R.O.C. Registro Operatori Comunicazioni

 

MODALITA' PER L'ISCRIZIONE AL R.O.C.

I soggetti in elenco devono provvedere all'iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazioni (R.O.C.) entro la data del 31/12/2001 (Legge 31 luglio 1997, n. 249):

- soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;
- imprese concessionarie di pubblicità;
- imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi;
- imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste;
- agenzie di stampa di carattere nazionale;
- soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale;
- imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici.

 

Per semplificare riportiamo le indicazioni riguardanti esclusivamente i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione intendendosi per tali i soggetti titolari di concessione per l’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva.

La domanda di iscrizione al Registro deve essere indirizzata a:

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Dipartimento Vigilanza e Controllo
Ufficio Registro e Assetti
Centro Direzionale
Torre Francesco – Isola B5
80143 NAPOLI"

redatta secondo il modello "1/REG" e corredata dalle dichiarazioni previste con riferimento all’attività esercitata:

- per le società di capitali o cooperative: modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente:

  1. l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;

  2. l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;

  3. ove la maggioranza delle azioni o quote della società da iscrivere sia intestata a soggetti diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, per i livelli successivi a quello indicato al punto 1, l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società della catena partecipativa fino all’individuazione delle persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge che detengono la maggioranza delle azioni o quote di ciascuna di dette società;

  4. ove non sia stato già comunicato a norma dei precedenti punti 2,3, l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società da iscrivere;

  5. l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui sopra

- per le società di persone: modello "5.3/REG", contenente l’indicazione dell’elenco dei propri soci.

Tutti i soggetti in ogni caso, devono produrre: 

  1. una dichiarazione, redatta secondo i modelli "6.1/REG" e "6.2/REG", che riportino l’indicazione dei provvedimenti di concessione, autorizzazione o altra abilitazione amministrativa per l’esercizio delle attività di radiodiffusione o ripetizione, nonché delle denominazioni delle emittenti, delle eventuali autorizzazioni a trasmettere in contemporanea e delle informazioni relative a testate giornalistiche;

  2. una dichiarazione, redatta secondo il modello "3/REG", contenente l’indicazione dell’oggetto sociale o associativo;

  3. una dichiarazione, redatta secondo il modello "4/REG", contenente l’indicazione della composizione, della durata dell’organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori.

  4. una dichiarazione, redatta secondo il modello "2/REG", contenente il codice fiscale, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e gli altri dati relativi al soggetto.

Le imprese individuali, non producono le dichiarazioni, redatte secondo i modelli "3/REG" e "4/REG".


I soggetti che svolgono più di una attività rilevante ai fini dell’iscrizione nel registro presentano un’unica domanda, redatta secondo il modello "1/REG", corredata dalla dichiarazione, redatta secondo il modello "2/REG", nonché dalle dichiarazioni previste.

L’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituisce requisito per l’accesso a benefici, agevolazioni e provvidenze nei soli casi espressamente previsti dalla normativa vigente.

L’Autorità si riserva, in ogni momento, di chiedere, in relazione alle esigenze delle specifiche situazioni, la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni o documenti ritenuti utili.

I soggetti già iscritti nel Registro nazionale della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, o comunque registrati con assegnazione di una posizione,sono iscritti automaticamente nel registro degli operatori di comunicazione.

In fase di prima attuazione del presente regolamento, per i soggetti iscritti al registro ai sensi del comma 1:
- è sospeso, fino al 31 dicembre 2001, l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 23.
- deve essere prodotta, entro il 31 gennaio 2002, una dichiarazione, redatta secondo il modello "18/REG", da cui risultino alla data del 31 dicembre 2001 gli elementi identificativi del soggetto, l’indicazione della composizione, della durata dell’organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori, nonché le informazioni relative all’attività esercitata.

L’Autorità si riserva in ogni momento di verificare la veridicità e l’attualità degli elementi acquisiti al registro, richiedendo ai soggetti interessati ogni atto, comunicazione o documento ritenuto utile.

Per ulteriori chiarimenti è possibile leggere i Quesiti più frequenti sul Registro degli Operatori per le Comunicazioni, cliccando qui.

Per informazioni dettagliate SI RACCOMANDA in ogni caso la consultazione della Delibera dell'Autorità  per le comunicazioni n. 236/01/CONS e la successiva modificazione n. 404/02/CONS

MODELLI

Informazione per visualizzare i Modelli: 

  1. scaricare i file cliccando sopra alle scritte di colore blu;

  2. verificare che sul computer in uso sia disponibile un programma di decompressione file (ad esempio Winzip);

  3. verificare che sul computer in uso sia installato il programma Acrobat Reader.

In mancanza di detti programmi è possibile scaricarli gratuitamente:


 Winzip


Acrobat Reader