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DELIBERAZIONE 12 marzo 2008 Modificazione della delibera n. 54/08/CONS,
recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di
procedure sanzionatorie in attuazione dell'articolo 14-bis del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e del regolamento in materia di impegni di cui alla
delibera n. 645/06/CONS».
(Deliberazione n. 130/08/CONS). L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di Consiglio del 12 marzo 2008;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita»;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Visto il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Visto l'art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»;
Vista la comunicazione sulle procedure di applicazione dell'art.
14-ter della legge n. 287/1990 del 12 ottobre 2006, adottata
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e pubblicata
nel Bollettino n. 39 del 16 ottobre 2006;
Visto il regolamento in materia di procedure sanzionatorie adottato
con la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2006, n. 76, e le modifiche ed
integrazioni allo stesso apportate dalla delibera n. 173/07/CONS del
19 aprile 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del
25 maggio 2007;
Vista la delibera 645/06/CONS: «Regolamento di attuazione dell'art.
14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
285 del 7 dicembre 2006;
Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, della delibera n.
645/06/CONS, che affida ad un separato e apposito provvedimento
l'adeguamento del regolamento in materia di procedure sanzionatorie
alle disposizioni della stessa delibera;
Vista la delibera n. 54/08/CONS, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2008, a sua volta recante «Modifiche
ed integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie
in attuazione dell'art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e del regolamento
in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS»;
Ritenuta l'opportunita' di definire gli effetti dell'approvazione
degli impegni di cui all'art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, presentati
nell'ambito di procedimenti sanzionatori, in termini di maggiore
aderenza al principio comunitario di cui e' espressione il citato
art. 14-bis (regolamento CE n. 1/2003, art. 9), nonche' al principio
di settore di cui all'art. 10 della direttiva n. 2002/20/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 (direttiva
autorizzazioni);
Ritenuto necessario disciplinare la materia nel modo piu' idoneo ad
assicurare l'effettiva utilita' degli impegni in relazione ai fini
indicati dalla legge, contestualmente definendo con maggiore
puntualita' le caratteristiche che gli stessi impegni devono
possedere;
Ravvisata l'opportunita' di precisare che, stante il tenore del
citato art. 14-bis, l'ammissibilita' degli impegni deve essere in via
di principio esclusa allorche' il procedimento sanzionatorio riguardi
illeciti la cui lesivita' non investe interessi attinenti alla
promozione della concorrenza nel settore;
Considerato che l'approvazione degli impegni non pregiudica
comunque la possibilita' per l'utenza di presentare reclami o
promuovere tentativi di conciliazione ai sensi dell'art. 3-bis, comma
1 della delibera n. 136/06/CONS;
Udita la relazione del commissario Nicola D'Angelo, relatore ai
sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il
funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
1. L'art. 12-bis inserito nel regolamento in materia di procedure
sanzionatorie dalla delibera n. 54/08/CONS e' sostituito dal
seguente:
«Art. 12-bis (Proposta di impegni). - 1. L'operatore al quale sia
stata contestata una violazione in materia di fornitura di reti e
servizi di comunicazione elettronica puo' presentare senza indugio
una proposta preliminare di impegni, previa cessazione della condotta
contestata, finalizzata a migliorare le condizioni della concorrenza
nel settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell'illecito
attraverso idonee e stabili misure.
2. A seguito della presentazione preliminare degli impegni
l'operatore interessato puo' essere sentito dal responsabile del
procedimento al fine di fornire precisazioni e chiarimenti necessari
alla valutazione del contenuto degli impegni stessi.
3. Entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione
il soggetto interessato presenta, in conformita' all'art. 3 della
delibera n. 645/06/CONS, la versione definitiva degli impegni, che
viene trasmessa all'organo collegiale competente corredata da
un'istruttoria preliminare della direzione competente.
