Legge 31
luglio 1997, n. 249
Istituzione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
di telecomunicazioni e radiotelevisivo
Pubblicata sul Supplemento
Ordinario N. 154/L alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997 –
Serie generale
Art 1 Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni
1. È istituita l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", la quale opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Ferme restando le attribuzioni di cui al
decreto-legge 10 dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione di "Ministero
delle comunicazioni".
3. Sono organi dell'Autorità il presidente, la
commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi
e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale
costituito dal presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il
consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato
della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono quattro commissari
ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando
due nominativi, uno per la commissione per le infrastrutture e le reti,
l'altro per la commissione per i servizi e i prodotti. In caso di morte,
di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente
procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla
scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità. Al commissario
che subentri quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza
ordinaria non si applica il divieto di conferma di cui all'articolo 2,
comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente dell'Autorità
è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle
comunicazioni. La designazione del nominativo del presidente dell’Autorità
è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni
parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n.
481.
4. La Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto
delle norme previste dagli articoli i e 4 della legge 14 aprile 1975, n.
103, dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dall'articolo i del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
5. Ai componenti dell'Autorità si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14
novembre 1995, n.481.
6. Le competenze dell’Autorità sono così
individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le
reti esercita le seguenti funzioni:
1) esprime parere al Ministero delle
comunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle
frequenze da approvare con decreto del Ministro delle comunicazioni,
sentiti gli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6
agosto 1990, n. 223, indicando le frequenze destinate al servizio di
protezione civile, in particolare per quanto riguarda le
organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso
alpino;
2) elabora, avvalendosi anche degli organi
del Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica
e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o
reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle
frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da
assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo
Il della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per quanto
riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del
soccorso alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite
in uso esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative
assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con il
Ministero della difesa, l'Autorità provvede al previo coordinamento
con il medesimo;
3) definisce, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.le
misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli
organi del Ministero delle comunicazioni per l'eliminazione delle
interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di
impianti, sempreché conformi all'equilibrio dei piani di
assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero delle
Comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria', determina
gli standard per i decodificatori in modo da favorire la
fruibilità del servizio;
5) cura la tenuta del registro degli
operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtù della
presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di
autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o
delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di
pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o
da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di
produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi,
nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o
riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le
imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni vi
compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì
censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio
nazionale. L'Autorità adotta apposito regolamento per l'organizzazione
e la tenuta del registro e per la. definizione dei criteri di
individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli
giù iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente
legge;
6) dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni
concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della
stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive
contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché nei
regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1982, n. 268, al decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1983, n. 49, e al decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui al presente
numero esistenti presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e
l'editoria sono trasferiti all'Autorità ai fini di quanto previsto dal
numero 5);
7) definisce criteri obiettivi e
trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per
l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di
telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e
utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che
i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i
diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai
soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di
telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del
settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di
trasmissione sul territorio;
9) sentite le parti interessate, dirime le
controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture
di telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica della
controversia;
10) riceve periodicamente un'informativa
dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di
interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi
sulle modalità di interruzione. Gli utenti interessati possono
proporre ricorso all'Autorità attraverso le interruzioni del servizio,
nei casi previsti da un apposito regolamento definito dalla stessa
Autorità;
11) individua, in conformità alla normativa
comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a quanto
previsto nell'articolo 5, comma 5, l'ambito oggettivo e soggettivo
degli eventuali obblighi di servizio universale e le modalità di
determinazione e ripartizione del relativo costo, e ne propone le
eventuali modificazioni;
12) promuove l'interconnessione dei sistemi
nazionali di telecomunicazione con quelli di altri
Paesi;
13) determina, sentiti i soggetti
interessati che ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei
piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di
telecomunicazione, basati su criteri di obiettività, trasparenza, non
discriminazione, equità e tempestività;
14) interviene nelle controversie tra
l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti
privati;
15) vigila sui tetti di radiofrequenze
compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per
effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano
superati. Il rispetto ditali indici rappresenta condizione
obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di
apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente,
d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle
comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta
giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle
norme comunitarie
b) la commissione
per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformità alle
prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti
da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di
autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo
l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di
telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli
generali di qualità dei servizi e per l’adozione, da parte di
ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di
standard minimi per ogni comparto di
attività:
3) vigila sulle modalità di distribuzione
dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma
diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse
autorità, e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme
dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di
reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di
servizi di telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi
che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da
parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna
opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di
eventuali diversi accordi tra
produttori;
5) in materia di pubblicità sotto qualsiasi
forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle
disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata tra il
fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che
comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonché
l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore
radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche
tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto
tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi;
7) vigila sul rispetto della tutela delle
minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle
comunicazioni di massa;
8) verifica il rispetto nel settore
radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di
rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle
disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e
sull'informazione politica nonché l'osservanza delle norme in materia
di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e
nella trasmissione di informazioni e di propaganda elettorale ed emana
le norme di attuazione;
10) propone al Ministero delle
comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del
servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli
obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che
vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e
amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere
obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul
contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico;
inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto
servizio pubblico;
11) cura le rilevazioni degli indici di
ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila
sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di
diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri
soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie
utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché
sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle
imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite
metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole
utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo
comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di
ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento
rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può
provvedere ad effettuare le rilevazioni
necessarie;
12) verifica che la pubblicazione e la
diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano
effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento
che essa stessa provvede ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle
trasmissioni radiotelevisive;
14) applica le sanzioni previste
dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
15) favorisce
l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di
comunicazioni;
c) il
consiglio:
1) segnala al Governo l'opportunità di
interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni
tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale,
del settore delle comunicazioni;
2) garantisce l'applicazione delle norme
legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di
comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici
regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di
innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni
e dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell'istituto superiore
delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in
"Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione", ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera
b), del decreto-legge l° dicembre 1993, n 487, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.
