DELIBERAZIONE 31 gennaio 2008

Modifiche al regolamento in materia di pubblicita' radiotelevisiva e televendite di cui alla deliberazione n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001. (Deliberazione n. 12/08/CSP)
(GU n. 42 del 19-2-2008)
 

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del
31 gennaio 2008;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e in particolare,
l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 5;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita':
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita»;
Vista la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989,
relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti
l'esercizio delle attivita' televisive, come modificata dalla
direttiva del parlamento europeo e del Consiglio 96/37/CE del
30 giugno 1997;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato» e successive
modificazioni;
Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione
della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con
annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;
Visto il protocollo di emendamento della Convenzione europea sulla
televisione transfrontaliera concluso a Strasburgo il 1° ottobre 1998
ed entrato in vigore per tutti gli Stati parti della Convenzione
stessa il 1° marzo 2002, le cui disposizioni, cosi' modificate, sono
conformi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
96/37/CE del 30 giugno 1997;
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante
«Disposizioni urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva»
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
9 dicembre 1993, n. 581, recante «Regolamento in materia di
sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico»;
Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante
«Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva» convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante «Legge quadro
sull'inquinamento acustico»;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante
«Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita'
radiotelevisiva», convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante « Differimento di
termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in
materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie
televisive»;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza
televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di
posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo»;
Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita'
radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle
concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri in ambito locale»;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle
attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2000»;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio
in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione
italiana S.p.A., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo
unico della radiotelevisione»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo
unico della radio-televisione»;
Vista la delibera n. 583/01/CSP del 26 luglio 2001, con la quale e'
stato adottato il regolamento in materia di pubblicita'
radiotelevisiva e televendite e le sue successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la Comunicazione interpretativa della Commissione europea
(2004/C 102/02) del 28 aprile 2004 relativa a taluni aspetti delle
disposizioni della direttiva «Televisione senza Frontiere»
riguardanti la pubblicita' televisiva;
Vista la lettera della Commissione europea n. D(2007) 809549 del
16 marzo 2007, avente ad oggetto Dossier 2007/2110: monitoraggio
dell'applicazione delle disposizioni della Direttiva 89/552/CEE cosi'
come modificata dalla Direttiva 97/36/CE (Direttiva «Televisione
senza Frontiere») relativa alla pubblicita' televisiva e alle
televendite, con la quale la predetta Commissione rileva, tra
l'altro, il problema dell'apparente non attuazione dell'art. 18-bis
della Direttiva, concernente le finestre di televendita, e la non
applicazione agli annunci di autopromozione e agli annunci di
servizio pubblico delle disposizioni della Direttiva in materia di
inserimento della pubblicita' nei programmi;
Vista la delibera n. 162/07/CSP dell'8 novembre 2007 con la quale
sono state approvate le modifiche al regolamento in materia di
pubblicita' radiotelevisiva e televendite al fine di conformare il
citato regolamento alle disposizioni della direttiva 89/552/CEE cosi'
come modificata dalla Direttiva 97/36/CE e della Convenzione europea
sulla televisione transfrontaliera nel testo emendato a Strasburgo il
1° ottobre 1998 ed entrato in vigore per tutti gli Stati parti della
Convenzione stessa il 1° marzo 2002, relativamente alle disposizioni
concernenti gli annunci di autopromozione e di servizio pubblico e le
finestre di televendita, disponendo, in particolare, per queste
ultime, che «Fermi i limiti di cui all'art. 38, comma 6, del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ogni finestra di programmazione
destinata alla televendita trasmessa dalle emittenti e dai fornitori
di contenuti in ambito nazionale attraverso canali non esclusivamente
dedicati alla televendita deve avere una durata minima ininterrotta
di quindici minuti»;
Vista la lettera di costituzione in mora della Commissione europea
del 12 dicembre 2007 relativa ad alcune infrazioni concernenti la
direttiva 89/552/CEE cosi' come modificata dalla Direttiva 97/36/CE,
nella quale, tra l'altro, viene contestato allo Stato italiano il
mancato assoggettamento degli spot di televendita al limite di
affollamento orario di cui all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva
medesima;
Ritenuta l'opportunita' di completare la disciplina introdotta con
la delibera n. 162/07/CSP eliminando ogni possibilita' di incertezza
in ordine alla condizione delle televendite di durata inferiore ai
quindici minuti;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), n. 5
della legge 31 luglio 1997 1'Autorita', in materia di pubblicita'
sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi
delle disposizioni di legge;
Considerato che le disposizioni legislative vigenti in materia
radiotelevisiva non risultano ostative alla modifica del regolamento
in materia di pubblicita' radiotelevisiva e di televendite di cui
alla delibera n. 538/01/CSP al fine della integrale trasposizione
dell'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE come modificata
dalla direttiva 97/36/CE, in quanto, tra l'altro, gli articoli della
direttiva sopra citati trovano piena corrispondenza nel protocollo di
emendamento della Convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera concluso a Strasburgo il 1° ottobre 1998 ed entrato
in vigore per tutti gli Stati parti della Convenzione stessa, ivi
compresa l'Italia, il 1° marzo 2002;
Udita la relazione dei Commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri,
relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
1. L'Autorita' adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b),
n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le modifiche al regolamento
concernente la pubblicita' radiotelevisiva e le televendite riportate
nell'allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte
integrante ed essenziale.
2. Le modifiche introdotte con la presente delibera entrano in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Napoli, 31 gennaio 2008
Il Presidente
Calabro'
I commissari relatori
Lauria - Magri

 

 Allegato

Allegato A alla delibera n. 12/08/CSP del 31 gennaio 2008
Modifiche al Regolamento in materia di pubblicita'
radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 538/01/CSP del
26 luglio 2001, come modificato dalla delibera n. 250/04/CSP del
6 ottobre 2004, dalla delibera n. 34/05/CSP dell'8 marzo 2005, dalla
delibera n. 105/05/CSP del 28 luglio 2005, dalla delibera n.
132/06/CSP del 12 luglio 2006 e dalla delibera n. 162/07/CSP
dell'8 novembre 2007.
Art. 1.
All'art. 5-bis del regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP
del 26 luglio 2001, e successive modificazioni e integrazioni e'
aggiunto il seguente comma «6. Gli "spot di televendita" sono ammessi
nel rispetto dei limiti di affollamento orario previsti dall'art. 38,
comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.».

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Inizio Pagina | Home Page
CO.N.N.A. Coordinamento Nazionale Nuove Antenne