4. L'organo collegiale dichiara senza indugio inammissibile la
proposta di impegni che per la sua genericita' si manifesti carente
di serieta' o che appaia presentata per finalita' dilatorie. La
stessa decisione e' altresi' adottata in tutti i casi in cui gli
impegni assunti appaiano manifestamente inidonei a migliorare le
condizioni della concorrenza nel settore rimuovendo le conseguenze
anticompetitive dell'illecito attraverso idonee e stabili misure. Le
decisioni di cui al presente comma vengono comunicate all'operatore
proponente gli impegni.
5. La presentazione della proposta di impegni di cui al comma 3,
ove non sopraggiunga la dichiarazione di inammissibilita' di cui al
comma 4, comporta la sospensione dei termini di cui al comma 1 e al
comma 2 dell'art. 6. La sospensione opera dalla data di ricezione
della proposta fino alla data di conclusione, immediatamente
comunicata alle parti, dell'esame istruttorio della proposta da parte
della direzione competente. La sospensione cessa comunque
inderogabilmente allo scadere del novantesimo giorno, senza
necessita' di comunicazione alle parti.
6. La proposta di impegni viene resa pubblica attraverso il sito
internet dell'Autorita', e i soggetti interessati hanno facolta' di
presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Nel caso un
cui si renda necessario la direzione competente puo' chiedere ai
soggetti interessati ulteriori informazioni ed elementi utili alla
valutazione degli impegni. Entro i trenta giorni successivi alla
conclusione della consultazione l'operatore interessato puo'
presentare la propria posizione in relazione alle osservazioni
presentate dai soggetti terzi e introdurre modifiche agli impegni.».
2. L'art. 12-ter inserito nel regolamento in materia di procedure
sanzionatorie dalla delibera n. 54/08/CONS e' sostituito dal
seguente:
«Art. 12-ter (Decisione). - 1. L'organo collegiale valuta,
considerate le circostanze competitive del settore di cui trattasi,
ai sensi dell'art. 5 della delibera n. 645/06/CONS, se la proposta di
impegni sia idonea a migliorare le condizioni della concorrenza nello
stesso settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive
dell'illecito attraverso idonee e stabili misure. Ove tale giudizio
sia positivo, l'organo collegiale approva gli impegni e ne ordina
l'esecuzione, cosi' rendendoli obbligatori per l'operatore
proponente, e delibera la sospensione del procedimento sanzionatorio
fino alla verifica dell'effettivo adempimento degli impegni. A tal
fine, l'operatore indica nella proposta di impegni il termine di
attuazione degli stessi. Verificata la corretta ed effettiva
attuazione degli impegni, l'organo collegiale delibera
l'archiviazione del procedimento sanzionatorio. Tali determinazioni
vengono rese pubbliche attraverso il sito internet dell'Autorita'.
2. L'accertamento della mancata attuazione degli impegni comporta,
previa diffida, la revoca del provvedimento di approvazione degli
impegni stessi, la sanzione ai sensi dell'art. 98 del Codice per
l'inottemperanza all'ordine di esecuzione di cui al comma 1, e la
ripresa del procedimento sanzionatorio per la violazione
precedentemente contestata.
3. Il comma 2 trova applicazione anche qualora l'approvazione degli
impegni sia stata determinata da informazioni fornite dall'operatore
successivamente rivelatesi gravemente incomplete, oppure
colpevolmente inesatte o fuorvianti.».
Art. 2.
1. Per i procedimenti sanzionatori in corso il termine di sessanta
giorni previsto dall'art. 1, comma 3, dell'art. 12-bis, come
sostituito dalla presente delibera, decorre dalla pubblicazione della
presente delibera nella Gazzetta Ufficiale. Per gli stessi
procedimenti, il termine di centocinquanta giorni previsto dall'art.
6, comma 1, della delibera n. 136/06/CONS viene automaticamente
prorogato di giorni sessanta.
2. E' abrogata la delibera n. 54/08/CONS, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2008.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' e sul
suo sito internet, unitamente al testo del regolamento in materia di
procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del
15 marzo 2006 e successive modificazioni, coordinato con le modifiche
introdotte dalla presente delibera, di cui costituisce l'allegato A.
