DELIBERAZIONE 7 marzo 2007
Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera 435/01/CONS e successive modificazioni. Disciplina della cessione del quaranta per cento della capacita' trasmissiva delle reti digitali terrestri.
(Deliberazione n. 109/07/CONS)
(GU n. 66 del 20-3-2007)

  L'AUTORITA'

  Nella riunione del consiglio del 7 marzo 2007;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti  per  lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per
evitare  la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel
settore  radiotelevisivo», convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66 e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante
«Codice  delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo
unico  della  radiotelevisione»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - supplemento
ordinario;
  Vista  la  delibera  n.  435/01/CONS, del 15 novembre 2001, recante
«Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre
in  tecnica  digitale»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica   italiana   del  6 dicembre  2001,  n.  284,  supplemento
ordinario n. 259, e successive modificazioni e integrazioni;
  Vista la delibera n. 253/04/CONS, del 3 agosto 2004, recante «Norme
a  garanzia  dell'accesso  dei  fornitori di contenuti di particolare
valore  alle  reti per la televisione digitale terrestre», pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  197  del
23 agosto 2004;
  Vista  la  delibera  n.  136/05/CONS,  del  2 marzo  2005,  recante
«Interventi  a  tutela  del  pluralismo ai sensi della legge 3 maggio
2004,  n.  112», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dell'11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;
  Vista  la  delibera  n.  264/05/CONS,  del  6 luglio  2005, recante
«Disposizioni  attuative degli articoli 1, comma 1, lettera a), n. 2,
e  2,  comma 2,  della  delibera  n.  136/05/CONS»,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 184 del 9 agosto
2005;
  Vista  la  delibera  n.  163/06/CONS,  del  22 marzo  2006, recante
«Approvazione   di  un  programma  di  interventi  volto  a  favorire
l'utilizzazione   razionale  delle  frequenze  destinate  ai  servizi
radiotelevisivi  nella  prospettiva  della  conversione  alla tecnica
digitale»;
  Considerato  che  il  programma  di  interventi  di cui alla citata
delibera   n.   163/06/CONS   prevede   l'aggiornamento  dell'attuale
regolamentazione  della televisione digitale terrestre, contenuta nel
regolamento  di  cui alla delibera n. 435/01/CONS, sulla cessione del
40   per  cento  della  capacita'  trasmissiva  delle  reti  digitali
terrestri,  di  cui alla legge n. 66/2001 e all'art. 25, comma 2, del
testo  unico  della  radiotelevisione,  individuando  meccanismi  che
rendano   effettiva   e   sostanziale   tale  cessione  di  capacita'
trasmissiva  a soggetti indipendenti, in termini di trasparenza delle
condizioni  imposte  e di scelta dei soggetti contraenti, ai fini del
rafforzamento   del   pluralismo   e  della  concorrenza  e  dell'uso
efficiente delle frequenze;
  Considerato  che  i  criteri  da seguire per la modifica del citato
regolamento  di  cui  alla  delibera  n.  435/01/CONS,  stabiliti dal
programma  di  interventi  approvato  con la delibera n. 163/05/CONS,
prevedono:
    1)   maggiore   garanzia  che  i  fornitori  di  contenuti  siano
effettivamente  indipendenti  con revisione dei criteri fissati dalla
delibera  n.  253/04/CONS. In particolare occorre garantire che il 40
per  cento  della  capacita'  trasmissiva  sia  destinata, secondo le
previsioni  della  legge  n.  66/2001,  a  programmi  e servizi ed ai
soggetti   che   non   siano  societa'  controllanti,  controllate  o
collegate,  ai  sensi  dell'art.  2,  commi 17  e  18  della legge n.
249/1997,  trasfusi  nell'art. 43, commi 13, 14 e 15, del testo unico
della  radiotelevisione,  compresi  quelli gia' operanti da satellite
ovvero  via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora
raggiunto  la  copertura  minima ai sensi dell'art. 3, comma 5, della
medesima legge n. 249/1997;
    2)   valutazione   preventiva   da  parte  dell'Autorita',  della
rispondenza  della  cessione  della  capacita'  trasmissiva  ai nuovi
criteri  individuati,  in  particolare  identificazione  tramite  una
procedura  competitiva gestita dall'Autorita' (come in Francia ovvero
in  Svezia)  di una griglia minima di programmi (channel-line-up) che
sia garantita su tutto il territorio nazionale;
    3)  un  regime  di  interconnessione e di interoperabilita' per i
servizi;
  Vista la delibera n. 663/06/CONS del 23 novembre 2006, con la quale
l'Autorita' ha adottato lo schema di provvedimento recante «Modifiche
e   integrazioni   della   delibera   n.   435/01/CONS  e  successive
modificazioni.  Cessione  del  40%  della capacita' trasmissiva delle
reti digitali terrestri», sottoposto a consultazione pubblica;
  Avuto  riguardo  ai  contributi pervenuti in sede di consultazione,
che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti.
  Secondo   alcuni  partecipanti  alla  consultazione  la  previsione
dell'art.  29-bis, comma 3, dello schema di provvedimento, secondo la
quale  i  contratti  di  fornitura di capacita' trasmissiva in essere
alla  data  di  entrata in vigore del provvedimento, qualora incidano
sulla  quota  del 40 per cento, non possano essere prorogati oltre la
loro  scadenza  naturale,  non  consente  agli  attori del mercato di
operare  in  un  clima di certezza dei rapporti giuridici soprattutto
nella fase iniziale di crescita della piattaforma digitale terrestre.
La  non  applicabilita'  di  clausole  stabilite  fra  le  parti  che
comportano  un  rinnovo  automatico  o una prelazione in favore degli
editori  che  attualmente  usufruisco di questa capacita' opererebbe,
con  effetto retroattivo, su accordi gia' negoziati fra gli operatori
di  rete  ed i fornitori di contenuti. In termini concorrenziali, gli
attuali fornitori di contenuti che gia' stanno investendo nel settore
favorendo  la  migrazione  di  nuovi  utenti  verso  il sistema della
televisione  digitale  terrestre,  potrebbero  perdere  il  vantaggio
competitivo maturato a favore di nuovi entranti.
