Delibera n. 149/05/CONS

Approvazione del regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale
In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

L’AUTORITÀ
NELLA sua riunione del Consiglio del 7 marzo 2005 e, in particolare, nella sua prosecuzione dell’8 e del 9 marzo 2005; 

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; 

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"; 

VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive"; 

VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 

VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi" convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66; 

VISTA la propria delibera n. 435/01/CONS, recante "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001; 

VISTO il Decreto ministeriale 8 luglio 2002, recante "Approvazione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, e successive modificazioni; 

VISTA la propria delibera n. 249/02/CONS del 31 luglio 2002, recante "Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.187 del 10 agosto 2002; 

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione ialiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione" ed, in particolare, l’art. 24;  

SENTITE le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche; 

VISTA la nota del Ministero delle comunicazioni prot. GM/141414/4686/DL dell’8 marzo 2005 che comunica l’avviso favorevole sul testo del regolamento; 

PRESO ATTO delle osservazioni formulate dalla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. con nota DICOM/RI/0000161 dell’8 marzo 2005; 

CONSIDERATA la necessità di stabilire una disciplina che, in accordo con i criteri e i principi direttivi contenuti nell’art. 24, comma 1, della legge n.112/2004, consenta lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale come naturale evoluzione del sistema analogico, con la previsione di procedure volte al rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l’esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai soggetti legittimamente operanti nel sistema radiofonico analogico, secondo criteri di semplificazione; la disciplina per il rilascio di licenze ed autorizzazioni in conformità al piano nazionale di assegnazione delle frequenze, per le risorse risultanti in esubero; la definizione di norme tecniche di esercizio finalizzate al corretto e razionale utilizzo delle risorse radioelettriche; la definizione delle fasi di sviluppo della radiofonia digitale, anche con riferimento al ruolo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché la disciplina della fase di avvio dell’attuazione del piano di assegnazione delle frequenze, anche relativamente al cumulo dei programmi radiofonici;  

CONSIDERATO che l’articolo 23, comma 9, della legge n. 112/2004 prevede che al fine di agevolare la conversione dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi televisivi prosegue con l’esercizio degli impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della legge stessa e che, tra detti impianti sono ricompresi anche quelli operanti in banda VHF-III sulle frequenze che il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale destina alla radiofonia digitale T-DAB;  

CONSIDERATO, pertanto, che non essendo disponibili tutte le risorse frequenziali necessarie per l’attuazione completa del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, occorre dare luogo all’assegnazione delle risorse attualmente disponibili, prevalentemente in banda UHF-L, fino alla scadenza prevista dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni televisive in tecnica digitale, procedendo successivamente a tale data al completamento del piano di assegnazione;  

CONSIDERATA, in particolare, l’esigenza di adeguare ed integrare il presente regolamento in relazione all’andamento della fase di avvio dei mercati, al programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze e all’evoluzione della normativa nazionale e comunitaria, anche relativamente all’individuazione di criteri che garantiscano, in presenza di risorse insufficienti a soddisfare tutte le richieste da parte dei fornitori di contenuti, l’accesso ai fornitori indipendenti di contenuti in base alla qualità della programmazione, al pluralismo informativo, alla natura comunitaria delle trasmissioni e alla tutela delle minoranze linguistiche;  

RITENUTO di attribuire a soggetti distinti, fornitore di contenuti e operatore di rete, gli obblighi previsti della normativa vigente per gli attuali concessionari, in particolare gli obblighi derivanti:  

a) dalla fornitura di programmi radiofonici, ai soggetti autorizzati a fornire contenuti;  

b) dall’assegnazione delle risorse frequenziali e dall’installazione di impianti e infrastrutture ai soggetti titolari di licenza di operatore di rete; 

RITENUTO altresì di prevedere, anche in coerenza con l’orientamento del nuovo quadro regolamentare comunitario, una autorizzazione generale che abiliti alla fornitura di servizi sulle reti radiofoniche terrestri nell’ottica di sviluppare un mercato aperto dei servizi interattivi e ritenuto altresì di includere nella stessa categoria di servizi la fornitura di guide elettroniche ai programmi; 

CONSIDERATA l’esigenza di rispettare, nel nuovo contesto tecnologico, il rispetto dei principi posti dalla legge a tutela del pluralismo dell’informazione, della trasparenza, della concorrenza e della non discriminazione, mediante l’applicazione dei limiti previsti dalla legge n. 112/2004; 

UDITA la relazione del Commissario avv. Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità; 

DELIBERA

Art. 1

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, il regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale. 

2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell'allegato A alla presente delibera che ne costituisce parte integrante e sostanziale.  

La presente delibera è pubblicata nel bollettino ufficiale dell’Autorità e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

Napoli, 9 marzo 2005 

IL COMMISSARIO RELATORE
Alessandro Luciano 

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli 

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola
 

 

Allegato A alla delibera n. 149/05/CONS

Regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale

In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Definizioni)
Art. 2 ( Oggetto e ambito di applicazione)

CAPO II
AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI CONTENUTI RADIOFONICI

Art. 3 (Tipologie delle autorizzazioni e modalità di rilascio)
Art. 4 (Durata, rinnovo, estinzione, decadenza e revoca dell’ autorizzazione)
Art. 5 (Contributi)
Art. 6 (Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni)
Art. 7 (Responsabilità e rettifica)
Art. 8 (Pubblicità, sponsorizzazioni, radiovendite)

CAPO III
AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI SERVIZI

Art. 9 (Autorizzazione alla fornitura dei servizi e dati ad accesso condizionato)


CAPO IV
LICENZE PER GLI OPERATORI DI RETE RADIOFONICI

Art. 10 (Tipologie di licenza e obblighi dell’operatore di rete)
Art. 11 (Domanda per il rilascio della licenza di operatore di rete per la radiodiffusione sonora su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale)
Art. 12 (Radiofrequenze utilizzabili)
Art. 13 (Assegnazione delle radiofrequenze)
Art. 14 (Procedura di selezione comparativa)
Art. 15 (Assegnazione delle radiofrequenze in esubero)
Art. 16 (Progetto dell’impianto o della rete)
Art. 17 (Verifiche sugli impianti)
Art. 18 (Condivisione di infrastrutture e impianti)
Art. 19 (Obblighi di copertura)
Art. 20 ( Durata delle licenze, revoca e contributi)
Art. 21 ( Fornitura dei servizi interattivi e della guida ai programmi)

