R.O.C. Registro Operatori
Comunicazioni
Quesiti
frequenti sul Registro degli Operatori di Comunicazione
tratti dal sito dell'Autorità
Garanzie nelle Comunicazioni (www.agcom.it)
- Cosa è il ROC
- Chi sono i soggetti che
devono iscriversi al ROC?
- Come ci si iscrive al ROC?
- Quali modelli occorre
presentare per l’iscrizione al ROC?
- Entro quanto tempo ci si
deve iscrivere?
- Dove si trovano i modelli?
- Come si può ottenere un
certificato d’iscrizione?
- Come si può chiedere la
cancellazione dal ROC?
- E’ obbligatorio
comunicare le variazioni?
- Cosa è la COMUNICAZIONE
ANNUALE?
- Cosa accade ai soggetti già
ISCRITTI ai cessati Registro Nazionale della Stampa (RNS) e
Registro delle Imprese Radiotelevisive (RNIR)?
- Cosa accade ai soggetti
che avevano fatto precedentemente DOMANDA D’ISCRIZIONE ai
cessati Registro Nazionale della Stampa (RNS) e Registro delle Imprese
Radiotelevisive (RNIR) senza però essere stati iscritti ad essi?
- Istruzioni per la
compilazione del Modelli
- Indirizzo a cui spedire la
modulistica
Il ROC, o Registro degli Operatori di
Comunicazione, è un registro unico adottato dall’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni in ossequio al disposto dell'articolo 1,
comma 6, lettera a), numeri 5 e 6 della legge
31 luglio 1997, n. 249, con la finalità di garantire la trasparenza e
la pubblicità degli assetti proprietari allo scopo di garantire
l’applicazione delle norme del settore quali quelle concernenti la
disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo o il
rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.
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2) Chi sono i soggetti
che devono iscriversi al ROC?
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I seguenti soggetti, elencati nell’articolo 1
comma 2 del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del ROC (che è
possibile consultare al seguente indirizzo: http://www.agcom.it/provv/d_236_01_CONS.htm),
sono obbligati all’iscrizione nel registro:
- i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;
- le imprese concessionarie di pubblicità;
- le imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi;
- le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste;
- le agenzie di stampa di carattere nazionale;
- i soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale;
- le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici.
Va sottolineato che lo svolgimento
delle attività appena elencate è condizione sufficiente ma anche
necessaria per l’iscrizione: solamente i soggetti che svolgono tali
attività possono iscriversi al ROC.
Il successivo articolo 2 dello stesso
Regolamento fornisce una caratterizzazione dettagliata dei soggetti
obbligati, specificando che si intendono per:
-
soggetti esercenti l’attività di
radiodiffusione: la società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo e i soggetti titolari di concessione,
autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo, da
parte dell’Autorità o del Ministero delle comunicazioni, per
l’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere
terrestre, via satellite o via cavo, con qualsiasi tecnica e modalità,
ad accesso libero o condizionato, e per l’installazione e
l’esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori e
televisivi esteri e nazionali, nonché i soggetti a cui la legge
impone gli stessi obblighi dei concessionari. Tale criterio di
individuazione esclude dunque i soggetti che non hanno avuto un
titolo amministrativo valido, pur se operano provvisoriamente in
forza di un provvedimento giurisdizionale. Sono parimenti esclusi
dall’obbligo di iscrizione i consorzi di concessionari di
radiodiffusione locale, che operano in bacini di utenza diversi, per
la trasmissione di programmi in contemporanea.
-
imprese concessionarie di pubblicità:
1) i soggetti che, in forza di un contratto con una emittente
radiotelevisiva, o con una sua concessionaria di pubblicità,
ricevono l’incarico non occasionale di negoziare e concludere in
nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la
trasmissione mediante impianti radiofonici o televisivi; 2) i
soggetti che, in forza di un contratto con un editore di giornali
quotidiani, periodici o riviste, nonché di testate in formato
elettronico di cui alla lettera f), o con una sua concessionaria di
pubblicità, ricevono l’incarico non occasionale di negoziare e
concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi
pubblicitari per la diffusione su giornali quotidiani, periodici o
riviste, o testate in formato elettronico di cui alla lettera f). In
entrambi i casi si sottolinea la necessità di un rapporto
professionale stabile (e non occasionale) fra il soggetto che
conferisce l’incarico e la concessionaria di pubblicità. Al
contempo si richiede l’uso del proprio nome nei contratti
pubblicitari, per distinguere la concessionaria dall’agenzia
pubblicitaria e dall’attività di mediazione.
