DELIBERAZIONE 22 maggio 2009

  Diffida al rispetto dei principi sul pluralismo dell'informazione e
sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna
elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia  fissata  per  i  giorni  6  e 7 giugno 2009.
(Delibera n. 85/09/CSP). (09A06341)
           L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 22
maggio 2009;
  Visto  l'art.  1,  comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio
1997,  n.  249,  pubblicata  nel  supplemento ordinario n. 154/L alla
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 177 del 31 luglio
1997;
  Vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per
la  parita'  di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali   e   referendarie   e  per  la  comunicazione  politica»,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43
del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'art. 5;
  Vista la deliberazione in data 15 maggio 2009, integrata in data 21
maggio 2009 dell'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare
per  l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
integrato   dai   rappresentanti  dei  Gruppi  parlamentari,  recante
«Disposizioni   in   materia   di  comunicazione  politica,  messaggi
autogestiti  e  informazione  della  concessionaria  pubblica nonche'
tribune  elettorali  per l'elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia prevista per i giorni 6 e 7 giugno 2009»;
  Vista  la  delibera  n.  57/09/CSP  del  16  aprile  2009,  recante
«Disposizioni   di   attuazione   della   disciplina  in  materia  di
comunicazione   politica   e  di  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di
informazione  relative  alla  campagna  per l'elezione dei membri del
Parlamento  europeo  spettanti  all'Italia fissata per i giorni 6 e 7
giugno  2009»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 90 del 18 aprile 2009;
  Vista la delibera n. 77/09/CSP del 14 maggio 2009, recante «Atto di
richiamo  per  il  riequilibrio  nell'applicazione  dei  principi sul
pluralismo  dell'informazione  e sulla parita' di accesso ai mezzi di
informazione durante la campagna elettorale per l'elezione dei membri
del  Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e
7 giugno 2009»;
  Visti  i  numerosi  esposti  pervenuti  dalle  liste  che  si  sono
presentate  alle  elezioni europee, con i quali e' stato richiesto il
riequilibrio dell'informazione dedicata ai tempi politico-elettorali;
  Considerato  che  la  disciplina  dei  programmi  di  comunicazione
politica  nei periodi elettorali e' stabilita dall'art. 4 della legge
n.  28 del 2000, secondo il quale gli spazi di comunicazione politica
sono ripartiti:
   a)  nel  periodo  intercorrente  tra  la  data di convocazione dei
comizi  elettorali  e  la data di presentazione delle candidature nei
confronti dei soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare
e   tra  quelli  in  esse  non  rappresentati  purche'  presenti  nel
Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;
   b)  nel  periodo  intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature  e la data di chiusura della campagna elettorale, secondo
il  principio delle pari opportunita' tra le coalizioni e le liste in
competizione,   che  abbiano  presentato  candidature  in  collegi  o
circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori, fatta
salva  l'eventuale  presenza  di soggetti politici rappresentativi di
minoranze linguistiche riconosciute;
  Considerato   che   la  disciplina  dell'informazione  nei  periodi
elettorali  e'  stabilita  dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000, il
quale  garantisce parita' di trattamento, obiettivita', completezza e
imparzialita'  dell'informazione e richiede un comportamento corretto
ed  imparziale nella gestione dei programmi, cosi' da non esercitare,
anche  in  forma  surrettizia,  influenza  sulle  libere scelte degli
elettori;
  Considerato,  altresi',  che  ai  sensi dell'art. 1, comma 5, della
