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Delibera n. 33/08/CSP
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di
comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione
relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nel
periodo compreso tra la data di indizione dei comizi elettorali e il
termine ultimo per la presentazione delle candidature
In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana
L’Autorità
NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20
febbraio 2008, in particolare nella sua prosecuzione del 21 febbraio
2008;
VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della
legge 31 luglio 1997, n.
249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo";
VISTA la legge 10
dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne
elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica", e successive modificazioni;
VISTA la legge
22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di
accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e
referendarie per la comunicazione politica"; come modificata dalla
legge 6 novembre 2003, n. 313;
VISTA la legge 6
novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l’attuazione
del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti
radiofoniche e televisive locali";
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004,
che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6
novembre 2003, n. 313;
VISTO il decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della
radiotelevisione" ed, in particolare, l’articolo 7, comma 1;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, concernente "Approvazione del testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della Camera dei deputati", e successive
modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente
"Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato
della Repubblica";
VISTI la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per
l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all’estero" e il regolamento di attuazione contenuto nel D.P.R. 2
aprile 2003, n. 104;
VISTA la legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante "Modifiche alle
norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica";
VISTA la legge 20
luglio 2004, n. 215, recante "Norme per la risoluzione dei
conflitti di interessi", come modificata dalla legge 5 novembre
2004, n. 261;
VISTA la
delibera n. 22/06/CSP del 1 febbraio 2006, recante "Disposizioni
applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di
comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione
nei periodi non elettorali";
RILEVATO che nei giorni 13 e 14 aprile 2008 avranno luogo le
elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
previste dalla
legge 22 febbraio 2000, n. 28, in data 13 febbraio 2008;
CONSIDERATO che, a seguito dello scioglimento anticipato delle
Camere e della convocazione dei comizi elettorali, disposti con
decreti del Presidente della Repubblica in data 6 febbraio 2008, per
effetto dei quali è incominciata formalmente la campagna elettorale ai
sensi della legge n. 28 del 2000 in vista delle prossime elezioni
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, occorre
disciplinare la fase in corso, compresa tra la data di indizione dei
comizi elettorali e lo spirare del termine ultimo per la presentazione
delle candidature;
UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e
Michele Lauria, relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento
concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
delibera
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Finalità e ambito di applicazione)
- Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione
della legge 22
febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla
legge 6 novembre
2003, n. 313, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di
informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del
pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e
della completezza del sistema radiotelevisivo nonché ai diritti
riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previste per i
giorni 13 e 14 aprile 2008, e trovano applicazione sino al decorrere
del termine ultimo per la presentazione delle candidature. Esse si
applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti delle
emittenti che esercitano l’attività di radiodiffusione televisiva e
sonora privata e della stampa quotidiana e periodica.
- In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre
consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie,
saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22
febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.
Articolo 2
(Soggetti politici)
- Ai fini del successivo Capo I, in applicazione della
legge 22 febbraio
2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313,
si intendono per soggetti politici sino al decorrere del termine
ultimo per la presentazione delle candidature :
- le forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo
del Parlamento nazionale;
- le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a),
che hanno eletto con proprio simbolo almeno due
rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo;
- le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e
b), che costituiscono in seno al Gruppo Misto della Camera o del
Senato, una componente di almeno due parlamentari;
- le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e
b), c) che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante
nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una
delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15
dicembre 1999, n. 482;
- il Gruppo Misto della Camera dei deputati e il Gruppo Misto del
Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra
loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di
rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche
diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), che di volta
in volta rappresenteranno i due Gruppi.
TITOLO II - RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Capo I - Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali
Articolo 3
(Riparto degli spazi di comunicazione politica )
- Ai fini del presente Capo I, in applicazione della
legge 22 febbraio
2000, n. 28, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o
radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica
riferita alla consultazione elettorale nelle forme previste
dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sino al
decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature,
sono ripartiti per il cinquanta per cento e in modo paritario ai
soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) e per il
cinquanta per cento tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e) , in proporzione alla loro forza
parlamentare .