  Al  riguardo,  si rileva che la citata previsione regolamentare non
ha   carattere   retroattivo,   nel   senso   che  non  impedisce  la
continuazione  dei contratti in essere, ma vieta la loro possibilita'
di proroga oltre la naturale scadenza, al fine di rendere applicabile
in  tempi  ragionevoli il nuovo meccanismo di accesso alla riserva di
capacita'  trasmissiva,  finalizzato ad introdurre un piu' alto grado
di  concorrenza  e  un maggior pluralismo del sistema radiotelevisivo
attraverso  la  revisione  dei  criteri  dettati  dalle  delibere  n.
253/04/CONS e n. 264/05/CONS.
  Il  rischio  di  perdita  del vantaggio competitivo, evidenziato da
alcuni  partecipanti,  attiene  alla  sfera soggettiva dell'attivita'
d'impresa, mentre l'Autorita' deve considerare gli interessi di tutti
i  potenziali  soggetti  che hanno titolo per accedere alla capacita'
trasmissiva,  i quali devono avere la possibilita' di concorrere alla
quota  oggetto  di riserva, secondo condizioni eque trasparenti e non
discriminatorie.  Va inoltre considerato che tra i criteri tecnici ed
economici  di valutazione e comparazione delle domande e' previsto il
parametro  relativo  alle  «esperienze  maturate  nel  settore  delle
comunicazioni»,  che  consente  di  effettuare  una valutazione delle
domande di accesso alla capacita' trasmissiva anche in relazione alle
esperienze maturate nel settore della televisione digitale terrestre.
  Appare,  comunque,  opportuno,  integrare  la  citata  disposizione
prevedendo che la capacita' trasmissiva gia' utilizzata al momento di
entrata  in  vigore del provvedimento, fermo restando il rispetto del
divieto  di  prorogare  i  contratti  in  essere  oltre  la  naturale
scadenza, possa essere utilizzata dall'attuale fornitore di contenuti
fino  al  momento dell'assegnazione della predetta capacita' ad altro
eventuale  soggetto  in  base  alla  nuova procedura. Cio' al fine di
evitare  periodi  di  non  utilizzo  della  capacita' trasmissiva che
potrebbero  compromettere sia il principio di effettiva utilizzazione
delle   frequenze  che  quello  della  remunerazione  spettante  agli
operatori per la cessione della capacita' trasmissiva.
  Secondo   alcuni   partecipanti  la  previsione  dell'art.  29-bis,
comma 6,  dello  schema  di  provvedimento,  che stabilisce un titolo
preferenziale  di  accesso alla capacita' trasmissiva per i fornitori
di  contenuti in chiaro, comporterebbe una limitazione per l'ingresso
di  editori  indipendenti  non  dotati  di ampie risorse, quanto meno
nella fase di avvio del mercato. I partecipanti sostengono come, data
la  concentrazione  delle  risorse  pubblicitarie  in  capo  a  pochi
soggetti,  sia importante per gli editori minori poter accedere anche
ai  ricavi da offerte a pagamento. Infatti, limitando la possibilita'
di  accesso  ai  programmi  in  chiaro,  si  rischia  di  favorire le
televisioni  generaliste  ed  il  monopolio  dell'attuale piattaforma
unica  di pay-TV satellitare, invece di rafforzare il pluralismo e la
concorrenza del settore.
  Da  un'analisi  complessiva del sistema normativo vigente si ricava
che  la  previsione  di  un  titolo  preferenziale per i fornitori di
contenuti  in  chiaro  mira  a  garantire  il  pluralismo nel settore
radiotelevisivo,  obiettivo  che  si realizza piu' facilmente con una
programmazione   largamente   accessibile  a  tutti  gli  utenti.  La
previsione  appare,  inoltre,  in  linea  con  il principio stabilito
dall'art.   4,   comma 1,   lettera f),   del   testo   unico   della
radiotelevisione il quale prevede «la diffusione di un congruo numero
di  programmi  radiotelevisivi  nazionali e locali in chiaro, ponendo
limiti alla capacita' trasmissiva destinata ai programmi criptati».
  Tuttavia,   avuto   riguardo   agli  obiettivi  di  sviluppo  della
concorrenza  nel  settore  e nel rispetto del citato principio recato
dal  testo  unico  della  radiotelevisione,  l'osservazione formulata
puo',  in  linea di principio, essere accolta prevedendo in luogo del
titolo  preferenziale per l'accesso da parte dei fornitori in chiaro,
l'applicazione  nel  disciplinare  del principio stabilito dal citato
testo  unico  di  un congruo numero di programmi in chiaro rispetto a
quelli criptati.
  Lo  schema  di  provvedimento  delinea un iter al termine del quale
l'Autorita'  provvedera'  ad assegnare, secondo criteri di efficienza
allocativa,  la  capacita' trasmissiva disponibile in base all'ordine
di  graduatoria  e  alle  preferenze  espresse  in sede di domanda di
accesso.  Alcuni soggetti hanno formulato delle perplessita' di fondo
su  questa procedura, definendola eccessivamente ingerente ovvero non
proporzionata   rispetto   all'obiettivo   di  garantire  un  accesso
pluralista alle risorse trasmissive.
  Segnatamente,  diversi operatori hanno sollevato perplessita' circa
l'attribuzione  all'Autorita'  del  ruolo  di gestore della capacita'
trasmissiva,   che  non  troverebbe  alcuna  rispondenza  nel  quadro
legislativo,  dal  quale  sarebbe  parimenti  estranea  l'idea  della
griglia   minima  di  programmi  destinata  a  determinarsi  per  via
amministrativa.  Alcuni  operatori  sottolineano che un provvedimento
cosi'  incisivo  necessita  di  una verifica circa l'esistenza di una
«market  failure»,  che giustifichi l'intervento del regolatore nella
fase di assegnazione della capacita' trasmissiva, dato che essa viene
in buona parte sottratta alle dinamiche di mercato.
  Secondo   le   tesi   prospettate,   il   rispetto  degli  obblighi
regolamentari   relativi   alla  cessione  del  40%  della  capacita'
trasmissiva  dovrebbe  avvenire  mediante  un vigilanza ex post sugli
accordi  liberamente  conclusi dalle imprese e non ex ante attraverso
una procedura amministrativa di selezione.