CAPO V
NORME A TUTELA DEL PLURALISMO DELL’INFORMAZIONE, DELLA TRASPARENZA, DELLA CONCORRENZA E DELLA NON DISCRIMINAZIONE

Art. 22 (Limiti alle autorizzazioni alla fornitura di contenuti)
Art. 23 (Norme di razionale e corretto esercizio e vincoli di utilizzo delle radiofrequenze)
Art. 24 (Obblighi di trasparenza dell’operatore di rete)
Art. 25 (Disciplina degli accordi fra operatori di rete e fornitori di contenuti e di servizi)

CAPO VI
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO

Art. 26 (Abilitazione alle diffusioni in tecnica digitale)

CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 (Disposizioni transitorie)
Art. 28 (Disposizioni finali)
 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Definizioni)
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    1. "programmi radiofonici numerici o palinsesti" l’insieme dei contenuti sonori e dati ad essi associati predisposti dal fornitore di contenuti, destinati alla fruizione del pubblico mediante diffusione radiofonica terrestre in tecnica numerica DAB e, comunque, secondo lo standard ETS 300 401, e caratterizzati da un unico marchio;
    2. "programmi dati": servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali multimediali, anche elettronici, diversi da programmi radiofonici numerici, non prestati su richiesta individuale e diffusi su reti terrestri in tecnica numerica DAB e comunque secondo lo standard ETS 300 401;
    3. "blocco di diffusione": l’insieme dei programmi dati e radiofonici numerici e dei servizi interattivi diffusi su una frequenza assegnata e comprendenti almeno cinque diversi palinsesti;
    4. "capacità trasmissiva" : numero dei blocchi di diffusione irradiabili a copertura del territorio nazionale sulle frequenze terrestri attribuite sulla base del piano nazionale di ripartizione delle frequenze e del piano nazionale di assegnazione delle frequenze;
    5. "capacità trasmissiva del singolo blocco": il numero totale di bit al secondo suddivisibile tra i vari servizi multimediali;
    6. "operatore di rete": il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazioni elettroniche su frequenze terrestri in tecnica digitale T-DAB e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione terrestre in tecnica numerica e delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione di programmi radiofonici e di programmi dati agli utenti;
    7. "fornitore di contenuti radiofonici": il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi radiofonici e dei programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione dei suoni e dei relativi dati;
    8. "fornitore di servizi": il soggetto che fornisce, attraverso l’operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l’abilitazione alla fruizione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell’informazione ai sensi dell’articolo 1, numero 2, della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;
    9. "ambito locale": l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica digitale, con irradiazione del segnale, da parte di un soggetto direttamente o attraverso più soggetti tra loro controllati o collegati, fino a una copertura massima di 15 milioni di abitanti;
    10. "ambito nazionale": l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica digitale non limitato all’ambito locale;
    11. "fornitore di contenuti a carattere comunitario": fornitore di contenuti caratterizzato dall’assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti che hanno riferimento ad istanze culturali, etniche, politiche e religiose per almeno il 30 per cento dell’orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che può avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione;
    12. "programmi originali autoprodotti": programmi realizzati in proprio dal soggetto fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altro fornitore di contenuti;
    13. "piano nazionale di ripartizione delle frequenze" :il piano che disciplina l’uso in tempo di pace delle bande di frequenze in ambito nazionale redatto sulla base dell’articolo 5 del regolamento delle radiocomunicazioni dell’Unione Internazionale delle Radiocomunicazioni (UIT) ed approvato con decreto ministeriale 8 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 2002, e successive modificazioni e integrazioni;
    14. "piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale": il piano di assegnazione delle frequenze terrestri per l’utilizzo radiofonico in tecnica digitale adottato con la delibera 249/02/CONS e successive modificazioni ed integrazioni;
    15. " Autorità": l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall’articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
    16. "Ministero": il Ministero delle comunicazioni;
    17. "Codice": il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;
    18. "fase di avvio dei mercati": il periodo che intercorre tra l’entrata in vigore del presente regolamento e la data prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 marzo 2001, n. 66 per la conversione delle trasmissioni televisive su frequenze terrestri in tecnica digitale.
Articolo 2
(Oggetto e ambito di applicazione)
  1. Il presente regolamento definisce le disposizioni per promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale in attuazione di quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
CAPO II
AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI CONTENUTI RADIOFONICI
Articolo 3
(Tipologie delle autorizzazioni e modalità di rilascio)
  1. L’autorizzazione, in ambito nazionale o locale, per la fornitura dei programmi radiofonici e programmi dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri è rilasciata dal Ministero sulla base delle norme del presente regolamento. L’autorizzazione è richiesta per ciascun programma diffuso in tecnica digitale, ivi inclusi quelli ad accesso condizionato.
  2. Possono presentare domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, i soggetti che abbiano la propria sede legale in Italia ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il rilascio di autorizzazione a soggetti che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di effettiva reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.
  3. L’autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici in ambito nazionale è rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative che impieghino non meno di quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale.
  4. L’autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici in ambito locale è rilasciata esclusivamente a società di persone o di capitali o a società cooperative che impieghino non meno di due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale.
  5. L’autorizzazione per fornitore di contenuti a carattere comunitario, in ambito nazionale o locale, è rilasciata esclusivamente a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e a società cooperative prive di scopo di lucro.
  6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate ai soggetti i cui amministratori e legali rappresentanti abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
  7. Il palinsesto del fornitore di contenuti, è identificato da un unico marchio o denominazione e deve rispettare gli obblighi di programmazione e diffusione previsti dalla normativa vigente in materia di radiodiffusione sonora. Il palinsesto giornaliero non può essere inferiore a 18 ore.
  8. La domanda di autorizzazione per fornitore di contenuti deve contenere i dati relativi al soggetto richiedente, l’indicazione relativa all’ambito nazionale o locale ed i bacini di riferimento nonché la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
