DELIBERAZIONE 22 aprile 2009

  Disposizioni   di   attuazione   della  disciplina  in  materia  di
comunicazione   politica   e  di  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di
informazione  relative  alle  campagne  per le elezioni provinciali e
comunali  fissate  per  i giorni 6 e 7 giugno 2009.
(Deliberazione n. 59/09/CSP). (09A04931)
          
TITOLO I


DISPOSIZIONI GENERALI


          
 
                     L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI

  Nella  riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22
aprile 2009;
  Visto  l'art.  1,  comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio
1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo»;
  Vista  la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle
campagne  elettorali  per  l'elezione  alla  Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica», e successive modificazioni;
  Vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per
la  parita'  di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali  e  referendarie  e  per  la comunicazione politica», come
modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
  Vista  la  legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per
l'attuazione  del principio del pluralismo nella programmazione delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004,
che  emana  il  Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6
novembre 2003, n. 313;
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione  dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge
5 novembre 2004, n. 261;
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;
  Vista la legge 25 marzo 2009, n. 26, recante «Conversione in legge,
con  modificazioni,  del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante
disposizioni   urgenti   per  lo  svolgimento  nell'anno  2009  delle
consultazioni elettorali e referendarie»;
  Vista  la  legislazione  nazionale  e  regionale  che disciplina le
consultazioni  provinciali  e  comunali  programmate nel 2009, e , in
particolare,  la  legge  25  marzo 1993, n. 81, relativa all'elezione
diretta  del  sindaco,  del presidente della provincia e dei consigli
comunali  e  provinciali,  e  lo statuto e le leggi regionali 9 marzo
1995,  n. 14, 21 aprile 1999, n. 10, 10 maggio 1999, n. 13 e 15 marzo
2001,  n. 9, relative alle consultazioni amministrative nella regione
autonoma Friuli Venezia-Giulia;
  Visti  lo  statuto della Regione siciliana e la legge della Regione
siciliana  15  settembre  1997,  n.  35,  recante  «Nuove  norme  per
l'elezione  diretta  del sindaco, del presidente della Provincia, del
consiglio  comunale  e  del  consiglio provinciale», nonche' la legge
della  Regione  siciliana  16  dicembre  2000,  n. 25, recante «Norme
elettorali  per  gli  enti  locali  e  sulla sfiducia al sindaco e al
presidente della provincia regionale» e successive modificazioni;
  Visti  lo  Statuto  della  Regione  sarda  e la legge della Regione
Sardegna  17  gennaio  2005,  n. 2, recante «Indizione delle elezioni
comunali e provinciali»;
   Tenuto  conto  dell'avvenuta  convocazione  dei  comizi elettorali
previsti  per  il  6  e  7  giugno  2009  per  il rinnovo di numerose
amministrazioni  provinciali  e  comunali,  il  cui  elenco  e'  reso
disponibile  sul  sito  web  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni: www.agcom.it;
  Effettuate  le  consultazioni  con  la Commissione parlamentare per
l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza  dei servizi radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
  Udita  la  relazione  dei  commissari  Giancarlo  Innocenzi Botti e
Michele  Lauria,  relatori  ai  sensi  dell'art.  29  del regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:


                               Art. 1.


                 Finalita' e ambito di applicazione


  1.  Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione
della  legge  22  febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6
novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi
di  informazione,  finalizzate a dare concreta attuazione ai principi
del      pluralismo,      dell'imparzialita',      dell'indipendenza,
dell'obiettivita'  e  della  completezza  del sistema radiotelevisivo
nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4
e  5  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  si riferiscono alle
consultazioni  per  le  elezioni  dei presidenti delle province e dei
consigli  provinciali  e  per  le elezioni dei sindaci e dei consigli
comunali  fissate  per  i giorni 6 e 7 giugno 2009 e si applicano nei
confronti    delle    emittenti   che   esercitano   l'attivita'   di
radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana
e  periodica.  L'elenco delle province e dei comuni interessati dalle
consultazioni   elettorali   e'   reso   disponibile   sul  sito  web
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.
  2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
della  campagna  elettorale  di  cui alla presente delibera con altre
consultazioni elettorali europee o referendarie, saranno applicate le
disposizioni  di  attuazione  della  legge  22  febbraio  2000, n. 28
relative a ciascun tipo di consultazione.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  provvedimento  non  si
applicano  ai  programmi  e  alle  trasmissioni  destinati  ad essere
trasmessi  esclusivamente  in  ambiti  territoriali  nei quali non e'
prevista  alcuna  consultazione elettorale di cui al precedente comma
1.

        
      
          
TITOLO II


RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA


CAPO I


Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali


          
 
                               Art. 2.