  Al  riguardo si deve, in primo luogo, osservare che la tutela della
garanzia  dell'accesso  alle reti di comunicazione costituisce un dei
compiti assegnati all'Autorita' dalla sua legge istitutiva. L'art. 1,
comma 6,   lettera c),  numero  2),  della  legge  n.  249  del  1997
attribuisce   infatti   all'Autorita'   la   funzione   di  garantire
l'applicazione  «delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle
infrastrutture  di comunicazione, anche attraverso la predisposizione
di  specifici  regolamenti».  Le  norme  di  legge  succedutesi hanno
confermato  tale  orientamento  del  legislatore  in  particolare per
quanto  riguarda  le  reti  di  radiodiffusione televisiva in tecnica
digitale  terrestre.  La  legge  n.  66  del  2001, che ha introdotto
l'obbligo  di  riserva  del  40 per cento della capacita' trasmissiva
delle  reti digitali terrestri da parte dei soggetti titolari di piu'
di  una concessione televisiva, ha, infatti, attribuito all'Autorita'
il  compito di definire con regolamento le condizioni per il rilascio
dei   titoli   abilitativi   per   la   diffusione   di  trasmissioni
radiotelevisive  in  tecnica  digitale,  nell'osservanza dei seguenti
criteri direttivi:
    a) distinzione  tra  i  soggetti  che  forniscono i contenuti e i
soggetti  che  provvedono  alla  diffusione, con individuazione delle
rispettive  responsabilita',  anche  in  relazione alla diffusione di
dati,  e  previsione  del  regime  della  licenza  individuale  per i
soggetti che provvedono alla diffusione;
    b) previsione  di  norme atte a favorire la messa in comune delle
strutture di trasmissione;
    c) definizione  dei  compiti degli operatori, nell'osservanza dei
principi  di  pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela
della concorrenza e di non discriminazione;
    d) previsione  in  ogni  blocco  di  diffusione, oltre ai servizi
multimediali  veicolati,  di  almeno cinque programmi radiofonici per
almeno tre programmi televisivi;
    e) obbligo  di  diffondere  il  medesimo  programma  e i medesimi
programmi  dati  sul  territorio  nazionale  da  parte  dei  soggetti
operanti  in  tale  ambito e identificazione dei programmi irradiati,
fatta   salva   l'articolazione   anche   locale  delle  trasmissioni
radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico;
    f) previsione  delle  procedure  e  dei termini di rilascio delle
licenze e delle autorizzazioni;
    g) previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva
trasformazione   delle  trasmissioni  dalla  tecnica  analogica  alla
tecnica digitale;
    h) obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva
in chiaro.
  L'Autorita',  sulla base dei citati principi direttivi ha approvato
con   delibera   n.   435/01/CONS   il   regolamento   relativo  alla
radiodiffusione  terrestre in tecnica digitale, che al capo V - Norme
a  tutela  del pluralismo dell'informazione, della trasparenza, della
concorrenza  e  della  non  discriminazione,  prevede  i  limiti alle
autorizzazione  alla  fornitura dei contenuti (art. 24), gli obblighi
di  trasparenza  del  fornitore  di contenuti (art. 25), i vincoli di
utilizzo  delle radiofrequenze (art. 26), gli obblighi di trasparenza
dell'operatore  di  rete  (art.  27), la disciplina degli accordi tra
operatori di rete e fornitori di contenuti (art. 28), i provvedimenti
a  tutela  del  pluralismo e della concorrenza (art. 29), basati, tra
l'altro,   su  criteri  che  garantiscano,  in  presenza  di  risorse
insufficienti,  l'accesso  alle radiofrequenze da parte dei fornitori
di  contenuti  non  riconducibili  direttamente o indirettamente agli
operatori  di  rete.  Nel  solco  di  tale  disciplina regolamentare,
l'Autorita'  ha  in  seguito  adottato la delibera n. 253/04/CONS del
3 agosto 2004, che contiene le disposizione minime di riferimento che
gli  operatori  di  rete devono rispettare per garantire accesso alle
reti digitali terrestre da parte dei fornitori di particolare valore.
Nel  preambolo di tale provvedimento, l'Autorita' ha osservato che il
nuovo  quadro  regolamentare delle reti di comunicazione elettronica,
recepito  in  Italia dal codice delle comunicazioni elettroniche, non
si  applica  «ai  contenuti  dei  servizi  forniti  mediante  reti di
comunicazione  elettronica e lascia impregiudicate le misure adottate
a   livello  nazionale  per  promuovere  la  diversita'  culturale  e
linguistica   e   per   assicurare   il   pluralismo   dei  mezzi  di
comunicazione»  ed,  inoltre, che il citato provvedimento costituisce
«un  primo  provvedimento  che,  in  attuazione  di  quanto  previsto
dall'art.  29,  comma 1,  lettere a) e b), prevedeva norme a garanzia
dell'accesso   alle  reti  digitali  terrestri  per  i  fornitori  di
contenuto   di   «particolare  valore»  per  il  «sistema  televisivo
nazionale e locale».
  Il  decreto  legislativo  n.  177  del 2005, recante il testo unico
della   radiotelevisione,   ha  mantenuto  inalterato  tale  impianto
normativo  e  regolamentare.  L'art. 5, comma 1, lettera e), punto 2,
del  testo unico prevede, infatti, che gli operatori di rete: «cedano
la propria capacita' trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto
dei  principi  e  dei  criteri  fissati dal regolamento relativo alla
radiodiffusione  terrestre  in tecnica digitale, di cui alla delibera
dell'Autorita'  del  15 novembre  2001,  n.  435/01/CONS».  Il potere
regolamentare  dell'Autorita'  in materia e' ulteriormente confermato
dal  successivo  art. 25 (disciplina dell'avvio delle trasmissioni in
tecnica   digitale)   che   richiama  esplicitamente  il  regolamento
approvato  con  delibera n. 435 del 2001, cui e' demandato il compito
di  specificare  i  limiti  e i termini delle trasmissioni in tecnica
digitale    fino   «alla   completa   conversione   delle   reti»   e
«all'attuazione  del  piano nazionale di assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica digitale».
