R.O.C. Registro Operatori Comunicazioni

Quesiti frequenti sul Registro degli Operatori di Comunicazione

tratti dal sito dell'Autorità Garanzie nelle Comunicazioni (www.agcom.it)

  1. Cosa è il ROC
  2. Chi sono i soggetti che devono iscriversi al ROC?
  3. Come ci si iscrive al ROC?
  4. Quali modelli occorre presentare per l’iscrizione al ROC?
  5. Entro quanto tempo ci si deve iscrivere?
  6. Dove si trovano i modelli?
  7. Come si può ottenere un certificato d’iscrizione?
  8. Come si può chiedere la cancellazione dal ROC?
  9. E’ obbligatorio comunicare le variazioni?
  10. Cosa è la COMUNICAZIONE ANNUALE?
  11. Cosa accade ai soggetti già ISCRITTI ai cessati Registro Nazionale della Stampa (RNS) e Registro delle Imprese Radiotelevisive (RNIR)?
  12. Cosa accade ai soggetti che avevano fatto precedentemente DOMANDA D’ISCRIZIONE ai cessati Registro Nazionale della Stampa (RNS) e Registro delle Imprese Radiotelevisive (RNIR) senza però essere stati iscritti ad essi?
  13. Istruzioni per la compilazione del Modelli
  14. Indirizzo a cui spedire la modulistica

 

1) Cosa è il ROC:

Il ROC, o Registro degli Operatori di Comunicazione, è un registro unico adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in ossequio al disposto dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249, con la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari allo scopo di garantire l’applicazione delle norme del settore quali quelle concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo o il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.

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2) Chi sono i soggetti che devono iscriversi al ROC?

I seguenti soggetti, elencati nell’articolo 1 comma 2 del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del ROC (che è possibile consultare al seguente indirizzo: http://www.agcom.it/provv/d_236_01_CONS.htm), sono obbligati all’iscrizione nel registro:

- i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;
- le imprese concessionarie di pubblicità;
- le imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi;
- le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste;
- le agenzie di stampa di carattere nazionale;
- i soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale;
- le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici.

     

Va sottolineato che lo svolgimento delle attività appena elencate è condizione sufficiente ma anche necessaria per l’iscrizione: solamente i soggetti che svolgono tali attività possono iscriversi al ROC.

 

Il successivo articolo 2 dello stesso Regolamento fornisce una caratterizzazione dettagliata dei soggetti obbligati, specificando che si intendono per:

       

    1. soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione: la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo, da parte dell’Autorità o del Ministero delle comunicazioni, per l’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, via satellite o via cavo, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l’installazione e l’esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, nonché i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari. Tale criterio di individuazione esclude dunque i soggetti che non hanno avuto un titolo amministrativo valido, pur se operano provvisoriamente in forza di un provvedimento giurisdizionale. Sono parimenti esclusi dall’obbligo di iscrizione i consorzi di concessionari di radiodiffusione locale, che operano in bacini di utenza diversi, per la trasmissione di programmi in contemporanea.

       

    2. imprese concessionarie di pubblicità: 1) i soggetti che, in forza di un contratto con una emittente radiotelevisiva, o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l’incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la trasmissione mediante impianti radiofonici o televisivi; 2) i soggetti che, in forza di un contratto con un editore di giornali quotidiani, periodici o riviste, nonché di testate in formato elettronico di cui alla lettera f), o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l’incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la diffusione su giornali quotidiani, periodici o riviste, o testate in formato elettronico di cui alla lettera f). In entrambi i casi si sottolinea la necessità di un rapporto professionale stabile (e non occasionale) fra il soggetto che conferisce l’incarico e la concessionaria di pubblicità. Al contempo si richiede l’uso del proprio nome nei contratti pubblicitari, per distinguere la concessionaria dall’agenzia pubblicitaria e dall’attività di mediazione.

       

    3. imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi: i soggetti che distribuiscono o che producono e distribuiscono alle emittenti programmi destinati alla radiodiffusione sonora o televisiva. Occorre far notare che non possono iscriversi i soggetti la cui attività consiste nella sola produzione di programmi senza un rapporto contrattuale di fornitura con le emittenti radiotelevisive.