    1. dichiarazione che gli amministratori e i legali rappresentanti non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione;
    2. certificato del registro delle imprese relativo al soggetto richiedente per le società di persone e di capitali o certificazione comprovante la costituzione del richiedente in fondazione, associazione riconosciuta o non riconosciuta, società cooperativa priva di scopo di lucro;
    3. estratto del libro soci del soggetto richiedente, corredato da dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la inesistenza di patti fiduciari aventi ad oggetto, in tutto o in parte, il capitale sociale del soggetto richiedente, ovvero, in caso di esistenza di detti patti fiduciari, corredato da dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti l’identità dei beneficiari effettivi dei diritti di socio;
    4. documentazione comprovante il numero di dipendenti impiegati in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, ad esclusione delle domande per fornitore di contenuti a carattere comunitario in ambito nazionale o locale;
    5. l’ elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengono anche indirettamente il controllo del soggetto richiedente siano a loro volta società, deve essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente, il controllo;
    6. gli elementi che documentino il rispetto delle disposizioni sul divieto di posizioni dominanti;
    7. il marchio o la denominazione di identificazione del programma o palinsesto e quello diverso dal precedente di eventuali programmi comuni con altri fornitori di contenuti in ambito locale;
    8. le ricevute dei versamenti di cui all’articolo 5, comma 1, del presente regolamento, salvo che per i soggetti di cui al comma 12.
  9. È fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente articolo di comunicare al Ministero ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate nella domanda di autorizzazione, nonché nei documenti di cui al comma 8. Detta comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento che ha dato luogo all’obbligo di informativa.
  10. Resta fermo l’obbligo di effettuare le comunicazioni al Registro degli operatori di comunicazioni istituito presso l’Autorità, ai sensi della delibera n. 236/01/CONS e successive modificazioni.
  11. Il Ministero provvede al rilascio o al diniego dell’autorizzazione entro 60 giorni dalla ricezione della domanda. Il termine per l’adozione del provvedimento può essere prorogato di una sola volta, con provvedimento motivato, fino a un massimo di 30 giorni qualora il Ministero, ritenendo necessario un supplemento di istruttoria, richieda chiarimenti o integrazioni. La proroga è comunicata con lo stesso provvedimento con cui il Ministero delibera di procedere al supplemento di istruttoria. Il procedimento si conclude con l’archiviazione in caso di ritiro dell’istanza o di inerzia da parte del richiedente protrattasi oltre i sessanta giorni dall’ultima comunicazione del Ministero.
  12. I soggetti autorizzati alla prosecuzione nell’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.66, possono richiedere al Ministero l’autorizzazione per la fornitura dei programmi radiofonici numerici destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, in ambito nazionale o locale, nel rispetto di quanto previsto dai commi 13, 14 e 15.
  13. L’autorizzazione di cui al comma 12 consente di trasmettere programmi radiofonici numerici nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione o dell’autorizzazione in tecnica analogica. La domanda di autorizzazione, che deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento, è presentata per ciascun programma diffuso in tecnica numerica ed è condizionata al rispetto delle seguenti condizioni:
    1. che permangano per tutta la durata dell’autorizzazione i requisiti previsti per la prosecuzione dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica dall’articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.66;
    2. che venga diffuso in tecnica digitale il medesimo programma radiofonico diffuso su frequenze terrestri in tecnica analogica; a tal fine l’emittente deve dichiarare la denominazione o il marchio identificativo del programma o palinsesto e quello diverso dal precedente di eventuali programmi comuni con altri fornitori di contenuti in ambito locale.
    3. che il richiedente sia in regola con il versamento dei canoni dovuti per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica e non sia incorso nella sanzione della revoca della concessione o dell’autorizzazione.
  14. ll Ministero provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 12 entro un mese dalla ricezione della domanda; decorso tale termine senza che il Ministero si sia espresso l’autorizzazione si intende rilasciata.
  15. I soggetti di cui al comma 12, qualora intendano irradiare anche programmi diversi da quelli già diffusi in tecnica analogica, sono tenuti a richiedere specifica autorizzazione ai sensi del comma 8.
Articolo 4
(Durata, rinnovo, estinzione, decadenza e revoca dell’autorizzazione)
  1. L’ autorizzazione di cui all’articolo 3 è rilasciata per una durata di 12 anni ed è rinnovabile conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e può essere ceduta a terzi previo assenso del Ministero, sentita l’Autorità, salvo quanto previsto dal comma 2. Ai fini dell’assenso il Ministero verifica che il soggetto subentrante sia in possesso dei medesimi requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione.
  2. L’autorizzazione conseguita ai sensi dell’articolo 3, comma 12, può essere ceduta solo conformemente alle norme che disciplinano la cessione di intera azienda o di ramo di azienda nel campo della radiodiffusione sonora in tecnica analogica.
  3. L’autorizzazione di cui all’ articolo 3 si estingue in caso di scadenza del termine di cui al comma 1 senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonché nei casi di rinuncia, di dichiarazione di fallimento o ammissione ad altra procedura concorsuale, salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all’esercizio dell’attività d’impresa.
  4. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio della autorizzazione di cui all’articolo 3 comporta la decadenza dalla medesima.
  5. Il Ministero dispone, con provvedimento motivato, la revoca delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 3 in caso di grave o reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento ovvero nei casi previsti dall’articolo 16, comma 2, della legge n.18 agosto 2000, n. 248. Il termine per l’adozione del provvedimento di revoca è di 45 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Le parti possono presentare memorie scritte e documenti entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero procede ai sensi di legge.
Articolo 5
(Contributi)
  1. Il soggetto richiedente una autorizzazione di cui all’articolo 3, per fornitore di contenuti radiofonici in ambito nazionale è tenuto al pagamento della somma di euro 3.000 (tremila euro) a titolo di contributo per le spese di istruttoria. Il fornitore di contenuti in ambito locale è tenuto al pagamento della somma di euro 300 (trecento euro) per bacino provinciale: tale contributo è ridotto del cinquanta per cento per ogni bacino provinciale oltre il primo e, in ogni caso, la somma complessiva da versare non può essere superiore a euro 1.000. Per i fornitori di contenuti a carattere comunitario, rispettivamente in ambito nazionale e in ambito locale, gli importi sono ridotti della metà. Ai fini del presente comma le province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate bacino provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono automaticamente adeguati per ciascun anno solare successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento in misura pari al tasso programmato di inflazione per il medesimo anno. In caso di mancato pagamento del contributo la domanda è dichiarata improcedibile.
