DELIBERAZIONE 19 febbraio 2003
Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche.
(Deliberazione n. 54/03/CONS)
 
(GU n. 62 del 15-3-2003
)

 

          
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

    Nella sua riunione del Consiglio del 19 febbraio 2003;
    Vista  la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita'
per  le  garanzie  nelle  comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1,
comma 6, lettera c), n. 9;
    Vista  la legge 22 aprile 1941, n. 633 ed, in particolare, l'art.
182-bis,  introdotto dall'art. 11, della legge 18 agosto 2000, n. 248
recante nuove norme in materia di diritto di autore;
    Vista  la  legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la disciplina
del   sistema   radiotelevisivo   pubblico  e  privato  e  successive
modificazioni ed, in particolare, l'art. 20, comma 4;
    Visto   il   decreto   del   Ministero   delle   poste   e  delle
telecomunicazioni del 30 luglio 1991 di "Approvazione del modello del
foglio del registro dei programmi trasmessi da emittenti private";
    Vista la delibera n. 78/98, recante "Approvazione del regolamento
per  il  rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva
privata su frequenze terrestri";
    Vista la delibera n. 127/00/CONS di "Approvazione del regolamento
concernente  la  diffusione  via  satellite  e  via cavo di programmi
televisivi" modificata ed integrata dalla delibera n. 289/01/CONS ed,
in particolare, l'art. 10, comma 1;
    Considerata    l'opportunita'   di   predisporre   una   modifica
dell'Informativa  economica  di sistema finalizzata alla verifica del
rispetto della normativa a tutela del diritto d'autore;
    Considerato  che  occorre approvare il modello di registro su cui
le singole emittenti radiofoniche e televisive devono annotare i dati
relativi ai programmi trasmessi;
    Considerata   l'opportunita'  di  differenziare  gli  adempimenti
relativi  alla  tenuta  del  registro dei programmi in relazione agli
obblighi  di  programmazione  previsti  dalla  normativa vigente e la
necessita'  di  armonizzare tali adempimenti da parte delle emittenti
televisive   satellitari  e  via  cavo  con  quelle  delle  emittenti
televisive nazionali che trasmettono su frequenze terrestri;
    Sentite le associazioni delle emittenti radiotelevisive;
  Vista  la  proposta  del  direttore  del  Dipartimento  vigilanza e
controllo;
    Udita la relazione del commissario Alessandro Luciano;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                              Soggetti

    1.  Il  registro  dei  programmi, per le emittenti televisive che
diffondono  via  satellite  o  distribuiscono in ambito nazionale via
cavo  i  programmi  e  per  le emittenti televisive che trasmettono i
programmi  su  frequenze  terrestri  in ambito nazionale, deve essere
composto  di  fogli  conformi  al  modello  A  allegato alla presente
deliberazione.
    2.  Il  registro  dei  programmi, per le emittenti televisive che
trasmettono  su  frequenze  terrestri in ambito locale e radiofoniche
deve  essere  composto  di  fogli conformi al modello B allegato alla
presente deliberazione.

      
                               Art. 2.
    Registro dei programmi per le emittenti televisive nazionali

    1.  La  compilazione  del  registro  dei programmi da parte delle
emittenti  televisive  che  diffondono via satellite o distribuiscono
via  cavo  in  ambito  nazionale  e  delle  emittenti  televisive  su
frequenze  terrestri  in  ambito  nazionale  deve  avvenire secondo i
seguenti criteri:
      a)  le  colonne "Orario di inizio" ed "Orario di fine" dovranno
indicare  l'ora  nella  quale  un  programma  inizia  e quella in cui
finisce,  al  lordo  delle  inserzioni  pubblicitarie  -  da indicare
secondo le modalita' previste dalla successiva lettera f) - e di ogni
altro elemento puramente interstiziale, accessorio al programma;
      b)  la  colonna  "Tipologia  del  programma"  del registro deve
essere  compilata obbligatoriamente, facendo riferimento alla omonima
colonna dell'allegato C;
      c)  la  compilazione della colonna "Dettagli sul programma" del
registro,  per  la  quale deve farsi riferimento alla omonima colonna
dell'allegato  C,  e'  obbligatoria  per  le emittenti televisive che
trasmettono  in ambito nazionale su frequenze terrestri e facoltativa
per le altre emittenti di cui al presente comma;
      d)         la         compilazione         della        colonna
"Autoproduzione/eteroproduzione"  del registro e' obbligatoria per le
sole  emittenti  televisive  che  trasmettono  in ambito nazionale su
frequenze  terrestri.  Nei  campi  di  tale  colonna  dovranno essere
specificati  i  casi  di co-produzione ed i casi in cui il produttore
del  programma  sia indipendente ai sensi dell'art. 2, comma 4, della
legge  30 aprile  1998,  n.  122;  fino  al 1 gennaio 2004, tuttavia,
l'indicazione  dei  casi  di  co-produzione  e  dei  casi  in  cui il
produttore del programma sia indipendente e' facoltativa;
      e)  la  compilazione  della  colonna  "Note" e' facoltativa per
qualunque  emittente,  fatta  eccezione  per  l'ipotesi  di  cui alla
successiva lettera f);
      f)  le  interruzioni  pubblicitarie  andranno indicate in calce
alla  programmazione  dell'intera  giornata, specificando l'orario di
inizio e di fine di ciascuna interruzione e, nella colonna "Note", il
numero di spot di cui la stessa interruzione e' composta.