legge  n. 515 del 1993, come modificato dall'art. 5 della legge n. 28
del  2000,  dalla  data  di convocazione dei comizi elettorali, nelle
trasmissioni  informative  riconducibili  alla responsabilita' di una
testata  giornalistica  registrata  ai sensi di legge, la presenza di
candidati,  esponenti  di  partito  e  movimenti politici, membri del
Governo,  deve  trovare  fondamento  esclusivamente  nell'esigenza di
assicurare   la   completezza  e  l'imparzialita'  dell'informazione,
essendo  vietata  in  tutte  le  altre  trasmissioni, ad eccezione di
quelle di comunicazione politica;
  Rilevato che, in tale quadro, la specifica disciplina dei programmi
di informazione per le elezioni europee del 2009 e' dettata:
   quanto  alla  concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
dall'art.   5   del   provvedimento   approvato   dalla   Commissione
parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, il 15 maggio 2009, integrato il 21 maggio successivo
,  il  quale  prevede  che «i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli
altri  programmi  a  contenuto  informativo  o  di approfondimento si
conformano   con   particolare   rigore  ai  criteri  di  tutela  del
pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, della completezza,
dell'obiettivita'  e  di  parita' di trattamento tra le diverse forze
politiche»  e che, inoltre, «nei notiziari propriamente detti, non si
determini  un  uso  ingiustificato di riprese con presenza diretta di
membri  del  Governo  o  di  esponenti  politici»  e  che, infine, «i
programmi  di  approfondimento  informativo,  qualora  in essi assuma
carattere  rilevante  l'esposizione  di  opinioni  e  di  valutazione
politico-elettorali,  sono  tenuti  a  garantire  la  piu'  ampia  ed
equilibrata   presenza  e  possibilita'  di  espressione  ai  diversi
soggetti politici»;
   quanto   alle   emittenti  radiotelevisive  private  a  diffusione
nazionale  la  disciplina  e'  dettata  dall'art. 7 della delibera n.
57/09/CSP  il  quale, tenuto conto del servizio di interesse generale
dell'attivita'   di   informazione  radiotelevisiva,  prevede  regole
analoghe   a   quelle  emanate  dalla  Commissione  parlamentare  per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
  Considerato che:
   1. Per le trasmissioni di comunicazione politica la programmazione
costituisce  un  obbligo  per le emittenti pubbliche e private. Nelle
suddette   trasmissioni   gli   spazi   televisivi,   secondo  quanto
espressamente   prevede   la  legge,  devono  essere  matematicamente
ripartiti   in  maniera  paritaria  tra  tutti  i  soggetti  politici
competitori.
   2.  Piu'  complesso -  in  mancanza di una predeterminazione delle
modalita'  applicative  nella legge - e' il problema della disciplina
delle  trasmissioni  di  informazione  e di quelle di approfondimento
informativo.  Si  tratta, peraltro, di un problema di grande rilievo,
emerso  anche  in  precedenti campagne elettorali, poiche' il tempo e
l'importanza   dell'informazione   dedicata  ai  temi  della  cronaca
politica   si  sono  andati  progressivamente  espandendo,  tanto  da
occupare una parte saliente del palinsesto delle reti generaliste nei
periodi  elettorali.  A  riprova  di  cio',  e'  andato  sempre  piu'
aumentando  il  numero  dei programmi di rete che, in occasione delle
campagne  elettorali,  risultano  ricondotti sotto la responsabilita'
delle testate giornalistiche, onde poter ospitare i soggetti politici
nel  rispetto  di  quanto  previsto dal citato art. 1, comma 5, della
legge n. 515 del 1993.
   3. In presenza di tale mutamento editoriale non sono di poco conto
i problemi interpretativi ed applicativi che per tali trasmissioni si
pongono,  in  quanto,  a causa del loro legame con l'attualita' della
cronaca  e  del  riconoscimento  dell'autonomia  editoriale, la legge
prevede per essi norme di piu' ampio respiro, limitandosi a enunciare
i principi di correttezza, completezza ed equita' dell'informazione e
