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Legge 25
febbraio 1987, n. 67
Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria.
Articolo 1.
Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
Omissis.
Articolo 2.
Modifiche agli articoli 1 e 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
Omissis.
Articolo 3.
Concentrazioni nella stampa quotidiana.
1. Si considera dominante nel mercato editoriale la posizione del
soggetto che, per effetto degli atti di cui ai commi 4 e 5 del presente
articolo;
a) giunga ad editare o a controllare societa` che editano testate
quotidiane la cui tiratura, nell’anno solare precedente, abbia superato
il 20 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in
Italia; ovvero
b) (Lettera abrogata dall'art. 28 legge 3 maggio 2004, n. 112)
c) giunga ad editare o a controllare societa` che editano un numero di
testate che abbiano tirato nell’anno solare precedente oltre il 50 per
cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi
luogo di pubblicazione nella medesima area interregionale. Ai fini della
presente disposizione si intendono per aree interregionali quella del
nord-ovest, comprendente Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria;
quella del nord-est, comprendente Trentino-Alto Adige, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna; quella del centro, comprendente
Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo; quella del sud, comprendente
le rimanenti regioni; ovvero
d) diventi titolare di collegamenti con societa` editrici di giornali
quotidiani la cui tiratura sia stata superiore, nell’anno solare
precedente, al 30 per cento della tiratura complessiva dei giornali
quotidiani in Italia.
2. Il controllo e` definito ai sensi del primo comma dell’articolo 2359
del codice civile nonche´ ai sensi dell’ottavo comma dell’articolo 1
della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dalla presente legge.
I rapporti di cui al richiamato ottavo comma dell’articolo 1 sono
rilevanti ai fini della individuazione della posizione di controllo,
anche quando sono posti in essere nei confronti della societa` editrice
da parte di societa` direttamente o indirettamente controllate. Il
collegamento e` definito ai sensi del secondo comma dell’articolo 2359
del codice civile. Ai fini della individuazione della posizione di
collegamento, e` rapporto di collegamento anche quello che si realizza
attraverso una societa` direttamente o indirettamente controllata.
3. Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte
costituzionale, con sentenza 19 marzo-4 aprile 1990, n. 155.
4. Gli atti di cessione, i contratti di affitto o affidamento in
gestione di testate, nonche´ il trasferimento tra vivi di azioni,
partecipazioni o quote di societa` editrici sono nulli ove, per loro
effetto, uno stesso soggetto raggiunge la posizione dominante di cui al
comma 1.
5. Quando per effetto di atti diversi da quelli previsti dal precedente
comma 4 o per effetto di trasferimento tra vivi di azioni,
partecipazioni o quote di societa` diverse da quelle editrici, un
soggetto raggiunga una posizione che il Garante ritiene dominante, lo
stesso Garante ne informa il Parlamento e fissa un termine non inferiore
a sei mesi e non superiore a dodici mesi, entro il quale deve essere
eliminata tale posizione. Il servizio dell’editoria comunica
tempestivamente al Garante le informazioni ricevute e i dati acquisiti
sugli atti e sui trasferimenti rilevanti ai fini della applicazione del
presente comma.
6. Alla scadenza del termine fissato, il Garante richiede al tribunale
competente la adozione dei provvedimenti necessari per l’eliminazione
della situazione di posizione dominante, compresi, se necessari,
l’annullamento degli atti in questione e la vendita forzata di azioni,
partecipazioni, quote o testate. Quando il Garante richiede la vendita
forzata di testate, il cancelliere deve darne immediata comunicazione
alle rappresentanze sindacali aziendali dell’impresa editrice. Deve
successivamente comunicare l’avvenuta aggiudicazione e le relative
condizioni alle suddette rappresentanze sindacali ovvero alla
cooperativa o al consorzio costituiti a norma del primo e secondo comma
dell’articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416. La cooperativa o il
consorzio hanno diritto di prelazione sull’acquisto delle testate a
parita` di condizioni. Il diritto di prelazione deve essere esercitato
entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
7. Quando per effetto di trasferimento a causa di morte uno stesso
soggetto raggiunga la posizione dominante di cui al primo comma si
applicano le disposizioni dei precedenti commi 4, 5 e 6.
8. Le imprese editrici di cui ai commi precedenti perdono il diritto a
godere delle provvidenze ed agevolazioni previste dalla presente legge
per il periodo durante il quale sussiste la posizione dominante.
9. L’impresa che, per espansione delle vendite o per nuove iniziative,
giunga ad editare o controllare societa` editrici che editino giornali
quotidiani, la cui tiratura annua superi un terzo delle copie
complessivamente tirate dai giornali quotidiani in Italia, perde per
l’anno solare successivo a quello in cui abbia superato tale limite il
diritto a tutte le provvidenze ed agevolazioni di cui alla presente
legge.
10. Il Garante di cui all’articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
deve presentare domanda al tribunale competente:
a) ai fini dell’eventuale dichiarazione di nullita` quando riscontra che
si verificano le condizioni di cui al precedente comma 4;
b) domanda di adozione dei provvedimenti necessari quando riscontra che
si verificano le condizioni di cui al precedente comma 5.
11. L’azione di nullita` di cui al precedente comma 10 puo` essere
altresi` proposta da qualsiasi persona fisica o giuridica.
