso al personale
incaricato dell'ispezione, mettendo a disposizione di quest'ultimo la
documentazione richiesta e facilitando anche le ricerche documentali
nell'ambito dei propri locali. Il rifiuto dell'esibizione (anche la
semplice dichiarazione di non possedere) di libri contabili, di
registri, di scritture o del documento richiesto comporta la mancata
utilizzabilita' a favore dell'ispezionato. Nel corso delle operazioni
di ispezione il soggetto ispezionato puo' farsi assistere da un
professionista di sua fiducia. L'assenza di tale professionista non
e' ostativa alla prosecuzione dell'attivita' ispettiva ne' alla sua
validita'.
7. Il personale ispettivo deve verbalizzare tutte le operazioni
eseguite, nonche' le domande rivolte alla parte, le risposte ricevute
con eventuali osservazioni, omettendo ogni sorta di interpretazione
personale sul contenuto delle dichiarazioni rese. Il processo verbale
contiene le indicazioni relative a eventuali irregolarita' rilevate e
le motivazioni in ordine alle conclusioni cui l'ispettore e'
pervenuto nonche' le deduzioni della parte. In particolare, al fine
di garantire una cognizione precisa e circostanziata dei fatti,
nonche' per assicurare la piu' efficace difesa possibile al soggetto
ispezionato, il processo verbale deve essere completo dei seguenti
dati:
tempo e luogo dell'ispezione;
generalita' e qualifica del verbalizzante;
generalita' e residenza del soggetto ispezionato;
descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
norme violate ed elementi di prova acquisiti;
eventuali dichiarazioni del soggetto ispezionato;
sottoscrizione del verbalizzante e del soggetto ispezionato.
8. Del verbale di ispezione deve essere data puntuale lettura al
soggetto ispezionato che, inoltre, ha diritto ad averne copia.
Dell'eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, informazioni o
a sottoscrivere le dichiarazioni rese dovra' essere dato atto nel
relativo processo verbale. Il personale incaricato puo' chiedere al
soggetto da ispezionare di esibire i verbali rilasciati nel corso di
eventuali precedenti ispezioni.
9. L'ispezionato, ove ritenga che il personale incaricato abbia
svolto l'ispezione con modalita' non conformi alla legge, puo'
rivolgersi segnalando, verbalmente o per iscritto, tali irregolarita'
al direttore dell'ufficio che ha autorizzato l'ispezione.
Fonte: Gazzetta Ufficiale on line del 03/06/2008 n. 128 http://www.gazzettaufficiale.it/ |
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