            Riparto degli spazi di comunicazione politica


  1.  Ai  fini  del  presente  capo I, in applicazione della legge 22
febbraio  2000,  n.  28,  nel  periodo intercorrente tra l'entrata in
vigore  del  presente  provvedimento  e  la  data  di  chiusura delle
campagne  elettorali,  gli  spazi che ciascuna emittente televisiva o
radiofonica  nazionale  privata  dedica  alla  comunicazione politica
riferita alle consultazioni elettorali nelle forme previste dall'art.
4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono garantiti:
   I)  nel  periodo  intercorrente  tra  la  data di convocazione dei
comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
    a)  nei  confronti delle forze politiche che costituiscono gruppo
in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
    b)  nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui
alla  lettera  a),  che  hanno  eletto con proprio simbolo almeno due
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.
  Negli  spazi di comunicazione politica di cui al presente comma, il
tempo  disponibile  e' ripartito tra i soggetti aventi diritto per il
cinquanta  per  cento  in  proporzione alla loro consistenza e per il
restante cinquanta per cento in modo paritario.
   II)  Nel  periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature  e  quella  di  chiusura  delle  campagne elettorali, con
criterio   paritario,   nei   confronti  dei  soggetti  politici  che
presentano  liste  di  candidati  per  i consigli provinciali e per i
consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia presenti in tanti
ambiti  territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli
elettori   che   votano   nelle  consultazioni  di  cui  al  presente
provvedimento.
  2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili,
il  principio  delle  pari  opportunita'  tra gli aventi diritto puo'
essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione,
anche  nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna
di  queste  abbia  analoghe  opportunita'  di  ascolto.  E'  altresi'
possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di
giornalisti  che  rivolgono  domande ai partecipanti. In ogni caso la
ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica
nei  confronti  dei  soggetti  politici  aventi  diritto  deve essere
effettuata   su   base  settimanale,  garantendo  l'applicazione  dei
principi  di  equita'  e  di  parita'  di  trattamento,  e procedendo
comunque   entro  la  settimana  successiva  alle  compensazioni  che
dovessero  eccezionalmente  rendersi  necessarie. Ove possibile, tali
trasmissioni   sono  diffuse  con  modalita'  che  ne  consentano  la
fruizione anche ai non udenti.
  3.  L'eventuale  assenza  di  un  soggetto  politico non pregiudica
l'intervento  nelle  trasmissioni  degli  altri soggetti, anche nella
medesima  trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi
spettante.  Nelle  trasmissioni  interessate  e' fatta menzione della
rinuncia.
  4.  Le  trasmissioni  di  comunicazione  politica sono collocate in
contenitori   con   cicli  a  cadenza  quindicinale  dalle  emittenti
televisive  nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le
ore   7  e  le  ore  24  e  dalle  emittenti  radiofoniche  nazionali
all'interno  della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 1 del
giorno successivo.
  5.  I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono
tempestivamente  comunicati, anche a mezzo telefax, all'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti
calendari sono tempestivamente comunicati all'Autorita'.
  6.  La  responsabilita'  delle  trasmissioni  di  cui  al  presente
articolo  deve  essere  ricondotta  a  quella  di  specifiche testate
giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
  7.  Le  trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla
mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

        
      
          
TITOLO II


RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA


CAPO I


Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali


          
 
                               Art. 3.


           Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito


  1.  Nel  periodo  intercorrente  tra la data di presentazione delle
candidature  e quella di chiusura di ciascuna campagna elettorale, le
emittenti   radiofoniche   e  televisive  nazionali  private  possono
trasmettere  messaggi  politici  autogestiti a titolo gratuito per la
presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

        
      
          
TITOLO II


RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA


CAPO I


Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali


          
 
                               Art. 4.


Modalita'  di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo
                              gratuito


  1.  Per  la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito  le  emittenti  di  cui  all'art.  3,  comma 1, osservano le
seguenti   modalita',   stabilite  sulla  base  dei  criteri  fissati
dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
   a)  il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto
previsto  dal  all'art.  2,  comma  1,  numero  II;  i  messaggi sono
trasmessi  a parita' di condizioni tra i soggetti politici, anche con
riferimento alle fasce orarie;
   b)  i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di
una  opinione  politica, comunque compresa, a scelta del richiedente,
fra  uno  e  tre  minuti  per  le emittenti televisive e fra trenta e
novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
   c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne' essere
interrotti,  hanno  una  autonoma collocazione nella programmazione e
sono  trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro
contenitori  per  ogni  giornata  di  programmazione.  I contenitori,
ciascuno  comprensivo  di almeno tre messaggi, sono collocati uno per
ciascuna  delle  seguenti  fasce  orarie,  progressivamente a partire
dalla  prima:  prima  fascia  18  - 19,59; seconda fascia 14 - 15,59;
terza fascia 22 - 23,59; quarta fascia 9 - 10,59;
   d)  i  messaggi  non  sono  computati  nel  calcolo  dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
   e)  ciascun  messaggio  puo'  essere  trasmesso  una sola volta in
ciascun contenitore;
   f)  nessun  soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi
in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
   g)  ogni  messaggio  reca  la dicitura «messaggio autogestito» con
l'indicazione del soggetto politico committente.

        
      
          
TITOLO II


RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA


CAPO I


Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali


          
 
                               Art. 5.


   Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici


  1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore
della  presente  delibera,  le  emittenti  che  intendono trasmettere
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
   a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da
trasmettere  almeno  una  volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato  l'emittente  nazionale  informa  i  soggetti politici che
presso  la  sua  sede,  di  cui viene indicato l'indirizzo, il numero
telefonico  e  la  persona da contattare, e' depositato un documento,
che  puo'  essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente,
concernente  la  trasmissione  dei  messaggi,  il  numero massimo dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard
tecnici  richiesti  e  il termine di consegna per la trasmissione del
materiale  autoprodotto.  A  tale  fine,  le  emittenti possono anche
utilizzare  il  modello  MAG/1/EPC,  reso  disponibile  nel  sito web
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
   b)  inviano,  anche a mezzo telefax, all'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  il  documento  di  cui alla lettera a), nonche'
possibilmente  con  almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione
successiva   del   documento   stesso  con  riguardo  al  numero  dei
contenitori  e  alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo
fine,  le  emittenti  possono  anche utilizzare il modello MAG/2/EPC,
reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni.
  2.  Fino  al  giorno  precedente  la  data  di  presentazione delle
candidature  i  soggetti  politici interessati a trasmettere messaggi
autogestiti  comunicano alle emittenti e alla stessa Autorita' per le
garanzie  nelle  comunicazioni,  anche  a  mezzo  telefax, le proprie
richieste,   indicando   il  responsabile  elettorale  e  i  relativi
recapiti,  la  durata dei messaggi, nonche' dichiarando di presentare
candidature  in  collegi  o  circoscrizioni che interessino almeno il
quarto  degli elettori chiamati alle consultazioni. A tale fine, puo'
anche  essere  utilizzato  il modello MAG/3/EPC, reso disponibile nel
predetto sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.

        
      
          
TITOLO II


RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA


CAPO I


Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali


          
 
                               Art. 6.


Sorteggio  e  collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo
                              gratuito


  1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori
previsti  per  il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede
dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di
un funzionario della stessa.
  2.  La  collocazione  nei  contenitori  dei giorni successivi viene
determinata  secondo  un  criterio di rotazione a scalare di un posto
all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio
di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.

        
      
          
TITOLO II


RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA


CAPO I


Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali


          
 
                               Art. 7.


    Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali


  1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio,
i  notiziari  e  ogni  altro  programma  di  contenuto informativo, a
rilevante    presentazione    giornalistica,   caratterizzato   dalla
correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca.
  2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto del
servizio   di   interesse  generale  dell'attivita'  di  informazione
radiotelevisiva,  i  notiziari  diffusi  dalle emittenti televisive e
radiofoniche  nazionali  e  tutti  gli  altri  programmi  a contenuto
informativo,  riconducibili  alla  responsabilita'  di  una specifica
testata  registrata  ai sensi di legge, si conformano con particolare
rigore  ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della
imparzialita',  della obiettivita' e di parita' di trattamento tra le
diverse forze politiche.
  3.  I  direttori  responsabili  dei  programmi  di  cui al presente
articolo,  nonche'  i  loro  conduttori  e  registi sono tenuti ad un
comportamento  corretto  ed  imparziale nella gestione del programma,
cosi'  da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenze sulle
libere scelte degli elettori. Essi osservano in maniera rigorosa ogni
cautela  volta  ad  evitare che si determinino, anche indirettamente,
situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche,
considerando non solo le presenze di candidati ed esponenti politici,
ma  anche  le  posizioni di contenuto politico espressi da soggetti e
persone  non  direttamente partecipanti alla competizione elettorale.
Inoltre  essi  curano  che  nei  notiziari propriamente detti, non si
determini  un  uso  ingiustificato di riprese con presenza diretta di
membri  del  Governo,  o  di  esponenti  politici.  Nei programmi che
utilizzano  la formula dell'intervista al singolo esponente politico,
fermo  il  rispetto  del principio dell'equilibrio delle presenze nel
ciclo  del programma, che va garantito anche attraverso la preventiva
notizia  degli  interventi  programmati,  i conduttori sono tenuti ad
assicurare  imparzialita'  e  parita'  di  trattamento  nel  porre le
domande  ai  diversi esponenti politici intervistati e curano che gli
utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire,
in   base  alla  conduzione  del  programma,  specifici  orientamenti
politici agli stessi conduttori o alla testata.
  4.  Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di
approfondimento   informativo,   qualora  in  essi  assuma  carattere
rilevante     l'esposizione     di     opinioni     o     valutazioni
politico-elettorali,  sono  tenuti  a  garantire  la  piu'  ampia  ed
equilibrata   presenza  e  possibilita'  di  espressione  ai  diversi
soggetti politici.
  5.  Il  rispetto  delle  condizioni  di  cui ai commi 2, 3 e 4, del
presente  articolo  e il ripristino di eventuali squilibri accertati,
e' assicurato anche d'ufficio dall'Autorita' che persegue le relative
violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
  6.  In  tutte  le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di
comunicazione  politica,  dai  messaggi  politici  autogestiti  e dai
programmi  di informazione non e' ammessa ad alcun titolo la presenza
di  candidati  o  di esponenti politici e non possono essere trattati
temi  di evidente rilevanza politica ed elettorale ne' che riguardino
vicende o fatti personali di personaggi politici.
  7.  In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di
comunicazione  politica  e  dai  messaggi  politici  autogestiti,  e'
vietato  fornire,  anche  in  forma  indiretta, indicazioni di voto o
manifestare le proprie preferenze di voto.

        
      
          
TITOLO II


RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA


CAPO I


Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali


          
 
                               Art. 8.


                Illustrazione delle modalita' di voto


  1.   Nei   trenta   giorni   precedenti   il   voto   le  emittenti
radiotelevisive    nazionali   private   illustrano   le   principali
caratteristiche  delle  elezioni  provinciali  e  comunali  di cui al
presente   provvedimento,  con  particolare  riferimento  al  sistema
elettorale  e  alle  modalita'  di  espressione del voto, anche avuto
riguardo  ai  cittadini comunitari residenti in Italia che esercitano
il diritto di voto.

        
      
          
CAPO II


Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali


          
 
                               Art. 9.


                 Programmi di comunicazione politica


  1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2,
comma  1,  lettera  c),  del codice di autoregolamentazione di cui al
decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni  8  aprile  2004, che le
emittenti  televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere tra
l'entrata  in  vigore  della  presente  delibera  e la chiusura delle
campagne  elettorali  devono  consentire  una  effettiva  parita'  di
condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento
alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
  2. La parita' di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita
nei  due  distinti  periodi in cui si articola la campagna elettorale
tra i seguenti soggetti politici:
   I)  nel  periodo  intercorrente  tra  la  data di convocazione dei
comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
    a)  nei  confronti  delle  forze  politiche  che costituiscono un
autonomo  gruppo  nei consigli provinciali o nei consigli comunali da
rinnovare;
    b)  nei  confronti  delle forze politiche diverse da quelle della
lettera  a),  presenti in uno dei due rami del Parlamento nazionale o
che  hanno  eletto,  con  proprio  simbolo, almeno due rappresentanti
italiani al Parlamento europeo.
   II)  Nel  periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:
    a)  nei  confronti  delle  liste  o  delle  coalizioni  di  liste
collegate  alla carica di presidente della provincia o di sindaco nei
comuni da rinnovare;
    b)  nei  confronti  delle forze politiche che presentano liste di
candidati  o  gruppi  di candidati per i consigli provinciali e per i
consigli comunali da rinnovare.
  3.  L'eventuale  assenza  di  un  soggetto  politico non pregiudica
l'intervento   nelle   trasmissioni  degli  altri  soggetti,  ma  non
determina  un  aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel
corso  della  trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette
assenze.
  4.  Le  trasmissioni  di  comunicazione  politica sono collocate in
contenitori   con   cicli  a  cadenza  quindicinale  dalle  emittenti
televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore
7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della
fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 1 del giorno successivo,
in  modo  da  garantire  l'applicazione  dei principi di equita' e di
parita'  di  trattamento  tra  i  soggetti  politici anche attraverso
analoghe   opportunita'   di  ascolto.  I  calendari  delle  predette
trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo
telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove
non  costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi,
che  ne  informa  l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Le
eventuali  variazioni  dei  predetti  calendari  sono tempestivamente
comunicate  al  predetto  organo,  che  ne informa l'Autorita' per le
garanzie  nelle  comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono
diffuse  con  modalita'  che  ne consentano la fruizione anche ai non
udenti.
  5.  E'  possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica
anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande
ai   partecipanti,   assicurando,   comunque,  imparzialita'  e  pari
opportunita' nel confronto tra i soggetti politici.