Napoli, 12 marzo 2008
Il presidente
Calabro'
Il commissario relatore
D'Angelo
Allegato A TESTO DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE SANZIONATORIE DI CUI
ALLA DELIBERA N. 136/06/CONS DEL 15 MARZO 2006 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI, COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA DELIBERA
N. 130/08/CONS.
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per Autorita', l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249,
recante istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo;
b) per organo collegiale, l'organo collegiale cui spetta il
potere di adottare i provvedimenti sanzionatori di cui al presente
regolamento;
c) per regolamento di organizzazione, il regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni;
d) per unita' organizzativa, l'unita' organizzativa di primo
livello che, in base al regolamento di organizzazione e funzionamento
e conformemente al presente regolamento, e' competente ad effettuare
la vigilanza e a svolgere le attivita' preparatorie ed istruttorie
finalizzate all'adozione dei provvedimenti di cui al presente
regolamento;
e) per responsabile del procedimento, il responsabile di
ciascuna unita' organizzativa di primo livello o altro funzionario
all'uopo designato a cui, conformemente al regolamento di
organizzazione, e' assegnata la responsabilita' dello svolgimento
delle attivita' istruttorie e ogni altro adempimento inerente il
procedimento di cui al presente regolamento;
f) per regolamento concernente l'accesso ai documenti, il
regolamento approvato dall'Autorita' con delibera n. 217/0l/CONS del
24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 141 del 20 giugno 2001, e successive modificazioni;
g) per direttore, il responsabile dell'unita' organizzativa di
primo livello;
h) per ufficio, l'unita' organizzativa di secondo o di terzo
livello;
i) per testo unico, il decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177, recante «testo unico della radiotelevisione»;
l) per codice, il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre
2003;
m) per direttiva in materia di qualita' e carte dei servizi, la
direttiva generale in materia di qualita' e carte dei servizi di
telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero
2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, approvata con delibera n.
179/03/CSP pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 193 del 21 agosto 2003(1).
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti diretti
all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di
competenza dell'Autorita', i quali non siano regolati dalla legge in
modo difforme.
Art. 3.
Attribuzione di competenze
1. Le competenze di cui all'art. 2, comma 20, lettera c), della
legge 14 novembre 1995, n. 481, all'art. 1, commi 29, 30, 31 e 32
della legge n. 249 del 1997, agli articoli 32 e 1998 del Codice, in
materia di inottemperanza ai provvedimenti dell'Autorita', e di
mancato invio di dati ed informazioni richieste o di trasmissione di
dati non veritieri, ed ogni altra competenza rientrante nell'ambito
del comma precedente, sono esercitate, rispettivamente, dall'unita'
organizzativa competente in ordine alla disposizione violata e
dall'unita' organizzativa che ha richiesto i dati o le informazioni.
2. La competenza di cui al comma 9 dell'art. 2 della legge
14 novembre 1995, n. 481, e' esercitata dal Servizio comunicazione
politica e risoluzione di conflitti di interesse.
3. La competenza di cui al comma 31 dell'art. 2 della legge
14 novembre 1995, n. 481, e' esercitata dal Servizio amministrazione
e personale.
(1) Si rende noto che in argomento e' intervenuto anche l'art.
10-bis, comma 5, del regolamento concernente l'organizzazione e il
funzionamento dell'Autorita', introdotto dalla delibera n.
437/06/CONS del 12 luglio 2006, il quale prevede che i provvedimenti
sanzionatori, oltre che nel Bollettino ufficiale, sono ora pubblicati
anche sul sito internet dell'Autorita'; tuttavia, decorsi cinque anni
da tale pubblicazione, essi sono «collocati in un'apposita sezione
del sito internet, resa non disponibile alla diretta visione mediante
motori di ricerca esterni».
4. La competenza di cui all'art. 48 del testo unico e' esercitata
dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali.
5. In difetto di previsioni specifiche la competenza si radica in
capo all'unita' le cui attribuzioni presentano maggiore affinita' con
la materia oggetto della disposizione che si assume violata.