- In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili,
il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere
realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche
nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni, purchè ciascuna di queste
abbia analoghe opportunità di ascolto. E’ altresì possibile realizzare
trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che
rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso la ripartizione degli
spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei
soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base
settimanale, garantendo l’applicazione dei principi di equità e di
parità di trattamento nell’ambito di ciascun periodo di due settimane
di programmazione. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con
modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
- L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica
l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, anche nella
medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi
spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della
rinuncia.
- Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in
contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti
televisive nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le
ore 7.00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche
nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e
le ore 1:00 del giorno successivo.
- I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono
tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti
calendari sono tempestivamente comunicati all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.
- La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo
deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche
registrate ai sensi dell’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177.
Articolo 4
(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
- Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali,
che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito:
- rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da
trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici che
presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero
telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento,
che può essere reso disponibile anche nel sito web
dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il
numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel
palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di
consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale
fine, le emittenti possono anche utilizzare il
modello MAG/1/EN, reso disponibile nel sito web
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.
- inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché
possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione
successiva del documento stesso con riguardo al numero dei
contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo
fine, le emittenti possono anche utilizzare il
modello MAG/2/EN, reso disponibile nel predetto sito web
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Articolo 5
(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali)
- Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio,
i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a
rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla
correlazione ai temi dell' attualità e della cronaca.
- Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari
diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti
gli altri programmi a contenuto informativo, tenuto conto del servizio
di interesse generale dell’attività di informazione radiotelevisiva,
debbono garantire la presenza dei soggetti politici di cui all’art. 2,
comma 1, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del
pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività,
e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di
determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o
svantaggio per determinate forze politiche.
- I direttori responsabili dei programmi di cui al presente
articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera
rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2 ,
considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati ed
esponenti politici, ma anche le posizioni di contenuto politico
espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla
competizione elettorale. Inoltre essi curano che gli utenti non siano
oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla
conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai
conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti,
non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta
di membri del Governo, o di esponenti politici.
- Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di
approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere
rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali,
sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e
possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.
- Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente
articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è
assicurato anche d’ufficio dall’Autorità che persegue le relative
violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti
- Le emittenti radiotelevisive nazionali private sono tenute a
comunicare all’Autorità, con cadenza settimanale, il calendario delle
trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti
politici invitati ed informano altresì sui tempi garantiti a ciascuna
forza politica nei notiziari della settimana precedente.
- In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di
comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai
programmi di informazione non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza
di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati
temi di evidente rilevanza politica ed elettorale nè che riguardino
vicende o fatti personali di personaggi politici.
- In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di
comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato
fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare
le proprie preferenze di voto.
Articolo 6
(Programmi diffusi all’estero)
- Le emittenti televisive nazionali private i cui programmi sono
diffusi all’estero pongono particolare cura nell’assicurare
un’informazione articolata e completa ai cittadini che votano nella
circoscrizione estero, sul dibattito politico, sulle informazioni
relative al sistema elettorale, sulle modalità di espressione del voto
nella medesima circoscrizione e sulle modalità di partecipazione dei
cittadini italiani residenti all’estero alla vita politica nazionale.
- Le emittenti televisive nazionali private i cui programmi sono
ricevuti all’estero assicurano adeguata informazione ai cittadini che
votano nella circoscrizione estero.
- In caso di soggetti esercenti più reti televisive con diffusione o
ricezione all’estero, gli adempimenti di cui al presente articolo si
intendono riferiti alla rete di maggior copertura ed ascolto.
Capo II - Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali
Articolo 7
(Programmi di comunicazione politica)
- I programmi di comunicazione politica, come definiti all'articolo
2, comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le
emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel
periodo di vigenza della presente delibera devono consentire una
effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori,
anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
- L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica
l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina
un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della
trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.
- La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita ai
soggetti politici di cui all’articolo 2, comma 1.
- Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in
contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti
televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore
7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno
della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 1:00 del giorno
successivo, in modo da garantire l’applicazione dei princìpi di equità
e di parità di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso
analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle predette
trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo
telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove
non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi,
che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le
eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente
comunicate al predetto organo che ne informa l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono
diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non
udenti.