       

    4. imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste: 1) i soggetti editori di giornali quotidiani o di testate periodiche che pubblicano almeno 13 numeri l’anno ed hanno al contempo alle loro dipendenze non meno di 5 giornalisti a tempo pieno da un anno; 2) gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità per cui è previsto il conseguimento di ricavi da attività editoriale. Si sottolinea dunque, per le imprese editrici di cui al punto 2), la necessità di conseguire ricavi (derivanti da vendite di copie anche in abbonamento o da cessione di spazi pubblicitari) al fine di richiedere l’iscrizione al ROC.

       

       

    5. agenzie di stampa di carattere nazionale: le imprese editrici di una o più testate (registrate ai sensi dell’articolo 5 della legge n° 47/48 con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione) dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari e collegate in abbonamento almeno con quindici quotidiani in cinque regioni per non meno di dodici ore di trasmissione al giorno, o con trenta emittenti radiofoniche o televisive in dodici regioni per non meno di mille notiziari quotidiani all’anno;

       

    6. soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale: gli editori, ai quali si applica la medesima ripartizione prevista per i soggetti di cui alla precedente lettera d), che pubblicano con regolare periodicità una o più testate giornalistiche in formato elettronico e digitale. Al fine di poter richiedere l’iscrizione al ROC, dunque, il soggetto dovrà essere editore di una testata dotata di programmata e regolare periodicità e di direttore responsabile ai sensi del disposto della legge 47/48.

       

    7. imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici: i soggetti che, in base a licenza o autorizzazione installano e forniscono reti di telecomunicazione o forniscono servizi consistenti, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell’instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi. Tale criterio di individuazione esclude dunque i soggetti che non sono titolari della prevista licenza o autorizzazione, o che agiscono sulla base di una dichiarazione e danno immediato avvio al servizio.

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3) Come ci si iscrive al ROC?

A differenza dei due registri, che sostituisce (il Registro Nazionale della Stampa ed il Registro delle Imprese Radiotelevisive), per l’iscrizione e le comunicazioni al ROC non sono più richiesti documenti in copia autentica, bolli o certificati originali. In ossequio alle norme sulla semplificazione amministrativa, infatti, il Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del ROC (che è possibile consultare al seguente indirizzo: http://www.agcom.it/provv/d_236_01_CONS.htm) prevede soltanto la trasmissione all’Ufficio Registro e Assetti dell’Autorità di alcuni modelli, che variano secondo la natura giuridica e l’attività del soggetto che richiede l’iscrizione.

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4) Quali modelli occorre presentare per l’iscrizione al ROC?

Il titolo III del citato Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del ROC, intitolato "Iscrizione al registro", distingue nei suoi articoli i modelli che devono essere presentati per richiedere correttamente l’iscrizione.

  • Documenti comuni
    • I modelli "1/REG" (Domanda d’iscrizione) e "2/REG" (Dati anagrafici generali) devono essere presentati da tutti.
    • Le società di capitali o cooperative, società di persone, fondazioni o associazioni (quindi con esclusione delle ditte individuali) devono altresì produrre, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, il modello "3/REG", contenente l’indicazione dell’oggetto sociale o associativo ed il modello "4/REG", contenente l’indicazione della composizione, della durata e delle generalità dell’organo amministrativo. Gi enti pubblici producono soltanto il modello 4/REG.
    • Ogni comunicazione deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento d’identità del soggetto firmatario, che sostituisce l’autentica della firma.

     

  • I soggetti che svolgono più di una attività rilevante ai fini dell’iscrizione nel registro devono presentare un’unica domanda corredata dai modelli relativi a ciascuna attività esercitata

  • Nella FAQ n° 13 saranno fornite le istruzioni per la compilazione della modulistica ed in particolare dei modelli "5.1/REG", "5.2/REG","5.3/REG" e "5.4/REG".

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5) Entro quanto tempo ci si deve iscrivere?

La domanda di iscrizione deve essere presentata entro 60 giorni decorrenti dalla data di inizio dell’attività rilevante ai fini del registro. In particolare, i 60 giorni decorrono:

     

  • per i soggetti esercenti attività di radiodiffusione o fornitori si servizi di telecomunicazione o telematici, dal ricevimento della concessione, autorizzazione o licenza, o dalla formazione del silenzio-assenso sulla domanda;
  • per le concessionarie di pubblicità ed i produttori e distributori di programmi radiotelevisivi, dalla data di conclusione del primo contratto relativo alle attività per cui è previsto l’obbligo di iscrizione.