-
imprese di produzione e distribuzione di
programmi radiotelevisivi: i soggetti che distribuiscono o
che producono e distribuiscono alle emittenti programmi destinati
alla radiodiffusione sonora o televisiva. Occorre far notare che non
possono iscriversi i soggetti la cui attività consiste nella sola
produzione di programmi senza un rapporto contrattuale di fornitura
con le emittenti radiotelevisive.
-
imprese editrici di giornali quotidiani,
periodici o riviste: 1) i soggetti editori di giornali
quotidiani o di testate periodiche che pubblicano almeno 13 numeri
l’anno ed hanno al contempo alle loro dipendenze non meno di 5
giornalisti a tempo pieno da un anno; 2) gli altri soggetti editori
che comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al
pubblico con regolare periodicità per cui è previsto il
conseguimento di ricavi da attività editoriale. Si sottolinea
dunque, per le imprese editrici di cui al punto 2), la necessità di
conseguire ricavi (derivanti da vendite di copie anche in
abbonamento o da cessione di spazi pubblicitari) al fine di
richiedere l’iscrizione al ROC.
-
agenzie di stampa di carattere nazionale:
le imprese editrici di una o più testate (registrate ai sensi
dell’articolo 5 della legge n° 47/48 con la qualifica di agenzia
quotidiana di informazione) dotate di una struttura redazionale
adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari
e collegate in abbonamento almeno con quindici quotidiani in cinque
regioni per non meno di dodici ore di trasmissione al giorno, o con
trenta emittenti radiofoniche o televisive in dodici regioni per non
meno di mille notiziari quotidiani all’anno;
-
soggetti esercenti l’editoria
elettronica e digitale: gli editori, ai quali si applica la
medesima ripartizione prevista per i soggetti di cui alla precedente
lettera d), che pubblicano con regolare periodicità una o più
testate giornalistiche in formato elettronico e digitale. Al fine di
poter richiedere l’iscrizione al ROC, dunque, il soggetto dovrà
essere editore di una testata dotata di programmata e regolare
periodicità e di direttore responsabile ai sensi del disposto della
legge 47/48.
-
imprese fornitrici di servizi di
telecomunicazioni e telematici: i soggetti che, in base a
licenza o autorizzazione installano e forniscono reti di
telecomunicazione o forniscono servizi consistenti, in tutto o in
parte, nella trasmissione e nell’instradamento di segnali su reti
di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo
anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione
circolare dei programmi radiofonici e televisivi. Tale criterio di
individuazione esclude dunque i soggetti che non sono titolari della
prevista licenza o autorizzazione, o che agiscono sulla base di una
dichiarazione e danno immediato avvio al servizio.
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3) Come ci si iscrive al
ROC?
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A differenza dei due registri, che sostituisce (il
Registro Nazionale della Stampa ed il Registro delle Imprese
Radiotelevisive), per l’iscrizione e le comunicazioni al ROC non sono
più richiesti documenti in copia autentica, bolli o certificati
originali. In ossequio alle norme sulla semplificazione amministrativa,
infatti, il Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del ROC (che è
possibile consultare al seguente indirizzo: http://www.agcom.it/provv/d_236_01_CONS.htm)
prevede soltanto la trasmissione all’Ufficio Registro e Assetti
dell’Autorità di alcuni modelli, che variano secondo la natura
giuridica e l’attività del soggetto che richiede l’iscrizione.
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4) Quali modelli occorre
presentare per l’iscrizione al ROC?
