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Legge 7 agosto
1990, n. 250
Provvidenze per l’editoria e riapertura dei termini, a favore
delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per
l’accesso ai benefici di cui all’articolo 11 della legge stessa
Articolo 1
1. Le imprese radiofoniche di cui all’articolo 11 della legge 25
febbraio 1987, n. 67, qualora siano costituite in societa` cooperativa
senza scopo di lucro, sono esentate dalla comunicazione di cui
all’articolo 9, comma 2, della legge medesima.
Articolo 2.
1. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2
dell’art. 9 della L. 25 febbraio 1987, n. 67, da parte delle imprese
radiofoniche costituite in forma giuridica diversa dalla societa`
cooperativa, che usufruiscono dei benefici di cui all’art. 11 della
stessa legge, e che hanno presentato la relativa domanda, e` riaperto
per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Articolo 3.
1. Per l’anno 1990 alle imprese editrici di quotidiani o periodici di
cui al comma 6 dell’articolo 9 della L. 25 febbraio 1987, n. 67, e alle
imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell’art. 11 della medesima
legge, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli
risultanti dai predetti commi degli artt. 9 e 11 della citata legge n.
67 del 1987, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano
il 40 per cento dei costi complessivi dell’esercizio relativo all’anno
1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e al
comma 11 del presente articolo, il cui ammontare non può comunque
superare il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa, sono
concessi, limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto dalle lettere
a) e b) per le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, possiedano i seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell’anno precedente a quello di riferimento dei
contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei
costi complessivi dell’impresa risultanti dal bilancio dell’anno
medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione
degli utili nell’esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci
esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad
almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate
nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle locali. Ai fini del
presente articolo, si intende per diffusione l’insieme delle vendite e
degli abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l’80 per cento
della diffusione complessiva è concentrata in una sola regione;
f) (Lettera abrogata dall'art. 1, legge 23 dicembre 2005, n. 266);
g) abbiano sottoposto l’intero bilancio di esercizio cui si riferiscono
i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra
quelle di cui all’elenco apposito previsto dalla CONSOB;
h) (Lettera abrogata dall'art. 1, legge 23 dicembre 2005, n. 266. Comma
così modificato dall'art.2 della legge 28 dicembre 1995, n. 249,
dall'art. 1, decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545 e dall'art. 55 legge
27 dicembre 1997, n. 449 e infine sostituito dall'art. 18 della legge 7
marzo 2001, n. 62)
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque,
non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa, sono concessi
anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non
aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti di cui alle lettere b),
c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. (Comma inserito
dall'art. 18 della legge 7 marzo 2001, n. 62)
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque,
non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa, sono concessi
alle imprese editrici, comunque costituite, che editino giornali
quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni
autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a
condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali
quotidiani e possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e),
f) e g) del comma 2 del presente articolo. Gli stessi contributi e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi,
compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa,
sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all’estero
a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo.
Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una
relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la
normativa dello Stato in cui ha sede l’impresa. (Comma inserito
dall'art. 18 della legge 7 marzo 2001, n. 62)
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i quotidiani per
quanto attiene ai requisiti e ai contributi si applicano anche ai
periodici editi da cooperative giornalistiche ivi comprese quelle di cui
all’articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Comma inserito
dall'art. 18 della legge 7 marzo 2001, n. 62).
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici
che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali,
ovvero da società la maggioranza del capitale sociale delle quali sia
detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo
di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2 euro per copia stampata fino
a 30.000 copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle
testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da
almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I
contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le
imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente introiti pubblicitari
superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli
ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della
presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45
numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e
settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili. (Comma così
modificato prima dall'art. 1, legge 23 dicembre 2005, n. 266 e poi
dall'art. 2, decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262. Per l’interpretazione
autentica del comma presente, vedi l’art. 5, legge 14 agosto 1991, n.
278).
3-bis. Qualora le societa` di cui al comma 3 siano costituite da persone
fisiche e giuridiche, ciascuna delle quali possieda quote di capitale
inferiori al 3 per cento, e` sufficiente che la cooperativa, fondazione
o ente morale detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
(Comma aggiunto dall’art. 5, L. 14 agosto 1991, n. 278).