- E’ possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica
anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande
ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari
opportunità nel confronto tra i soggetti politici.
Articolo 8
(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
- Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione della
presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che
trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
- rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da
trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso
la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico
e la persona da contattare, è depositato un documento, che può
essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente,
concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli
standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la
trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti
possono anche utilizzare i
modelli MAG/1/EN resi disponibili nel sito web
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
- inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale
per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale
per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a),
nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni
variazione apportata successivamente al documento stesso con
riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel
palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche
utilizzare i
modelli MAG/2/EN resi disponibili nel predetto sito web
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Articolo 9
(Messaggi politici autogestiti a pagamento)
- Nel periodo di vigenza della presente delibera, le emittenti
radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici
autogestiti a pagamento, come definiti all'articolo 2, comma 1,
lettera d), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
- Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al
comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono
assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
- Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono
diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare
notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso da
trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di
maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
- Nell’avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e
televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria
sede, della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e
di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da
chiunque ne abbia interesse, concernente:
- le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con
l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi
possono essere prenotati;
- le modalità di prenotazione degli spazi;
- le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente
determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva
locale;
- ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi.
- Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere
conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in
base alla loro progressione temporale.
- Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui
al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore
praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
- Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a
praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non
superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti
politici interessati possono richiedere di verificare in modo
documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state
determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i
messaggi di cui al comma 1.
- Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1
differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate
anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
- La prima messa in onda dell’avviso di cui ai commi 3 e 4
costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi
politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.
- Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1
devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente
contenuto: "Messaggio elettorale a pagamento", con l’indicazione del
soggetto politico committente.
- Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1
devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente
dicitura: "Messaggio elettorale a pagamento", con l’indicazione del
soggetto politico committente.
- Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono
stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi
politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di
singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti
dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun
candidato.
Articolo 10
(Trasmissioni in contemporanea)
- Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano
trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva
coincidente con quella legislativamente prevista per un’emittente
nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui
al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al
presente Capo II esclusivamente per le ore di trasmissione non in
contemporanea.
Articolo 11
(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali)
- Nei programmi di informazione, come definiti all'articolo 2, comma
1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto
del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti
radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo,
attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza, la
completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei
punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative
alla consultazione elettorale, deve essere assicurato l’equilibrio tra
i soggetti politici secondo quanto previsto dal citato codice di
autoregolamentazione
- Resta comunque salva per l’emittente la libertà di commento e di
critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione,
salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a
carattere comunitario di cui all’articolo 16, comma 5, della
legge 6 agosto 1990 n.
223 e all’articolo 1, comma 1, lettera f), della
deliberazione 1°
dicembre 1998, n. 78 della Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, come definite all’articolo 2, comma 1, lettera q), n.
3, del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i
principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.
- In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di
comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato
fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.
Capo III - Disposizioni particolari
Articolo 12
(Circuiti di emittenti radiotelevisive locali)
- Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in
contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti
nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in
ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito
o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono
tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti
nazionali dal Capo I del presente titolo, che si applicano altresì
alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai
sensi dell'articolo 38 della
legge 14 aprile 1975,
n. 103.
- Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si
determina con riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera n), del
decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177.
- Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di
trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti
locali dal Capo II del presente titolo.
- Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi
nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.
Articolo 13
(Imprese radiofoniche di partiti politici)
- In conformità a quanto disposto dall’articolo 6 della
legge 22 febbraio
2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente
titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che
risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato
in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell’articolo 11, comma 2,
della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque
vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per
messaggi autogestiti.
- I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a
qualificare l’impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del
partito.
Articolo 14
(Conservazione delle registrazioni)
- Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le
registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo di
vigenza della presente delibera per i tre mesi successivi alla
conclusione della campagna elettorale e, comunque, a conservare, sino
alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in
ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di
disposizioni della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, della
legge 22 febbraio
2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto
del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, della
legge 20 luglio 2004,
n. 215, nonché di quelle emanate dalla Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi o recate ai sensi dal presente provvedimento.