12. Su richiesta motivata del Garante il tribunale decide entro 15
giorni sull’adozione dei provvedimenti di urgenza che appaiano, secondo
le circostanze, piu` idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti
della decisione sul merito.
13. È competente il tribunale del luogo presso il quale e` stata
registrata la testata ceduta o della quale si sia acquisito il controllo
o il collegamento. In caso di piu` giornali e` competente il tribunale
del luogo ove e` registrato il giornale con la piu` alta tiratura. La
suddetta competenza territoriale e` inderogabile. I giudizi relativi
allo stesso oggetto debbono essere riuniti. Il tribunale dispone la
pubblicazione, nelle forme di cui all’articolo 2 della legge 5 agosto
1981, n. 416, dell’avvenuta proposizione delle azioni di cui al comma 10
del presente articolo.
14. L’articolo 4 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e` abrogato.
Articolo 4.
Cooperative giornalistiche.
(Sostituisce i comma 4 e 5 dell’art. 6, l. 5 agosto 1981, n. 416).
Articolo 5.
Pubblicita` di amministrazioni pubbliche.
1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con
esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla
pubblicita` su quotidiani e periodici una quota non inferiore al
cinquanta per cento delle spese per la pubblicita` iscritte
nell’apposito capitolo di bilancio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad istituire nel proprio
bilancio uno specifico capitolo al quale imputare tutte le spese
comunque afferenti alla pubblicita`.
3. È fatto divieto alle amministrazioni statali e agli enti pubblici di
cui al comma 1 di destinare a pubblicita` con qualsiasi mezzo effettuata
finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, al di fuori di quelli
previsti nel presente articolo.
4. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e le loro
aziende, nonche´ le unita` sanitarie locali che gestiscono servizi per
piu` di 40 mila abitanti, nonche´ gli enti pubblici, economici e non
economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al
Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio
finanziario, depositando un riepilogo analitico.
5. Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di
40.000 abitanti.
6. (Comma abrogato dall'art. 16, legge 7 giugno 2000, n.150)
7. (Comma abrogato dall'art. 16, legge 7 giugno 2000, n.150)
8. (Comma abrogato dall'art. 16, legge 7 giugno 2000, n.150)
9. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non
osservano le disposizioni contenute nel presente articolo sono puniti
con la multa da lire un milione a 10 milioni.
Articolo 6.
Pubblicita` dei bilanci degli enti pubblici.
1. Le regioni, le province, i comuni con piu` di 20.000 abitanti, i loro
consorzi e le aziende municipalizzate soggette all’articolo 27-nonies
del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, nonche´ le unita` sanitarie locali
che gestiscono servizi per piu` di 40 mila abitanti, devono pubblicare
in estratto, su almeno due giornali quotidiani aventi particolare
diffusione nel territorio di competenza, nonche´ su almeno un quotidiano
a diffusione nazionale e su un periodico, i rispettivi bilanci.
2. L’estratto deve essere compilato secondo un modello che sara`
stabilito con decreto del Presidente della Repubblica entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel quale saranno
evidenziate le principali poste attive e passive, al fine di assicurare
il massimo di comprensibilita` e trasparenza ai documenti stessi. La
pubblicazione sara` effettuata entro tre mesi dalla approvazione del
bilancio da parte degli organi competenti. (Con il D.P.R. 15 febbraio
1989, n. 90 sono stati approvati i modelli degli estratti di bilancio)
3. Le norme in materia di pubblicita` degli appalti pubblici si
applicano anche nel caso di appalti di forniture e servizi pubblici,
salvo che si proceda a trattativa privata.
Articolo 7.
Autorizzazioni per la vendita.
(Articolo abrogato dall'art. 9 decreto legislativo 24 aprile 2001, n.
170).
Articolo 8.
Contributi ai quotidiani.
1. Salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 9, i contributi di
cui all’articolo 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono prorogati
fino al 31 dicembre 1987 con le modalita` che seguono.
2. Per l’anno 1986 sono corrisposti, alle imprese editrici di giornali
quotidiani anche se la loro stampa avviene in tutto o in parte
all’estero, contributi nella seguente misura, per ciascuna testata:
a) lire 55 per copia stampata per le prime cinquantamila copie di
tiratura media giornaliera;
b) lire 51 per copia stampata per le quote delle tirature medie
giornaliere comprese tra cinquantamila e centomila;
c) lire 33 per copia stampata per le quote delle tirature medie
giornaliere comprese tra centomila e duecentomila;
d) lire 28 per copia stampata per le quote delle tirature medie
giornaliere eccedenti le duecentomila.
3. Per l’anno 1987 i contributi di cui al precedente comma 2 sono
ridotti del 30 per cento.
4. I suddetti contributi sono proporzionalmente ridotti
corrispondentemente al relativo scaglione di tiratura nel caso di
testate il cui numero medio di pagine per copia sia minore di 10 per
tirature medie giornaliere fino a cinquantamila copie, sia minore di 12
per tirature medie giornaliere fino a centomila copie, sia minore di 14
per tirature medie giornaliere fino a duecentomila copie, sia minore di
16 per tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila copie. Il
numero medio di pagine per copia viene riferito al formato tipo di
centimetri 43 per 59.
5. I contributi sono ridotti di una percentuale pari ad un terzo della
percentuale di contenuto pubblicitario medio.
6. Le tirature medie giornaliere, il numero medio di pagine per copia e
le percentuali medie di contenuto pubblicitario sono determinati con
riferimento a periodi semestrali.