  L'insieme  delle  disposizioni  normative  sopramenzionate  affida,
pertanto,  all'Autorita' un ampio potere di regolamentare lo sviluppo
della   diffusione   televisiva  in  tecnica  digitale,  comprese  le
modalita' di cessione della capacita' trasmissiva delle reti digitali
terrestri,  garantendo  l'uso  efficiente  e pluralistico della nuova
tecnologia,  potere che va esercitato nell'osservanza del criterio di
proporzionalita'.   Sul   punto   e'   di   tutta   evidenza  che  la
regolamentazione  esistente  non  e' stata in grado di assicurare una
effettiva  e  sostanziale  cessione  del 40 per cento della capacita'
trasmissiva  in  favore  di  soggetti  indipendenti  e che allo stato
attuale,  nonostante  un accettabile sviluppo in termini di copertura
delle reti digitali terrestre, non si e' ancora sviluppata un'offerta
ricca   ed   attrattiva  in  grado  di  promuovere  efficacemente  la
migrazione degli utenti verso la nuova tecnologia digitale. L'attuale
situazione di utilizzo delle reti digitali terrestri, infatti, mostra
un'assenza  di  contenuti competitivi e una duplicazione degli stessi
programmi  su  piu' blocchi di diffusione, in antitesi con i principi
di  efficienza  allocativa  e  di  uso razionale e pluralistico delle
risorse  trasmissive  che l'Autorita' e' chiamata a garantire secondo
il complesso delle norme sopra richiamate.
  Pertanto  l'Autorita',  tenuto  anche conto del prolungamento della
data  di  swicht-off,  ha ritenuto opportuno individuare un indirizzo
generale  sull'attivita'  di  propria  competenza  nel passaggio alle
trasmissioni   digitali   al  fine  di  promuovere  un  efficiente  e
pluralistico   utilizzo  delle  frequenze,  indirizzo  che  e'  stato
adottato  con  delibera n. 163/06/CONS. Il citato programma d'azione,
nell'ambito  di  una  serie  di  articolati  interventi,  prevede  la
revisione della disciplina della cessione della capacita' trasmissiva
ed un regime di interconnessione ed interoperabilita' dei servizi, ai
fini del rafforzamento del pluralismo e della concorrenza nel sistema
radiotelevisivo.   Il   presente   provvedimento,   che   costituisce
attuazione del citato programma di interventi, e' dunque giustificato
dall'esigenza  di  cambiare  strategia  e compiere un passo diverso e
piu'  incisivo  per  favorire  lo sviluppo della nuova tecnologia, in
quanto,   come   gia'  osservato  dall'Autorita'  nella  delibera  n.
136/05/CONS «Per la tutela del pluralismo assume, dunque, particolare
rilievo  la  concreta  possibilita'  di accesso alle reti digitali da
parte di operatori minori e di potenziali nuovi entranti».
  Lo  schema di provvedimento prevede un regime di interconnessione e
di  interoperabilita' dei servizi; in particolare, l'interconnessione
delle  reti  digitali  ipotizzata  prevede un utilizzo delle reti per
bacini  territoriali di dimensioni, di norma, regionali allo scopo di
consentire la cessione di capacita' trasmissiva per aree limitate del
territorio,  sia  a  favore  dei soggetti titolari di reti televisiva
analogiche  con  copertura inferiore all'80 per cento del territorio,
sia  a favore delle emittenti televisive locali che non dispongono di
propri   impianti   operanti  in  digitale  nelle  medesime  aree  di
copertura.
  Alcuni operatori nazionali hanno formulato al riguardo obiezioni di
tipo  procedurale  osservando  che  tale  ipotesi non e' percorribile
perche' in base al codice delle comunicazioni l'interconnessione puo'
essere  imposta  dall'Autorita' solo a valle di un analisi di mercato
ed  a  imprese  che  risultino titolari di un significativo potere di
mercato,  ma  non  tramite una regolamentazione ex ante come previsto
dal  provvedimento  in oggetto. Secondo le osservazioni formulate, la
disciplina   del  codice  delle  comunicazioni  non  potrebbe  essere
disapplicata,   ne'  derogata,  in  applicazione  del  principio  del
pluralismo  poiche', quest'ultimo, attiene alla materia dei contenuti
della  programmazione,  e  non  a  quella  dell'assetto delle reti di
comunicazione.
  Un  operatore ritiene, invece, che l'obbligo di cessione del 40 per
cento  delle reti digitali terrestri deve essere interpretato secondo
i  principi  di  ragionevolezza  e  proporzionalita'.  In  precedenti
provvedimenti  (delibera 136/05/CONS), l'estensione temporale di tale
obbligo   e'   stata   considerata  dall'Autorita'  come  una  misura
asimmetrica  da  applicare  nei confronti degli operatori dominanti e
diretta a tutelare il pluralismo. Pertanto, sulla base di valutazioni
di tipo concorrenziale, viene richiesto all'Autorita' di interpretare
l'obbligo   di   cessione   della   capacita'   trasmissiva  in  modo
differenziato tra operatori dotati di significativo potere di mercato
e  operatori non dominanti, affinche' questi ultimi, ancorche' tenuti
a  cedere  la  quota del 40 per cento della capacita' trasmissiva dei
propri  blocchi  di  diffusione a fornitori terzi, non siano comunque
soggetti  alla  specifica  procedura  prevista  dal  provvedimento in
esame.
  Da  parte  di  alcuni  operatori  sono  state,  inoltre,  ravvisate
difficolta'  tecniche  in quanto la cessione di porzioni di capacita'
trasmissiva  genera  il  rischio  che,  assegnata una singola area di
territorio  ad un fornitore di contenuti, lo spazio nazionale residuo
non  trovi  acquirenti  interessati,  con  la  possibilita' di creare
inefficienze  nello sfruttamento dello spettro e delle infrastrutture
di  trasmissione.  In  aggiunta  a  cio'  un  fornitore  di contenuti
nazionale  potrebbe  venire  escluso  dalla quota di riserva, ove non
fosse  disponibile  ulteriore  capacita' trasmissiva in virtu' di una
sottrazione  di  una  anche  minima  parte di capacita' trasmissiva a
livello locale derivante dallo spezzettamento cosi' introdotto.