4. La commissione di cui all’articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n.
416, come modificato dall’articolo 11 della legge 30 aprile 1983, n.
137, esprime parere sull’accertamento della tiratura e sull’accertamento
dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3
devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri —
Dipartimento per l’informazione e l’editoria, lo statuto della societa`
che escluda esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo
scioglimento della societa` stessa. Le disposizioni di cui all’articolo
2 della presente legge si applicano anche alle imprese editrici di
giornali quotidiani e periodici che gia` abbiano presentato domanda per
accedere ai contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n.
67 del 1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8 le
imprese editrici che siano collegate con imprese editrici di altri
giornali quotidiani o periodici ovvero con imprese che raccolgono
pubblicita` per la testata stessa o per altri giornali quotidiani o
periodici. Non possono percepire i suddetti contributi le imprese
editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti contrattuali
con l’impresa editoriale stessa, il cui importo ecceda il 10 per cento
dei costi complessivi dell’impresa editrice, compresi gli ammortamenti,
ovvero nel caso in cui tra i soci e gli amministratori dell’impresa
editoriale figurino persone fisiche nella medesima condizione
contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell’ultimo contributo la
societa` proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza,
ovvero la societa` deliberi la fusione o comunque operi il conferimento
di azienda in societa` il cui statuto non contempli l’esclusione di cui
al comma 5, la societa` dovra` versare in conto entrate al Ministero del
tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi
calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all’articolo
20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni, a
partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove
nello stesso periodo la societa` sia posta in liquidazione, dovra`
versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti
calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di
qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma parimenti calcolata
dovra` essere versata dalla societa` quando, nei dieci anni dalla
riscossione dell’ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra
documentazione idonea, risulti violata l’esclusione della distribuzione
degli utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a condizione che gli
introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale, acquisiti
nell’anno precedente, non superino il 40 per cento dei costi complessivi
dell’impresa risultanti dal bilancio per l’anno medesimo, compresi gli
ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra il 35 per
cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi di cui al comma 8,
lettera b), sono ridotti del 50 per cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2 sono determinati
nella seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento dei costi
risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non
superiore a lire 2 miliardi per ciascuna impresa; (Lettera così
modificata dall'art. 2, decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262)
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all’anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media
giornaliera e lire 300 milioni all’anno, ogni 10.000 copie di tiratura
media giornaliera, dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all’anno, ogni 10.000 copie di tiratura media
giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all’anno, ogni 10.000 copie di tiratura media
giornaliera, oltre le 250.000 copie.
9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal comma 8 non può
comunque superare il 60 per cento dei costi risultanti dal bilancio, dei
costi come determinati dal medesimo comma 8 (Comma così modificato
dasll'art. 2 decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262)
10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa in vigore al 31
dicembre 1997 a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici
a quella data organi di movimenti politici i quali organi siano in
possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonché a
favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici pubblicati per
la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1997 e fino al 30
giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al finanziamento
pubblico, a decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione
riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze
politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere
o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del
Parlamento italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei limiti
delle disponibilità dello stanziamento di bilancio, è corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento della media
dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni
per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal
comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un
ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali,
quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque
corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature
medie superiori alle 10.000 copie. (Comma così sostituito dall’art. 1,
L. 14 agosto 1991, n. 278, successivamente modificato dall’art. 29, L.
30 dicembre 1991, n. 412 e, successivamente, cosi` sostituito dall’art.
1, comma 35, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, ancora sostituito dall'art.
2, legge 11 luglio 1998, n. 224 e poi modificato dall'art. 41, legge 23
dicembre 1998, n. 448, dall'art. 2 decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262.
A norma dell'art. 2, comma 29 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
"l'ammontare dei contributi previsti dai commi 8, 10 e 11 dell'art. 3
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'art. 4, comma 2, della stessa
legge, non può comunque superare il 50 per cento dei costi presi a base
del calcolo dei contributi stessi).