6. In caso di conflitto sull'attribuzione della competenza, il
segretario generale, dopo aver sentito i responsabili delle strutture
interessate, formula una proposta al Consiglio che decide
individuando l'unita' organizzativa tenuta a procedere.
Art. 3-bis.
Denunce
1. I soggetti interessati, gli utenti e le associazioni od
organizzazioni rappresentative dei loro interessi, ferma restando la
possibilita' di presentare, ove legittimati, reclamo agli organismi
di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 8 della direttiva in materia
di qualita' e carte dei servizi, oppure di promuovere il tentativo di
conciliazione ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio
1997, n. 249, e dell'art. 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, possono denunciare all'Autorita' eventuali violazioni della
normativa di settore, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera m),
della legge 481 del 1995.
2. Le denunce possono essere presentate esclusivamente a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento o telefax. Per le denunce
relative alla violazione di norme in materia di telecomunicazioni
puo' essere utilizzato l'apposito modello D, approvato dal Consiglio
dell'Autorita' e reso disponibile sul sito ufficiale (www.agcom.it).
3. Il direttore, su proposta dell'ufficio competente, con
motivazione sintetica, dispone, anche utilizzando procedure
semplificate, l'archiviazione immediata delle denunce generiche o
manifestamente infondate. Si considerano generiche le denunce aventi
ad oggetto fatti non circostanziati o che non contengono elementi
tali da consentire l'individuazione del soggetto che si sia reso
responsabile dei fatti oggetto della denuncia. Si considerano
manifestamente infondate le denunce relative a fatti che risultano
chiaramente non riconducibili alle disposizioni normative di settore.
4. I rapporti della Polizia postale e delle telecomunicazioni,
della Guardia di finanza e degli Ispettorati territoriali del
Ministero delle comunicazioni non sono suscettibili di archiviazione
ai sensi del comma 3 sempre che vi siano riportati:
a) una precisa descrizione del fatto;
b) l'evidenziazione della norma giuridica che si presume
violata;
c) l'individuazione del giorno e dell'ora della presunta
infrazione;
d) dati anagrafici, ovvero ogni dato disponibile ai fini
dell'identificazione dei soggetti responsabili della presunta
infrazione;
e) i supporti probatori che costituiscono la base per le
successive valutazioni in merito alla sussistenza.
5. Fino all'adozione dell'atto di contestazione, le denunce,
nonche' gli atti e la documentazione relativa alle indagini svolte,
sono sottratti ad ogni forma di accesso.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
denunce relative alla violazione di norme in materia di parita' di
accesso ai mezzi di comunicazione di massa, di risoluzione dei
conflitti di interesse e di posizioni dominanti.
7. L'Autorita' puo' valutare le denunce di cui al presente
articolo, nonche' le segnalazioni e i reclami, ai fini
dell'elaborazione di programmi di intervento generale e
dell'esercizio dei poteri che le sono per legge attribuiti.
Art. 4.
Attivita' preistruttorie
1. L'Autorita' esercita il potere sanzionatorio d'ufficio, anche
sulla base delle denunce ricevute e non archiviate ai sensi,
rispettivamente, del comma 3 e del comma 4 dell'art. 3-bis.
2. Ai fini della verifica delle denunce presentate, la Direzione
competente puo' chiedere informazioni e documenti a tutti i soggetti
coinvolti e disporre ispezioni ai sensi del regolamento di
organizzazione. Ai medesimi fini la Direzione competente puo'
avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza, Nucleo
speciale per la radiodiffusione e l'editoria, e della Polizia postale
e delle comunicazioni.
3. Il responsabile di qualsiasi ufficio, ove rilevi una possibile
violazione soggetta a sanzione di competenza dell'Autorita',
trasmette i relativi atti al direttore della propria unita'
organizzativa. Quest'ultimo, ove la violazione riscontrata non
rientri nella propria competenza, provvede immediatamente a
trasmettere gli atti all'unita' organizzativa competente informandone
per conoscenza il segretario generale.