  Gli  operatori  rilevano  che la suddivisione della rete per bacini
territoriali  darebbe  luogo a gravi difficolta' tecniche, essendo le
reti  configurate su base nazionale, oltre ad un considerevole sforzo
economico  (dato da costi non recuperabili) associato all'adeguamento
delle  reti.  Pertanto  gli  operatori  osservano  che  la disciplina
ipotizzata  puo' compromettere l'integrita' delle reti nazionali, con
un  danno  per  gli  operatori di rete, disincentivando, altresi', la
digitalizzazione delle risorse di rete locali gia' esistenti.
  Per  contro,  gli  operatori  locali  ritengono  che  lo  schema di
provvedimento  sottoposto  a  consultazione  pubblica non dia loro un
adeguato  accesso,  in  quanto  la possibilita' di chiedere l'accesso
alla  capacita'  trasmissiva  limitatamente  alle aree del territorio
oggetto  di  passaggio  anticipato  dalla  tecnica analogica a quella
digitale  non  costituisce  una  tutela  sufficiente  per gli editori
locali  ed,  inoltre, appare discriminatoria la previsione che limita
l'accesso  alla  capacita'  trasmissiva  a soli consorzi di emittenti
locali.
  L'art. 2-bis della legge n. 66 del 2001 prevede, testualmente, che:
«Ciascun  soggetto  che  sia  titolare  di  piu'  di  una concessione
televisiva  deve  riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi
diffusi  in  tecnica digitale, pari opportunita' e comunque almeno il
quaranta per cento della capacita' trasmissiva del medesimo blocco di
programmi   e   servizi   a   condizioni   eque,  trasparenti  e  non
discriminatorie,  per  la  sperimentazione da parte di altri soggetti
che  non  siano  societa'  controllanti,  controllate o collegate, ai
sensi dell'art. 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
compresi  quelli  gia'  operanti  da  satellite  ovvero via cavo e le
emittenti   concessionarie   che  non  abbiano  ancora  raggiunto  la
copertura  minima ai sensi dell'art. 3, comma 5, della medesima legge
31 luglio 1997, n. 249».
  Secondo   l'interpretazione  letterale  della  citata  disposizione
normativa,  oggetto  della riserva e' il 40 per cento della capacita'
trasmissiva  di  ciascun  blocco  di diffusione dei soggetti che sono
titolari  di piu' una emittente, ed i soggetti beneficiari sono - fra
gli  altri  -  le  concessionarie televisive nazionali analogiche con
copertura  inferiore  all'80  per  cento del territorio nazionale. La
ratio della norma in questione e' quella di prevedere un favor per le
emittenti  con  un  deficit  di  copertura  delle reti analogiche per
consentire  anche  a  questi  soggetti  l'avvio  della  diffusione di
programmi televisivi digitali su frequenze terrestri. Tale previsione
non e' derogata da quella relativa alla possibilita' di effettuare il
cosiddetto   trading  delle  frequenze  finalizzato  all'acquisto  di
impianti  da  destinare alla diffusione delle trasmissioni in tecnica
digitale.
  Il legislatore, nel fissare il principio dell'obbligatorieta' della
cessione  del  40  per  cento  della  capacita'  trasmissiva,  non ha
precisato  le  modalita'  attuative  di tale cessione, ma ha delegato
all'Autorita'   la  declinazione,  per  via  regolamentare,  di  tali
modalita'  fissando i principi direttivi, tra cui l'individuazione di
«norme  atte  a  favorire  la  messa  in  comune  delle  strutture di
trasmissione»   e   la   fissazione  dei  «compiti  degli  operatori,
nell'osservanza  dei  principi  di  pluralismo  dell'informazione, di
trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione».
  La  previsione  del  regime di interconnessione e interoperabilita'
per  i  servizi,  costituisce,  pertanto, una modalita' regolamentare
attuativa  di una norma primaria, che e' indirizzata, nell'osservanza
del  principio di proporzionalita', a rendere effettiva la previsione
della  cessione  di  capacita' trasmissiva ai soggetti con deficit di
copertura,  in  un  contesto  di  massima efficienza allocativa della
risorsa frequenziale «scarsa».
  Alcuni  rappresentanti  delle  emittenti  locali hanno ritenuto non
realistica,   data   la   frammentazione  dell'emittenza  locale,  la
possibilita'  di  costituirsi  in consorzio o stipulare intese per la
gestione  coordinata  della  capacita'  trasmissiva.  In proposito va
segnalato  che i consorzi e le intese per la gestione della capacita'
trasmissiva,  rappresentano,  nello  spirito  del  provvedimento, uno
strumento   di   efficienza  allocativa  per  evitare  una  eccessiva
parcellizzazione della domanda che determini soluzioni economicamente
inefficienti  e  di  difficile gestione operativa. La possibilita' di
costituire consorzi e stipulare intese e' stata, peraltro, introdotta
dall'art.   2-bis   delle   legge  n.  66  del  2001  ai  fini  della
sperimentazione della televisione digitale terrestre.
  Alla  luce  delle  osservazioni  formulate  in relazione a maggiori
garanzie  di  assegnazione  della  capacita' a favore delle emittenti
locali,  si  ravvisa  l'opportunita'  di modificare il provvedimento,
prevedendo   in   luogo   dell'obbligatorieta'  del  consorzio  quale
condizione   per   l'accesso   alla  capacita'  trasmissiva,  la  sua
possibilita',  e  stabilendo  che  le  emittenti locali che non hanno
propri impianti operanti in tecnica digitale hanno titolo ad accedere
alla riserva del 40 per cento della capacita' trasmissiva su tutto il
territorio nazionale nella misura massima di un terzo della capacita'
complessivamente  disponibile,  secondo  quanto previsto dall'art. 8,
comma 2,  del  testo  unico  della  radiotelevisione  per  la fase di
completa   attuazione  del  piano  nazionale  di  assegnazione  delle
frequenze.  Inoltre,  qualora  a  livello nazionale residui capacita'
trasmissiva   per   aree  regionali  non  richieste  dalle  emittenti
nazionali  con  ridotta  copertura  analogica,  la stessa puo' essere
assegnata  alle emittenti locali che hanno presentato domanda. Per le
emittenti locali e' redatta una apposita graduatoria.
