DELIBERAZIONE 10 ottobre 2006

Misure urgenti per l'osservanza delle disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite. (Deliberazione n. 157/06/CSP).
 (GU n. 249 del 25-10-2006)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella  riunione  della  Commissione per i servizi ed i prodotti del
10 ottobre 2006;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e in particolare
l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 5;
  Vista  la  legge  6 agosto  1990,  n.  223, recante «Disciplina del
sistema    radiotelevisivo   pubblico   e   privato»   e   successive
modificazioni;
  Vista  la  legge  26 ottobre  1995,  n.  447, recante «Legge quadro
sull'inquinamento acustico»;
  Vista  la  legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio
in  materia  di  assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione
italiana S.p.A., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo
unico della radiotelevisione»;
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo
unico della radiotelevisione»;
  Visto  il  regolamento  in materia di pubblicita' radiotelevisiva e
televendite approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e
le  successive  modifiche  approvate dalle delibere n. 250/04/CSP del
6 ottobre  2004,  n.  34/05/CSP  dell'8 marzo 2005, n. 105/05/CSP del
28 luglio 2005 e n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006;
  Vista,  in  particolare,  la  delibera  n. 132/06/CSP del 12 luglio
2006,  con  la  quale  al  fine  di  salvaguardare l'effettivita' del
divieto  di  diffusione  di  messaggi  pubblicitari e televendite con
potenza  sonora  superiore a quella ordinaria dei programmi, e' stato
integrato   il   vigente   regolamento   in  materia  di  pubblicita'
radiotelevisiva  e  televendite,  inserendo nella norma relativa alla
riconoscibilita'  dei messaggi pubblicitari una apposita disposizione
coerente  con  quanto  disposto dall'art. 4, comma 1, lettera c), del
testo  unico  della radiotelevisione in materia di potenza sonora dei
messaggi pubblicitari e televendite;
  Vista  la  relazione  tecnica  in data 16 giugno 2006 sull'indagine
relativa  ai  livelli  sonori  dei  programmi ordinari e dei messaggi
pubblicitari  elaborata dall'Istituto superiore delle comunicazioni e
delle  tecnologie  dell'informazione,  trasmessa  dal  Ministro delle
comunicazioni in data 8 agosto 2006 e pervenuta all'Autorita' in data
11 agosto 2006 (prot. n. 0032702);
  Considerato  che  dalla predetta relazione tecnica si evince, sulla
base  di  un  monitoraggio  effettuato su un campione di trasmissioni
televisive,  che  nella  maggioranza  dei  casi il livello sonoro dei
messaggi  pubblicitari  risulta  superiore  a  quello  del  resto dei
programmi, e questo sia sulla base delle rilevazioni strumentali, sia
sulla base della percezione soggettiva dei rilevatori: in particolare
nella  relazione  si  afferma che «le misure oggettive effettuate sui
campioni  mostrano  che  l'83%  di  essi presenta un livello efficace
(RMS)   della  pubblicita'  superiore  a  quello  del  programma.  La
differenza  media  e'  di  1,8  dB  (51%). [...] Le misure soggettive
evidenziano che la predetta differenza e' stata percepita nel 57% dei
casi.  Per i restanti casi il dislivello oggettivamente esistente non
e'  stato  percepito dai valutatori (o comunque la valutazione non ha
raggiunto il quorum del 50% dei valutanti).»;
  Rilevato  che  l'art.  3,  comma 1,  del  Regolamento in materia di
pubblicita'  radiotelevisiva e televendite, come modificato dall'art.
1, comma 1, della gia' citata delibera n. 132/06/CSP, reca il divieto
di  «diffondere  messaggi  pubblicitari e televendite con una potenza
sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai
parametri  tecnici  di  rilevamento  determinati  dall'Autorita'  con
apposito  provvedimento»,  del  quale  si  prevede  l'adozione «entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore» della medesima
delibera n. 132/06/CSP;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza,  al  fine  di  garantire il
rispetto   della   normativa  in  materia  di  livello  sonoro  della
pubblicita'  e  della  televendite  e  tutelare  gli  interessi degli
utenti, e stante la complessita' della elaborazione del provvedimento
recante  i definitivi parametri tecnici e metodologie di rilevamento,
di  adottare un provvedimento temporaneo di recepimento dei parametri
tecnici  di  cui  al  sistema di rilevamento utilizzato dall'Istituto
superiore  delle  comunicazioni  e delle tecnologie dell'informazione
nella   citata  indagine,  provvedimento  che  avra'  efficacia  fino
all'emanazione del provvedimento definitivo da adottare non oltre sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera, sentite
le parti interessate;
  Udita  la  relazione  dei  commissari  Giancarlo  Innocenzi Botti e
Sebastiano  Sortino,  relatori  ai sensi dell'art. 29 del regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

                              Delibera:

  1.  Nelle  more della definitiva fissazione dei parametri tecnici e
delle  metodologie  di  rilevamento della potenza sonora dei messaggi
pubblicitari e delle televendite, ai fini della verifica del rispetto
delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4, comma 1,
lettera c)   del  decreto  legislativo  31 luglio  2005,  n.  177,  e
dell'art.  3,  comma 1,  del  regolamento  di  cui  alla  delibera n.
538/01/CSP  del  26 luglio  2001,  come  modificato dalla delibera n.
132/06/CSP  del  12 luglio  2006,  sono  adottati in via temporanea i
parametri   tecnici   e   la  metodologia  di  rilevamento  riportati
nell'allegato A alla presente delibera, che ne forma parte integrante
e   sostanziale,   che   tengono   conto   dell'indagine   realizzata
dall'Istituto   superiore  delle  comunicazioni  e  delle  tecnologie
dell'informazione citata in premessa.
  2.  Le  emittenti  radiotelevisive  pubbliche e private operanti su
frequenze terrestri, via satellite o via cavo, non possono diffondere
messaggi  pubblicitari  e  televendite  con  una  potenza superiore a
quella ordinaria dei programmi misurata secondo i parametri tecnici e
le  metodologie  di  rilevamento  di cui all'allegato A alla presente
delibera.
  3.  Ai  fini  della  verifica del rispetto della presente delibera,
l'Autorita'  si  avvale  della collaborazione del menzionato Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione .
  4.  In caso di violazione della presente delibera si applica quanto
previsto dall'art. 51, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
  5.  Il  presente  provvedimento  ha efficacia fino all'adozione del
provvedimento  definitivo di fissazione dei parametri tecnici e delle
metodologie   di   rilevamento   di  cui  all'art.  3,  comma 1,  del
regolamento adottato con delibera n. 583/CSP del 26 luglio 2001, come
modificato  dall'art.  1,  comma 1,  della delibera n. 132/06/CSP del
12 luglio 2006.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  entra  in vigore il trentesimo giorno dalla
pubblicazione.
    Roma, 10 ottobre 2006


                                                    Il presidente
                                                       Calabrò

  I commissari relatori
Innocenzi Botti - Sortino
 

Fonte: Gazzetta Ufficiale on line

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