4. Il direttore competente ai sensi dell'art. 3 puo' riunire le
denunce suscettibili di essere verificate congiuntamente allo scopo
di farne oggetto di trattazione unitaria.
5. Il direttore competente ai sensi dell'art. 3, ove non ritenga
di disporre l'archiviazione per manifesta insussistenza della
violazione, nomina un responsabile per i successivi adempimenti.
6. Il responsabile, esaminati gli atti trasmessi ed effettuate,
ove del caso, ulteriori verifiche e qualificate le fattispecie nei
loro pertinenti termini giuridici, formula una proposta di
archiviazione delle fattispecie segnalate per manifesta insussistenza
della violazione, oppure propone l'avvio del procedimento
sanzionatorio predisponendo lo schema di atto di contestazione.
L'atto puo' riguardare un singolo caso o piu' casi suscettibili di
essere verificati congiuntamente allo scopo di farne una trattazione
unitaria.
Art. 5.
Avvio del procedimento
1. L'atto di contestazione contiene una sommaria esposizione dei
fatti, l'indicazione della violazione accertata, del responsabile del
procedimento e dell'ufficio ove e' possibile presentare memorie
difensive o eventuali giustificazioni ed avere accesso agli atti ai
sensi dell'art. 8, del termine entro cui gli interessati possono
esercitare le predette facolta' e, infine, la menzione della
possibilita' di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi
dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove applicabile.
2. L'atto deve altresi' contenere l'indicazione dei termini di
conclusione del procedimento sanzionatorio decorrenti dalla notifica
dell'atto di contestazione. L'atto di contestazione deve essere
notificato al trasgressore, entro novanta giorni dal completo
accertamento del fatto ai sensi dell'art. 4, comma 6, con le
modalita' di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Ove la violazione accertata sia ancora in atto, nelle ipotesi
di cui all'art. 32 del Codice, l'atto di contestazione reca anche
l'intimazione a porre fine all'infrazione entro il termine massimo di
un mese. In tal caso i termini di cui all'art. 6 si intendono
prorogati di quaranta giorni.
4. Ove l'intimazione rimanga inosservata l'unita' organizzativa
competente dell'Autorita' procede ai sensi dell'art. 32, commi 3 e 4,
del Codice. Ferma restando l'autonomia dei provvedimenti
rispettivamente adottabili, l'ottemperanza all'intimazione o la sua
inosservanza sono comunque valutate a norma di legge, oltre che ai
sensi dell'art. 32 del Codice, anche ai fini del trattamento
sanzionatorio da irrogare alla conclusione del procedimento.
5. Resta in ogni caso salva la possibilita' di adottare le misure
provvisorie urgenti consentite dall'art. 32, comma 5, del Codice, ove
ne sussistano i presupposti, alle condizioni da tale norma stabilite.
6. Al procedimento volto all'adozione dell'atto di diffida a
cessare dal comportamento illegittimo di cui all'art. 51, comma 2,
del testo unico si applicano, se non altrimenti disposto, le
disposizioni di cui al presente regolamento. I termini di cui
all'art. 6 si applicano ai soli fini dell'adozione dell'atto di
diffida. Successivamente, ove il comportamento illegittimo persista
oltre il termine, non superiore a quindici giorni, assegnato, il
responsabile del procedimento propone al direttore, senza ritardo, lo
schema di provvedimento sanzionatorio per gli adempimenti di cui
all'art. 10 e seguenti.
7. Il direttore trasmette ogni tre mesi all'organo collegiale
competente un'informativa relativa ai procedimenti avviati o
archiviati.
Art. 6.
Termini del procedimento
1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale e' di
centocinquanta giorni decorrenti dalla data di notifica della
contestazione di cui all'art. 5.
2. Entro il termine di centoventi giorni il responsabile del
procedimento conclude l'attivita' istruttoria relativa ai fatti
oggetto di contestazione e trasmette gli atti di cui al successivo
art. 10, comma 1, all'organo collegiale competente per l'irrogazione
della sanzione.