  Circa  la  previsione  dello  schema di provvedimento relativa alla
numerazione  da  applicare  all'ordinamento  automatico dei programmi
offerti  su  tecnologia  digitale  terrestre  di cui all'art. 29-bis,
comma 10,  gli  operatori  appaiono  generalmente  favorevoli  a  che
l'Autorita'   stabilisca   appositi  criteri,  poiche'  tale  fattore
costituisce  un importante elemento di certezza nella attuale fase di
transizione  del  mercato;  alcuni  di loro, inoltre, hanno giudicato
questa  previsione particolarmente urgente ed hanno richiesto che una
indicazione  in  merito sia gia' contenuta nel presente provvedimento
anziche' nel disciplinare.
  Al  riguardo si osserva che l'esercizio di tale competenza da parte
dell'Autorita'  scaturisce  dall'art.  42,  comma 2,  lettera b), del
codice   delle   comunicazioni   elettroniche,  ai  sensi  del  quale
l'autorita'  puo'  imporre  «l'obbligo  agli  operatori  di garantire
l'accesso  alle  altre  risorse di cui all'allegato n. 2, parte II, a
condizioni  eque,  ragionevoli  e  non  discriminatorie, nella misura
necessaria  a  garantire  l'accesso  degli  utenti  finali ai servizi
radiofonici e televisivi digitali indicati nell'allegato n. 2». A sua
volta,  il citato allegato n. 2, parte II include, tra le risorse cui
possono   applicarsi   condizioni  a  norma  dell'art.  42,  comma 2,
lettera b)  del  codice  delle  comunicazioni elettroniche, l'accesso
alle guide elettroniche ai programmi (EPG).
  In  considerazione  delle  esigenze  manifestate dal mercato, e nel
rispetto della sfera di competenza assegnata a questa Autorita' nella
materia,    appare   ragionevole   formulare,   gia'   nel   presente
provvedimento,  le  indicazioni da applicare da parte degli operatori
in   merito   all'ordinamento   automatico   dei  canali  offerti  su
piattaforma  digitale  terrestre,  satellitare e via cavo, stabilendo
che   i   medesimi,  nel  determinare  la  numerazione  da  applicare
all'ordinamento  automatico  dei  canali  devono  tenere  conto delle
abitudini  degli  utenti  finali,  dei criteri di semplicita' d'uso e
dell'applicazione    di    condizioni   eque,   trasparenti   e   non
discriminatorie.
  Ritenuto, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni
formulate  nell'ambito  della consultazione dei soggetti interessati,
debbano   essere  introdotte,  nei  limiti  esposti,  le  conseguenti
modifiche  ed  integrazioni  allo schema di provvedimento adottato il
23 novembre  2006  di  cui  alla  delibera  n. 663/06/CONS, e debbano
essere   riformulate   alcune  disposizioni  per  assicurare  maggior
certezza,   con   cio'  rispondendo  ai  dubbi  sollevati  da  alcuni
partecipanti ed emersi in sede applicativa;
  Udita la relazione dei commissari Stefano Mannoni e Michele Lauria,
relatori   ai   sensi   dell'art.   29  del  regolamento  concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';

                              Delibera:

                               Art. 1.
  1.  L'Autorita'  adotta,  ai  sensi  dell'art.  2-bis, comma 7, del
decreto-legge  23 gennaio  2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  20 marzo  2001,  n.  66,  le  modifiche  al regolamento
concernente   la   radiodiffusione  terrestre  in  tecnica  digitale,
riportate  nell'allegato A alla presente delibera, che ne costituisce
parte integrante e sostanziale.
  2. Sono abrogate:
    a) la  delibera n. 253/04/CONS, del 3 agosto 2004, recante «Norme
a  garanzia  dell'accesso  dei  fornitori di contenuti di particolare
valore  alle  reti per la televisione digitale terrestre», pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  197  del
23 agosto 2004;
    b) la  delibera  n.  264/05/CONS,  del  6 luglio  2005,  recante:
«Disposizioni  attuative degli articoli 1, comma 1, lettera a), n. 2,
e  2,  comma 2,  della  delibera  n.  136/05/CONS»,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 184 del 9 agosto
2005.
  3.  Sono  fatti  salvi, nei limiti e alle condizioni indicate nelle
modifiche  al regolamento concernente la radiodiffusione terrestre in
tecnica digitale, riportate nell'allegato A alla presente delibera, i
rapporti  e  gli effetti giuridici maturati sulla base delle delibere
abrogate di cui al comma 2.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana, nel Bollettino ufficiale ed e' resa disponibile
nel sito web dell'Autorita'.
    Napoli, 7 marzo 2007

                                              Il presidente: Calabro'

I commissari relatori: Mannoni - Lauria
 
 
Allegato A

MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO IN MATERIA DI RADIODIFFUSIONE TERRESTRE IN
TECNICA  DIGITALE,  DI  CUI ALLA DELIBERA n. 435/01/CONS E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI.  CESSIONE DEL 40 PER CENTO DELLA CAPACITA' TRASMISSIVA
                    DELLE RETI DIGITALI TERRESTRI


                               Art. 1.
    Dopo l'art. 29 e' inserito:
    «Art. 29-bis (Criteri per la cessione della capacita' trasmissiva
delle  reti  digitali  terrestri).  -  1.  Ai  sensi dell'art. 2-bis,
comma 1,  quinto  periodo,  del  decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 20 marzo 2001, n. 66 e
dell'art.  25,  comma 2,  del  decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177, possono accedere alla capacita' trasmissiva di cui al successivo
comma 2  i  soggetti  operanti in ambito nazionale o locale, compresi
quelli  operanti  via  satellite e via cavo e le emittenti televisive
che  non abbiano ancora raggiunto la copertura minima di cui all'art.
3,  comma 5,  della  legge  31 luglio  1997,  n. 249 e i fornitori di
contenuti,  che non siano in rapporto di controllo o di collegamento,
ai  sensi  dell'art.  43,  commi 13,  14  e  15,  del  citato decreto
legislativo  31 luglio  2005,  n.  177 e dell'art. 2359, comma 3, del
codice  civile,  con  gli  operatori  di rete tenuti alla cessione di
capacita'  trasmissiva  ai  sensi  del  medesimo art. 2-bis, comma 1,
quinto periodo della legge n. 66/2001.