TITOLO III - STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Articolo 15
(Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali
su quotidiani e periodici)
- Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che
intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo
giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'articolo 7, comma
2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali
sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso
un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata
alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa
periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione,
desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non
di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata
non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto
il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere
inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del
comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato
pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su
altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
- Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato
rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve
precisare le condizioni generali dell’accesso, nonché l’indirizzo ed
il numero di telefono della redazione della testata presso cui è
depositato un documento analitico, consultabile su richiesta,
concernente:
- le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale
indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di
pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono
essere prenotati;
- le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali autonomamente
determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni
di gratuità;
- ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la
definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base
alla loro progressione temporale.
- Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli
spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore
favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
- Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su
richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate
per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione
ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
- Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate
a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le
testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi
distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine
nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.
- La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1
costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici
elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato
rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto
nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei
messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di
pubblicazione del comunicato preventivo.
Articolo 16
(Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e
periodici)
- I messaggi politici elettorali di cui all'articolo 7 della
legge 22 febbraio
2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica
impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità
uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura "messaggio
elettorale" con l’indicazione del soggetto politico committente.
- Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da
quelle elencate al comma 2 dell’articolo 7 della legge 22 febbraio
2000, n. 28.
Articolo 17
(Organi ufficiali di stampa dei partiti)
- Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi
politici elettorali su quotidiani e periodici e sull’accesso in
condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi
ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe
elettorali di coalizioni, liste e candidati.
- Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il
giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai
sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che
rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti
indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o
del movimento politico.
- I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono
tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi
ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le
stampe elettorali di coalizioni, liste, candidati.
TITOLO IV - SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
Articolo 18
(Divieto di sondaggi politici ed elettorali)
- Fermo restando il divieto di cui all’articolo 8, comma 1, della
legge 22 febbraio
2000, n. 28 , la diffusione o pubblicazione integrale o parziale
dei risultati dei sondaggi politici, da chiunque divulgata, deve
essere obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne
costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di
cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:+ù
- il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- il committente e l’acquirente del sondaggio;
- i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando
se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio non
rappresentativo";
- il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei
dati;
- il numero delle persone interpellate e l’universo di
riferimento;
- il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di
pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali
si fa riferimento;
- la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna
domanda;
- la data in cui è stato realizzato il sondaggio.
- I sondaggi di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se
contestualmente resi disponibili dal committente nella loro
integralità e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo
comma 2 sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del
Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri
www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell’articolo 8,
comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo
stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 è sempre evidenziata
con apposito riquadro.
- In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di
comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2
appare in apposito sottotitolo a scorrimento a caratteri leggibili.
- In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la
"nota informativa" di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.
- Quando emittenti o organi di stampa diffondono la notizia, da
chiunque divulgata, dell’esistenza di un sondaggio, devono precisare
se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalità sopra
indicate, cui la legge condiziona la loro diffusione. Nel caso in cui
tali precisazioni non siano state date all’atto della diffusione della
notizia del sondaggio, le emittenti e gli organi di stampa devono, se
l’autore della notizia le fornisce, riportare, entro 24 ore, le
precisazioni integrative richieste dalla legge sul mezzo di
comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per
fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i
sondaggi stessi sono stati pubblicizzati. In caso contrario essi sono
tenuti a diffondere, con le stesse modalità di cui sopra, la
precisazione che si tratta di sondaggio non rispondente alle
prescrizioni di legge.
TITOLO V - VIGILANZA E SANZIONI
Articolo 19
(Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni)
- Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano
stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi, assolvono, nell'ambito territoriale di
rispettiva competenza, oltre a quelli previsti all’articolo 14, i
seguenti compiti:
- di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della
legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del
presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle
disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per
quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
- di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i
relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti
proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i
provvedimenti di sua competenza.
Articolo 20
(Procedimenti sanzionatori)
- Le violazioni delle disposizioni della
legge 22 febbraio
2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto
del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle
emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto,
sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei
provvedimenti previsti dall’articolo 10 e 11-quinquies della medesima
legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare
tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.