3. I termini sono sospesi nel caso in cui sia necessario svolgere
ulteriori approfondimenti istruttori ai sensi dell'art. 7.
Art. 7.
Attivita' istruttoria
1. Qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori
elementi di valutazione, il responsabile del procedimento puo'
proporre al direttore di affidare al competente servizio lo
svolgimento delle attivita' di cui alla delibera n. 63/06/CONS e puo'
disporre perizie ovvero chiedere ai soggetti che ne siano in possesso
informazioni e documenti utili all'istruttoria.
2. La richiesta deve indicare:
a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono i
chiarimenti;
b) lo scopo della richiesta;
c) il termine entro il quale deve pervenire la risposta o
essere trasmesso il documento;
d) le modalita' attraverso cui fornire le informazioni;
e) le sanzioni eventualmente applicabili.
3. La sospensione dei termini di cui al comma 3 dell'art. 6, che
in ogni caso non puo' essere superiore a sessanta giorni, opera:
a) dalla data di protocollo della richiesta alla data di
protocollo in cui l'Autorita' riceve le informazioni o gli ulteriori
elementi di valutazione;
b) dalla data di protocollo relativa al conferimento
dell'incarico al perito alla data di protocollo in cui l'Autorita'
riceve la relazione peritale.
Art. 8.
Accesso ai documenti
1. I soggetti ai quali e' stato notificato l'atto di
contestazione possono accedere agli atti del procedimento nelle forme
e con le modalita' previste dal regolamento concernente l'accesso ai
documenti.
Art. 9.
Partecipazione al procedimento
1. I soggetti nei cui confronti si procede, entro il termine
indicato nella contestazione, possono presentare memorie, perizie ed
altri scritti difensivi, nonche' chiedere di essere sentiti dal
responsabile del procedimento sui fatti oggetto della contestazione.
2. L'audizione, che viene comunicata con preavviso di almeno
sette giorni, si svolge innanzi al responsabile del procedimento.
Coloro che ne fanno richiesta possono comparire tramite legale
rappresentante ovvero procuratore speciale informati sui fatti.
Dell'audizione e' redatto verbale.
Art. 10.
Conclusione dell'istruttoria e provvedimenti sanzionatori
1. Il direttore trasmette all'organo collegiale competente per
l'irrogazione della sanzione la proposta di schema di provvedimento
unitamente alla dettagliata relazione relativa all'istruttoria
redatta dal responsabile del procedimento.
2. L'organo collegiale, esaminata la relazione e valutata la
proposta di provvedimento, adotta il provvedimento sanzionatorio
previsto ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.
3. Qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti
istruttori, l'organo collegiale trasmette gli atti all'unita'
organizzativa specificando la natura ed il tipo di approfondimenti da
svolgere. In casi particolari, la richiesta di approfondimenti puo'
essere reiterata, comunque non piu' di una volta. La richiesta di
approfondimenti determina la proroga di ulteriori sessanta giorni del
termine di cui al comma 1 dell'art. 6.
4. Il provvedimento sanzionatorio, adeguatamente motivato, deve
contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere e
dell'autorita' giurisdizionale a cui e' possibile proporre ricorso e
deve essere notificato, a cura del responsabile del procedimento, ai
soggetti destinatari con le forme di cui all'art. 14 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
Art. 11.
Comunicazione dei provvedimenti
1. L'unita' organizzativa provvede a notificare i provvedimenti
sanzionatori adottati dall'organo collegiale competente per
l'irrogazione della sanzione nonche' a comunicare mediante
raccomandata con avviso di ricevimento i provvedimenti di
archiviazione.
Art. 12.
Pubblicazione
1. I provvedimenti sanzionatori adottati dall'Autorita' sono
pubblicati nel Bollettino ufficiale dell'Autorita (1).
Art. 12-bis
Proposta di impegni
1. L'operatore al quale sia stata contestata una violazione in
materia di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica
puo' presentare senza indugio una proposta preliminare di impegni,
previa cessazione della condotta contestata, finalizzata a migliorare
le condizioni della concorrenza nel settore rimuovendo le conseguenze
anticompetitive dell'illecito attraverso idonee e stabili misure.