In fase di prima attuazione del presente regolamento, tutti i soggetti precedentemente elencati che non risultino già iscritti al registro nazionale della stampa o al registro delle imprese radiotelevisive o non abbiano fatto domanda di iscrizione a tali registri, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione al ROC entro e non oltre il 31 dicembre 2001.
I soggetti obbligati che non richiedono l’iscrizione nei termini prefissati saranno sotInizio Paginaosti alla procedura stabilita dall’articolo 20 del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del ROC.

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6) Dove si trovano i modelli?

Tutti i modelli sono reperibili nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 150 del 30 giugno 2001 - Serie generale. In alternativa, è possibile inoltre scaricare i gruppi di modelli dai seguenti collegamenti:

  • Modelli da 1 a 17 (domanda di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione, domanda di cancellazione, richiesta di certificazione)
  • Modelli 18 (dichiarazione ai sensi dell'art. 33, comma 3, del regolamento)
  • Modelli 19 (dichiarazione ai sensi dell'art. 34, comma 1, del regolamento)

I modelli sono compressi in formato ZIP e visualizzabili in formato PDF. Per poterli utilizzare occorrono pertanto i software WinZip (o compressori compatibili) ed Adobe Acrobat Reader, reperibili gratuitamente su Internet.

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7) Come si può ottenere un certificato d’iscrizione?

Il modello per richiedere un certificato d’iscrizione è il "17/REG", reperibile nella stessa Gazzetta Ufficiale ed allo stesso indirizzo Web già indicati nella FAQ precedente. Ove si rendesse necessario richiedere un certificato recante attestazioni particolari, si invita a contattare l’Ufficio Registro e Assetti dell’Autorità al seguente numero telefonico: 081/7507111.

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8) Come si può chiedere la cancellazione dal ROC?

E’ sufficiente compilare ed inviare il "16/REG", reperibile nella stessa Gazzetta Ufficiale ed allo stesso indirizzo Web già indicati nella FAQ n° 6.

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9) E’ obbligatorio comunicare le variazioni?

Tutti i soggetti obbligati all’iscrizione al ROC (v. FAQ n°2) sono tenuti a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza, ogni variazione relativa a quanto dichiarato all’atto dell’iscrizione al registro. A tal fine deve essere inviato il modello "15/REG", che indica il tipo di variazione, nonché una o più dichiarazioni, redatte secondo i diversi modelli utilizzati per l’iscrizione al registro (i modelli da 2/REG ad 11/REG), contenenti l’indicazione della specifica variazione intervenuta.
Sono esentati dall’obbligo di comunicare le variazioni entro 30 giorni i soggetti editori di testate non quotidiane o telematiche. Tali soggetti sono tenuti alla sola comunicazione annuale (v. FAQ n° 10).
Nella FAQ n° 13 saranno fornite le istruzioni per la compilazione di tutti i modelli.

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10) Cosa è la COMUNICAZIONE ANNUALE?

E’ la comunicazione, prevista dall’articolo 24 del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del ROC (che è possibile consultare al seguente indirizzo: http://www.agcom.it/provv/d_236_01_CONS.htm), con la quale i soggetti iscritti al Registro producono un aggiornamento dei dati anagrafici (mediante il modello "2/REG") e –se si tratta di cooperative, di società di capitali o di società di persone- dell’assetto proprietario (mediante i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG" ed eventualmente "5.4/REG", con le modalità già descritte nella FAQ n° 4).
I soggetti iscritti al ROC che svolgono attività di concessionaria di pubblicità, produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi o agenzia di stampa nazionale, devono inviare, insieme ai modelli appena indicati, i modelli "7.1REG", "7.2REG", "8/REG" o "10.2/REG", a secondo dell’attività svolta da ciascuno.
La comunicazione va fatta ogni anno entro 30 giorni dalla data dell’assemblea che approva il bilancio (o entro il 30 giugno se non esiste un’assemblea per l’approvazione del bilancio).
Nella FAQ n° 13 saranno fornite le istruzioni per la compilazione di tutti i modelli.