7. I contributi sono aumentati del 15 per cento per i giornali
quotidiani interamente editi in lingua francese, ladina, slovena e
tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e
Trentino-Alto Adige. Per i giornali di lingua italiana editi
parzialmente in una delle lingue suddette, nelle stesse regioni
autonome, l’aumento del contributo e` limitato alla parte del giornale
pubblicata nella lingua non italiana.
8. I contributi spettano alle imprese editrici di giornali quotidiani
posti in vendita, anche in abbonamento, da almeno un anno e di cui siano
stati pubblicati almeno centoventi numeri per semestre, salvo casi di
forza maggiore. Per le pubblicazioni di nuova edizione la condizione si
considera realizzata qualora siano stati pubblicati almeno
duecentoquaranta numeri nel primo anno dall’inizio delle pubblicazioni.
9. Per i fini di cui al presente articolo, le tirature medie, il numero
delle pagine e la percentuale di contenuto pubblicitario devono essere
indicati dall’editore in una dichiarazione da cui risultino, giorno per
giorno, le tirature ed il numero di pagine per copia, nonche´ la
percentuale dello spazio pubblicitario e i dati relativi agli acquisti e
ai consumi di carta, documentati con le copie delle relative fatture,
anche nell’ipotesi di acquisto di carta mediante le prenotazioni mensili
notificate all’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.
10. I contributi di cui al presente articolo sono cosi` erogati:
a) dopo l’accertamento della tiratura delle singole testate, ma non
oltre un semestre dal termine di presentazione delle domande e purche´
sia stata verificata l’esistenza di tutti i requisiti previsti dalla
legge, viene erogato il 60 per cento dei contributi calcolati in base
alle tirature accertate ed alla percentuale di contenuto pubblicitario
dichiarato dall’impresa;
b) dopo l’accertamento della percentuale di contenuto pubblicitario
delle singole testate viene erogato il saldo.
11. Qualora la dichiarazione dell’editore circa il numero delle copie
tirate ed il numero delle pagine risulti non rispondente al vero, la
testata e` esclusa dalle provvidenze previste dal presente articolo per
un anno. Qualora, invece, le percentuali di contenuto pubblicitario
dichiarato risultino inferiori a quelle accertate, la testata e` esclusa
dalle provvidenze di cui alla lettera b) del comma 10 del presente
articolo.
12. L’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e` autorizzato a
trattenere sui contributi determinati ai sensi dei commi precedenti una
somma non superiore al 30 per cento degli stessi ed a fornire alle
imprese editrici in sostituzione di tale somma quantitativi di carta del
tipo e del formato utilizzato per la stampa delle singole testate,
calcolati sulla base del prezzo minimo vigente per lo stesso tipo di
carta sui mercati della Comunita` economica europea.
13. Il Comitato interministeriale per i prezzi accerta il prezzo minimo
di cui al comma precedente, al 1o luglio ed al 1o gennaio di ciascun
anno, in relazione alla fornitura del quantitativo di carta in conto
contributi rispettivamente per il primo ed il secondo semestre.
14. È fatto obbligo alle societa` che, sulla base dell’ultimo bilancio
depositato, redatto ai sensi dell’articolo 7 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, abbiano conseguito utili, di reinvestire le provvidenze di cui
al presente articolo nell’impresa editoriale, in favore dello sviluppo
dell’impresa. La violazione del suddetto obbligo comporta la decadenza
dal diritto a tutte le provvidenze e alle agevolazioni di cui alla legge
5 agosto 1981, n. 416.
Articolo 9.
Contributi ad imprese editrici di particolare valore.
1. Alle imprese editrici di giornali quotidiani costituite in forma
cooperativa ai sensi dell’articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
come modificato dall’articolo 4 della presente legge, nonche´
dell’articolo 52 della medesima legge n. 416 sono concessi per il
quinquennio 1986-1990 contributi nella misura di cui al successivo comma
5.
2. La disposizione del precedente comma 1 si applica altresi` alle
imprese editrici di giornali quotidiani che si pubblichino da almeno tre
anni, le quali entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, comunichino alla Presidenza del Consiglio dei ministri —
Direzione generale delle informazioni, dell’editoria e della proprieta`
letteraria, artistica e scientifica — la decisione irrevocabile di non
procedere a distribuzione o assegnazione di utili o dividendi sotto
qualsiasi forma, e, nella ipotesi di imprese individuali, di non
procedere a destinazione di beni o somme a finalita` estranee a quelle
dell’impresa, nell’esercizio in cui sono riscossi i contributi e nei
cinque esercizi successivi alla riscossione dell’ultimo contributo. La
decisione deve essere assunta nelle societa` di persone dai soci all’unanimita`,
e nelle societa` di capitali dall’assemblea, con le maggioranze
dell’assemblea straordinaria.