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Il titolo III del citato Regolamento per
l’organizzazione e la tenuta del ROC, intitolato "Iscrizione al
registro", distingue nei suoi articoli i modelli che devono essere
presentati per richiedere correttamente l’iscrizione.
- Documenti comuni
- I modelli "1/REG" (Domanda
d’iscrizione) e "2/REG" (Dati anagrafici
generali) devono essere presentati da tutti.
- Le società di capitali o cooperative, società
di persone, fondazioni o associazioni (quindi con esclusione delle
ditte individuali) devono altresì produrre, all’atto della
presentazione della domanda di iscrizione, il modello "3/REG",
contenente l’indicazione dell’oggetto sociale o associativo ed
il modello "4/REG", contenente l’indicazione
della composizione, della durata e delle generalità dell’organo
amministrativo. Gi enti pubblici producono soltanto il modello 4/REG.
- Ogni comunicazione deve essere accompagnata
dalla fotocopia del documento d’identità del soggetto
firmatario, che sostituisce l’autentica della firma.
- Documenti relativi all’attività svolta:
oltre ai predetti modelli, comuni per tutti gli operatori che
richiedono l’iscrizione nel registro, dovrà essere presentata la
modulistica specificamente riguardante l’attività propria del
richiedente:
- Attività di
Radiodiffusione
- Attività di
Concessionaria di pubblicità da trasmettere su radio o
televisione
- Concessionaria
di pubblicità su testate quotidiane o periodiche anche
telematiche di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 5
agosto 1981, n. 416
- Concessionaria
di pubblicità su testate periodiche anche telematiche non dotate
dei requisiti di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 5
agosto 1981, n. 416
- Produttori e
distributori di programmi radiotelevisivi
- Editori di
testate quotidiane o periodiche, anche telematiche, che pubblicano
almeno 13 numeri l’anno ed hanno alle loro dipendenze non meno
di 5 giornalisti a tempo pieno da un anno
- Editori di
testate periodiche, anche telematiche, che pubblicano meno di 13
numeri l’anno o che hanno alle loro dipendenze meno di 5
giornalisti a tempo pieno da un anno
- Agenzie di
stampa di carattere nazionale
- Fornitori di
servizi di telecomunicazioni e telematici
-
I soggetti che svolgono più di una attività
rilevante ai fini dell’iscrizione nel registro devono presentare
un’unica domanda corredata dai modelli relativi a ciascuna attività
esercitata
-
Nella FAQ n° 13 saranno
fornite le istruzioni per la compilazione della modulistica ed
in particolare dei modelli "5.1/REG",
"5.2/REG","5.3/REG" e "5.4/REG".
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5) Entro quanto tempo ci
si deve iscrivere?
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La domanda di iscrizione deve essere presentata
entro 60 giorni decorrenti dalla data di inizio dell’attività
rilevante ai fini del registro. In particolare, i 60 giorni decorrono:
- per i soggetti esercenti attività di
radiodiffusione o fornitori si servizi di telecomunicazione o
telematici, dal ricevimento della concessione, autorizzazione o
licenza, o dalla formazione del silenzio-assenso sulla domanda;
- per le concessionarie di pubblicità ed i
produttori e distributori di programmi radiotelevisivi, dalla data di
conclusione del primo contratto relativo alle attività per cui è
previsto l’obbligo di iscrizione.
In fase di prima attuazione del
presente regolamento, tutti i soggetti precedentemente elencati che non
risultino già iscritti al registro nazionale della stampa o al registro
delle imprese radiotelevisive o non abbiano fatto domanda di iscrizione a
tali registri, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione al ROC entro
e non oltre il 31 dicembre 2001.
I soggetti obbligati che non richiedono l’iscrizione nei termini
prefissati saranno sotInizio Paginaosti alla procedura stabilita
dall’articolo 20 del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del
ROC.
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6) Dove si trovano i
modelli?