la necessita' di un comportamento corretto ed imparziale da parte dei
conduttori, dei registi e dei responsabili dei programmi.
   4.   Problemi  questi  che  nell'attuale  competizione  elettorale
vengono ad essere smisuratamente accresciuti per la compresenza di un
elevato   numero   di   soggetti   politici   competitori  e  per  la
proliferazione  di  trasmissioni  di  approfondimento informativo che
utilizzano  format  analoghi  a  quelli della comunicazione politica,
ovvero  «dibattiti,...  presentazioni in contraddittorio di programmi
politici,...  confronti,...  interviste  e... ogni altra trasmissione
nella  quale  assuma  carattere rilevante l'esposizione di opinioni e
valutazioni   politiche»;  il  che  rende  difficoltoso  coniugare  i
principi  di  autonomia  editoriale  e  giornalistica e di attualita'
della  cronaca  - tipici dell'informazione - con quelli di parita' di
accesso e trattamento - tipici della comunicazione politica.
   5.   In   proposito   questa  Autorita'  ritiene  che,  come  gia'
esplicitato  nella  delibera  n.  73/08/CSP  (Atto di richiamo per il
riequilibrio    nell'applicazione    di   principi   sul   pluralismo
dell'informazione e sulla parita' di accesso ai mezzi di informazione
durante  la  campagna  elettorale  per  le  elezioni della Camera dei
Deputati  e  del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14
aprile  2008),  le  disposizioni non del tutto univoche della legge e
quelle   di  rinvio  alla  legge  stessa  contenute  nei  regolamenti
attuativi   della   Commissione   parlamentare   di  vigilanza  e  di
quest'Autorita' debbano essere lette alla luce delle indicazioni date
dalla  giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 155 del 24 aprile/7
maggio  2002).  Con  tale  sentenza  la Corte (richiamando la propria
precedente  sentenza  n.  112  del 1993) ha posto in rilievo come «il
diritto  all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione,
venga  qualificato  e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo
delle  fonti  cui  attingere conoscenze e notizie - cosi' da porre il
cittadino  in  condizione  di  compiere le proprie valutazioni avendo
presenti   punti   di  vista  e  orientamenti  culturali  e  politici
differenti -  sia  dall'obiettivita'  e  dall'imparzialita'  dei dati
forniti,  sia  infine  dalla  completezza,  dalla correttezza e dalla
continuita' dell'attivita' di informazione erogata». «Il diritto alla
completa  ed  obiettiva  informazione  del cittadino appare dunque» -
prosegue  la  Corte -  «tutelato  in  via  prioritaria soprattutto in
riferimento  a  valori  costituzionali  primari,  che  non sono tanto
quelli…  della  pari visibilita' dei partiti, quanto piuttosto
quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui
in  permanenza  si  fonda… il sistema democratico.». In base a
tali criteri la Corte ha osservato come le regole piu' stringenti che
valgono   per  la  comunicazione  politica  non  si  attaglino  «alla
diffusione  di  notizie  nei  programmi  di  informazione».  La Corte
Costituzionale  ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge
n.  28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per
la   comunicazione   politica   nei   programmi  d'informazione  «che
certamente  costituiscono  un  momento ordinario, anche se tra i piu'
caratterizzanti  dell'attivita'  radiotelevisiva,» e ha soggiunto che
«l'espressione   “diffusione   di  notizie”  va  …
intesa,  del  resto  secondo  un dato di comune esperienza, nella sua
portata   piu'   ampia,  comprensiva  quindi  della  possibilita'  di
trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente
risalente alla esclusiva responsabilita' della testata».
  L'Autorita'   rileva  dunque  che  il  criterio  della  parita'  di
trattamento  va  contemperato  con l'autonomia editoriale di ciascuna
testata e non come mero criterio matematico di ripartizione dei tempi
(applicabile  invece  alla  comunicazione  politica).  D'altra parte,