3. Ove nei cinque anni dalla riscossione dell’ultimo contributo la
societa` proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza,
ovvero la societa` deliberi la fusione o l’imprenditore individuale
operi il conferimento di azienda in societa` che non abbia assunto o
assuma analogo impegno, la societa` o l’imprenditore dovranno versare
somma pari ai contributi riscossi aumentati degli interessi al tasso di
riferimento di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, calcolati a partire dalla data di
ogni riscossione e capitalizzati annualmente, in conto entrate al
Ministero del tesoro; ove nello stesso periodo la societa` o l’impresa
individuale siano posti in liquidazione, la societa` o l’imprenditore
dovranno versare in conto entrate al Ministero del tesoro somma
parimenti calcolata, nei limiti pero` del risultato netto della
liquidazione, prima di qualunque distribuzione o assegnazione. Somma
parimenti calcolata dovra` essere versata dalla societa` o
dall’imprenditore quando, nello stesso periodo di tempo, dai bilanci
annuali o da altra documentazione idonea risulti violato l’impegno
assunto.
4. I contributi di cui ai commi precedenti sono corrisposti a condizione
che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale acquisiti
nell’anno precedente non superino complessivamente il 40 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, dell’impresa per l’anno
medesimo risultanti da bilancio.
5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono fissati nella seguente
misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media
dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, avendo
riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985-1986, inclusi
gli ammortamenti e comunque non superiore a 1 miliardo e 500 milioni di
lire, nonche´:
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 400 milioni da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media
giornaliera e 200.000.000 di lire all’anno ogni 10.000 copie di tiratura
media giornaliera dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) 100.000.000 di lire all’anno ogni 10.000 copie oltre le 150.000 e
fino alle 250.000 copie;
3) 50.000.000 di lire all’anno ogni 10.000 copie di tiratura oltre le
250.000 copie.
6. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che attraverso
esplicita menzione riportata in testata risultino essere organi di
partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e`
corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media
dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli
ammortamenti e comunque non superiore a 1 miliardo e 500 milioni per i
quotidiani e 300 milioni per i periodici;
b) un contributo variabile calcolato secondo i parametri previsti dal
precedente comma 5 per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo
o un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali,
quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque
corrisposto un contributo fisso di 200 milioni nel caso di tirature
medie superiori alle 10.000 copie.
7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi a condizione che le
imprese non fruiscano di quelli di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 ne´
direttamente ne´ indirettamente ed a condizione che i contributi di cui
ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che
le controllano o che siano controllate dalle stesse imprese o dagli
stessi soggetti che le controllano.
8. I contributi di cui al comma 6 sono corrisposti nel quinquennio
1986-1990 anche ai periodici, editi da almeno tre anni, da cooperative
di giornalisti, ivi comprese quelle di cui all’articolo 52 della legge 5
agosto 1981, n. 416.
9. I contributi di cui al comma 6 del presente articolo e al comma 2
dell’articolo 11 sono corrisposti alternativamente per un quotidiano, o
un periodico, o una impresa radiofonica, qualora espressione dello
stesso partito politico.
10. Le imprese editrici di cui al presente articolo sono comunque
soggette agli obblighi di cui all’art. 7, quinto comma, legge 5 agosto
1981, n. 416, come sostituito dall’art. 4, L. 30 aprile 1983, n. 137, a
prescindere dall’ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli
obblighi medesimi a prescindere dall’ammontare dei ricavi delle vendite,
anche le imprese di cui al comma 2 dell’art. 11.
Articolo 10.
Contributi ad altri periodici.
1. Per il quinquennio 1986-1990 i contributi di cui all’articolo 8 sono
corrisposti altresi` alle imprese editrici di giornali plurisettimanali,
settimanali o quindicinali a condizione che:
a) abbiano un assetto proprietario che risponda ai caratteri di cui al
comma 1 o ai requisiti di cui al comma 2 dell’articolo 9;
b) non abbiano acquisito nell’anno precedente introiti pubblicitari
superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli
ammortamenti, dell’impresa per l’anno medesimo, risultanti dal bilancio;
c) editino giornali con caratteristiche editoriali analoghe a quelle
tipiche dei quotidiani di cui all’articolo 8;
d) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l’entrata in vigore della
presente legge e nell’anno di riferimento dei contributi, non meno di 45
numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e
settimanali e 18 per i quindicinali.
2. La Commissione di cui all’art. 54, L. 5 agosto 1981, n. 416, esprime
parere sull’accertamento della tiratura e sull’accertamento dei
requisiti di ammissione ai contributi disposti dagli articoli 9 e 17,
oltre che dal presente articolo.
Articolo 11.
Contributi ad imprese radiofoniche di informazione.
1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la
testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente
tribunale e che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi
su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione
comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1o
gennaio 1991 (Alinea cosi` modificato dall’art. 7, D.L. 27 agosto 1993,
n. 323):
a) alle riduzioni tariffarie di cui all’art. 28, L. 5 agosto 1981, n.
416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita` anche
ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i
sistemi via satellite;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi
di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale (Comma
cosi` sostituito dall’art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 250 e successivamente
modificato dall'art. 2, legge 24 novembre 2006, n. 286).
2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti
politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali:
a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il
competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su
avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione
comprese tra le ore 7 e le ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente,
organi di informazione di cui al comma 6 dell’articolo 9;
viene corrisposto a cura del Servizio dell’Editoria della Presidenza del
Consiglio, ai sensi della L. 5 agosto 1981, n. 416, per il quinquennio
1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo
riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi
gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi.
3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto alle riduzioni
tariffarie di cui all’art. 28 della L. 5 agosto 1981, n. 416, applicate
con le stesse modalita` anche ai consumi di energia elettrica, nonche´
alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al rimborso
previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro 90
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati
i metodi e le procedure per l’accertamento del possesso dei requisiti
per l’accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonche´ per
la verifica periodica della loro persistenza.