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Tutti i modelli sono reperibili nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 150 del 30 giugno 2001 - Serie
generale. In alternativa, è possibile inoltre scaricare i gruppi di
modelli dai seguenti collegamenti:
- Modelli
da 1 a 17 (domanda di iscrizione al Registro degli operatori di
comunicazione, domanda di cancellazione, richiesta di certificazione)
- Modelli
18 (dichiarazione ai sensi dell'art. 33, comma 3, del regolamento)
- Modelli
19 (dichiarazione ai sensi dell'art. 34, comma 1, del regolamento)
I modelli sono compressi in formato ZIP
e visualizzabili in formato PDF. Per poterli utilizzare occorrono pertanto
i software WinZip (o compressori compatibili) ed Adobe Acrobat Reader,
reperibili gratuitamente su Internet.
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7) Come si può ottenere
un certificato d’iscrizione?
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Il modello per richiedere un certificato
d’iscrizione è il "17/REG", reperibile nella stessa
Gazzetta Ufficiale ed allo stesso indirizzo Web già indicati nella FAQ
precedente. Ove si rendesse necessario richiedere un certificato recante
attestazioni particolari, si invita a contattare l’Ufficio Registro e
Assetti dell’Autorità al seguente numero telefonico: 081/7507111.
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8) Come si può chiedere
la cancellazione dal ROC?
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E’ sufficiente compilare ed inviare il "16/REG",
reperibile nella stessa Gazzetta Ufficiale ed allo stesso indirizzo Web già
indicati nella FAQ n° 6.
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9) E’ obbligatorio
comunicare le variazioni?
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Tutti i soggetti obbligati all’iscrizione al ROC
(v. FAQ n°2) sono tenuti a comunicare, entro 30
giorni dal verificarsi della circostanza, ogni variazione relativa a
quanto dichiarato all’atto dell’iscrizione al registro. A tal fine
deve essere inviato il modello "15/REG", che indica il
tipo di variazione, nonché una o più dichiarazioni, redatte secondo i
diversi modelli utilizzati per l’iscrizione al registro (i modelli da
2/REG ad 11/REG), contenenti l’indicazione della specifica variazione
intervenuta.
Sono esentati dall’obbligo di comunicare le variazioni entro 30 giorni i
soggetti editori di testate non quotidiane o telematiche. Tali soggetti
sono tenuti alla sola comunicazione annuale (v. FAQ n° 10).
Nella FAQ n° 13 saranno fornite le istruzioni per la
compilazione di tutti i modelli.
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10) Cosa è la COMUNICAZIONE
ANNUALE?
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E’ la comunicazione, prevista dall’articolo 24
del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del ROC (che è
possibile consultare al seguente indirizzo: http://www.agcom.it/provv/d_236_01_CONS.htm),
con la quale i soggetti iscritti al Registro producono un aggiornamento
dei dati anagrafici (mediante il modello "2/REG") e –se
si tratta di cooperative, di società di capitali o di società di persone-
dell’assetto proprietario (mediante i modelli "5.1/REG",
"5.2/REG", "5.3/REG" ed eventualmente
"5.4/REG", con le modalità già descritte nella FAQ
n° 4).
I soggetti iscritti al ROC che svolgono attività di concessionaria di
pubblicità, produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi o
agenzia di stampa nazionale, devono inviare, insieme ai modelli appena
indicati, i modelli "7.1REG", "7.2REG",
"8/REG" o "10.2/REG", a secondo dell’attività
svolta da ciascuno.
La comunicazione va fatta ogni anno entro 30 giorni dalla data
dell’assemblea che approva il bilancio (o entro il 30 giugno se non
esiste un’assemblea per l’approvazione del bilancio).
Nella FAQ n° 13 saranno fornite le istruzioni per la
compilazione di tutti i modelli.
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11) Cosa accade ai
soggetti già ISCRITTI ai cessati Registro Nazionale della
Stampa (RNS) e Registro delle Imprese Radiotelevisive (RNIR)?
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Ai sensi dell’articolo 33 del più volte citato
Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del ROC, i soggetti già
iscritti nel Registro nazionale della stampa e nel Registro nazionale
delle imprese radiotelevisive, o comunque registrati con assegnazione di
una posizione, sono iscritti automaticamente nel Registro degli
Operatori di Comunicazione; ad essi sarà pertanto inviata da parte
dell’Ufficio Registro ed Assetti una comunicazione che attesta il numero
di iscrizione nel ROC.