11. A decorrere dall’anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano
inferiori al 30 per cento dei costi d’esercizio annuali, compresi gli
ammortamenti, sono concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi
integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato dalle lettere a)
e b) del comma 10. (A norma dell'art. 2, comma 29 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, "l'ammontare dei contributi previsti dai commi 8,
10 e 11 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'art. 4,
comma 2, della stessa legge, non può comunque superare il 50 per cento
dei costi presi a base del calcolo dei contributi stessi)
11-bis. Comma aggiunto dall’art. 1, comma 36, D.L. 23 ottobre 1996, n.
545 e successivamente abrogato dall'art. 2 della legge 11 luglio 1998,
n. 224)
11-ter. A decorrere dall’anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi
del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono
concessi a condizione che non fruiscono dei contributi previsti dal
predetto comma imprese collegate con l’impresa richiedente, o
controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle
stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano. (Comma
aggiunto dall’art. 1, comma 36, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545).
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11 non puo` comunque
superare il 70 per cento dei costi, come determinati dai medesimi commi
10 e 11 (Comma cosi` modificato dall’art. 1, L. 14 agosto 1991, n. 278).
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all’articolo 4 sono
concessi a condizione che le imprese non fruiscano, ne´ direttamente ne´
indirettamente, di quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a
condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti
da imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che siano
controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le
controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all’articolo 4 sono
corrisposti alternativamente per un quotidiano o un periodico o una
impresa radiofonica, qualora siano espressione dello stesso partito
politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad eccezione di
quelle previste dal comma 3, sono comunque soggette agli obblighi di cui
al quinto comma dell’articolo 7, L. 5 agosto 1981, n. 416, come
modificato dall’articolo 4, L. 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere
dall’ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi
medesimi, a prescindere dall’ammontare dei ricavati delle vendite, anche
le imprese di cui al comma 2 dell’art. 11, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
(Comma cosi` modificato dall’art. 3, L. 15 novembre 1993, n. 466).
15-bis. A decorrere dall’anno 1998 entro il 31 marzo di ogni anno e
purche´ sia stata inoltrata domanda valida ai sensi delle vigenti
disposizioni, e` corrisposto un importo pari al 50 per cento dei
contributi di cui ai commi 10 e 11 spettanti per l’anno precedente. La
liquidazione del contributo residuo verra` effettuata entro tre mesi
dalla presentazione del bilancio dell’impresa editoriale e della
necessaria certificazione nonche´ della residua documentazione prevista
dalle norme vigenti. La certificazione, eseguita a cura di una societa`
di revisione, e` limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a
cui si fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo
relativo ad ogni esercizio. (Comma aggiunto dall’art. 53, comma 16, L.
27 dicembre 1997, n. 449).
Articolo 4.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del
Dipartimento dell’informazione e dell’editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al 70 per cento della
media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi,
alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti
politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il
competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su
avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione
comprese tra le ore 7 e le ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente,
organi di informazione di cui al comma 6 dell’articolo 9 della legge 25
febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall’anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano
inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli
ammortamenti, e` concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50
per cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo` comunque superare l’80 per cento dei costi come
determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie
di cui all’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, applicate con le stesse modalita` anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di
telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via
satellite, nonche´ alle agevolazioni di credito di cui all’articolo 20
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla
lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della medesima legge n. 67 del
1987.
4. I metodi e le procedure per l’accertamento del possesso dei requisiti
per l’accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonche´ per
la verifica periodica della loro persistenza, sono disciplinati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1987.
Articolo 5.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono prorogate per il
quinquennio 1991-1995. A tal fine e` autorizzata la spesa di lire 20
miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 2000.
Articolo 6.
1. L’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e` autorizzato a
contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di durata almeno
ventennale per l’importo complessivo di lire 450 miliardi da destinare
alla corresponsione dei contributi previsti dalla legge 25 febbraio
1987, n. 67.
2. Gli oneri per capitali ed interessi del mutuo sono a carico dello
Stato fino all’ammontare di lire 52 miliardi annui. Per la copertura del
relativo onere e` autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per ciascuno
degli anni finanziari a decorrere dal 1991.
3. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 3 dell’articolo 12
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e` incrementata da un contributo
ulteriore dello Stato di lire 50 miliardi per gli esercizi finanziari
1990-1999 in ragione di lire 5 miliardi per anno.
Articolo 7.
(Sostituisce il comma 1 dell’art. 11, l. 25 febbraio 1987, n. 67).
Articolo 8.
1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano
registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il
competente tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali,
sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di
trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a
decorrere dal 1° gennaio 1991:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all’articolo 28 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse
modalita` anche ai consumi di energia elettrica;
b) al rimborso dell’80 per cento delle spese per l’abbonamento ai
servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o
regionale(1).
(Articolo cosi` modificato dall’art. 7, D.L. 27 agosto 1993, n. 323 e
successivamente dall'art. 2, decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262).
Articolo 9.
1. Le imprese di radiodiffusione sonora che ottengono l’accesso ai
contributi di cui al comma 1 dell’articolo 11 della legge 25 febbraio
1987, n. 67, come sostituito dall’articolo 7 della presente legge, e
all’articolo 8 sono iscritte nel registro nazionale della stampa di cui
all’articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni.
Articolo 10.
1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonche´ degli
articoli 5, 6 e 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le emittenti di
radiodiffusione sonora di cui al comma 1 dell’articolo 11 della legge 25
febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall’articolo 7 della presente
legge, sono equiparate alle imprese di giornali quotidiani.
2 (Modifica la lettera a) del primo comma dell’articolo 30 della legge 5
agosto 1981, n. 416)
3. (Aggiunge la lettera n) al comma 2 dell’art. 32, l. 5 agosto 1981, n.
416)
Articolo 11.
1. Ai sensi della presente legge le agenzie di stampa e di informazione
radiofonica nazionale sono tali allorche´:
a) siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una
autonoma produzione di servizi e notiziari relativamente all’intero
territorio nazionale;
b) siano collegate in abbonamento a non meno di 30 emittenti
radiofoniche distribuite in almeno 12 regioni;
c) abbiano registrato la testata presso il competente tribunale con la
qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga;
d) emettano notiziari quotidiani, annualmente in numero non inferiore a
mille.
2. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 sono
equiparate alle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell’articolo
27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e a
quelle definite dal comma 3 dell’articolo 16 della legge 25 febbraio
1987, n. 67.
3. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 del presente
articolo sono soggette agli obblighi di cui all’articolo 18 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
Articolo 12.
1. All’onere derivante dall’applicazione degli articoli 1, 2 e 3,
valutato in lire 20 miliardi per l’anno 1990, e in lire 50 miliardi per
ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, all’uopo utilizzando: quanto a lire 20 miliardi, nel 1990,
l’accantonamento "Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento
mutui)"; quanto a lire 20 miliardi, per ciascuno degli anni 1991 e 1992,
quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell’accantonamento
"Costituzione di un fondo per l’informatizzazione delle amministrazioni
pubbliche" e, quanto a lire 30 miliardi, per ciascuno degli anni 1991 e
1992, quota delle proiezioni relative ai medesimi anni
dell’accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell’ambiente".
2. All’onere derivante dall’applicazione dello articolo 5, valutato in
lire 20 miliardi annui, per gli anni 1991 e 1992, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, all’uopo utilizzando quota delle proiezioni
relative ai medesimi anni dell’accantonamento "Fondo per lo sviluppo
economico e sociale".
3. All’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 6, commi 1 e 2,
valutato in lire 52 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992,
nonche´ dall’applicazione dell’articolo 6, comma 3, valutato in lire 5
miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, all’uopo utilizzando, rispettivamente, le
proiezioni relative agli anni 1991 e 1992 dell’accantonamento "Ripiano
debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)" e l’accantonamento "Rifinanziamento
del fondo di cui all’articolo 12, comma 3, della legge n. 67 del 1987,
in materia di editoria (contributi negli interessi)".
4. Il Ministro del tesoro e` autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Avviso ai lettori.
Il presente testo è puramente indicativo, pertanto si rimanda a quanto
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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