    2.  A  decorrere  dall'entrata  in vigore del presente articolo i
soggetti che ai sensi dall'art. 2-bis, comma 1, quinto periodo, della
legge n. 66/2001, sono tenuti alla cessione di almeno il quaranta per
cento  della  capacita'  trasmissiva di ciascun blocco di diffusione,
provvedono  alla  predetta  cessione esclusivamente nei confronti dei
soggetti  di cui al comma 1 e secondo le procedure e con le modalita'
stabilite  nel  presente articolo. Ai fini della determinazione della
base  di  calcolo  per  il  computo  della  capacita'  trasmissiva da
destinare   ai   predetti  soggetti,  si  considerano  almeno  cinque
programmi per blocco di diffusione, e, comunque, una capacita' minima
oggetto di cessione, per ciascun blocco, non inferiore a 9Mbit/s.
    3.  I  contratti  di fornitura di capacita' trasmissiva in essere
alla  data  di  entrata  in  vigore del presente articolo non possono
essere  prorogati oltre la loro scadenza naturale, qualora i medesimi
incidono  sul  quaranta per cento della capacita' trasmissiva oggetto
della  riserva  di  legge.  I fornitori di contenuti che alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  articolo operano  sulla capacita'
trasmissiva  oggetto  della  riserva  di  legge, possono continuare a
diffondere   i  propri  programmi  su  detta  capacita'  trasmissiva,
comunque  non  oltre la data di assegnazione della medesima capacita'
trasmissiva  ad  altro  soggetto  in base alle procedure previste dal
presente articolo.
    4.   In   fase  di  prima  applicazione  e  entro  trenta  giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente articolo i soggetti di cui al
comma 2,  comunicano all'Autorita', secondo il modello che sara' reso
disponibile   sul   sito  web  dell'Autorita'  stessa,  la  capacita'
trasmissiva  disponibile,  espressa  in  Mbit/s,  per  la cessione ai
soggetti  di  cui  al  comma 1,  suddivisa per bacini territoriali di
norma  coincidenti  con  le  regioni,  e  le relative caratteristiche
tecniche  e  di  copertura  nazionale e locale, nonche' le condizioni
economiche  di  offerta,  che  devono  essere eque, trasparenti e non
discriminatorie.  Le predette condizioni economiche di offerta devono
prevedere  un  listino per la capacita' offerta a livello nazionale e
un listino per la capacita' offerta a livello regionale. Quest'ultimo
deve  indicare  il  prezzo della capacita' offerta comprensivo o meno
dell'onere   del  trasporto  del  segnale  ai  propri  trasmettitori.
L'Autorita'  si  riserva  di  valutare  le  condizioni  economiche di
offerta  per  verificarne  la  rispondenza  ai  principi del presente
comma e  ne  richiede  le  modifiche  previo  contraddittorio  con  i
soggetti obbligati alla cessione di capacita' trasmissiva. I listini,
valutati dall'Autorita', devono essere pubblicati dai soggetti di cui
al comma 2 sui propri siti web.
    5.  Qualora  la  capacita' trasmissiva oggetto della cessione sia
gia',  in  tutto  o  in  parte,  utilizzata in virtu' di contratti in
essere  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente articolo, i
soggetti di cui al comma 2 devono indicare nella comunicazione di cui
al  comma 4  i  principali riferimenti dei contratti stessi e la data
prevista  per  la loro scadenza. L'Autorita' si riserva di richiedere
copia dei contratti in vigore.
    6.  Entro  sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di
cui  al  comma 4 l'Autorita' emana un disciplinare per lo svolgimento
della  procedura  selettiva  finalizzata  ad  individuare i fornitori
indipendenti,  anche  organizzati in forma consorziata o cooperativa,
che  possono accedere alla capacita' trasmissiva oggetto di cessione,
individuando:
      a) le   caratteristiche   della  capacita'  trasmissiva  minima
accessibile,  le  aree  di copertura, la data di disponibilita' della
capacita';
      b) i   termini   contrattuali   la  durata  del  contratto,  le
condizioni di recesso;
      c) i  termini  e le modalita' di presentazione delle domande di
accesso alla capacita' trasmissiva;
      d) i   requisiti   oggettivi   e   soggettivi   dei   fornitori
indipendenti che possono presentare la domanda di accesso;
      e) la  tipologia  di  procedura  selettiva  con possibilita' di
offerte  combinatorie  ai  fini  della  scelta,  ed  individuando  le
relative garanzie di trasparenza e neutralita';
      f) i criteri tecnici ed economici di valutazione e comparazione
delle  domande  per  la  formazione  delle graduatorie di merito, con
attribuzione  dei  relativi  punteggi,  avuto  riguardo  ai  seguenti
parametri:
        i.   progetto   di   utilizzo   della  capacita'  trasmissiva
privilegiando l'uso efficiente;
        ii. qualita' dei piani editoriali, con previsioni di sviluppo
e  di  incidenza sul pluralismo del sistema informativo, individuando
anche indici di qualita' e di capacita' di attrazione del pubblico da
utilizzare  per  la sua valutazione e prevedendo un congruo numero di
programmi da trasmettere in chiaro sul totale dei programmi irradiati
attraverso la capacita' trasmissiva disponibile;
        iii.  solidita'  patrimoniale  dell'impresa,  rapporto  fra i
mezzi propri ed il capitale di debito;
        iv.  rispetto degli obblighi di programmazione, con eventuali
proposte migliorative rispetto a quelli minimi previsti dalla legge;
        v. caratteristiche della proposta editoriale, anche valutando
l'eventuale impiego di interattivita', alta definizione, mobilita';
        vi.   valutazione   del   piano  di  impresa,  sostenibilita'
economica,  patrimoniale  e finanziaria dell'attivita' di impresa nel
medio lungo periodo;
        vii. analisi degli investimenti con specifica attenzione agli
investimenti  programmati  nella  produzione e realizzazione di nuovi
programmi;
        viii. livelli di occupazione;
        ix. esperienze maturate nel settore delle comunicazioni.