Gli stessi soggetti saranno poi tenuti a produrre, nel mese di gennaio
2002 (non oltre il 31 di quel mese), una dichiarazione, redatta secondo il
gruppo di modelli "18/REG", da cui risultino -alla data
del 31 dicembre 2001- gli elementi identificativi del soggetto,
l’indicazione della composizione, della durata e delle generalità
dell’organo amministrativo, nonché le informazioni relative
all’attività esercitata.
Nella FAQ n° 13 saranno fornite le istruzioni per la
compilazione del il gruppo di modelli "18/REG".
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12) Cosa accade ai
soggetti che avevano fatto precedentemente DOMANDA
D’ISCRIZIONE ai cessati Registro Nazionale della Stampa (RNS)
e Registro delle Imprese Radiotelevisive (RNIR) senza però
essere stati iscritti ad essi?
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Ai sensi dell’articolo 34 del più volte citato
Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del ROC, al fine di
facilitare l’iscrizione nel registro, i soggetti che hanno già
presentato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento (29 agosto 2001), domanda di iscrizione nel Registro nazionale
della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive,
possono inviare, entro il 30 ottobre 2001, una dichiarazione,
redatta secondo il il gruppo di modelli "19/REG", da cui
risultino gli elementi identificativi del soggetto, con riguardo al
periodo intercorrente tra la data della domanda e quella della
dichiarazione.
La conseguente iscrizione nel Registro nazionale della stampa e nel
Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, ai sensi dei precedenti
commi, deve considerarsi avvenuta alla data della originale domanda di
iscrizione nel registro cessato; il soggetto sarà dunque iscritto
automaticamente nel Registro degli Operatori di Comunicazione.
Nella FAQ n° 13 saranno fornite le istruzioni per la
compilazione del il gruppo di modelli "19/REG".
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13) Istruzioni per la
compilazione dei Modelli
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Per comodità di consultazione, le istruzione per la
compilazione dei modelli sono divise in due sezioni. La prima sezione
riguarda gli "Elementi comuni a tutti i modelli"; la seconda
invece spiega i campi di più difficile interpretazione per ciascun
modello.
Elementi comuni a tutti i modelli
- "Soggetto segnalante": è la
persona fisica o giuridica, la ditta individuale, l’ente o
l’associazione non riconosciuta che esercita l’attività di
rilievo ai fini del ROC e che richiede l’iscrizione o invia la
comunicazione all’Autorità.
Non deve confondersi il soggetto segnalante con il legale
rappresentante o l’amministratore, che materialmente compilano i
modelli per conto dell’impresa rappresentata. Si evidenziano, a tal
proposito, due errori comunemente commessi dagli operatori del settore
editoria:
- al ROC si iscrive la sola impresa editrice, e
non, come frequentemente accade, il proprietario della testata che
abbia concesso ad altri la gestione della testata.
- per la stessa ragione, è opportuno ricordare
che non occorre fare una domanda d’iscrizione per ogni nuova
testata edita: se un’impresa editrice è già iscritta,
l’edizione di nuove testate comporta l’obbligo di comunicazione
entro 30 giorni attraverso il modello "15/REG", non
la necessità di una nuova iscrizione.
Il campo "soggetto segnalante" è
presente in tutti i modelli, e va obbligatoriamente compilato insieme al
campo "Codice fiscale". Nei casi in cui il codice
fiscale e la partita IVA del soggetto segnalante coincidano, si ricorda
che vanno compilati entrambi i relativi campi.
Istruzioni
per la compilazione dei singoli Modelli
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14) Indirizzo a cui
spedire la modulistica
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Tutta la modulistica relativa alla
richiesta d’iscrizione nel ROC o ad una comunicazione all’ufficio del
registro va spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al
seguente indirizzo:
Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni
Dipartimento Vigilanza e Controllo
Ufficio Registro e Assetti
Centro Direzionale
Torre Francesco – Isola B5
80143 NAPOLI
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