71;
4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e
i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del
regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23
ottobre I 996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalità per il
rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione
dei relativi contributi, nonché il regolamento sui criteri e sulle
modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in
materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e
contributi;
6) propone al Ministero delle comunicazioni
i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle
autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti
approvati dallo stesso consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi
alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o
concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite
con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di
posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai
sensi della presente legge e adotta i conseguenti
provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze
assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le
funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1
dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che è
abrogato;
10) accerta la mancata osservanza, da parte
della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico,
degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai
sensi degli articoli i e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e
richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti
disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei
dirigenti responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal
ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui
provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni,
predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in
applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in
mancanza di detto parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno
presenta al Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione
al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e i
programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e
rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per
quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e
ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, gli ascolti e
alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel
sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio,
televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di
comunicazione a livello nazionale e comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprietà
delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva previsti dal
la legge;
14) esercita tutte le altre funzioni e
poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché tutte le
altre funzioni dell'Autorità non espressamente attribuite alla
commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i
servizi e i prodotti.
7. Le competenze indicate al comma 6 possono
essere ridistribuite con il regolamento di organizzazione dell'Autorità di
cui al comma 9.
8. La separazione contabile e amministrativa,
cui sono tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di
concessioni o autorizzazioni, deve consentire l'evidenziazione dei
corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di
telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio
universale e quella dell'attività di installazione e gestione delle
infrastrutture separata da quella di fornitura del servizio e la verifica
dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatone. La
separazione contabile deve essere attuata nel termine previsto dal
regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650. Le imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni pubblicano
entro due mesi dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei
dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di cui al presente
comma.
9. L'Autorità, entro novanta giorni dal primo
insediamento, adotta un regolamento concernente l'organizzazione e il
funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonché il
trattamento giuridico ed economico del personale addetto, sulla base della
disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le
modalità di svolgimento dei concorsi e le procedure per l'immissione nel
ruolo del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del
comma 18. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il
proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel
bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro. L'Autorità adotta
regolamenti sulle modalità operative e comportamentali del personale, dei
dirigenti e dei componenti della Autorità attraverso l'emanazione diun
documento denominato Codice etico dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni. Tutte le delibere ed i regolamenti di cui al presente comma
sono adottati dall'Autorità con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
10. Qualunque soggetto, portatore di interessi
pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento. hanno facoltà di denunziare violazioni di norme di
competenza dell'Autorità e di intervenire nei procedimenti.
11. L'Autorità disciplina con propri
provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle
controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un
soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti
autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette
controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può
proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito
un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro tenta giorni
dalla proposizione dell'istanza all’Autorità. A tal fine, i termini per
agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine
per la conclusione del procedimento di conciliazione.
12. I provvedimenti dell'Autorità definiscono
le procedure relative ai criteri minimi adottati dalle istituzioni
dell'Unione europea per la regolamentazione delle procedure non
giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti. I criteri
individuati dall'Autorità nella definizione delle predette procedure
costituiscono principi per la definizione delle controversie che le parti
concordino di deferire ad arbitri.
13. L'Autorità si avvale degli organi del
Ministero delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno
per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché
degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo
le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di
assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo
in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i
comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi
regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì
attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali
radiotelevisivi. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti
ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi
organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al
secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati
regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali
radiotelevisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza
che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni.
Nell’ esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza
di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le
comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si
coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno
per gli aspetti di comune interesse.
14. Il reclutamento del personale di ruolo dei
comitati regionali per le comunicazioni avviene prioritariamente mediante
le procedure di mobilità previste dall'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla
legge Il luglio 1995, n. 273, per il personale in ruolo del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, risulti applicato al relativo ispettorato
territoriale. Analoga priorità è riconosciuta al personale in posizione di
comando dall'Ente poste italiane presso gli stessi ispettorati
territoriali, nei limiti della dotazione organica del Ministero, stabilita
dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti
salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
15. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro,
sono determinati le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il
servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni
organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti
iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero, rubrica
sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il
Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale e i mezzi
della Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore
della radiodiffusione e dell'editoria.
16. L'Autorità collabora anche mediante scambi
ed informazioni con le Autorità e le amministrazioni competenti degli
Stati esteri al fine di agevolare le rispettive funzioni.
17. È istituito il ruolo organico del personale
dipendente dell'Autorità nel limite di duecentosessanta unità. Alla
definitiva determinazione della pianta organica si procede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle
comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per
la funzione pubblica, su parere conforme dell'Autorità, in base alla
rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle
procedure di mobilità previste dalla normativa vigente e compatibilmente
con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento
dell'Autorità.
18. L'Autorità, in aggiunta al personale di
ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non
superiore a sessanta unità, con le modalità previste dall'articolo 2,
comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
19. L'Autorità può avvalersi, per motivate
esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o
di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica il luglio
1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore,
complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle
qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di
posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta
l'indennità prevista dall' articolo 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 luglio 1991, n.231.
20. In sede di prima attuazione della presente
legge I 'Autorità può provvedere al reclutamento del personale di ruolo,
nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta
organica, mediante apposita selezione proporzionalmente alle funzioni ed
alle competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente dal
Ministero delle comunicazioni e dall'Ufficio del Garante per la
radiodiffusione e l'editoria purché in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento
delle singole funzioni.
21. All'Autorità si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate
dalle disposizioni della presente legge. Le disposizioni del comma 9,
limitatamente alla deroga alle norme sulla contabilità generale dello
Stato, nonché dei commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche
alle altre Autorità istituite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, senza
oneri a carico dello Stato.
22 Con effetto dalla data di entrata in vigore
del regolamento di organizzazione previsto dal comma 9 del presente
articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'articolo 6
della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché il secondo comma dell'articolo 8
della legge 5 agosto 1981, n. 416. Con effetto dalla data di entrata in
vigore delle norme di cui ai commi li e 12 del presente articolo sono
abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
È abrogata altresì ogni norma incompatibile con le disposizioni della
presente legge. Dalla data del suo insediamento l'Autorità subentra nei
procedimenti amministrativi e giurisdizionali e nella titolarità dei
rapporti attivi e passivi facenti capo al Garante per la radiodiffusione e
l'editoria.
23. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle
comunicazioni, sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le
competenze trasferite, coordinare le funzioni dell'Autorità con quelle
delle pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento di
competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette amministrazioni
e rivedere le relative piante organiche. A decorrere dalla data di entrata
in vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e
regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati,
indicate nei regolamenti stessi.
24. Presso il Ministero delle comunicazioni è
istituito un Forum permanente per le comunicazioni composto oltre
che da rappresentanti dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta
competenza e da operatori del settore. Il Forum per le
comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel settore della
multimedialità e delle nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione
del Forum non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo
Stato.
25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità
il Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni attribuite
all'Autorità dalla presente legge, salvo quelle attribuite al Garante per
la radiodiffusione e l'editoria, anche ai fini di quanto previsto
dall'articolo 1-bis del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.
474.
26. I ricorsi avverso i provvedimenti
dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva
ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del
Lazio.
27. Il tribunale amministrativo regionale del
Lazio, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione di
provvedimenti dell'Autorità, può definire immediatamente il giudizio nel
merito, con motivazione in forma abbreviata. Le medesime disposizioni si
applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione
della sentenza appellata. Tutti i termini processuali sono ridotti della
metà ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni
dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. Nel caso di
concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del
merito della causa deve essere celebrata entro sessanta giorni. Con la
sentenza che definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia
specificamente sulle spese del processo cautelare. Le parti interessate
hanno facoltà di proporre appello contro la sentenza pronunciata dal
tribunale amministrativo regionale del Lazio subito dopo la pubblicazione
del dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere proposti
entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di
appello immediato si applica l'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034.
28. E istituito presso l'Autorità un Consiglio
nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle associazioni
rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di
telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente
qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico,
educativo e mass-mediale, che si sono distinte nella affermazione
dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di
tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli utenti esprime pareti e
formula proposte all'Autorità, al Parlamento e al Governo e a tutti gli
organismi pubblici e privati, che hanno competenza in materia audiovisiva
o svolgono attività in questi settori su tutte le questioni concernenti la
salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali
soggetti attivi del processo comunicativo, promuovendo altresì iniziative
di confronto e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento
l'Autorità detta i criteri per la designazione, l'organizzazione e il
funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti e fissa il numero dei
suoi componenti, il quale non deve essere superiore a undici. I pareri e
le proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono
trasmessi al Garante per la protezione dei dati personali.
29. I soggetti che nelle comunicazioni
richieste dall'Autorità espongono dati contabili o fatti concernenti
l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti
con le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile.
30. I soggetti che non provvedono, nei termini
e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e
delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni
irrogata dalla stessa Autorità.
31. I soggetti che non ottemperano agli ordini
e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge,
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti
milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda
provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle
posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una
sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non
superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto
nell'ultimo esercizio chiuse anteriormente alla notificazione della
contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
comma sono irrogate dall'Autorità.
32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se
la violazione è di particolare gravità o reiterata, può essere disposta
nei confronti del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche
la sospensione dell'attività, per un periodo non superiore a sei mesi,
ovvero la revoca.
Art.
2 (Divieto di posizioni
dominanti)
1. Nei settori delle
comunicazioni sonore e televisive, anche nelle forme evolutive, realizzate
con qualsiasi mezzo tecnico, della multimedialità, dell'editoria anche
elettronica e delle connesse fonti di finanziamento, è vietato qualsiasi
atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione o il
mantenimento di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto
anche attraverso soggetti controllati e collegati.
2. Gli atti giuridici, le operazioni di
concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al
presente articolo, sono nulli.
3. I soggetti che operano nei settori di cui al
comma 1 sono obbligati a comunicare all'Autorità e all'Autorità garante
della concorrenza e del mercato le intese e le operazioni di
concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive
competenze.
4. L'Autorità vigila sull'andamento e
sull'evoluzione dei mercati relativi ai settori di cui al comma 1,
rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati
delle analisi effettuate.
5. L'Autorità con proprio regolamento, adottato
nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i
provvedimenti di cui al comma 7, i relativi procedimenti e le modalità di
comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica
dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di
questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il
potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che
ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili
all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di
riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su
notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali.
6. Ad uno stesso soggetto o a soggetti
controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino
altri titolari di concessione in base ai criteri individuati nella vigente
normativa, non possono essere rilasciate concessioni né autorizzazioni che
consentano di irradiare più del 20 per cento rispettivamente delle reti
televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o
radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze
terrestri, sulla base del piano delle frequenze. Al fine di consentire
l'avvio dei mercati nel rispetto dei principi del pluralismo e della
concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o radiofonici numerici
l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono
applicati i limiti previsti nel presente comma. L'Autorità può stabilire
per l'emittenza radiofonica in ambito nazionale una percentuale maggiore
al 20 per cento nel rispetto dei principi del pluralismo e della
concorrenza. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto
per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare
le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano,
l'Autorità fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in
ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e
delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:
a) localizzazione comune
degli impianti;
b) parametri radioelettrici
stabiliti in modo uniforme secondo standard internazionalmente
riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per
adeguare la situazione attuale;
c) segnali ricevibili senza
disturbi;
d) riserve di frequenza per
la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia
digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su
frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di
radiodiffusione;
e) riserva in favore
dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali
irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere
assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione. I
bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della
regione, quelli radiofonici con il territorio della
provincia;
f) equivalenza, nei limiti
delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e
comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e
locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune
aree di servizio;
g) riserve per la diffusione dei
canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e
televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche
riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle
stesse minoranze.
7. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle
caratteristiche dei mercati ed avendo riguardo ai criteri indicati nei
commi 1 e 8, ferma restando la nullità di cui al comma 2, adotta i
provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle
posizioni di cui al comma 1 o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne
riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del
contraddittorio, al termine della quale interviene affinchè esse vengano
sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di
operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi
i e 2 ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove
l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura
dell'impresa imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è
tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il
quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque
superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti
di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di
rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle
autorizzazioni.