        
      
          
CAPO II


Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali


          
 
                              Art. 10.


           Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito


  1.  Nel  periodo  intercorrente  tra la data di presentazione delle
candidature  e  quella  di  chiusura  delle  campagne  elettorali, le
emittenti   radiofoniche  e  televisive  locali  possono  trasmettere
messaggi  politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione
non in contraddittorio di liste e programmi.
  2.  Per  la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le
emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  osservano le seguenti
modalita',  stabilite  sulla  base  dei  criteri fissati dall'art. 4,
comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
   a)  il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto
previsto  all'art. 9, comma 2, numero II; i messaggi sono trasmessi a
parita'  di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento
alle fasce orarie;
   b)  i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di
una  opinione  politica, comunque compresa, a scelta del richiedente,
fra  uno  e  tre  minuti  per  le emittenti televisive e fra trenta e
novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
   c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne' essere
interrotti,  hanno  una  autonoma collocazione nella programmazione e
sono  trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro
contenitori  per  ogni  giornata  di  programmazione.  I contenitori,
ciascuno  comprensivo  di almeno tre messaggi, sono collocati uno per
ciascuna  delle  seguenti  fasce  orarie,  progressivamente a partire
dalla  prima:  prima  fascia  18 -  19,59; seconda fascia 12 - 14,59;
terza fascia 21 - 23,59; quarta fascia 7 - 8,59;
   d)  i  messaggi  non  sono  computati  nel  calcolo  dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
   e)  nessun  soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi
in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
   f)  ogni  messaggio  per  tutta  la  sua  durata  reca la dicitura
«messaggio   elettorale  gratuito»  con  l'indicazione  del  soggetto
politico committente.

        
      
          
CAPO II


Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali


          
 
                              Art. 11.


Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative
         ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

  1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore
della  presente  delibera,  le  emittenti  radiofoniche  e televisive
locali   che  trasmettono  messaggi  politici  autogestiti  a  titolo
gratuito:
   a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da
trasmettere  almeno  una  volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato  l'emittente locale informa i soggetti politici che presso
la  sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico
e  la  persona  da  contattare,  e' depositato un documento, che puo'
essere   reso   disponibile   anche   sul  sito  web  dell'emittente,
concernente  la  trasmissione  dei  messaggi,  il  numero massimo dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard
tecnici  richiesti  e  il termine di consegna per la trasmissione del
materiale  autoprodotto.  A  tale  fine,  le  emittenti possono anche
utilizzare   i  modelli  MAG/1/EPC  resi  disponibili  nel  sito  web
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
   b)   inviano,  anche  a  mezzo  telefax,  al  competente  comitato
regionale  per  le  comunicazioni  o, ove non costituito, al comitato
regionale  per  i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera
a), nonche', possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni
variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo
al  numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A
quest'ultimo  fine,  le  emittenti possono anche utilizzare i modelli
MAG/2/EPC  resi  disponibili nel predetto sito web dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni.
  2.  Fino  al  giorno di presentazione delle candidature, i soggetti
politici  interessati  a  trasmettere i suddetti messaggi autogestiti
comunicano,  anche  a  mezzo  telefax, alle emittenti e ai competenti
comitati  regionali  per  le  comunicazioni o, ove non costituiti, ai
comitati  regionali  per  i servizi radiotelevisivi, che ne informano
l'Autorita'   per   le   garanzie  nelle  comunicazioni,  le  proprie
richieste,   indicando   il  responsabile  elettorale  e  i  relativi
recapiti,  la  durata dei messaggi, nonche' dichiarando di presentare
candidature  in  collegi  o  circoscrizioni che interessino almeno un
quarto  degli  elettori  chiamati  alle  consultazioni.  A tale fine,
possono  anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EPC resi disponibili
nel   predetto   sito   web  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni.

        
      
          
CAPO II


Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali


          
 
                              Art. 12.


Numero   complessivo  dei  messaggi  politici  autogestiti  a  titolo
                              gratuito


  1.  L'Autorita',  ove  non  diversamente  regolamentato, approva la
proposta  del  competente  comitato regionale per le comunicazioni o,
ove   non   costituito,   del   comitato   regionale  per  i  servizi
radiotelevisivi,  ai fini della fissazione del numero complessivo dei
messaggi  autogestiti  gratuiti  da ripartire tra i soggetti politici
richiedenti,  in  relazione  alle  risorse  disponibili  previste dal
decreto  del Ministro delle comunicazioni adottato di concerto con il
Ministro  dell'economia e delle finanze e concernente la ripartizione
tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma
stanziata per l'anno 2009.

        
      
          
CAPO II


Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali


          
 
                              Art. 13.


Sorteggi  e  collocazione  dei messaggi politici autogestiti a titolo
                              gratuito


  1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori
previsti  per  il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede
del  comitato  regionale  per le comunicazioni o, ove non costituito,
del  comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area
di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmettera'
i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.
  2.  La  collocazione  nei  contenitori  dei giorni successivi viene
determinata,  sempre  alla presenza di un funzionario del Comitato di
cui  al  comma  1,  secondo  un criterio di rotazione a scalare di un
posto  all'interno  di  ciascun contenitore, in modo da rispettare il
criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.

        
      
          
CAPO II


Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali


          
 
                              Art. 14.