(Per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo, vedi
D.P.C.M. 15 settembre 1987, n. 410)
Articolo 12.
Mutui agevolati.
1. Gli istituti e le aziende di credito di cui al decimo comma dell’art.
30 della L. 5 agosto 1981, n. 416, sono autorizzati ad accordare, anche
in deroga a disposizioni legislative e statutarie, alle imprese
editoriali — di cui agli artt. 9, 10 e 11 comma 2 — mutui di durata
massima ventennale per l’estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al
31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato.
2. Ai mutui di cui al precedente comma, che devono essere destinati
dalle imprese beneficiarie all’estinzione delle passivita` aziendali, si
applicano le agevolazioni e le modalita` di cui agli artt. 31, 32 e 33
della L. 5 agosto 1981, n. 416, quest’ultimo come modificato dall’art. 2
della L. 4 agosto 1984, n. 428.
3. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui
di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri — Direzione generale delle informazioni,
dell’editoria e della proprieta` letteraria, artistica e scientifica —
apposito fondo la cui dotazione finanziaria e` costituita da un
contributo complessivo dello Stato di 100 miliardi per gli esercizi
finanziari dal 1987 al 2006 (La dotazione del Fondo è stata incrementata
dall’art. 1, L. 5 agosto 1988, n. 338)
Articolo 13.
Modalita` di erogazione dei contributi.
1. In base a quanto disposto dal D.P.R. 27 aprile 1982, n. 268, le
domande di contributi di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 devono essere
presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, S ervizio
Editoria, per ogni anno entro il mese di marzo dell’anno successivo
(Termine differito a tre mesi dopo l’entrata in vigore della legge
stessa dall’art.1 della legge 8 maggio 1989, n. 177, che ha inoltre
disposto che detto termine "si intende prorogato anche per le imprese
radiofoniche di cui all’art. 11 della L. 25 febbraio 1987, n. 67)
2. Sono comunque considerate nei termini le domande presentate entro sei
mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Articolo 14.
Obblighi per le imprese editrici.
1. Le imprese editrici di giornali quotidiani o periodici di cui alla
presente legge, nonche´ le imprese editrici di agenzie di stampa aventi
i requisiti di cui agli articoli 16 e 17 della presente legge continuano
ad essere soggette agli obblighi stabiliti nel titolo I della L. 5
agosto 1981, n. 416, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18
della medesima legge.
Articolo 15.
Prezzo dei giornali quotidiani.
(Sostituisce i comma 2 e 3 dell’art. 17, l. 5 agosto 1981, n. 416).
Articolo 16.
Contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale.
1. I contributi di cui al primo comma dell’art. 27 della L. 5 agosto
1981, n. 416, sono prorogati secondo quanto previsto dai successivi
commi.
2. Per il biennio decorrente dal 1o gennaio 1986 e` autorizzata la
corresponsione di contributi per l’importo complessivo di lire quattro
miliardi e ottocento milioni, in ragione di anno, salvo quanto previsto
dal successivo articolo 17, in favore delle agenzie di stampa a
diffusione nazionale che possiedano i requisiti di cui al comma seguente
da almeno tre anni.
3. Ai sensi della L. 5 agosto 1981, n. 416, sono considerate a
diffusione nazionale le agenzie di stampa che siano collegate per
telescrivente con canali in concessione esclusiva del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in
cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto
nazionale di lavoro piu` di dieci giornalisti professionisti a tempo
pieno ed esclusivo e piu` di quindici poligrafici, ed effettuino un
minimo di dodici ore di trasmissione al giorno.
4. Le agenzie di stampa a diffusione nazionale sono considerate imprese
manifatturiere ai sensi dell’art. 1 del D.L. 7 febbraio 1977, n. 15,
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 1977, n. 102,
dell’art. 1 della L. 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato
dall’art. 2 della L. 5 agosto 1978, n. 502, degli artt. 1 e 2 del D.L. 6
luglio 1978, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla
citata L. 5 agosto 1978, n. 502, dell’art. 1 del D.L. 30 gennaio 1979,
n. 20, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 1979,
n. 92, e dell’art. 1 della L. 13 agosto 1979, n. 375, e successivi
provvedimenti.
5. L’erogazione dei contributi alle agenzie di stampa a diffusione
nazionale e` effettuata ripartendo tra gli aventi diritto due quinti
dell’importo complessivo in parti uguali e i restanti tre quinti in
proporzione al parametro rilevato per ciascuna impresa come somma dei
prodotti tra il numero dei giornali collegati a ciascuna rete e il
numero delle parole trasmesse sulla rete stessa.
6. Nessuna agenzia di stampa puo` comunque ricevere un contributo
globale che superi il cinquanta per cento delle spese risultanti in
bilancio per il personale e per le strutture.
(Con D.P.C.M. 23 dicembre 1987 e` stato stabilito il termine di
presentazione, da parte delle agenzie di stampa, delle domande di
ammissione all’erogazione di contributi fissati dagli artt. 16 e 17
della presente legge)
Articolo 17.
Contributi alle altre agenzie di stampa.
1. Per il biennio decorrente dal 1° gennaio 1986, nello stanziamento di
cui all’articolo 16, comma 2, viene riservata una quota di lire 500
milioni in ragione di anno alle agenzie di stampa non provviste dei
requisiti di cui al comma 3 del medesimo articolo.