8. Nell'esercizio dei propri poteri l'Autorità
applica i seguenti criteri:
-
i soggetti destinatari di concessioni
televisive in ambito nazionale anche per il servizio pubblico, di
autorizzazioni per trasmissioni codificate in ambito nazionale, ovvero
di entrambi i provvedimenti possono raccogliere proventi per una quota
non superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in
ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre e
codificate. I proventi di cui al precedente periodo sono quelli
derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti
dell 'Erario, nonché da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per
televendite e da sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti
pubblici, ricavi da offerta televisiva a pagamento, al netto delle
spettanze delle agenzie di intermediazione. Il calcolo, per ciascun
soggetto, dei ricavi derivanti da offerta televisiva a pagamento è
considerato nella misura del 50 per cento per un periodo di tre anni a
condizione che tale offerta sia effettuata esclusivamente su cavo o da
satellite; la quota di cui al primo periodo della presente lettera non
può essere superiore al 25 per cento qualora il fatturato lordo
complessivo dei soggetti autorizzati per trasmissioni televisive a
pagamento sia uguale o superiore al 20 per Cento del fatturato globale
del settore televisivo nazionale;
-
i soggetti destinatari di concessioni
radiofoniche in ambito nazionale possono raccogliere le risorse
economiche calcolate sui proventi derivanti da pubblicità e da
sponsorizzazioni per una quota non superiore al 30 per cento del totale
delle risorse del settore radiofonico. Al fini dello sviluppo del
settore nella fase iniziale, l'Autorità può stabilire una quota di
raccolta delle risorse economiche maggiore di quella prevista nella
presente lettera;
-
i soggetti destinatari di autorizzazioni per
emittenti televisive via cavo ovvero via satellite possono raccogliere
proventi non superiori al 30 per cento del totale delle risorse riferito
al settore delle emittenti televisive nazionali via cavo e delle
emittenti via satellite. Al fine di consentire l'avvio dei mercati, nel
rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, l'Autorità
determina un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i
limiti previsti nella presente lettera. Nel caso di programmi offerti in
modo coordinato, i limiti di cui alla presente lettera si applicano con
riferimento alle singole emittenti televisive via cavo ovvero via
satellite che compongono l’offerta;
-
i soggetti che comunque detengono
partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e
dell'editoria di giornali quotidiani e periodici possono raccogliere,
sommando i ricavi dei due settori, proventi non superiori al 20 per
cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità,
spettanze per televendite, sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con
soggetti pubblici, finanziamento del servizio, ricavi da offerta
televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici,
dal mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle
famiglie; è fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali
quotidiani o periodici di cui sia alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni. È fatto salvo il rispetto dei limiti per
singolo settore previsti dalla presente legge;
-
le concessionarie di pubblicità possono
raccogliere nei settori radiofonico ovvero televisivo risorse economiche
non oltre le quote previste nelle lettere a), b), c) e d). L'impresa
concessionaria di pubblicità, controllata da o collegata ad un soggetto
destinatario di concessione o autorizzazione radiotelevisiva, può
raccogliere pubblicità anche per altri soggetti destinatari di
concessione in ambito locale, nei limiti previsti dal primo periodo
della presente lettera ed a condizione che detta impresa concessionaria
raccolga in esclusiva la pubblicità per il soggetto concessionario o
autorizzato che la controlla o è ad essa collegato.
9. Qualora anche uno solo dei limiti
quantitativi indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 8
sia stato raggiunto mediante intese o concentrazioni, l'Autorità provvede,
nel rispetto del principio del contraddittorio, ai sensi del comma 7. Se i
soggetti che esercitano l'attività radiotelevisiva superano, al momento
dell'entrata in vigore della presente legge, i limiti di cui al comma 8,
mediante lo sviluppo spontaneo dell’impresa che non determini una
posizione dominante né elimini o riduca il pluralismo e la concorrenza,
l'Autorità, con atto motivato e informatone il Parlamento, non provvede ai
sensi del comma 7. Ai fini della verifica, da compiere prima della data di
rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni,
l'Autorità invita i soggetti interessati a dimostrare, entro i termini
prefissati, mediante idonea documentazione, la insussistenza di una
posizione dominante vietata perché la quota raggiunta è inferiore ai
limiti di cui al comma 8 ovvero perché, pur essendo stati superati i
limiti di cui al comma 8 nel mercato di riferimento, individuati tenendo
conto, tra l'altro, dell'esistenza o meno di vincoli tecnici, economici o
giuridici all'ingresso nel mercato di riferimento, della possibilità di
accesso ai fattori di produzione, delle dimensioni e del numero dei
concorrenti e della struttura degli stessi, non si configura una posizione
dominante vietata. Compete in ogni caso all'Autorità effettuare ogni altro
opportuno accertamento al fine di verificare l'esatta situazione in
essere.
10. I limiti di cui al comma 8 non si applicano
ai soggetti destinatari di una concessione televisiva o radiofonica su
frequenze terrestri o di una autorizzazione per offerta televisiva a
pagamento via cavo o via satellite, in entrambi i casi per l'irradazione
di un solo programma nazionale.
11. Il superamento dei limiti quantitat.4vi
relativi all 'acquisizione di risorse economiche indicati nel comma 8 deve
essere verificato nell'ambito di un congruo periodo di tempo, in ogni caso
non superiore ai dodici mesi.
12. L'Autorità, in occasione della relazione al
Parlamento sulle caratteristiche dei mercati di riferimento, deve
pronunciarsi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel
presente articolo.
13. Al fine di favorire la progressiva
affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai destinatari di
concessioni radiotelevisive in chiaro su frequenze terrestri è consentita,
previa autorizzazione dell'Autorità, la trasmissione simultanea su altri
mezzi trasmissivi.
14. Ai fini della definizione di posizione
dominante, i soggetti che raccolgono pubblicità per una quota superiore al
50 per Cento del fatturato di una emittente, e i produttori e i
distributori di produzioni audiovisive che su base annua forniscono
prodotti ad una emittente televisiva in chiaro per una percentuale
superiore al 35 per cento del tempo di diffusione giornaliero o al 35 per
cento della fascia di maggiore ascolto, così come definita dall'Autorità,
sono equiparati ad un soggetto destinatario di concessione o
autorizzazione. Nel tempo di diffusione non vengono conteggiate le
interruzioni pubblicitarie e le televendite.