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11) Cosa accade ai soggetti già ISCRITTI ai cessati Registro Nazionale della Stampa (RNS) e Registro delle Imprese Radiotelevisive (RNIR)?

Ai sensi dell’articolo 33 del più volte citato Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del ROC, i soggetti già iscritti nel Registro nazionale della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, o comunque registrati con assegnazione di una posizione, sono iscritti automaticamente nel Registro degli Operatori di Comunicazione; ad essi sarà pertanto inviata da parte dell’Ufficio Registro ed Assetti una comunicazione che attesta il numero di iscrizione nel ROC.
Gli stessi soggetti saranno poi tenuti a produrre, nel mese di gennaio 2002 (non oltre il 31 di quel mese), una dichiarazione, redatta secondo il gruppo di modelli "18/REG", da cui risultino -alla data del 31 dicembre 2001- gli elementi identificativi del soggetto, l’indicazione della composizione, della durata e delle generalità dell’organo amministrativo, nonché le informazioni relative all’attività esercitata.
Nella FAQ n° 13 saranno fornite le istruzioni per la compilazione del il gruppo di modelli "18/REG".

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12) Cosa accade ai soggetti che avevano fatto precedentemente DOMANDA D’ISCRIZIONE ai cessati Registro Nazionale della Stampa (RNS) e Registro delle Imprese Radiotelevisive (RNIR) senza però essere stati iscritti ad essi?

Ai sensi dell’articolo 34 del più volte citato Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del ROC, al fine di facilitare l’iscrizione nel registro, i soggetti che hanno già presentato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento (29 agosto 2001), domanda di iscrizione nel Registro nazionale della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, possono inviare, entro il 30 ottobre 2001, una dichiarazione, redatta secondo il il gruppo di modelli "19/REG", da cui risultino gli elementi identificativi del soggetto, con riguardo al periodo intercorrente tra la data della domanda e quella della dichiarazione.
La conseguente iscrizione nel Registro nazionale della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, ai sensi dei precedenti commi, deve considerarsi avvenuta alla data della originale domanda di iscrizione nel registro cessato; il soggetto sarà dunque iscritto automaticamente nel Registro degli Operatori di Comunicazione.
Nella FAQ n° 13 saranno fornite le istruzioni per la compilazione del il gruppo di modelli "19/REG".

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13) Istruzioni per la compilazione dei Modelli

Per comodità di consultazione, le istruzione per la compilazione dei modelli sono divise in due sezioni. La prima sezione riguarda gli "Elementi comuni a tutti i modelli"; la seconda invece spiega i campi di più difficile interpretazione per ciascun modello.

 

Elementi comuni a tutti i modelli

     

  • "Soggetto segnalante": è la persona fisica o giuridica, la ditta individuale, l’ente o l’associazione non riconosciuta che esercita l’attività di rilievo ai fini del ROC e che richiede l’iscrizione o invia la comunicazione all’Autorità.
    Non deve confondersi il soggetto segnalante con il legale rappresentante o l’amministratore, che materialmente compilano i modelli per conto dell’impresa rappresentata. Si evidenziano, a tal proposito, due errori comunemente commessi dagli operatori del settore editoria:

       

    • al ROC si iscrive la sola impresa editrice, e non, come frequentemente accade, il proprietario della testata che abbia concesso ad altri la gestione della testata.
    • per la stessa ragione, è opportuno ricordare che non occorre fare una domanda d’iscrizione per ogni nuova testata edita: se un’impresa editrice è già iscritta, l’edizione di nuove testate comporta l’obbligo di comunicazione entro 30 giorni attraverso il modello "15/REG", non la necessità di una nuova iscrizione.

       

Il campo "soggetto segnalante" è presente in tutti i modelli, e va obbligatoriamente compilato insieme al campo "Codice fiscale". Nei casi in cui il codice fiscale e la partita IVA del soggetto segnalante coincidano, si ricorda che vanno compilati entrambi i relativi campi.

Istruzioni per la compilazione dei singoli Modelli

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14) Indirizzo a cui spedire la modulistica

Tutta la modulistica relativa alla richiesta d’iscrizione nel ROC o ad una comunicazione all’ufficio del registro va spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Dipartimento Vigilanza e Controllo
Ufficio Registro e Assetti
Centro Direzionale
Torre Francesco – Isola B5
80143 NAPOLI