              Messaggi politici autogestiti a pagamento


  1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della
presente   delibera   e  quella  di  chiusura  di  ciascuna  campagna
elettorale,  le  emittenti  radiofoniche  e televisive locali possono
trasmettere  messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti
all'art.  2,  comma 1, lettera d), del codice di autoregolamentazione
di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
  2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al
comma   1  le  emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  devono
assicurare   condizioni   economiche  uniformi  a  tutti  i  soggetti
politici.
  3.  Dalla data di entrata di vigore del presente provvedimento fino
a  tutto  il penultimo giorno antecedente la data delle votazioni, le
emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i
messaggi  politici  di  cui  al  comma  1  sono tenute a dare notizia
dell'offerta  dei  relativi  spazi mediante un avviso da trasmettere,
almeno  una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto,
per tre giorni consecutivi.
  4.  Nell'avviso  di  cui  al  comma  3  le emittenti radiofoniche e
televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria
sede,  della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e
di  fax,  e'  depositato  un  documento, consultabile su richiesta da
chiunque ne abbia interesse, concernente:
   a)  le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con
l'indicazione  del  termine  ultimo entro il quale gli spazi medesimi
possono essere prenotati;
   b) le modalita' di prenotazione degli spazi;
   c)  le  tariffe  per  l'accesso  a  tali spazi quali autonomamente
determinate  da  ogni  singola  emittente  radiofonica  e  televisiva
locale;
   d)  ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi.
  5.  Ciascuna  emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere
conto  delle  prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici
in base alla loro progressione temporale.
  6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui
al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore
praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
  7.  Ciascuna  emittente radiofonica e televisiva locale e' tenuta a
praticare,  per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non
superiore  al  70%  del  listino di pubblicita' tabellare. I soggetti
politici   interessati  possono  richiedere  di  verificare  in  modo
documentale  i  listini  tabellari  in  relazione ai quali sono state
determinate  le  condizioni  praticate per l'accesso agli spazi per i
messaggi di cui al comma 1.
  8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1
differenziati  per diverse aree territoriali dovranno essere indicate
anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
  9.  La  prima  messa  in  onda  dell'avviso  di  cui ai commi 3 e 4
costituisce  condizione  essenziale  per  la  diffusione dei messaggi
politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.
  10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma
1  devono  essere  preceduti  e  seguiti  da un annuncio in audio del
seguente   contenuto:   «Messaggio   elettorale   a  pagamento»,  con
l'indicazione del soggetto politico committente.
  11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1
devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente
dicitura:  «Messaggio  elettorale a pagamento», con l'indicazione del
soggetto politico committente.
  12.  Le  emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali non possono
stipulare  contratti  per  la  cessione di spazi relativi ai messaggi
politici  autogestiti  a pagamento in periodo elettorale in favore di
singoli  candidati  per  importi  superiori al 75% di quelli previsti
dalla  normativa  in  materia di spese elettorali ammesse per ciascun
candidato.

        
      
          
CAPO II


Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali


          
 
                              Art. 15.


                    Trasmissioni in contemporanea


  1.  Le  emittenti  radiofoniche  e televisive locali che effettuano
trasmissioni   in   contemporanea   con   una  copertura  complessiva
coincidente  con  quella  legislativamente  prevista per un'emittente
nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui
al  decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni  8  aprile 2004 e al
presente  capo  II  esclusivamente  per le ore di trasmissione non in
contemporanea.

        
      
          
CAPO II


Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali


          
 
                              Art. 16.


     Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali


  1.  Nei  programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma
1,  lettera  b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto
del   Ministro  delle  comunicazioni  8  aprile  2004,  le  emittenti
radiofoniche  e  televisive  locali  devono  garantire il pluralismo,
attraverso la parita' di trattamento, l'obiettivita', la correttezza,
la   completezza,   la   lealta',  l'imparzialita',  l'equita'  e  la
pluralita'  dei  punti  di vista; a tal fine, quando vengono trattate
questioni   relative   alle  consultazioni  elettorali,  deve  essere
assicurato  l'equilibrio  tra  i  soggetti  politici  secondo  quanto
previsto dal citato codice di autoregolamentazione.
  2.  Resta  comunque salva per l'emittente la liberta' di commento e
di  critica,  che, in chiara distinzione tra informazione e opinione,
salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a
carattere  comunitario  di  cui  all'art.  16, comma 5, della legge 6
agosto  1990,  n.  223  e  all'art.  1,  comma  1,  lettera f), della
deliberazione  1° dicembre 1998, n. 78 dell'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni,  come definite all'art. 2, comma 1, lettera q),
n.  3,  del  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n. 177, possono
esprimere  i  principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da
dette norme.
  3.  In  qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di
comunicazione  politica  e  dai  messaggi  politici  autogestiti,  e'
vietato  fornire,  anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze
di voto.

        
      
          
CAPO III


Disposizioni particolari


          
 
                              Art. 17.


            Circuiti di emittenti radiotelevisive locali


  1.   Ai   fini  del  presente  provvedimento,  le  trasmissioni  in
contemporanea  da  parte  di emittenti locali che operano in circuiti
nazionali  comunque  denominati sono considerate come trasmissioni in
ambito  nazionale;  il  consorzio  costituito  per  la  gestione  del
circuito  o,  in  difetto,  le  singole emittenti che fanno parte del
circuito,  sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le
emittenti  nazionali dal capo I del presente titolo, che si applicano
altresi'  alle  emittenti  autorizzate alla ripetizione dei programmi
esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
  2.  Ai  fini  del  presente provvedimento, il circuito nazionale si
determina  con  riferimento  all'art.  2,  comma  1,  lettera n), del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
  3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di
trasmissione  autonoma,  le  disposizioni  previste  per le emittenti
locali dal capo II del presente titolo.
  4.   Ogni   emittente   risponde   direttamente   delle  violazioni
realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

        
      
          
CAPO III


Disposizioni particolari


          
 
                              Art. 18.


              Imprese radiofoniche di partiti politici


  1.  In  conformita'  a  quanto  disposto dall'art. 6 della legge 22
febbraio  2000,  n.  28,  le  disposizioni  di cui ai capi I e II del
presente  titolo  non  si  applicano  alle imprese di radiodiffusione
sonora  che  risultino essere organo ufficiale di un partito politico
rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11,
comma  2,  della  legge  25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese e'
comunque  vietata  la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di
spazi per messaggi autogestiti.
  2.  I partiti sono tenuti a fornire con tempestivita' all'Autorita'
per  le  garanzie  nelle  comunicazioni ogni indicazione necessaria a
qualificare  l'impresa  di  radiodiffusione come organo ufficiale del
partito.

        
      
          
CAPO III


Disposizioni particolari


          
 
                              Art. 19.


                  Conservazione delle registrazioni


  1.  Le  emittenti  radiotelevisive  sono  tenute  a  conservare  le
registrazioni  della  totalita'  dei  programmi trasmessi nel periodo
della   campagna   elettorale  e  per  i  tre  mesi  successivi  alla
conclusione  della  stessa  e,  comunque,  a  conservare,  sino  alla
conclusione   dell'eventuale   procedimento,   le  registrazioni  dei
programmi  in  ordine  ai quali sia stata notificata contestazione di
violazione  di  disposizioni  della  legge  10 dicembre 1993, n. 515,
della    legge   22   febbraio   2000,   n.   28,   del   codice   di
autoregolamentazione   di   cui   al   decreto   del  Ministro  delle
comunicazioni  8  aprile  2004,  della  legge 20 luglio 2004, n. 215,
nonche'   di   quelle  emanate  dalla  Commissione  parlamentare  per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o del
presente provvedimento.