  2. Con successivo provvedimento l’Autorità determina la misura dei contributi per controlli e verifiche.
  3. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 12, non sono tenuti al pagamento dei contributi di cui al presente articolo.
Articolo 6
(Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni)
  1. I soggetti titolari di un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 3 compilano mensilmente il registro dei programmi nel formato, anche elettronico, definito dall’Autorità.
  2. I soggetti di cui al comma 1 conservano, d’intesa con gli operatori di rete attraverso i quali diffondono i propri palinsesti, la registrazione integrale dei programmi radiofonici diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all’ora di diffusione.
Articolo 7
(Responsabilità e rettifica)
  1. I titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 3 sono responsabili della natura e del contenuto dei programmi diffusi, dei dati ed immagini relative ai loro rispettivi programmi e rispondono dei danni cagionati a terzi secondo le norme vigenti. I direttori dei radiogiornali sono considerati direttori responsabili ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
  2. I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’ articolo 3 sono tenuti all’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 10 della legge 6 agosto 1990 n, 223, in tema di rettifica, previsti per i soggetti titolari di concessione per la diffusione di programmi radiofonici su frequenze terrestri in tecnica analogica.
Articolo 8
(Pubblicità, sponsorizzazioni, radiovendite)
  1. I soggetti titolari di autorizzazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 3, sono tenuti al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e radiovendite, applicabili all’attività di radiodiffusione radiofonica su frequenze terrestri in tecnica analogica, svolta, rispettivamente, dai concessionari in ambito nazionale o locale, a carattere commerciale o comunitario.
CAPO III
AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI SERVIZI
Articolo 9
(Autorizzazione alla fornitura dei servizi e dati ad accesso condizionato)
  1. La fornitura di servizi e dati ad accesso condizionato, è soggetta ad autorizzazione generale, che si consegue mediante presentazione di una dichiarazione ai sensi e con le modalità dell’articolo 25 del Codice.
  2. Nella dichiarazione di cui al comma 1, i fornitori di servizi di accesso condizionato si obbligano:
    1. ad osservare le condizioni di accesso ai servizi di cui agli articoli 42 e 43 e dell’allegato n. 2, parte I, del Codice;
    2. ad osservare la carta dei servizi di cui al comma 3.
  3. I fornitori di servizi di accesso condizionato adottano, sulla base delle linee guida emanate dall’Autorità, entro 60 giorni dall’autorizzazione, una carta dei servizi da sottoporre all’approvazione dell’Autorità. Il fornitore di servizi è tenuto a far sottoscrivere la carta dei servizi al soggetto controllato o legato da accordi contrattuali che, in tutto o in parte, offre per suo conto servizi agli utenti finali. La carta dei servizi adottata per la fornitura dei servizi di accesso condizionato è vincolante anche per il fornitore di contenuti che fornisce i programmi e per l’operatore di rete che li diffonde.
CAPO IV
LICENZE PER GLI OPERATORI DI RETE RADIOFONICI
Articolo 10
(Tipologie di licenze e obblighi dell’operatore di rete)
  1. La licenza di operatore di rete radiofonico in tecnica digitale in ambito nazionale o locale è rilasciata dal Ministero prioritariamente ai soggetti autorizzati alla prosecuzione nell’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 che ne facciano richiesta in forma singola o mediante consorzi o società consortili esclusivamente costituiti dai medesimi. Tali consorzi o società consortili, ai fini del presente regolamento, sommano i requisiti di capitale sociale e di esperienza editoriale di ciascuno dei componenti. La predetta licenza consente esclusivamente la diffusione nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della vigente concessione o autorizzazione per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica.
  2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e le società cooperative prive di scopo di lucro esercenti emittenti a carattere comunitario possono costituire consorzi o società consortili interamente partecipate dai predetti soggetti.
  3. La licenza di operatore di rete radiofonico in tecnica digitale in ambito nazionale o locale, in conformità al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, per le risorse risultanti in esubero di cui all’articolo 15, è rilasciata dal Ministero anche a soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 purchè in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 o 4, rispettivamente per l’ottenimento della licenza in ambito nazionale o locale.
  4. La licenza di operatore di rete radiofonico in ambito nazionale può essere richiesta da soggetti costituiti in società di capitali, società cooperative, società consortili o consorzi, di nazionalità di uno degli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, il cui capitale sociale interamente versato all’atto di presentazione della domanda non sia inferiore, al netto delle perdite risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio, al dieci per cento dell’investimento da effettuare.
  5. La licenza di operatore di rete radiofonico in ambito locale può essere richiesta da soggetti costituiti in società di persone, società di capitali, società cooperative, società consortili o consorzi, di nazionalità di uno degli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, il cui capitale sociale interamente versato all’atto di presentazione della domanda non sia inferiore, al netto delle perdite risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio, al cinque per cento dell’investimento da effettuare.
  6. Il rilascio di licenza a società che non siano di nazionalità italiana ovvero di uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, è consentito a condizione che lo Stato di cui il soggetto richiedente abbia la nazionalità pratichi un trattamento di effettiva reciprocità nei confronti di soggetti italiani, fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali.
  7. La diffusione per mezzo delle radiofrequenze associate alla licenza è consentita esclusivamente dai siti previsti dal piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, fatto salvo quanto stabilito dal medesimo piano in materia di equivalenza dei siti, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 13, comma 2.
  8. I titolari di licenza di operatore di rete possono provvedere direttamente alla installazione delle infrastrutture, nonché richiedere al Ministero l'assegnazione, non a titolo oneroso, delle frequenze disponibili per i collegamenti in ponte radio.
  9. Ai titolari di licenza per operatore di rete si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera l), della legge 3 maggio 2004, n. 112.
  10. Il soggetto titolare di licenza di operatore di rete radiofonico nel fornire le risorse per il trasporto, la formattazione, la codifica e la multiplazione dei programmi e dei dati:
    1. rispetta le norme tecniche di emissione, adottando standard trasmissivi compatibili con le norme vigenti;
    2. rispetta le normative sanitarie, ambientali, urbanistiche e di assetto territoriale per l’installazione delle infrastrutture e delle apparecchiature, nonché le disposizioni relative alla condivisione o alla messa a disposizione degli impianti e dei siti;