    7. Dopo   la  fase  di  prima  applicazione  il  disciplinare  e'
approvato   dall'Autorita'  con  cadenza  annuale,  per  la  messa  a
disposizione  della  capacita'  trasmissiva  che  risulta a qualsiasi
titolo  disponibile  nell'anno  in  corso,  apportando  le  modifiche
eventualmente ritenute necessarie.
    8.  Le  emittenti  televisive  nazionali  che  non abbiano ancora
raggiunto la copertura minima di cui all'art. 3, comma 5, della legge
n.   249/1997,  selezionate  in  base  alla  procedura  del  presente
articolo,   hanno  titolo  ad  accedere  alla  riserva  di  capacita'
trasmissiva  di  cui  all'art.  2-bis, comma 1, quinto periodo, della
legge  n. 66/2001, anche per aree limitate di territorio, purche' non
servite  da  propri impianti operanti in tecnica digitale, al fine di
completare  la  copertura  dei  programmi  offerti sulle proprie reti
televisive  digitali, in via preferenziale per le aree del territorio
oggetto  di  passaggio  anticipato  dalla  tecnica analogica a quella
digitale.  A  tal fine le predette emittenti presentano all'Autorita'
apposita   domanda  per  la  messa  a  disposizione  della  capacita'
trasmissiva, nei termini che saranno previsti dal disciplinare di cui
al   comma 6,   specificando   le   aree   del  territorio  nazionale
interessate, comunque di estensione almeno regionale.
    9.  Le  emittenti  televisive locali che non dispongono di propri
impianti  operanti in tecnica digitale, hanno titolo ad accedere alla
riserva  di  capacita'  trasmissiva  di  cui all'art. 2-bis, comma 1,
quinto  periodo,  della  legge n. 66/2001, nella misura massima di un
terzo  della  capacita'  trasmissiva  disponibile  nell'ambito  della
riserva  del  40 per  cento.  A tal fine le predette emittenti, anche
costituite  in  consorzio  o  attraverso  intese  stipulate tra loro,
presentano all'Autorita' apposita domanda per la messa a disposizione
della  capacita'  trasmissiva,  nei  termini che saranno previsti dal
disciplinare  di cui al comma 6. Qualora, a livello nazionale residui
capacita'   trasmissiva   per  aree  regionali  non  richieste  dalle
emittenti  di  cui  al  comma 8, la stessa puo' essere assegnata alle
emittenti  locali  che  hanno  presentato  domanda.  Per le emittenti
locali e' redatta apposita graduatoria in base ai parametri di cui al
comma 6.
    10.  Nel  proporre  piani di guida elettronica ai programmi anche
costituite  da  semplici  piani  automatici di ordinamento dei canali
della  televisione  digitale  terrestre,  satellitare o via cavo, gli
operatori, fermo restando il diritto di ciascun utente a riordinare a
piacimento i programmi offerti secondo quanto previsto dalla delibera
n.  216/00/CONS,  tengono  conto delle esigenze di semplicita' di uso
dell'apparato  di  ricezione e delle abitudini e delle preferenze dei
telespettatori,  ed  applicano  condizioni  eque,  ragionevoli  e non
discriminatorie  nei  confronti di tutti i fornitori di contenuti. In
particolare   non   effettuano   discriminazioni  nei  confronti  dei
fornitori  di  contenuti  indipendenti e dei fornitori di contenuti a
livello locale. L'autorita' garantisce il rispetto di tali condizioni
ai  sensi  dell'art.  42,  comma 5,  del  codice  delle comunicazioni
elettroniche   anche   intervenendo,  ove  giustificato,  di  propria
iniziativa.
    11.   La   procedura   selettiva  per  la  predisposizione  delle
graduatorie  delle  domande  di accesso alla capacita' trasmissiva ai
sensi  del  disciplinare  di cui ai precedenti commi e l'attribuzione
del  relativo  punteggio  sono  effettuate da un'apposita commissione
nominata  dall'autorita'  con  separato  provvedimento, costituita da
cinque  membri  di  comprovata  indipendenza  esperti  in  materia di
comunicazione,    di   programmazione   radiotelevisiva,   economica,
finanziaria  e  giuridica,  di cui tre designati dall'autorita' e due
dal  Ministero  delle  comunicazioni.  I  componenti eleggono al loro
interno il presidente.
    12.  L'autorita'  approva  le  graduatorie e associa la capacita'
trasmissiva  oggetto del disciplinare ai soggetti richiedenti in base
all'ordine  di graduatoria e in relazione alla preferenza espressa in
sede   di   presentazione   della  domanda,  compatibilmente  con  la
disponibilita'  di  capacita'  trasmissiva  dei  singoli  multiplex e
secondo criteri di efficienza allocativa.
    13.  Le  graduatorie sono rese pubbliche e comunicate ai soggetti
inclusi  nelle graduatorie stesse, ai soggetti di cui al comma 2 e al
Ministero delle comunicazioni.
    14.  I  soggetti  di cui al comma 2 possono costituire consorzi o
stipulare  intese  per  la per la gestione coordinata della capacita'
trasmissiva   da   mettere  a  disposizione,  comunque  nel  rispetto
dell'obbligo  di  cessione  del 40 per cento per singolo multiplex, a
condizioni  eque,  trasparenti  e  non  discriminatorie, dei soggetti
risultanti  dalle  graduatorie  approvate dall'autorita' ai sensi dei
precedenti  commi.  Il  Ministero  autorizza  il  coordinamento degli
impianti  in  base  a  principi di efficienza allocativa e di massima
copertura del territorio.
    15.  I  contratti  di cessione stipulati tra i soggetti di cui ai
commi 1  e  2  sono comunicati, entro cinque giorni dalla conclusione
all'autorita',   che   ne   verifica   la   conformita'  al  presente
regolamento.
    16.  In  caso  di  controversie  in  merito  all'applicazione del
presente  articolo l'autorita', ai sensi di quanto previsto dall'art.
1,  comma 11,  della  legge  n.  249  del  1997  e  dal  codice delle
comunicazioni  elettroniche, si pronuncia secondo le procedure di cui
al capo II del regolamento approvato con la delibera n. 148/01/CONS.

Fonte: Gazzetta Ufficiale On Line

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