15.Ai fini della applicazione del comma 8, alla
concessionaria di pubblicità che raccoglie una quota superiore al 50 per
cento dei proventi derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze
da televendite di ciascun soggetto destinatario di concessioni ovvero
autorizzazioni radiotelevisive è imputato l'intero ammontare dei proventi
ad esso derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da
televendite.
16. Ai fini della individuazione delle
posizioni dominanti vietate dalla presente legge si considerano anche le
partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite
di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per
interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono
ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano
precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di
fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che
interessino tali soggetti. Allorché tra i diversi soci esistano accordi,
in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto,
o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione
tra soci; ciascuno dei soci è considerato, ai fini della presente legge,
come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o
da essi controllate.
17.Ai finì della presente legge il controllo
sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi
previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice
civile.
18. Il controllo si considera esistente nella
forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra
una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da
solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità
di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di
nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche
tra soci, di carattere finanziario e organizzativo o economico idonei a
conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle
perdite;
2) il coordinamento della gestione
dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di
uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori
rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote
possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da
quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella
scelta degli amministratori e dei dirigenti delle
imprese;
c) l'assoggettamento a direzione
comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della
composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e
qualificati elementi.
19. In deroga alle disposizioni del presente
articolo, salvo quanto previsto dal comma 8, lettera c), la
società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e la società
concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, tra loro
congiuntamente, possono partecipare ad una piattaforma unica per
trasmissioni digitali da satellite e via cavo e per trasmissioni
codificate in forma analogica su reti terrestri, mediante accordi di tipo
associativo anche con operatori di comunicazione destinatari di
concessione, autorizzazione, licenza o comunque iscritti nel registro di
cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della presente
legge. La piattaforma è aperta alla utilizzazione di chi ne faccia
richiesta in base a titolo idoneo, secondo principi di trasparenza, di
concorrenza e di non discriminazione. L'Autorità vigila sulla costituzione
e sulla gestione della piattaforma, garantendo, mediante l'adozione di
specifici provvedimenti, anche ai sensi dei commi 31 e 32 dell'articolo 1,
l'osservanza dei principi di trasparenza, di concorrenza e di non
discriminazione tra i soggetti pubblici e privati, nonché tra i soggetti
partecipanti all'accordo di cui al presente comma e soggetti terzi che
intendano distribuire proprie trasmissioni mediante la stessa
piattaforma.
20. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4,
7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 422, per trasmissioni quotidiane si intendono
quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni,
con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in
alternativa, a centoventi giorni al semestre.
Art. 3 (Norme sull
'emittenza radiotelevisiva)
1. E consentita ai soggetti legittimamente
operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la
prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in
chiaro in ambito nazionale e locale fino al rilascio delle nuove
concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre
il 30 aprile 1998.
2. L’Autorità approva il piano nazionale dì ass
egnazione delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, entro e non
oltre il 3 1 gennaio 1998. Sulla base del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze sono rilasciate, entro e non oltre il 30 aprile 1998, le
nuove concessioni radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno una
durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto delle
condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorità tenendo conto
anche dei principi di cui al comma 3, a società per azioni, in accomandita
per azioni, a responsabilità limitata e cooperative. Le società di cui al
presente comma devono essere di nazionalità italiana ovvero di uno Stato
appartenente all'Unione europea. Il controllo delle società da parte di
soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti all
'Unione europea è consentito a condizione che detti Stati pratichino nei
confronti dell'Italia un trattamento di effettiva reciprocità, fatte salve
le disposizioni derivanti da accordi internazionali. Gli amministratori
delle società richiedenti; la concessione non devono aver riportato
condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a
sei mesi e non devono essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di
prevenzione. L'Autorità, limitatamente alla radiodiffusione sonora, e
autorizzata ad una deroga per le scadenze previste al comma 1 e per quelle
previste per la predisposizione del piano nazionale di assegnazione e del
conseguente rilascio delle concessioni, qualora la complessità del piano
radiofonico impedisca la sua stesura nei tempi indicati. Il piano dovrà
comunque essere elaborato entro il 31 dicembre 1998 e il rilascio delle
relative concessioni dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1999.
In caso di deroga è consentita la prosecuzione dell'esercizio della
radiodiffusione sonora di cui al comma 1, fino al rilascio delle nuove
concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre
il 30 aprile 1999.
3. Ai fini del rilascio delle concessioni
radiotelevisive il regolamento di cui al comma 2, emanato dopo aver
sentito le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o
reti private, prevede:
a) per le emittenti radiotelevisive
nazionali:
1) una misura adeguata del capitale e la
previsione di norme che consentano la massima trasparenza societaria
anche con riferimento ai commi 16 e 17 dell'articolo 2;
2) una distinzione, fra i soggetti
richiedenti, delle emittenti che, in base al progetto editoriale
presentato, garantiscano una proposta di produzioni destinate a
diversificare l'offerta in relazione alle condizioni di mercato, una
quota rilevante di autoproduzione e di produzione italiana ed europea,
una consistente programmazione riservata all'informazione, un adeguato
numero di addetti, piani di investimento coordinati con il progetto
editoriale;
b) per le emittenti
radiotelevisive locali e la radiodiffusione sonora nazionale, i seguenti
criteri direttivi:
1) la semplificazione delle condizioni, dei
requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle
concessioni;
2) la distinzione delle emittenti
radiotelevisive locali in emittenti aventi scopi esclusivamente
commerciali ed emittenti con obblighi di informazione in base a
criteri che verranno stabiliti dall'Autorità. La possibilità di
accedere a provvidenze ed incentivi, anche già previsti da precedenti
disposizioni di legge, è riservata in via esclusiva alle emittenti con
obblighi di informazione ed alle emittenti di cui all'articolo 16,
comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
3) la previsione di norme atte a favorire
la messa in comune di strutture di produzione e di trasmissione, gli
investimenti tecnici e produttivi, le compravendite di aziende,
impianti o rami di aziende, le dismissioni e le fusioni nonché la
costituzione di consorzi di servizi e l'ingresso delle emittenti
radiotelevisive locali nel mercato dei servizi di
telecomunicazioni;
4) la possibilità per le emittenti
radiotelevisive locali di trasmettere programmi informativi
differenziati per non oltre un quinto delle ore di trasmissione
giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel
bacino di utenza;
5) la previsione di norme specifiche in
materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite;
6)in attesa che il Governo emani uno o più
regolamenti nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e
televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dall'articolo 31
della legge 6 agosto 1990, n 223, sono ridotte ad un decimo;
7)nel sistema radiotelevisivo nazionale,
assumono particolare valore le emittenti locali che decidono di
dedicare almeno il 70 per cento della programmazione monotematica
quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e
servizi sociali, e classificabili come vere e proprie emittenti di
servizio. Le emittenti locali a programmazione monotematica di chiara
utilità sociale dovranno essere considerate anche nella divisione
della parte di pubblicità pubblica riservata alle emittenti locali ed
alle radio locali e nazionali, ai sensi di quanto previsto dal comma i
dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito
dall'articolo 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e,
da ultimo, dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650. Le emittenti locali che assumono le caratteristiche e
l’impegno previsto dal primo periodo hanno diritto prioritario ai
rimborsi ed alle riduzioni tariffarie previsti dall’articolo 7 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall’articolo 7 del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422. Ad integrazione delle leggi sopracitate per le
emittenti locali che dedicano almeno il 70 per cento della propria
programmazione ad un tema di chiara utilità sociale, la misura dei
rimborsi e delle riduzioni viene stabilita sia per le agenzie di
informazione, sia per le spese elettriche, telefoniche e di
telecomunicazioni compreso l'uso del satellite, nella misura prevista
dalle norme vigenti.