secondo consolidati canoni interpretativi, il principio di parita' di
trattamento   va  inteso,  propriamente,  nel  senso  che  situazioni
analoghe debbano essere trattate in maniera analoga.
  Il  che comporta tuttavia, per converso, che la differenziazione di
disciplina  tra  comunicazione politica e trasmissioni d'informazione
tanto  piu' s'attenui quanto piu' queste ultime tendano ad assumere i
contenuti, i modi e la funzione di quella.
  Peraltro,  pur  dando  atto di cio', non si puo' non rilevare che i
dati del monitoraggio relativi ai periodi dal 29 aprile all' 8 maggio
e  dal  9  al  16  maggio  corrente  (cioe' alla prima e alla seconda
settimana  della  seconda  e  ultima  fase  della  presente  campagna
elettorale,  decorrente dalla presentazione delle liste) mostrano uno
squilibrio   nella   presenza   delle  forze  politiche  che  nessuna
ragionevole  ermeneutica  e  nessuna  difficolta' applicativa possono
giustificare.
  Tale  squilibrio  e'  particolarmente  avvertibile  nei notiziari e
sussiste  sia,  in  maniera  spiccata,  nel rapporto tra le due forze
politiche  maggiori  e  il  complesso delle altre, sia all'interno di
queste  ultime sia anche, in certa misura, tra il PDL e il PD, cui si
aggiunge una sovraesposizione del Governo.
  In  proposito l'Autorita' rileva che, per il rispetto del principio
della  parita' di trattamento e dell'equa rappresentazione di tutti i
soggetti politici competitori ed ai fini del corretto svolgimento del
confronto  politico su cui si fonda il sistema democratico, durante i
periodi  elettorali  la  presenza  del Presidente del Consiglio e dei
rappresentanti  del  Governo,  qualora  candidati alle elezioni, deve
trovare  giustificazione  in  obiettive  esigenze  informative legate
all'attivita' dell'esecutivo, le quali non costituiscano una forma di
esposizione di tesi politiche e/o propaganda elettorale.
  Pertanto,  considerato  che  siamo  negli  ultimi  quindici  giorni
precedenti  le  votazioni,  l'Autorita'  ritiene  che  lo  squilibrio
diffuso  e  accentuato  sin  qui  rilevato debba richiedere una netta
inversione   di   tendenza  e  ravvisa,  pertanto,  gli  estremi  per
indirizzare  una  diffida a tutte le emittenti televisive pubbliche e
private   affinche'   provvedano   immediatamente   al   riequilibrio
dell'informazione  politica  tra  tutte  le  liste  partecipanti alla
campagna  elettorale  attenendosi ai criteri esegetici ed applicativi
sopra  richiamati, fornendo una corretta informazione delle attivita'
del Governo nei limiti suindicati;
  Udita  la  relazione  del  Commissario  Michele Lauria, relatore ai
sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';
                              Diffida:

  Le   emittenti  radiotelevisive  pubbliche  e  private  ad  attuare
l'immediato  riequilibrio  dell'informazione  politica  tra  tutte le
liste  partecipanti  alla  campagna elettorale attenendosi ai criteri
esegetici  ed  applicativi  richiamati  nelle  premesse, fornendo una
corretta  informazione  delle  attivita'  del  Governo, la quale deve
trovare  giustificazione  in  obiettive  esigenze  informative legate
all'attivita' dell'esecutivo, le quali non costituiscano una forma di
esposizione di tesi politiche e/o propaganda elettorale.
  Nell'esercizio della sua funzione di vigilanza l'Autorita' verifica
l'osservanza  della presente diffida anche attraverso il monitoraggio
dei  programmi  e, in caso di inosservanza, adotta le sanzioni di cui
all'art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   Italiana   ed   e'   resa   disponibile   nel  sito  web
dell'Autorita'.
  La presente delibera e' trasmessa alla Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
   Roma , 22 maggio 2009

                                        Il segretario generale: Viola

Il commissario relatore: Lauria        
      

        
          

Fonte: AGCOM (link)

Inizio Pagina | Home Page
CO.N.N.A. Coordinamento Nazionale Nuove Antenne