- Il Consiglio nazionale degli utenti presso l’Autorità può
denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al
Capo II della 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di
autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004 e delle relative disposizioni attuative di
cui al presente atto.
- La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo
telefax, all’Autorità, all’emittente privata o all’editore presso cui
è avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le
comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora
costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al
gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale
rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto Gruppo
della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni
interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro
le successive dodici ore.
- La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se
sottoscritta in maniera leggibile e va accompagnata dalla
documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima
anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.
- La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione
dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell’editore e del
giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni
segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della
trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata
argomentazione.
- Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai
precedenti commi 4 e 5, l’Autorità, nell’esercizio dei suoi poteri
d’ufficio avvia l’istruttoria, dando comunque, precedenza nella
trattazione a quelle immediatamente procedibili.
- L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede
direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti
emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e
periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale
fine, del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito
presso l'Autorità stessa. Adotta i propri provvedimenti entro le
quarantotto ore successive all’accertamento della violazione o alla
denuncia, fatta salva l’ipotesi dell’adeguamento spontaneo agli
obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori,
con contestuale informativa all’Autorità.
- I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive
locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali
per le comunicazioni, ovvero, ove questi non si siano ancora
costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che
formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al
comma 10.
- Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio,
ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti
radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1,
provvede entro le dodici ore successive all’acquisizione delle
registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del
competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche
a mezzo telefax, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
- Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria,
se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli
interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle
ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere
dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in
via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette
atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di
accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il
competente Gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, che provvede, in deroga ai termini e
alle modalità procedimentali previste dalla
legge 24 novembre
1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all’accertamento
della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito degli stessi
atti e supporti presso gli uffici del Servizio Comunicazione politica
e Risoluzione di conflitti di interessi dell’Autorità medesima.
- In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala
tempestivamente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le
attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di
mancata attuazione della vigente normativa.
- Gli Ispettorati Territoriali del Ministero delle comunicazioni
collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le
comunicazioni, o, ove non costituiti, con i Comitati regionali per i
servizi radiotelevisivi.
- Le emittenti radiotelevisive private nazionali e gli organi di
stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente
provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e
pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.
- L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il
rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1,
comma 31 e 32, della
legge 31 luglio 1997, n. 249 e a norma dell’articolo 11-quinquies,
comma 3, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla
legge 6 novembre
2003, n. 313. Accerta, altresì, l’attuazione delle disposizioni
emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui
all’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio
1997, n. 249.
- Nell’ipotesi in cui il provvedimento dell’Autorità contenga una
misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di
informazione, come individuata dall’articolo 10 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o gli editori di
stampa quotidiana sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o
pubblicazione utile e, comunque, nel termine di 48 ore dalla notifica
del provvedimento medesimo.
- Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15
della legge 10
dicembre 1993, n. 515 per le violazioni delle disposizioni della
legge medesima, non abrogate dall'articolo 13 della legge 22 febbraio
2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione
dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il
pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24
ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a
favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga
accertata la responsabilità.
- L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ipotesi di
accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22
febbraio 2000, n. 28 e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 relative
allo svolgimento delle campagne per le elezioni alla Camera dei
deputati e al Senato delle Repubblica di cui alla presente delibera
nei confronti delle imprese che agiscono nei settori del sistema
integrato delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
1) del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e che fanno capo al titolare di
cariche di governo e ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della
legge 20 luglio 2004,
n. 215, ovvero sottoposte al controllo dei medesimi, procede
all’esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio
2004, n. 215 in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana;
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni ed è resa disponibile nel sito web
della stessa Autorità: www.agcom.it.
Roma, 21 febbraio 2006
| |
IL PRESIDENTE |
| |
Corrado Calabrò |
| IL COMMISSARIO RELATORE |
IL COMMISSARIO RELATORE |
| Giancarlo Innocenzi Botti |
Michele Lauria |
per attestazione di conformità a
quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE |
|
| Roberto Viola |
|
|
Fonte: AGCOM
|