Delibera n. 566/07/CONS

Approvazione dello schema di disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva  per l’individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacita’ trasmissiva delle reti  digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi della delibera n.109/07/CONS del 7 marzo 2007

 

Allegato A: Schema di disciplinare
Allegato B: Modalità di consultazione

 

L'Autorità

NELLA riunione del Consiglio del 31 ottobre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 – Supplemento Ordinario;

VISTA la delibera n. 435/01/CONS, del 15 novembre 2001, recante  “Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001 – Supplemento Ordinario,  e le sue successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 253/04/CONS, del 3 agosto 2004, recante “Norme a garanzia dell’accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n 197 del 23 agosto 2004;

VISTA la delibera n. 136/05/CONS, del 2 marzo 2005, recante "Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 marzo 2005,  supplemento ordinario n. 35;

VISTA la delibera n. 264/05/CONS, del 6 luglio 2005, recante “Disposizioni attuative degli articoli 1, comma 1, lett. a), n. 2, e 2, comma 2, della delibera n. 136/05/CONS”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 9 agosto 2005;

VISTA la  delibera n. 163/06/CONS, del 22 marzo 2006, recante “Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale”, pubblicata sul sito web dell’Autorità il 29 marzo 2006;

VISTA la delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007, recante “Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni. Disciplina della cessione del quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2007 ;

VISTA la delibera n. 414/07/CONS del 2 agosto 2007, recante “Revisione del Piano nazionale di assegnazione per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale dvb-t – Consultazione dei soggetti interessati ai sensi di legge”, pubblicata sul sito web dell’Autorità il 7 settembre 2007;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 29 bis, comma 6, del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale aggiunto dalla citata delibera n. 109/07/CONS,  l’Autorità emana un disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva finalizzata ad individuare i soggetti che possono accedere alla capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi della legge n. 66 del 2001 e dell’art. 25, comma 2, del Testo unico della radiotelevisione;

CONSIDERATO che l’ articolo 29 bis, commi 4 e 5 del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, prevede che i soggetti tenuti alla cessione del quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri comunicano all’Autorità la capacità trasmissiva disponibile per la fase di prima applicazione della procedura selettiva di cui al predetto articolo , indicando altresì quella già utilizzata in virtù di contratti in essere alla data di entrata in vigore della delibera n. 109/07/CONS;

CONSIDERATO che per contratti in essere alla data di entrata in vigore della citata delibera n. 109/07/CONS devono intendersi quelli che a tale data  abbiano dato luogo ad una effettiva utilizzazione della capacità trasmissione oggetto del contratto;

CONSIDERATA la necessità di  coordinare il processo di  cessione della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri con quello di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale per progressive aree geografiche all digital, tenendo conto degli effetti giuridici derivanti dall’attuazione del piano stesso e della ratio dell’obbligo di cessione di capacità trasmissiva che, da un lato, è volta a promuovere l’ingresso di nuovi fornitori indipendenti nel settore della televisione digitale terrestre e dall’altro a consentire alle emittenti analogiche  nazionali e locali con deficit di copertura di irradiare le proprie trasmissioni  nelle aree del territorio nazionale non servite idoneamente da propri impianti operanti in tecnica digitale terrestre, in attesa dell’attuazione del piano di assegnazione delle frequenze;

VISTE le comunicazioni trasmesse dalla  RAI – Radiotelevisione Italiana spa, Elettronica Industriale Spa e Telecom Italia Media Broadcasting Spa ai sensi dell’articolo 29 bis, commi 4 e 5, del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, concernenti la capacità trasmissiva disponibile per la fase di prima applicazione della procedura selettiva e le correlate condizioni economiche di offerta;

RILEVATO che dalle comunicazioni degli operatori di rete in merito alla capacità trasmissiva disponibile emerge che l’offerta di capacità trasmissiva a livello disaggregato sul territorio nazionale è al momento consentita  solo dal Mux MBONE di Telecom Italia Media Broadcasting, in quanto le altre reti digitali terrestri soggette all’obbligo  della cessione di capacità trasmissiva sono oggi configurate solo su scala  nazionale;

CONSIDERATO che non appare conforme al principio di proporzionalità  imporre  un obbligo di configurazione regionale nei confronti di reti digitali terrestri già strutturate su scala nazionale, anche in ragione dei tempi tecnici necessari per la  realizzazione di una  nuova configurazione della struttura di rete che non appaiono  conciliabili con l’urgenza di provvedere alla  prima  applicazione della  procedura selettiva prevista dall’articolo 29 bis del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale; che, inoltre, occorre tenere conto della circostanza che l’Autorità sta valutando la revisione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale tendenzialmente su base isofrequenziale e che, data la presenza di un’offerta di capacità trasmissiva a livello regionale da parte di una rete digitale terrestre, questa dovrà essere attribuita in via prioritaria alle emittenti televisive locali;  

CONSIDERATO, relativamente alle condizioni economiche di offerta comunicate dagli operatori di rete, che le medesime devono essere riformulate in base alla durata contrattuale e alla tipologia del soggetto beneficiario  prevedendo condizioni di lungo periodo e condizioni di breve periodo, sempre nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione; che, in particolare, gli accordi di lungo periodo devono prevedere la formulazione di condizioni economiche più favorevoli, atte a conseguire economie di  scala e di scopo, tali da rendere sostenibili i piani di investimento dei soggetti che accedono alla capacità trasmissiva;

RITENUTO di adottare il disciplinare di cui all’articolo 29 bis, comma 6, del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale;  

RILEVATO che la complessità e l’incidenza del provvedimento all’uopo predisposto e la particolare rilevanza della materia fanno emergere l’opportunità di sottoporre il testo a una consultazione pubblica; 

RITENUTO conseguentemente opportuno fissare in quindici  giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito web dell’Autorità, il termine per la trasmissione delle comunicazioni da parte dei soggetti interessati, stante l’urgenza di emanare il disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva per l’individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri, ai fini del rafforzamento del pluralismo e della concorrenza nel settore televisivo;

 UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’art. 29 del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;

Delibera

Articolo 1

1. L’Autorità adotta lo schema di provvedimento, allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante, recante “Disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva per l’individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi della delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007”.

2. Lo schema di provvedimento, allegato A, è sottoposto a consultazione pubblica.

3. I contributi dei soggetti interessati alla consultazione pubblica devono pervenire, secondo le modalità indicate nell’allegato B, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente delibera nel sito web dell’Autorità.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell’Autorità.

Roma, 31 ottobre 2007

 

  IL PRESIDENTE
  Corrado Calabrò

 

IL COMMISSARIO RELATORE IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni

 

Michele Lauria

 

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
 
Roberto Viola  

 

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