        
      
          
TITOLO III


STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA


          
 
                              Art. 20.


Comunicato   preventivo   per  la  diffusione  di  messaggi  politici
                elettorali su quotidiani e periodici


  1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana,  gli  editori  di  quotidiani  e  periodici  che  intendano
diffondere  a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima
delle  elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge
22  febbraio  2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a
dare  notizia  dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito
comunicato   pubblicato   sulla   stessa   testata  interessata  alla
diffusione  di  messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica
si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove
in  ragione  della periodicita' della testata non sia stato possibile
pubblicare   sulla   stessa   nel   termine  predetto  il  comunicato
preventivo,  la  diffusione  dei messaggi non potra' avere inizio che
dal   numero   successivo  a  quello  recante  la  pubblicazione  del
comunicato   sulla   testata,  salvo  che  il  comunicato  sia  stato
pubblicato,  nel  termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su
altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
  2.  Il  comunicato  preventivo  deve essere pubblicato con adeguato
rilievo,  sia  per  collocazione,  sia per modalita' grafiche, e deve
precisare le condizioni generali dell'accesso, nonche' l'indirizzo ed
il  numero  di  telefono  della redazione della testata presso cui e'
depositato   un   documento  analitico,  consultabile  su  richiesta,
concernente:
   a)  le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con
puntuale  indicazione  del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo
giorno  di  pubblicazione  entro  il quale gli spazi medesimi possono
essere prenotati;
   b)  le  tariffe  per  l'accesso  a tali spazi, quali autonomamente
determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni
di gratuita';
   c)  ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico
rilevante  per  la  fruizione degli spazi medesimi, in particolare la
definizione  del  criterio di accettazione delle prenotazioni in base
alla loro progressione temporale.
  3.  Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli
spazi  per  messaggi  politici  elettorali  le condizioni di migliore
favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
  4. Ogni editore e' tenuto a fare verificare in modo documentale, su
richiesta  dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate
per l'accesso agli spazi in questione, nonche' i listini in relazione
ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
  5.  Nel  caso  di  edizioni  locali  o comunque di pagine locali di
testate  a  diffusione  nazionale,  tali  intendendosi  ai  fini  del
presente  provvedimento  le  testate  con  diffusione pluriregionale,
dovranno  indicarsi  distintamente le tariffe praticate per le pagine
locali  e  le  pagine  nazionali,  nonche',  ove  diverse,  le  altre
modalita' di cui al comma 2.
  6.  La  pubblicazione  del  comunicato preventivo di cui al comma 1
costituisce  condizione  per  la  diffusione  dei  messaggi  politici
elettorali  durante  la  consultazione elettorale. In caso di mancato
rispetto  del  termine  stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto
nello  stesso  comma  per  le  testate  periodiche, la diffusione dei
messaggi puo' avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di
pubblicazione del comunicato preventivo.

        
      
          
TITOLO III


STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA


          
 
                              Art. 21.


Pubblicazione   di  messaggi  politici  elettorali  su  quotidiani  e
                              periodici


  1.  I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22
febbraio  2000,  n.  28,  devono essere riconoscibili, anche mediante
specifica  impaginazione  in  spazi  chiaramente evidenziati, secondo
modalita'  uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura
«messaggio   elettorale»  con  l'indicazione  del  soggetto  politico
committente.
  2.  Sono  vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da
quelle  elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000,
n. 28.

        
      
          
TITOLO III


STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA


          
 
                              Art. 22.


               Organi ufficiali di stampa dei partiti


  1.  Le  disposizioni  sulla  diffusione,  a  qualsiasi  titolo,  di
messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso
in  condizioni  di  parita'  ai  relativi spazi non si applicano agli
organi  ufficiali  di  stampa dei partiti e movimenti politici e alle
stampe  elettorali  di  coalizioni,  liste,  gruppi  di  candidati  e
candidati.
  2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il
giornale  quotidiano  o periodico che risulta registrato come tale ai
sensi  dell'art.  5  della  legge  8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che
rechi  indicazione  in  tale  senso nella testata, ovvero che risulti
indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o
del movimento politico.
  3.  I  partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono
tenuti  a  fornire  con  tempestivita'  all'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  ogni  indicazione  necessaria a qualificare gli
organi  ufficiali  di  stampa  dei  partiti e dei movimenti politici,
nonche'   le  stampe  elettorali  di  coalizioni,  liste,  gruppi  di
candidati e candidati.

        
      
          
TITOLO IV


SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI


          
 
                              Art. 23.