2. L’erogazione dei contributi viene effettuata ripartendo in parti
uguali la somma di lire 200 milioni alle agenzie di stampa che abbiano
alle proprie dipendenze almeno tre redattori a tempo pieno ed esclusivo
a norma del contratto nazionale di lavoro, abbiano contratto abbonamenti
regolarmente contabilizzati con non meno di quindici quotidiani, abbiano
registrato la testata presso la cancelleria del tribunale competente per
territorio con la qualifica di agenzia di informazione per la stampa o
analoga da almeno cinque anni, ed abbiano pubblicato almeno mille
notiziari con cinquemila notizie, ovvero abbiano registrato la testata
cosi` come sopra indicato da almeno un anno ed abbiano emesso almeno
duecentocinquanta notiziari recanti non meno di cinquemila notizie
nell’anno precedente. Il residuo contributo di lire 300 milioni e`
ripartito fra le agenzie di stampa quotidiane che abbiano alle proprie
dipendenze almeno un direttore e un redattore fisso a tempo pieno, che
siano registrate da almeno tre anni e che abbiano pubblicato nei cinque
anni precedenti almeno cinquemila notizie e nell’anno precedente almeno
duecento notiziari.
3. Nessuna agenzia di stampa puo` comunque ricevere un contributo
globale che superi il cinquanta per cento delle spese documentate
sostenute per il personale e per le strutture.
(Con D.P.C.M. 23 dicembre 1987 e` stato stabilito il termine di
presentazione, da parte delle agenzie di stampa, delle domande di
ammissione all’erogazione di contributi fissati dagli artt. 16 e 17
della presente legge)
Articolo 18.
Pubblicazioni di elevato valore culturale.
(Sostituisce il comma 1 dell’art. 25, l. 5 agosto 1981, n. 416)
Articolo 19.
Contributi per la stampa italiana all’estero.
1. (Sostituisce il comma 1 dell’art. 26, l. 5 agosto 1981, n. 416).
2. Il quinto comma dell’articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
e` abrogato.
Articolo 20.
Finanziamenti agevolati.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, sono
prorogate per il quinquennio 1986-1990.
2. Le disposizioni richiamate dal comma precedente possono trovare
applicazione a favore di imprese editrici di giornali quotidiani, di
imprese editrici di periodici, e di agenzie nazionali di stampa di cui
all’articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche in relazione
alle spese per l’utilizzazione dei servizi dei satelliti per
telecomunicazioni.
3. Nel caso di formazione di consorzi tra imprese ai fini
dell’utilizzazione dei servizi dei satelliti per telecomunicazioni, le
agevolazioni di cui alle disposizioni richiamate dal comma 1 si
applicano nella misura stabilita per le cooperative giornalistiche al
sesto comma dell’articolo 30 e al primo comma dell’articolo 31 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni.
4. È autorizzata la spesa di 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni
finanziari 1986 e 1987 e di 25 miliardi per ciascuno degli anni
finanziari dal 1988 al 1995 quale ulteriore contributo dello Stato al
fondo di cui al primo comma dell’art. 29 della L. 5 agosto 1981, n. 416,
e successive modificazioni e integrazioni, concernente i contributi in
conto interessi a carico del bilancio dello Stato sui finanziamenti
destinati allo sviluppo della stampa quotidiana e periodica.
5. La gestione del fondo di cui al presente articolo, nonche´ di quello
istituito ai sensi dell’art. 33 della L. 5 agosto 1981, n. 416, come
modificato dalla L. 4 agosto 1984, n. 428, sara` effettuata con
l’applicazione delle norme generali della contabilita` di Stato, emanate
con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
6. Omissis.
7. È data precedenza nella valutazione delle domande di finanziamento di
cui al presente articolo, alle imprese costituite in forma cooperativa e
ai consorzi fra cooperative di cui all’articolo 6 della L. 5 agosto
1981, n. 416, come modificato dall’art. 4 della presente legge.
8. Il limite massimo di finanziamento assistibile, di cui al settimo
comma dell’art. 30 della L. 5 agosto 1981, n. 416, e` aumentato a 15
miliardi.
9. (Sostituisce il comma 11 dell’art. 30, l. 5 agosto 1981, n. 416)
10. (Aggiunge le lettere h, i), l) e m) al comma 2 dell’art. 32, l. 5
agosto 1981, n. 416).
11. (Modifica il comma 3 dell’art. 30, l. 5 agosto 1981, n. 416).
Articolo 21.
Mutui agevolati in favore dell’editoria libraria per opere di elevato
valore culturale.
1. È autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per ciascuno degli anni
finanziari dal 1986 al 1995 quale ulteriore contributo dello Stato al
fondo di cui al sesto comma dell’articolo 34 della legge 5 agosto 1981,
n. 416.
Articolo 22.
Agevolazioni fiscali.
1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, le
disposizioni relative alle cessioni e importazioni dei giornali
quotidiani, nonche´ quelle relative alle prestazioni di servizi di
composizione e stampa di tali giornali e alle cessioni e importazioni
della carta destinata alla stampa degli stessi, sono estese alle
corrispondenti operazioni concernenti i giornali periodici e i libri,
ivi comprese le operazioni di legatoria, a far data, per questi ultimi,
dal 1o gennaio 1988.