      
                               Art. 3.
Registro   dei   programmi  per  le  emittenti  televisive  locali  e
                            radiofoniche

    1.  La  compilazione  del  registro  dei programmi da parte delle
emittenti  televisive che diffondono su frequenze terrestri in ambito
locale  e  delle  emittenti  radiofoniche  deve  avvenire  secondo  i
seguenti criteri:
      a)  le  colonne "Orario di inizio" ed "Orario di fine" dovranno
indicare  l'ora  nella  quale  un  programma  inizia  e quella in cui
finisce,  al  lordo  delle  inserzioni  pubblicitarie  -  da indicare
secondo le modalita' previste dalla successiva lettera f) - e di ogni
altro elemento puramente interstiziale, accessorio al programma;
      b)  la  colonna  "Tipologia  del  programma"  del registro deve
essere  compilata obbligatoriamente, facendo riferimento alla omonima
colonna dell'allegato C;
      c)  la  compilazione della colonna "Dettagli sul programma" del
registro,  per  la  quale deve farsi riferimento alla omonima colonna
dell'allegato C, e' facoltativa;
      d)         la         compilazione         della        colonna
"Autoproduzione/eteroproduzione"  del  registro  e'  facoltativa  per
qualunque  emittente.  Nei  campi  di  tale  colonna  potranno essere
specificati  i  casi  di co-produzione ed i casi in cui il produttore
del  programma  sia indipendente ai sensi dell'art. 2, comma 4, della
legge 30 aprile 1998, n. 122;
      e)  la  compilazione  della  colonna  "Note" e' facoltativa per
qualunque  emittente,  fatta  eccezione  per  l'ipotesi  di  cui alla
successiva lettera f);
      f)  le  interruzioni  pubblicitarie  andranno indicate in calce
alla  programmazione  dell'intera  giornata, specificando l'orario di
inizio e di fine di ciascuna interruzione e, nella colonna "Note", il
numero  di  spot  di  cui  la  stessa  interruzione  e'  composta; in
alternativa   potra'   indicarsi   nella   colonna  "Note"  il  tempo
complessivamente   dedicato   alla   pubblicita'   per  ogni  ora  di
programmazione.

      
                               Art. 4.
                         Disposizioni finali

    1. I modelli di registro dei programmi riportati negli allegati A
e  B,  nonche'  l'elenco  delle  tipologie  dei  programmi  riportato
nell'allegato  C  costituiscono  parte integrante ed essenziale della
presente delibera.
    2.  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana, ed entra in vigore il sessantesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
    3.  La  presente  delibera  e' pubblicata altresi' nel bollettino
ufficiale   dell'Autorita'  ed  e'  resa  disponibile  nel  sito  web
dell'Autorita': www.agcom.it
      Napoli, 19 febbraio 2003
                                                 Il Presidente: Cheli
Allegato B - Registro Emittenti Locali Radiofoniche e Televisive
Allegato C - Tipologie dei programmi: 1
Allegato C - Tipologie dei programmi: 2
Allegato C - Tipologie dei programmi: 3
Allegato C - Tipologie dei programmi: 4

Fonte: Gazzetta Ufficiale

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