    3. assicura la sicurezza del funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità, la messa a punto di procedure di gestione e di controllo degli impianti e delle apparecchiature, nonché l’impiego di personale adeguatamente qualificato al fine di garantire la massima qualità delle prestazioni rese a vantaggio dell’utenza;
    4. garantisce la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall’Autorità e l’uso efficiente delle risorse trasmissive;
    5. rispetta gli obblighi di copertura previsti dall’articolo 19.
  11. L’operatore di rete stabilisce, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e della normativa vigente, gli opportuni accordi tecnici e commerciali con i fornitori di contenuti i cui programmi vengono diffusi attraverso la propria rete e con i fornitori di servizi forniti attraverso la propria rete. L’operatore di rete non può modificare o alterare i programmi sonori, i programmi dati e i servizi o i programmi della società dell’informazione forniti da soggetti terzi ed è tenuto al rispetto dei limiti di cui all’articolo 22.
  12. L’operatore di rete in ambito nazionale può fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti autorizzati in ambito locale nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 24, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112;
  13. L’operatore di rete radiofonico in ambito locale può fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti in ambito nazionale, nel rispetto dei limiti previsti per questi ultimi dall’ art. 22 del presente regolamento.
Articolo 11
(Domanda per il rilascio della licenza di operatore di rete per la radiodiffusione sonora su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale)
  1. La domanda per ottenere la licenza di operatore di rete per la radiodiffusione sonora su frequenze terrestri, in ambito nazionale o locale, deve essere presentata dal richiedente al Ministero. Ciascuna domanda è diretta ad ottenere una sola licenza e deve contenere:
    1. i dati relativi al soggetto richiedente;
    2. l’indicazione dell’ambito nazionale o locale;
    3. il bacino di piano richiesto;
    4. l’eventuale uso di sistemi di codifica;
    5. l’impegno ad installare gli impianti in conformità, per caratteristiche, sistemi e modalità di funzionamento, alla normativa vigente, nonché alle disposizioni in materia antinfortunistica e di tutela ed igiene del lavoro;
    6. il progetto di rete comprensivo dei dati sulla copertura raggiungibile entro tre anni;
    7. il piano di massima economico-finanziario per i primi tre anni di esercizio dell’attività;
    8. l’eventuale richiesta di collegamenti di comunicazione elettronica;
    9. le tipologie di programmi e servizi che si intende distribuire nel blocco di programmi;
    10. la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento.
  2. Alla domanda per il rilascio della licenza deve essere allegata la seguente documentazione:
    1. certificazione rilasciata, nei quattro mesi precedenti la presentazione della domanda per il rilascio della licenza, dagli organi competenti riguardante la costituzione del richiedente in una delle forme previste dall’articolo 10, commi 3 o 4, rispettivamente per la licenza in ambito nazionale o per la licenza in ambito locale, con capitale sociale non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 10, commi 3 o 4, rispettivamente per la licenza in ambito nazionale o in ambito locale;
    2. certificato di nazionalità della società, qualora non italiana;
    3. elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengono anche indirettamente il controllo del soggetto richiedente siano a loro volta società deve essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente, il controllo;
    4. per le società consortili e per i consorzi, copia autentica dello statuto ed elenco dei soci alla data di presentazione della domanda;
    5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dei soggetti per i quali deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni;
    6. dichiarazione che gli amministratori e i legali rappresentanti non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione;
    7. per i soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, attestazione che il richiedente, o ciascuno dei soci del consorzio o della società consortile, sia in regola con il versamento dei canoni per l’esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica analogica e non sia incorso nella sanzione della revoca della concessione o dell’autorizzazione e documentazione comprovante il capitale sociale, interamente versato, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, calcolato sulla media degli ultimi tre esercizi antecedenti a quello di presentazione della domanda, ottenuto sommando i capitali sociali dei soggetti di cui si compone il consorzio o la società consortile.
  3. A garanzia del corretto espletamento degli obblighi assunti con la domanda di cui al comma 1, i richiedenti dovranno rilasciare adeguata fideiussione bancaria ovvero garanzia nelle forme previste dall’ordinamento vigente, secondo le modalità e gli importi che saranno determinati dal Ministero nel bando di cui all’art.13, comma 3.
Articolo 12
(Radiofrequenze utilizzabili)
  1. La trasmissione di programmi per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale su frequenze terrestri T- DAB deve essere effettuata nelle bande di frequenza previste per detti servizi, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e delle disposizioni in materia contenute nel presente regolamento.
  2. Qualora, pur nel rispetto delle prescrizioni contenute nella licenza ovvero nell’atto di assegnazione delle radiofrequenze, una stazione di radiodiffusione interferisca con altre stazioni radioelettriche legittimamente operanti, l'Autorità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove l'intervento degli organi del Ministero al fine di adottare le misure idonee ad eliminare tali disturbi.
  3. Il provvedimento di assegnazione delle radiofrequenze a ciascun operatore di rete è distinto dalla licenza ed il suo contenuto dipende dalla effettiva disponibilità di porzioni dello spettro elettromagnetico ed è assoggettato agli obblighi di cui all’articolo 12 della legge 3 maggio 2004, n. 112. Le modalità di assegnazione delle frequenze effettivamente disponibili alla data di entrata in vigore del presente regolamento nonché delle frequenze risultanti in esubero sono disciplinate agli articoli 13, 14 e 15.
Articolo 13
(Assegnazione delle radiofrequenze)
  1. Le frequenze sono assegnate per l’irradiazione all’interno dei bacini previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale per cui è stata richiesta la licenza di operatore di rete ai sensi dell’art.11.
  2. Al fine di consentire il completamento della fase di avvio dei mercati, a seguito della quale sarà data completa attuazione al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, agli operatori di rete titolari delle licenze di cui all’articolo 10 sono assegnate le frequenze della banda UHF-L previste dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale. Le frequenze della banda VHF- III, su base di non interferenza con le utilizzazioni televisive analogiche legittimamente esercite ai sensi dell’articolo 23, comma 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono assegnate a complemento ed integrazione della copertura in banda UHF-L, nei limiti delle previsioni dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle frequenze e degli accordi internazionali.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Ministero, sentita l’Autorità e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche private, adotta un bando recante i termini per il rilascio delle licenze di operatore di rete in ambito nazionale e locale ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, per l’utilizzazione delle frequenze di cui al comma 2, prevedendo un termine non inferiore a quattro mesi per la presentazione delle domande