Articolo 23.
Contributo a favore dell’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.
1. La carta destinata alla stampa dei periodici e dei libri non e`
assoggettata al contributo a favore dell’Ente nazionale per la cellulosa
e per la carta, di cui alla legge 13 giugno 1935, n. 1453, e successive
modificazioni, limitatamente al consumo relativo alla tiratura di
ciascun periodico o libro.
2. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 i periodici registrati
come tali presso il tribunale competente per territorio, con esclusione
comunque degli annuari, dei volumi costituiti da meri elenchi e dei
cataloghi.
Articolo 24.
Misure in favore dei dipendenti di imprese editrici.
1. Per cinque anni a far data dall’entrata in vigore della presente
legge, le disposizioni di cui agli articoli 35, 36, 37 e 38 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, sono
estese ai giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese editrici
di periodici con le modalita` ivi previste.
2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale per i casi
indicati al terzo comma dell’articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n.
416, nonche´ i trattamenti straordinari di cui agli articoli 36 e 37
della stessa legge come modificati dalla legge 10 gennaio 1985, n. 1,
possono essere erogati anche agli operai ed impiegati dipendenti dalle
imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici; ove le imprese
non producano esclusivamente giornali periodici, i trattamenti
straordinari di cui sopra vengono erogati limitatamente al personale nei
confronti del quale, nel corso dell’anno precedente la richiesta,
abbiano trovato applicazione per almeno sei mesi le norme per i
lavoratori addetti prevalentemente al settore della produzione di
periodici previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i
dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali.
3. L’indennita` di cui alla lettera c) del primo comma dell’articolo 37
della legge 5 agosto 1981, n. 416.
Articolo 25.
Assunzioni in deroga.
1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 3 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, le imprese che
abbiano fatto ricorso ai trattamenti straordinari di cui agli articoli
35 e 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e dell’articolo 24 della
presente legge possono assumere lavoratori in attuazione di contratti di
formazione di cui all’articolo 3 della citata legge n. 863, nei limiti
del venti per cento dei lavoratori che hanno usufruito dei trattamenti
di cui all’articolo 24.
Articolo 26.
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.
(Modifica l’art. 38, l. 5 agosto 1981, n. 416).
Articolo 27.
Estensione ai tele-cineoperatori.
1. Le disposizioni della presente legge concernenti i giornalisti
professionisti, nonche´ le altre disposizioni normative in materia, si
applicano anche ai telecineoperatori di testate giornalistiche
televisive, iscritti all’Albo dei giornalisti professionisti.
Articolo 28.
Ente nazionale per la cellulosa e la carta.
1. Alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 8, 9, 10, 16,
17, 18 e 19 provvede l’Ente nazionale per la cellulosa e la carta, con
il contributo straordinario dello Stato di cui al comma 2 del presente
articolo, e, con priorita` rispetto alle altre spese istituzionali, con
i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28
marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni.
2. L’ammontare del contributo straordinario dello Stato e` determinato
in lire 80 miliardi per l’anno 1986, in lire 75 miliardi per l’anno
1987, in lire 25 miliardi per l’anno 1988, in lire 25 miliardi per
l’anno 1989 e in lire 25 miliardi per l’anno 1990.
3. Il contributo straordinario dello Stato, previsto dal precedente
comma 2, deve essere versato in un fondo speciale ed iscritto in
bilancio su apposito capitolo nel comparto attivo delle entrate
extracontributive per le quote acquisite nell’anno cui si riferisce il
bilancio stesso.
4. La gestione relativa sia al contributo straordinario dello Stato,
integrato con i versamenti della quota dei contributi dell’Ente
nazionale per la cellulosa e per la carta, sia alle provvidenze di cui
agli articoli citati al comma 1, forma oggetto di una contabilita`
speciale autonoma, da allegare al bilancio dell’Ente stesso.
5. A valere sugli stanziamenti di cui al presente articolo e` riservato
un contributo straordinario di 500 milioni annui da destinare
interamente allo sviluppo e distribuzione dell’editoria speciale
periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali,
su nastro magnetico e braille.
(Per il regolamento di attuazione del comma 5, v. D.P.R. 3 aprile 1990,
n. 78, Regolamento di attuazione dell’art. 28, comma 5, della legge 25
febbraio 1987, n. 67, concernente contributi straordinari all’editoria
speciale periodica per non vedenti).
Articolo 29.
Commissione paritetica.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e`
istituita presso la Direzione generale delle informazioni, dell’editoria
e della proprieta` letteraria, artistica e scientifica una commissione
paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici per la formulazione
di proposte relative al miglioramento dei servizi di distribuzione della
stampa, all’ampliamento della rete di vendita, all’accesso alle
informazioni, all’utilizzazione del satellite, alla definizione di un
sistema di salvaguardia della stampa nel campo dell’acquisizione di
pubblicita` nei confronti di altri mezzi di comunicazione.
2. La commissione sara` integrata dai rappresentanti delle altre
categorie di volta in volta interessate ai temi in discussione e potra`
servirsi della collaborazione di esperti.
3. Entro sei mesi dalla sua istituzione la commissione presentera` le
proprie conclusioni al Presidente del Consiglio dei ministri, che le
trasmettera` con proprie osservazioni e proposte al Parlamento.