4. Nell'ambito del riassetto del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze, le stesse, in via prioritaria,
sono assegnate ai soggetti titolari della concessione
comunitaria.
5. Le concessioni relative alle emittenti
radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione dei
programmi secondo i criteri tecnici stabiliti nell'articolo 2, comma 6, e
comunque l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda
almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Le
concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale
devono consentire l'irradiazione del segnale in un'area geografica che
comprenda almeno il 60 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di
provincia. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva
almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale
e, di norma, il 70 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza
radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle
frequenze è prevista una riserva di frequenze:
-
per le emittenti radiotelevisive locali e
radiofoniche nazionali che diffondono produzioni culturali, etniche e
religiose e che si impegnano a non trasmettere più del 5 per cento di
pubblicità per ogni ora di diffusione. La concessione a tali emittenti
può essere rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni
riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative prive di scopo
di lucro;
-
per l'introduzione del servizio di
radiodiffusione sonora e televisiva digitale così come previsto
dall'articolo 2, comma 6, lettera d).L'esercizio della radiodiffusione
sonora e televisiva digitale è concesso alla concessionaria del servizio
pubblico e ai concessionari o autorizzati per la televisione e la
radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine
possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la
gestione dei relativi impianti.
6. Gli esercenti la radiodiffusione televisiva
in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'articolo 2, comma
6, possono proseguire in via transitoria, successivamente alla data del 30
aprile 1998, l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, nel
rispetto degli obblighi stabiliti per le emittenti nazionali televisive
destinatari di concessione, a condizione che le trasmissioni siano
effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via
cavo e, successivamente al termine di cui al comma 7, esclusivamente via
cavo o via satellite.
7. L'Autorità, in relazione all'effettivo e
congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e
via cavo, indica il termine entro il quale i programmi irradiati dalle
emittenti di cui al comma 6 devono essere trasmessi esclusivamente via
satellite o via cavo.
8. All'entrata in vigore della presente legge
l'Autorità dispone la cessazione dell'uso delle frequenze che a parere
della stessa non sono indispensabili ai soggetti esercenti l'attività
radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino.
L'Autorità assegna, anche in via provvisoria, tali frequenze ai
destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito
nazionale e locale che hanno un grado di copertura della popolazione
inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio cui si
riferisce la concessione o l’autorizzazione. Sono escluse dall'
assegnazione, che comunque è attuata nel rispetto dei criteri stabiliti
dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, le
emittenti che trasmettono in forma codificata. Le disposizioni di cui al
presente comma sono attuate fino all'entrata in funzione dell'Autorità dal
Ministero delle comunicazioni.
9. Le disposizioni riguardanti i limiti alla
raccolta di risorse economiche di cui alla presente legge si applicano dal
30 aprile 1998. Entro la stessa data, la concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo è tenuta a presentare all Autorità un piano per
una ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito dell'unitarietà del
servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in una
emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. Nel piano
presentato all'Autorità si prevedono apposite soluzioni per le regioni
Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e per le province autonome di Trento
e di Bolzano d’intesa, rispettivamente, con le regioni e con le province,
a tutela delle minoranze linguistiche e in una logica di cooperazione
transfrontaliera. All'emittente di cui al secondo periodo non si applicano
i limiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 8. L'Autorità, valutato il
piano di ristrutturazione, sentita la Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indica il
termine entro cui deve essere istituita l'emittente di e i al presente
comma, contestualmente all indicazione del termine di cui al comma
7.
10. La diffusione radiotelevisiva via satellite
originata dal territorio nazionale, compresa quella in forma codificata, è
soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità ovvero, fino alla sua
costituzione, dal Ministero delle comunicazioni, sulla base di un apposito
regolamento.
11. Nessun soggetto può essere destinatario di
pi&u grave; di una concessione televisiva su frequenze terrestri in
ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata. I
soggetti legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della
presente legge più reti televisive in ambito nazionale in forma codificata
devono, ai fini di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, dal
31 dicembre 1997, trasferire via cavo o via satellite le trasmissioni
irradiate da una delle loro reti. Ciascun operatore può proseguire
l'esercizio di due reti fino al 30 aprile 1998. A partire dalla data
indicata nel precedente periodo la rete eccedente può essere esercitata in
via transitoria, alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 6
e 7. L'Autorità adotta un apposito regolamento che disciplina le
trasmissioni in codice su frequenze terrestri e tiene conto,
nell'indicazione del termine di cui al comma 7, della particolare natura
di tale tipo di trasmissioni. L'Autorità ovvero, Fino al momento del
funzionamento dell'Autorità stessa, il Ministero delle comunicazioni, in
via provvisoria, prima dell'approvazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze, assegna le frequenze libere, anche a seguito
del trasferimento su cavo o su satellite delle reti di cui al presente
comma, ai concessionari o autorizzati in ambito nazionale e locale che si
trovano nelle condizioni previste dal comma 8. Entro il termine di novanta
giorni il Ministero delle comunicazioni adotta, sulla base delle norme
contenute nella presente legge e nel regolamento previsto dall'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, un regolamento per la
disciplina dei servizi radiotelevisivi via cavo. Sono abrogate le norme
dell'articolo 11, commi i e 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in
contrasto con la presente legge.