  4. Qualora le frequenze individuate dal bando di cui al comma 3 risultino sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute in esito al medesimo bando, il Ministero, sentita l’Autorità, entro i successivi sessanta giorni provvede al rilascio delle licenze di operatore di rete ed assegna, con separato provvedimento, le radiofrequenze necessarie al funzionamento dell’impianto o della rete.
  5. Nel caso in cui, per specifici bacini di piano, le frequenze risultino insufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute in esito al bando di cui al comma 3, il Ministero, sentita l’Autorità, promuove l’accordo tra i richiedenti per la condivisione delle medesime risorse frequenziali, in accordo con i principi di cui all’articolo 18. Qualora l’accordo non intervenga entro il termine specificato nel bando di cui al comma 3, il Ministero, sentita l’Autorità, adotta una procedura di selezione comparativa da espletare secondo i criteri stabiliti all’articolo 14.
  6. Nel caso in cui, per specifici bacini di piano, le risorse frequenziali risultino in esubero rispetto alle richieste pervenute in esito al bando di cui al comma 3, il Ministero adotta le procedure di cui all’articolo 15.
  7. Successivamente alla conclusione della fase di avvio dei mercati le frequenze della banda VHF-III di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale sono prioritariamente assegnate ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, per il completamento della copertura, secondo le procedure che saranno individuate dall’Autorità con il provvedimento di cui all’articolo 19, comma 3.
Articolo 14
(Procedura di selezione comparativa)
  1. Il Ministero notifica a tutti i soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, che hanno presentato domanda per il rilascio della licenza di operatore di rete ai sensi del bando di cui all’articolo 13, comma 3, per i bacini di piano nei quali le frequenze assegnabili sono risultate insufficienti e per la cui condivisione non è intervenuto l’accordo tra i richiedenti ai sensi dell’articolo 13, comma 5, l’avvio della procedura di selezione comparativa.
  2. La selezione comparativa di cui al comma 1 avviene sulla base dei seguenti elementi:
    1. qualità del progetto di rete e del piano di massima economico-finanziario.
    2. potenzialità economica del soggetto richiedente valutata in base al capitale sociale, interamente versato, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, calcolato sulla media degli ultimi tre esercizi antecedenti a quello di presentazione della domanda. Per i consorzi o le società consortili la potenzialità economica viene valutata anche sommando i capitali sociali dei soggetti di cui si compone il consorzio o la società consortile.
    3. tipologie di programmi e servizi che si intendono irradiare nel blocco di programmi, con particolare riguardo a quelli di informazione e di pubblica utilità.
    4. esperienza maturata nel settore radiofonico, anche con riferimento ai singoli soggetti partecipanti al consorzio o alla società consortile, ivi comprese le conoscenze e o esperienze nel settore della radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale.
  3. Il valore da assegnare a ciascuno degli elementi di cui al comma 2 è fissato dal Ministero nel bando di cui all’articolo 13, comma 3. Costituisce titolo preferenziale per l’ottenimento della licenza la costituzione del richiedente in consorzio o società consortile.
  4. Ai fini della selezione comparativa di cui al comma 1, gli elementi relativi al singolo soggetto di cui si compone il consorzio o la società consortile sono valutati una volta sola, indipendentemente dal numero di consorzi o società consortili ai quali il soggetto partecipa. A tal fine i soggetti partecipanti a consorzi o a società consortili devono specificare nella domanda presentata dal consorzio o dalla società consortile se la partecipazione avviene in uno solo di essi o in più consorzi o società consortili, e, in tal caso, a favore di quale consorzio o società consortile i propri elementi devono essere valutati.
  5. Ai fini del rispetto della condizione di cui all’articolo 24, comma 1, lettera c), ultimo periodo, della legge 3 maggio 2004, n. 112, gli elementi relativi ai soggetti partecipanti a consorzi o società consortili vengono valutati ove vi sia corrispondenza tra il bacino di utenza oggetto della concessione o autorizzazione per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica del singolo soggetto e quello richiesto dal consorzio o dalla società consortile in sede di presentazione della domanda.
  6. Al termine della valutazione comparativa il Ministero compila due separate graduatorie delle domande pervenute, una per l’ambito nazionale e una per l’ambito locale, relative ai bacini di piano in cui le frequenze disponibili sono risultate insufficienti e provvede, verificata la rispondenza dei bacini di utenza richiesti a quelli oggetto dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica, al rilascio delle licenze di operatore di rete ai soggetti collocati in graduatoria,nel rispetto del principio di cui all’articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 3 maggio 2004, n. 112. L’assegnazione delle frequenze è disposta con separato provvedimento entro sessanta giorni dal rilascio della licenza.
Articolo 15
(Assegnazione delle radiofrequenze in esubero)
  1. Il Ministero, nel caso in cui, per specifici bacini di piano, le frequenze siano risultate in esubero rispetto alle richieste pervenute in esito al bando di cui all’articolo 13, comma 3, pubblica nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel proprio sito Internet un avviso relativo alle frequenze ancora disponibili nei predetti bacini, invitando i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, nonché i soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, a presentare domanda per il rilascio delle licenze di operatore di rete nei predetti bacini secondo le modalità di cui all’articolo 11.
  2. Il Ministero, mediante le forme di cui al comma 1, dà notizia della prima domanda pervenuta e fissa il termine di un mese per l’invio di ulteriori domande per il medesimo bacino di utenza. Decorso il periodo di un mese dalla pubblicazione dell’avviso, senza che siano pervenute domande di ottenimento della licenza di operatore di rete e di assegnazione delle frequenze in numero superiore alla frequenze disponibili nel predetto bacino, il Ministero procede al rilascio della licenza di operatore di rete e del provvedimento di assegnazione delle frequenze ai soggetti che ne hanno fatto richiesta in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 10. Qualora nel predetto periodo di un mese pervengano domande che eccedono il numero delle risorse assegnabili, il Ministero, sentita l’Autorità, procedere alla valutazione delle medesime secondo la procedura di cui all’articolo 14, dandone preventiva comunicazione ai richiedenti. Alla procedura di cui al presente comma non si applica quanto previsto dall’articolo 14, comma 5.
  3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 è ripetuta almeno ogni due anni per le frequenze non assegnate e per quelle resesi disponibili a seguito di rinunce, revoche o riduzioni di assegnazione.
Articolo 16
(Progetto dell'impianto o della rete)