2. A seguito della presentazione preliminare degli impegni
l'operatore interessato puo' essere sentito dal responsabile del
procedimento al fine di fornire precisazioni e chiarimenti necessari
alla valutazione del contenuto degli impegni stessi.
3. Entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto di
contestazione il soggetto interessato presenta, in conformita'
all'art. 3 della delibera n. 645/06/CONS, la versione definitiva
degli impegni, che viene trasmessa all'organo collegiale competente
corredata da un'istruttoria preliminare della direzione competente.
4. L'organo collegiale dichiara senza indugio inammissibile la
proposta di impegni che per la sua genericita' si manifesti carente
di serieta' o che appaia presentata per finalita' dilatorie. La
stessa decisione e' altresi' adottata in tutti i casi in cui gli
impegni assunti appaiano manifestamente inidonei a migliorare le
condizioni della concorrenza nel settore rimuovendo le conseguenze
anticompetitive dell'illecito attraverso idonee e stabili misure. Le
decisioni di cui al presente comma vengono comunicate all'operatore
proponente gli impegni.
5. La presentazione della proposta di impegni di cui al comma 3,
ove non sopraggiunga la dichiarazione di inammissibilita' di cui al
comma 4, comporta la sospensione dei termini di cui al comma 1 e al
comma 2 dell'art. 6. La sospensione opera dalla data di ricezione
della proposta fino alla data di conclusione, immediatamente
comunicata alle parti, dell'esame istruttorio della proposta da parte
della direzione competente. La sospensione cessa comunque
inderogabilmente allo scadere del novantesimo giorno, senza
necessita' di comunicazione alle parti.
6. La proposta di impegni viene resa pubblica attraverso il sito
internet dell'Autorita', ed i soggetti interessati hanno facolta' di
presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Nel caso in
cui si renda necessario la direzione competente puo' richiedere ai
soggetti interessati ulteriori informazioni ed elementi utili alla
valutazione degli impegni. Entro i trenta giorni successivi alla
conclusione della consultazione l'operatore interessato puo'
presentare la propria posizione in relazione alle osservazioni
presentate dai soggetti terzi e introdurre modifiche agli impegni.
Art. 12-ter.
Decisione
1. L'organo collegiale valuta, considerate le circostanze
competitive del settore di cui trattasi, ai sensi dell'art. 5 della
delibera n. 645/06/CONS, se la proposta di impegni sia idonea a
migliorare le condizioni della concorrenza nello stesso settore
rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell'illecito attraverso
idonee e stabili misure. Ove tale giudizio sia positivo, l'organo
collegiale approva gli impegni e ne ordina l'esecuzione, cosi'
rendendoli obbligatori per l'operatore proponente, e delibera la
sospensione del procedimento sanzionatorio fino alla verifica
dell'effettivo adempimento degli impegni. A tal fine, l'operatore
indica nella proposta di impegni il termine di attuazione degli
stessi. Verificata la corretta ed effettiva attuazione degli impegni,
l'organo collegiale delibera l'archiviazione del procedimento
sanzionatorio. Tali determinazioni vengono rese pubbliche attraverso
il sito internet dell'Autorita'.
2. L'accertamento della mancata attuazione degli impegni
comporta, previa diffida, la revoca del provvedimento di approvazione
degli impegni stessi, la sanzione ai sensi dell'art. 98 del Codice
per l'inottemperanza all'ordine di esecuzione di cui al comma 1, e la
ripresa del procedimento sanzionatorio per la violazione
precedentemente contestata.
3. Il comma 2 trova applicazione anche qualora l'approvazione
degli impegni sia stata determinata da informazioni fornite
dall'operatore e successivamente rivelatesi gravemente incomplete,
oppure colpevolmente inesatte o fuorvianti.
Fonte: Gazzetta Ufficiale on line http://www.gazzettaufficiale.it |
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