12. Restano salvi gli effetti prodottisi in
virtù della previgente disciplina, in particolare per ciò che attiene ai
procedimenti sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle
sanzioni applicate.
13. A partire dal 10 gennaio 1998 gli
immobili, composti da più unità abitative di nuova costruzione o quelli
soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni
radiotelevisive satellitari. si avvalgono di norma di antenne collettive e
possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle
singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i
comuni emanano un regolamento sull'installazione degli apparati di
ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri
storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti
paesaggistici.
14. Gli interventi per la realizzazione di
nuovi impianti o per la riqualificazione di quelli esistenti, concernenti
la distribuzione all'interno degli edifici e delle abitazioni di segnali
provenienti da reti via cavo o via satellite, sono soggetti ad IVA nella
misura del 4 per cento. Analoga misura si applica agli abbonamenti alla
diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma
digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite, nonché ai relativi
decodificatori di utenti.
15. All'articolo 1, comma 2, della legge 14
novembre 1995, n. 481, sono soppresse le seguenti parole: "ivi compreso ai
soli fini del presente comma l'esercizio del credito".
16. Dopo l'articolo 43 della legge 14 aprile
1975, n. 103, è inserito il seguente:
"Art. 43-bis. 1. L'installazione e
l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente
alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei
programmi delle concessionarie televisive in ambito nazionale e locale,
sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle
comunicazioni, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti
impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico
dell'impianto. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni,
comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha
estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente
tenendo conto, tuttavia, della particolarità delle zone di
montagna".
17. Le imprese di radiodiffusione sonora e
televisiva operanti in ambito locale possono effettuare collegamenti in
diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti
temporanei in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo,
cultura, sport, attualità.
18. Sono consentite le acquisizioni, da parte
di Società di capitali, di concessionarie svolgenti attività di
radiodiffusione sonora e televisiva di cui all'articolo I del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, costituite in società cooperative a
responsabilità limitata.
19. Fino al rilascio delle nuove concessioni
per la radiodiffusione sonora sono consentiti il trasferimento e la
cessione di impianti o rami di azienda tra concessionari radiofonici
nazionali o tra questi e gli autorizzati di cui agli articoli 38 e
seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo le modalità di cui
all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 54.5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
650.
20. I canoni di concessione relativi
all'emittenza radiotelevisiva privata in ambito locale sono dovuti dal
momento del ricevimento del provvedimento di concessione da parte
dell'interessato. Ove la concessione venga ricevuta nel corso dell'anno il
canone è dovuto in proporzione ai mesi intercorrenti con la fine dell'anno
stesso.
21. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i trasferimenti di azioni o di quote di società
concessionarie private sono consentiti a condizione che l'assetto
proprietario che ne derivi sia conforme a quanto stabilito nel comma 2 del
presente articolo.
22. Le norme di cui all'articolo 4 della legge
6 agosto 1990, n. 223, si applicano, a condizione che le imprese
radiotelevisive ne chiedano l'applicazione, anche in assenza dei piani di
assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive e dei piani
territoriali di coordinamento. In tal caso si farà riferimento alle aree
ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti
dalle imprese radiotelevisive.
23. Il comma 45 dell'articolo I del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre l996, n 650 è sostituito dal seguente:
"45. In sede di prima applicazione i
soggetti di cui ai commi 28, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai
provvedimenti di cui ai suddetti commi entro il 31 ottobre
1997".
24. Il canone di concessione per il servizio di
radiodiffusione sonora digitale terrestre non è dovuto dagli interessati
per un periodo di dieci anni.
Art. 4 (Reti e servizi di
telecomunicazioni)
1. L'installazione non in esclusiva delle reti
di telecomunicazione via cavo o che utilizzano frequenze terrestri è
subordinata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente
legge, al rilascio di licenza da parte dell'Autorità. A decorrere dalla
stessa data l'esercizio delle reti di telecomunicazione e la fornitura di
servizi di telecomunicazioni sono subordinati al rilascio di licenze e
autorizzazioni da parte dell'Autorità. L'installazione di stazioni
terrestri per i servizi via satellite disciplinata ai sensi delle
procedure previste nel decreto legislativo li febbraio 1997, n. 55, è
soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità.
2. Le licenze e le autorizzazioni di cui al
comma i sono rilasciate sulla base delle disposizioni contenute nel
regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 19%,
n.650.
3. L'installazione delle reti di
telecomunicazione che transitano su beni pubblici è subordinata al
rilascio di concessione per l'uso del suolo pubblico da parte dei comuni e
comunque in modo non discriminatorio tra i diversi soggetti richiedenti.
In tali concessioni i comuni possono prevedere obblighi di natura civica.
A tal fine l'Autorità emana un regolamento che disciplina in linea
generale le modalità ed i limiti con cui possono essere previsti gli
Stessi obblighi la cui validità si estende anche alle concessioni
precedentemente rilasciate, su richiesta dei comuni interessati .
L'installazione delle reti dorsali, così come definite in un apposito
regolamento emanato dall'Autorità, è soggetta esclusivamente al rilascio
di licenza da parte della stessa Autorità. I provvedimenti di cui al
presente comma. nonché le concessioni di radiodiffusione previste nel
piano di assegnazione costituiscono dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza delle relative opere. Le aree acquisite entrano
a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Per l'acquisizione
dei pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti in materia ambientale,
edilizia e sanitaria è indetta, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una conferenza di
servizi. Alle reti realizzate ai sensi degli articoli 184 e 214 del testo
unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si
applicano le disposizioni dello stesso testo unico relative alle
limitazioni legali della proprietà e al diritto di servitù. Sono comunque
fatte salve le competenze in materia paesistica e urbanistica delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome.