  1. Il progetto dell’impianto o della rete, da allegare alla domanda di cui all’articolo 13, redatto in conformità con le prescrizioni del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, può comprendere una o più stazioni di radiodiffusione. La costituzione della rete deve risultare da una descrizione anche grafica, riportata su un supporto informatico compatibile con la base di dati che verrà indicata dal Ministero nel bando di cui all’articolo 13, comma 3, sentita l’Autorità, nella quale sono indicate tutte le stazioni di radiodiffusione e le relative aree di servizio nonché gli eventuali impianti di collegamento, compresi quelli tra le sedi di produzione e i trasmettitori di radiodiffusione.
  2. Il progetto deve essere redatto nel rispetto dei limiti e dei valori relativi alle emissioni radioelettriche fissati dalla normativa vigente.
  3. Il Ministero, sentita l’Autorità, può disporre modifiche al progetto di rete o a ciascuno dei singoli impianti che la compongono.
Articolo 17
(Verifiche sugli impianti)
  1. Gli impianti oggetto della licenza per la radiodiffusione radiofonica in tecnica digitale su frequenze terrestri devono essere costituiti esclusivamente da apparecchiature conformi alla normativa vigente.
  2. Il Ministero procede alla verifica degli impianti anche presso le sedi del licenziatario, che è tenuto a consentire, in qualsiasi momento, libero accesso agli incaricati.
Articolo 18
(Condivisione di infrastrutture e impianti)
  1. I titolari di licenza di operatore di rete radiofonica in ambito nazionale o locale, anche congiuntamente tra loro, possono impiegare anche le infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all'uso in comune di infrastrutture tecniche, infrastrutture civili e impianti, limitatamente alle attività oggetto della licenza e nel rispetto dei limiti previsti dalle emissioni elettromagnetiche e dai piani di assegnazione delle frequenze. Ulteriori modalità di condivisione sono stabilite dall’Autorità con il regolamento di cui all’articolo 12, comma 7, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
  2. L’ubicazione e l’uso comune delle infrastrutture sono oggetto di accordi commerciali e tecnici tra le parti interessate. Alle eventuali controversie si applica la disposizione di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Articolo 19
(Obblighi di copertura)
  1. I titolari di licenza di operatore di rete radiofonica in ambito nazionale, nella fase di avvio dei mercati ed avvalendosi delle frequenze previste all’articolo 13, comma 2, devono realizzare, a decorrere dalla data di assegnazione delle frequenze, la copertura di almeno un terzo dei capoluoghi di regione entro tre anni.
  2. I titolari di licenza di operatore di rete radiofonica in ambito locale, nella fase di avvio dei mercati ed avvalendosi delle frequenze previste all’articolo 13, comma 2, devono realizzare, a decorrere dalla data di assegnazione delle frequenze, la copertura di almeno il 30% della popolazione del bacino locale entro tre anni.
  3. Ulteriori obblighi di copertura sono stabiliti dall’Autorità a seguito del completamento della fase di avvio dei mercati, sulla base dell’utilizzo di tutte le frequenze previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale.
Articolo 20
(Durata delle licenze, revoca e contributi)
  1. Le licenze hanno una validità di 20 anni e sono rinnovabili conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e possono essere cedute a terzi soltanto previo assenso del Ministero delle comunicazioni, sentita l’Autorità, salvo quanto previsto dal comma 2. Ai fini dell’assenso il Ministero verifica che il soggetto subentrante sia in possesso dei medesimi requisiti previsti per il rilascio della licenza.
  2. La licenza conseguita dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, può essere ceduta solo conformemente alle norme che disciplinano la cessione di intera azienda o di ramo di azienda nel campo della radiodiffusione sonora in tecnica analogica.
  3. La licenza si estingue in caso di scadenza del termine di cui al comma 1 senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonché nei casi di rinuncia del soggetto autorizzato, di dichiarazione di fallimento ovvero di sottoposizione ad altra procedura concorsuale, salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all’esercizio dell’attività d’impresa.
  4. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio della licenza comporta la decadenza dalla medesima.
  5. Se il titolare di una licenza non ottempera a una delle condizioni indicate nella licenza stessa, il Ministero, sentita l’Autorità, può sospendere, modificare o revocare la licenza individuale o imporre in maniera proporzionata misure specifiche per garantire tale ottemperanza. Il Ministero, eccetto i casi di violazioni ripetute da parte della suddetta impresa, può richiedere l'adozione di misure adeguate entro un mese a decorrere dal suo intervento. Se l'impresa ottempera a quanto richiesto dal Ministero, questo, entro due mesi dal suo intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se l'impresa non ottempera a quanto richiesto dal Ministero, questo, entro due mesi dal suo intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento motivandolo. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata entro sette giorni dall'adozione.
  6. A titolo di contributo delle spese di istruttoria e per i costi amministrativi della gestione del titolo amministrativo, il soggetto licenziatario è tenuto al pagamento:
    1. della somma di euro 6.000 (seimila euro) per una rete in ambito nazionale;
    2. della somma di euro 600 (seicento euro) per una rete in ambito locale; tale contributo è ridotto, per ogni bacino provinciale oltre il primo, del cinquanta per cento e, in ogni caso, la somma complessiva da versare a titolo di contributo non può essere superiore a euro 2.000 (duemila euro).
  7. Il contributo di cui al comma 6 deve essere corrisposto dal licenziatario all’atto di presentazione della domanda.
  8. I contributi per l’uso delle risorse scarse sono dovuti a partire dall’anno 2008 e verranno determinati dall’Autorità con successivo provvedimento.
Articolo 21
(Fornitura dei servizi interattivi e della guida ai programmi)
  1. Ai fini della fornitura dei servizi della società dell’informazione e dei servizi interattivi, gli operatori di rete nazionali e locali possono stabilire accordi di interconnessione fra loro ed interconnettere le loro reti ad altre reti di comunicazione elettronica, secondo la disciplina degli accordi in materia di interconnessione di reti di comunicazione elettronica prevista dalla vigente disciplina.
  2. Gli operatori di rete in ambito nazionale e locale ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale e locale possono stabilire accordi tecnici ed economici con i soggetti autorizzati alla fornitura della guida elettronica ai programmi.
CAPO V
NORME A TUTELA DEL PLURALISMO DELL’INFORMAZIONE, DELLA TRASPARENZA, DELLA CONCORRENZA E DELLA NON DISCRIMINAZIONE
Articolo 22
(Limiti alle autorizzazioni alla fornitura di contenuti)
  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112 per la fase successiva alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, nella fase di avvio dei mercati i fornitori di contenuti autorizzati ai sensi dell’articolo 3, comma 12, del presente regolamento hanno accesso prioritario alla capacità trasmissiva dei blocchi di diffusione degli operatori di rete di cui all’articolo 10, comma 1, limitatamente ad un solo programma per ciascun fornitore di contenuti.
  2. In presenza di risorse insufficienti a soddisfare tutte le richieste da parte dei fornitori di contenuti di cui all’articolo 3, comma 12, sono soddisfatte, con carattere di priorità, le richieste dei fornitori di contenuti che, singolarmente o in consorzio o in società consortile abbiano ottenuto la licenza di operatore di rete ai sensi degli articoli 13, 14 o 15, nel bacino oggetto della richiesta di autorizzazione, limitatamente ad un solo programma per ciascun fornitore di contenuti.