     Modalita' di diffusione dei sondaggi politici ed elettorali


  1.  Fino al sedicesimo giorno precedente la data delle votazioni la
diffusione  o  pubblicazione  integrale  o parziale dei risultati dei
sondaggi    politici,    da    chiunque    divulgata,   deve   essere
obbligatoriamente   corredata   da  una  «nota  informativa»  che  ne
costituisce  parte  integrante e contiene le seguenti indicazioni, di
cui e' responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
   a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
   b) il committente e l'acquirente del sondaggio;
   c)  i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando
se  si  tratta  di  «sondaggio  rappresentativo»  o di «sondaggio non
rappresentativo»;
   d)  il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei
dati;
   e)   il   numero   delle  persone  interpellate  e  l'universo  di
riferimento;
   f)  il  testo  integrale  delle  domande  rivolte  o,  nel caso di
pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si
fa riferimento;
   g)  la  percentuale  delle  persone  che hanno risposto a ciascuna
domanda;
   h) la data in cui e' stato realizzato il sondaggio.
  2.  I  sondaggi  di cui al comma 1, inoltre, possono essere diffusi
soltanto  se  contestualmente  resi disponibili dal committente nella
loro  integralita'  e  corredati  della  «nota informativa» di cui al
medesimo comma 1 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi
dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
  3.  In  caso  di  pubblicazione  dei risultati dei sondaggi a mezzo
stampa, la «nota informativa» di cui al comma 1 e' sempre evidenziata
con apposito riquadro.
  4.  In  caso  di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di
comunicazione  televisiva,  la  «nota  informativa» di cui al comma 1
appare in apposito sottotitolo a scorrimento a caratteri leggibili.
  5. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la
«nota informativa» di cui al comma 1 viene letta ai radioascoltatori.
  6.  Quando  emittenti  o organi di stampa diffondono la notizia, da
chiunque  divulgata, dell'esistenza di un sondaggio, devono precisare
se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalita' indicate
nei precedenti commi, cui la legge condiziona la loro diffusione. Nel
caso  in  cui  tali  precisazioni non siano state date all'atto della
diffusione  della notizia del sondaggio, le emittenti e gli organi di
stampa  devono,  se  l'autore  della  notizia le fornisce, riportare,
entro  ventiquattro  ore, le precisazioni integrative richieste dalla
legge  sul  mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il
medesimo  rilievo,  per  fascia  oraria, collocazione caratteristiche
editoriali,  con  cui  i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati. In
caso contrario essi sono tenuti a diffondere, con le stesse modalita'
di  cui  sopra,  la  precisazione  che  si  tratta  di  sondaggio non
rispondente alle prescrizioni di legge.

        
      
          
TITOLO IV


SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI


          
 
                              Art. 24.


Divieto  di  diffusione  dei  sondaggi  politici  ed  elettorali  nei
               quindici giorni precedenti le votazioni


  1.  Nei  quindici  giorni precedenti la data della votazione e fino
alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietato rendere pubblici o
comunque   diffondere   i  risultati,  anche  parziali,  di  sondaggi
demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e
di  voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati
in  un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata, altresi',
la  pubblicazione  e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti
in  modo  sistematico  a  determinate  categorie  di soggetti perche'
esprimano  con  qualsiasi  mezzo  e  in  qualsiasi  forma  le proprie
preferenze di voto o i propri orientamenti politici.
  2.  L'inosservanza  del divieto di cui al comma 1 sussiste altresi'
quando    vengono    riportate    nel    circuito   dell'informazione
radiotelevisiva,  della stampa o della diffusione di notizie mediante
agenzia,  dichiarazioni  contenenti  i  risultati  di sondaggi aventi
l'oggetto  di  cui  al primo comma rilasciate da esponenti politici o
qualunque altro soggetto in qualsiasi sede.
  3.  Sono  tenute a rispettare i divieti di cui al presente articolo
le  emittenti  radiofoniche  e  televisive,  pubbliche  e private, le
societa'  editrici  di  quotidiani e periodici anche diffusi in forma
elettronica e le agenzie di stampa.

        
      
          
TITOLO V


VIGILANZA E SANZIONI


          
 
                              Art. 25.


         Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni


  1.  I  Comitati  regionali  per  le comunicazioni o, ove questi non
siano  stati  ancora  costituiti,  i comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi,  assolvono,  nell'ambito  territoriale di rispettiva
competenza,  oltre  a  quelli  previsti  agli articoli 11, 12 e 13, i
seguenti compiti:
   a)  di  vigilanza  sulla  corretta  e  uniforme applicazione della
legislazione  vigente,  del  codice di autoregolamentazione di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente
provvedimento   da   parte  delle  emittenti  locali,  nonche'  delle
disposizioni  dettate  per  la  concessionaria  del servizio pubblico
generale   radiotelevisivo   dalla   Commissione   parlamentare   per
l'indirizzo  generale  e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per
quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
   b)  di  accertamento  delle  eventuali  violazioni, trasmettendo i
relativi  atti  e  gli eventuali supporti e formulando le conseguenti
proposte  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni per i
provvedimenti di sua competenza.

        
      
          
TITOLO V


VIGILANZA E SANZIONI


          
 
                              Art. 26.