(Per la normativa di attuazione, v. D.P.C.M. 6 aprile 1987, Composizione
della commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici
di cui all’art. 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67)
Articolo 30.
Dotazione organica della Direzione generale delle informazioni,
dell’editoria e della proprieta` letteraria, artistica e scientifica.
1. La dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali del
personale della direzione generale di cui al primo comma dell’articolo
10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e` rideterminata aumentando nella
misura del 10 per cento il numero del personale presente nel ruolo di
cui al decreto interministeriale 21 luglio 1982.
2. La dotazione organica di ogni qualifica funzionale e dei profili
professionali relativi a ciascuna qualifica sara` determinata con uno o
piu` provvedimenti, secondo la procedura di cui al quarto comma
dell’articolo 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
3. Alla copertura dei posti comunque disponibili nelle singole
qualifiche funzionali si provvedera` immediatamente con l’assunzione
degli idonei dell’ultimo concorso espletato per ogni qualifica
funzionale o, in mancanza, ai sensi del quinto comma dell’articolo 10
della legge n. 416. (Per il regolamento di attuazione, vedi il D.P.R. 3
aprile 1990, n. 78)
4. I ruoli organici di cui al quadro A della tabella I dell’allegato II
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,
integrati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il ministro del tesoro, 9 ottobre 1981, sono aumentati di
due posti di livello di funzione D, con funzioni di consigliere
ministeriale aggiunto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono rideterminate le funzioni corrispondenti ai gia` esistenti
posti delle qualifiche dirigenziali.
5. Il consiglio di amministrazione della predetta direzione generale e`
composto secondo le disposizioni di cui all’ottavo comma dell’articolo
146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
nel testo sostituito dall’articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249.
Articolo 31.
Ammodernamento delle attrezzature e dei servizi della Direzione generale
delle informazioni, dell’editoria e della proprieta` letteraria,
artistica e scientifica.
1. È autorizzato lo stanziamento di lire 1.000 milioni per ciascuno
degli anni dal 1986 al 1988 con istituzione di apposito capitolo nello
stato di previsione del Ministero del tesoro — Rubrica Provveditorato
Generale dello Stato — per l’acquisto di mobili, di macchine da scrivere
e da calcolo, di apparecchi e supporti necessari per le esigenze di
automazione col sistema elettronico e quant’altro possa occorrere per
l’ammodernamento delle attrezzature e dei servizi della direzione
generale delle informazioni, dell’editoria e della proprieta`
letteraria, artistica e scientifica.
2. Gli acquisti di cui al precedente comma sono effettuati dal
Provveditorato generale dello Stato a trattativa privata, in deroga alle
norme previste dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni e integrazioni previo parere favorevole di una commissione
presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri e costituita dal direttore generale delle informazioni,
dell’editoria e della proprieta` letteraria, artistica e scientifica e
dal Provveditore generale dello Stato.
Articolo 32.
Interpretazione autentica del primo comma dell’articolo 21 della legge 5
agosto 1981, n. 416.
1. L’applicazione del primo comma dell’articolo 21 della legge 5 agosto
1981, n. 416 come modificato dall’articolo 9 della legge 30 aprile 1983,
n. 137, deve essere effettuata secondo il criterio interpretativo in
base al quale non comporta decadenza dalle provvidenze il tardivo invio
di atti compiuti nei termini di legge in conformita` alla normativa
generale sulle societa`.
Articolo 33.
Copertura finanziaria.
1. All’onere derivante dall’attuazione del-la presente legge valutato in
lire 123.300 milioni per l’anno 1986, 145.300 milioni per l’anno 1987,
121.000 milioni per l’anno 1988 e 114.000 milioni per l’anno 1989, si
provvede: a) per l’anno 1986 quanto a lire 120 miliardi mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno
all’uopo utilizzando lo specifico accantonamento e quanto a lire 3
miliardi e 300 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al
medesimo capitolo utilizzando parzialmente l’accantonamento:
"Riordinamento del Ministero degli affari esteri"; b) per l’anno 1987,
quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione del
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
1986 utilizzando l’accantonamento "Norme per il personale
tecnico-amministrativo delle Universita`"; quanto a lire 8 miliardi
mediante corrispondente riduzione del medesimo capitolo utilizzando
l’accantonamento "Fondo speciale per l’immigrazione"; quanto a lire 3
miliardi e 700 milioni, mediante riduzione del medesimo capitolo
utilizzando parzialmente l’accantonamento: "Riordinamento del Ministero
affari esteri"; quanto a lire 83 miliardi e 600 milioni mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987
utilizzando parte della quota 1987 dello specifico accantonamento; c)
per l’anno 1988 quanto a lire 73,4 miliardi mediante riduzione del
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
1987 utilizzando la quota residua per il 1987 dello specifico
accantonamento, quanto a lire 47,6 miliardi con riduzione dello
stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale al medesimo
capitolo utilizzando parte della quota per il 1988 dello specifico
accantonamento; d) per l’anno 1989 quanto a lire 74,4 miliardi con
riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale al
medesimo capitolo utilizzando la quota residua per il 1988 dello
specifico accantonamento e quanto a lire 51 miliardi con riduzione del
medesimo capitolo utilizzando la quota 1989 dello specifico
accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro e` autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 34.
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avviso ai lettori.
Il presente testo è puramente indicativo, pertanto si rimanda a quanto
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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