  3. Con successivo provvedimento l’Autorità determina i criteri che garantiscano, in presenza di risorse insufficienti a soddisfare tutte le richieste da parte dei fornitori di contenuti di cui all’articolo 3, l’accesso ai fornitori di contenuti non riconducibili agli operatori di rete, in base alla qualità della programmazione, al pluralismo informativo a livello locale, alla natura comunitaria e alla tutela delle minoranze linguistiche, in condizioni di parità di trattamento. Nel medesimo provvedimento l’Autorità stabilisce le norme in materia di limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati.
  4. Uno stesso soggetto o soggetti tra loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2, commi 16, 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono essere contemporaneamente titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e locale. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, i marchi, le denominazioni e gli identificativi utilizzati per la fornitura di programmi in ambito locale devono essere distinti da quelli utilizzati per la fornitura di programmi in ambito nazionale. Alle diffusioni interconnesse si applica quanto previsto dall’articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dall’articolo 8 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
  5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 13, uno stesso fornitore di contenuti in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro controllati o collegati, può irradiare il segnale fino a una copertura massima di quindici milioni di abitanti.
  6. I soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale sono tenuti a diffondere il medesimo programma radiofonico ed i medesimi programmi dati, nonchè gli identificativi ad essi associati, su tutto il territorio nazionale, fatta salva l’articolazione locale delle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo di cui alla normativa vigente.
  7. Il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotta un sistema di contabilità separata per ciascuna attività oggetto di autorizzazione.
Articolo 23
(Norme di razionale e corretto esercizio e vincoli di utilizzo delle radiofrequenze)
  1. L’operatore di rete può utilizzare le frequenze di emissione per la fornitura di tutti i servizi di comunicazione sonora, visiva e multimediale ed è soggetto al vincolo di:
    1. utilizzare prevalentemente, rispetto a servizi dati e interattivi, le radiofrequenze assegnate per la diffusione dei programmi radiofonici dei fornitori di contenuti autorizzati;
    2. utilizzare effettivamente le radiofrequenze assegnate consentendo di soddisfare le richieste di accesso alla rete da parte dei fornitori di contenuti autorizzati e, in via prioritaria, da parte dei fornitori di contenuti autorizzati ai sensi dell’articolo 3, comma 12, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 2;
    3. rispettare i criteri di cui all’articolo 22 in materia di limiti ai fornitori di contenuti.
  2. L’operatore di rete, ai fini del rispetto di quanto previsto al comma 1, definisce la capacità trasmissiva del singolo blocco da destinare alla diffusione di programmi radiofonici in misura non inferiore a cinque programmi e quella da destinare ai servizi e programmi dati.
Articolo 24
(Obblighi di trasparenza dell’operatore di rete)
  1. L’operatore di rete che sia anche fornitore di contenuti adotta un sistema di contabilità separata, per ciascun titolo abilitativo.
  2. L’operatore di rete è tenuto a:
    1. garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi, ai fini di stabilire i necessari accordi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a società collegate e controllate;
    2. non effettuare discriminazioni, nello stabilire gli opportuni accordi tecnici, in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, fermo restando il diritto prioritario dei consorziati o dei soci delle società consortili a disporre della capacità trasmissiva interna a ciascun singolo blocco;
    3. utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete. Le informazioni ottenute non devono essere trasmesse ad altre società controllate e collegate, nonché a terzi.
Articolo 25
(Disciplina degli accordi fra operatori di rete e fornitori di contenuti e di servizi)
  1. La fornitura di capacità trasmissiva nonché degli elementi ad essa connessi, da parte degli operatori di rete ai fornitori di servizi e contenuti che non siano tra loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2, commi 16, 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e dell’articolo 2359, comma 3, del codice civile, avviene sulla base di una negoziazione commerciale nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento. Per la risoluzione di eventuali controversie tra operatori di rete e fornitori di contenuti si applica l'articolo 1, comma 11, della predetta legge 31 luglio 1997, n. 249.
  2. Gli accordi di cui al precedente comma sono preventivamente comunicati all’Autorità al fine della verifica del rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
CAPO VI
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO
Articolo 26
(Abilitazione alle diffusioni radiofoniche in tecnica digitale)
  1. Ferma restando la riserva di cui all’articolo 2-bis, comma 9, della legge n. 66/2001, nella fase di avvio dei mercati la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è abilitata alla diffusione di trasmissioni radiofoniche terrestri e di servizi dati in tecnica digitale su un blocco di diffusione radiofonico T-DAB per la effettuazione di diffusioni in chiaro in banda UHF- L., che deve essere distinto dagli eventuali blocchi di programmi contenenti programmi di altri operatori radiotelevisivi.
  2. Al fine di accelerare lo sviluppo della radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale, la concessionaria di cui al comma 1 si impegna a consentire, a condizioni commerciali, la coubicazione e la condivisione dei propri impianti, inclusi edifici o tralicci, con altri operatori di rete per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale. Ulteriori modalità di condivisione sono stabilite dall’Autorità con il regolamento di cui all’articolo 12, comma 7, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 27
(Disposizioni transitorie)
  1. Con l’adozione del presente regolamento termina la fase sperimentale per la diffusione radiofonica in tecnica digitale di cui all’articolo 2-bis, comma 3, della legge n. 66/2001 e all’articolo 31 della delibera n. 435/01/CONS.
  2. I soggetti in possesso di abilitazioni conseguite ai sensi dell’art. 31 della delibera n. 435/01/CONS sono tenuti a conformarsi al presente regolamento nel richiedere le autorizzazioni alla fornitura di programmi e le licenze di operatore di rete.
Articolo 28
(Disposizioni finali)
  1. Salvo che il fatto costituisca reato e nel caso in cui non risultino applicabili le specifiche sanzioni stabilite per le violazioni degli obblighi e dei divieti di cui al presente regolamento, ivi compresi quelli contenuti nelle domande di autorizzazione e licenza, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  2. L’Autorità si riserva di adeguare le disposizioni del presente provvedimento in relazione all’andamento della fase di avvio dei mercati, al programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale e all’evoluzione della normativa nazionale e comunitaria e, in ogni caso, entro la scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni televisive su frequenze terrestri dalla tecnica analogica alla tecnica digitale

Fonte: AGCOM

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