                      Procedimenti sanzionatori


  1.  Le  violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000,
n.  28  e  del  codice  di autoregolamentazione di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle emanate
dalla   Commissione   parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto,
sono  perseguite  d'ufficio dall'Autorita', al fine dell'adozione dei
provvedimenti  previsti  dall'art.  10  e 11-quinquies della medesima
legge. Ciascun soggetto politico interessato puo' comunque denunciare
tali  violazioni  entro  il  termine  perentorio  di dieci giorni dal
fatto.
  2.  Il  Consiglio  nazionale  degli  utenti presso l'Autorita' puo'
denunciare  comportamenti  in violazione delle disposizioni di cui al
capo   II   della   22   febbraio   2000,   n.   28,  del  codice  di
autoregolamentazione   di   cui   al   decreto   del  Ministro  delle
comunicazioni 8 aprile 2004 e delle disposizioni del presente atto.
  3.  La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo
telefax,  all'Autorita',  all'emittente  privata o all'editore presso
cui  e'  avvenuta la violazione, al competente comitato regionale per
le  comunicazioni  ovvero,  ove  il  predetto  organo  non sia ancora
costituito,  al  comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al
gruppo  della  Guardia  di  finanza nella cui competenza territoriale
rientra  il  domicilio  dell'emittente  o  dell'editore.  Il predetto
gruppo   della   Guardia   di   finanza   provvede  al  ritiro  delle
registrazioni  interessate dalla comunicazione dell'Autorita' o dalla
denuncia entro le successive dodici ore.
  4.  La  denuncia  indirizzata  all'Autorita' e' procedibile solo se
sottoscritta   in   maniera   leggibile   e   va  accompagnata  dalla
documentazione  comprovante  l'avvenuto invio della denuncia medesima
anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.
  5.  La denuncia contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione
dell'emittente  e  della  trasmissione,  ovvero  dell'editore  e  del
giornale  o  periodico,  cui  sono  riferibili le presunte violazioni
segnalate,   completa,   rispettivamente,  di  data  e  orario  della
trasmissione,  ovvero  di  data  ed edizione, nonche' di una motivata
argomentazione.
  6.  Qualora  la  denuncia  non  contenga  gli elementi previsti dai
precedenti  commi  4 e 5, l'Autorita', nell'esercizio dei suoi poteri
d'ufficio  avvia  l'istruttoria,  dando,  comunque,  precedenza nella
trattazione a quelle immediatamente procedibili.
  7.  L'Autorita'  provvede direttamente alle istruttorie sommarie di
cui  al  comma  1  riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed
editori  di  giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che
si  avvalgono,  a  tale  fine,  del  Nucleo speciale della Guardia di
finanza   istituito   presso  l'Autorita'  stessa.  Adotta  i  propri
provvedimenti  entro  le  quarantotto ore successive all'accertamento
della   violazione   o   alla   denuncia,   fatta   salva   l'ipotesi
dell'adeguamento  spontaneo  agli  obblighi  di  legge da parte delle
emittenti  televisive  e  degli  editori, con contestuale informativa
all'Autorita'.
  8.   I   procedimenti   riguardanti  le  emittenti  radiofoniche  e
televisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati
regionali  per  le  comunicazioni,  ovvero,  ove  questi non si siano
ancora   costituiti,   dai   Comitati   regionali   per   i   servizi
radiotelevisivi,  che  formulano  le  relative proposte all'Autorita'
secondo quanto previsto al comma 10.
  9.  Il  gruppo  della Guardia di finanza competente per territorio,
ricevuta   la  denuncia  della  violazione,  da  parte  di  emittenti
radiotelevisive  locali,  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,
provvede  entro  le  dodici  ore  successive  all'acquisizione  delle
registrazioni  e  alla  trasmissione  delle  stesse  agli  uffici del
competente  Comitato  di  cui  al  comma 8, dandone immediato avviso,
anche   a   mezzo   telefax,  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni.
  10.  Il  Comitato  di  cui  al  comma  8 procede ad una istruttoria
sommaria,  se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente
gli  interessati  ed  acquisisce  le  eventuali controdeduzioni nelle
ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere
dello  stesso  termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche
in  via  compositiva,  agli  obblighi  di  legge  lo  stesso Comitato
trasmette  atti  e  supporti  acquisiti,  ivi  incluso  uno specifico
verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con
il  competente  gruppo  della  Guardia di finanza, all'Autorita', che
provvede,  in  deroga  ai  termini  e  alle  modalita' procedimentali
previste  dalla  legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto
ore  successive  all'accertamento  della  violazione o alla denuncia,
decorrenti  dal  deposito  degli  stessi  atti  e supporti presso gli
uffici del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti
di interesse dell'Autorita' medesima.
  11.   In  ogni  caso,  il  Comitato  di  cui  al  comma  8  segnala
tempestivamente all'Autorita' le attivita' svolte e la sussistenza di
episodi  rilevanti  o  ripetuti  di  mancata attuazione della vigente
normativa.
  12.  Gli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni
collaborano,   a   richiesta,   con   i  Comitati  regionali  per  le
comunicazioni,  o, ove non costituiti, con i Comitati regionali per i
servizi radiotelevisivi.
  13.  Le  emittenti  radiotelevisive private e gli editori di stampa
sono  tenuti  al  rispetto  delle  disposizioni  dettate dal presente
provvedimento,  adeguando  la  propria  attivita' di programmazione e
pubblicazione, nonche' i conseguenti comportamenti.
  14.  L'Autorita'  verifica  il rispetto dei propri provvedimenti ai
fini previsti dall'art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997,
n.  249  e  a  norma  dell'art. 11-quinquies, comma 3, della legge 22
febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n.
313. Accerta, altresi', l'attuazione delle disposizioni emanate dalla
Commissione  parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi  radiotelevisivi  anche  per  le finalita' di cui all'art. 1,
comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  15.  Nell'ipotesi  in  cui il provvedimento dell'Autorita' contenga
una  misura  ripristinatoria  della  parita'  di  accesso ai mezzi di
informazione,  come  individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio
2000,  n.  28,  le  emittenti radiotelevisive o gli editori di stampa
sono  tenuti  ad  adempiere  nel termine di 48 ore dalla notifica del
provvedimento  medesimo  e,  comunque,  nella  prima  trasmissione  o
pubblicazione utile.
  16.  Le  sanzioni  amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15
della  legge  10  dicembre  1993,  n.  515  per  le  violazioni delle
disposizioni  della  legge  medesima, non abrogate dall'art. 13 della
legge  22  febbraio  2000,  n. 28, ovvero delle relative disposizioni
dettate  dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza  dei  servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni
di  attuazione  dettate  con  il  presente  provvedimento,  non  sono
evitabili  con  il  pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16
della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico
dei  soggetti  a  favore dei quali sono state commesse le violazioni,
qualora ne venga accertata la responsabilita'.
  17.  L'Autorita',  nell'ipotesi  di  accertamento  delle violazioni
delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla
legge  31  luglio  1997,  n.  249,  relative  allo  svolgimento delle
campagne elettorali disciplinate dal presente provvedimento, da parte
di  imprese  che  agiscono  nei  settori  del sistema integrato delle
comunicazioni  di  cui  all'art.  2,  comma 1, lettera l) del decreto
legislativo  31  luglio  2005, n. 177 e che fanno capo al titolare di
cariche  di  governo  e ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della
legge  20  luglio  2004,  n.  215, ovvero sottoposte al controllo dei
medesimi,  procede  all'esercizio della competenza attribuitale dalla
legge  20 luglio 2004, n. 215 in materia di risoluzione dei conflitti
di interesse.

        
      
          
TITOLO VI


TURNO DI BALLOTTAGGIO


          
 
                              Art. 27.


                  Turno elettorale di ballottaggio


  1.  In  caso di secondo turno elettorale per i candidati ammessi al
ballottaggio,  nel  periodo  intercorrente  tra la prima e la seconda
votazione,  gli  spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai
messaggi  politici  autogestiti  a  titolo gratuito sono ripartiti in
modo  eguale  tra  gli  stessi candidati. Per quanto non diversamente
disposto si applicano, in caso di eventuali turni di ballottaggio, le
disposizioni dettate dal presente provvedimento.
  Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' per le
garanzie  nelle  comunicazioni  ed  e'  resa disponibile nel sito web
della stessa Autorita': www.agcom.it
   Roma, 22 aprile 2009

                                              Il presidente: Calabro'

I commissari relatori: Innocenzi Botti - Lauria        
 

Fonte: Gazzetta Ufficiale (link)

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