4. Le società che installano o esercitano le
reti di telecomunicazioni e gli operatori che su tali reti forniscono
servizi di telecomunicazioni sono obbligati, nel termine previsto dal
regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650, a tenere separata contabilità delle attività riguardanti
rispettivamente l'installazione e l’esercizio delle reti nonché delle
attività riguardanti la fornitura dei servizi. Le società titolari di
licenze di telecomunicazioni sono altresì obbligate a tenere separata
contabilità delle attività svolte in ordine alla fornitura del servizio
universale. La contabilità tenuta ai sensi del presente
comma è soggetta a controllo da parte di una società di revisione scelta
tra quante risultano iscritte all’apposito albo istituito presso la
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 36, qualora
superi l’ammontare di fatturato determinato dall'Autorità, alla quale
compete anche di definire i criteri per la separazione contabile
dell'attività entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Gli impianti oggetto di concessione
radiotelevisiva possono essere utilizzati anche per la distribuzione di
servizi di telecomunicazioni. In tal caso, i destinatari di concessioni in
ambito locale sono tenuti alla separazione contabile dell'attività
radiotelevisiva da quella svolta nel settore delle telecomunicazioni,
mentre i destinatari di concessioni per emittenti nazionali sono tenuti a
costituire società separate per la gestione degli impianti. Le
disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia a decorrere
dall'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle
frequenze, adeguamento che comunque deve avvenire entro centottanta giorni
dall'approvazione del piano stesso.
6. Le società titolari di servizi di pubblica
utilità che hanno realizzato, per le proprie esigenze, reti di
telecomunicazione, sono tenute a costituire società separata per lo
svolgimento di qualunque attività nel settore delle telecomunicazioni. La
società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può
assumere partecipazioni dirette o indirette, attraverso società
controllate o controllanti, ovvero collegate, nelle società titolari di
servizi di pubblica utilità che hanno realizzato le predette reti, né
acquisire diritti reali o di obbligazione sulle stesse reti.
7. L'Autorità conferma alle società
concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo e di
telecomunicazioni le vigenti concessioni con annesse convenzioni.
L'installazione delle infrastrutture a larga banda da parte della società
concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni e soggetta alla
concessione di cui al comma 3. L'installazione, l'esercizio e la fornitura
della rete nonché la fornitura dei servizi di telecomunicazioni da parte
delle società di cui ai commi 5 e 6 sono subordinati al rilascio dei
provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nonché al
rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non
discriminazione.
8. Sulle reti di telecomunicazioni possono
essere offerti tutti i servizi di telecomunicazioni. Fino al 1° gennaio
1998 la concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni conserva
l'esclusività per l'offerta di telefonia vocale, fatta salva comunque la
possibilità di sperimentazione da parte dei soggetti che ne abbiano fatto
richiesta all'Autorità, ottenendone autorizzazione. Fino alla stessa data
le società destinatarie di concessioni in esclusiva per telecomunicazioni
non possono realizzare produzioni radiotelevisive. La concessionaria del
servizio pubblico di telecomunicazioni non può essere destinataria
direttamente o indirettamente di concessioni radiotelevisive su frequenze
terrestri in chiaro né fornire programmi o servizi né raccogliere
pubblicità per i concessionari radiotelevisivi nazionali e locali su
frequenze terrestri in chiaro.
9. L'offerta del servizio di telefonia vocale è
soggetta dal 10 gennaio 1998 a regime di prezzo. Li concessionaria del
servizio pubblico di telecomunicazioni, per un periodo non superiore a due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è soggetta per
il servizio di telefonia vocale a regime tariffario. Le tariffe sono
determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 14 novembre
1995, n. 481, con l'obiettivo del ribilanciamento tariffario e
dell'orientamento ai costi. L'Autorità esercita la sorveglianza sui prezzi
praticati e adotta i provvedimenti necessari ad assicu rare condizioni di
effettiva concorrenza.
Art. 5 (Interconnessione,
accesso e servizio universale)
1. I soggetti destinatari di
licenze o autorizzazione per la installazione delle reti ovvero per la
fornitura di servizi di telecomunicazioni, nonchéi soggetti titolari di
autorizzazione per l'esercizio di reti regolano i rapporti di
interconnessione e di accesso sulla base di negoziazione nel rispetto
delle regole emanate dall'Autorità e dei seguenti principi:
-
promozione di un mercato competitivo delle
reti e dei servizi;
-
garanzia dell'interconnessione tra le reti e
i servizi sui mercati locali, nazionali e dell'Unione europea;
-
garanzia di comunicazione tra i terminali
degli utenti, ove compatibili, di non discriminazione e di
proporzionalità di obblighi e di diritti tra gli operatori ed i
fornitori.
2. La remunerazione degli obblighi del servizio
universale è disciplinata in base ai principi di cui al regolamento di
attuazione di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.650.
3. I soggetti autorizzati all'offerta di
servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 4 hanno diritto di
accesso alle reti. L'accesso può essere limitato dall'Autorità per ragioni
di:
-
sicurezza di funzionamento della
rete;
-
mantenimento dell'integrità della
rete;
-
interoperabilità dei servizi, qualora
ricorrano comprovati motivi di interesse generale di natura non
economica.
4. Se ricorrono ragioni di protezione
dei dati anche personali, riservatezza delle informazioni trasmesse o
registrate e tutela della sfera privata l'accesso può essere limitato dal
Garante per la protezione dei dati personali, di intesa con
l'Autorità.
5. Gli obblighi di fornitura del servizio
universale, ivi inclusi quelli concernenti la cura di interessi pubblici
nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di
soccorso pubblico, di difesa nazionale, di protezione civile, di
giustizia, di istruzione e di Governo, e le procedure di scelta da parte
dell'Autorità dei soggetti tenuti al loro adempimento sono fissati secondo
i criteri stabiliti dall'Unione europea.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della
presente legge e al presente articolo possono essere modificate su
proposta del Ministro delle comunicazioni, secondo le procedure
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite
l'Autorità e le competenti Commissioni parlamentari.
Art. 6 (Copertura
finanziaria)
-
All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge, valutato in lire 52.090.000.000 in ragione d’anno, si
provvede:
-
quanto ad annue lire 32.090.000.000
mediante utilizzo delle risorse finanziarie già destinate al
funzionamento dell’Ufficio del garante per la radiodiffusione e
l’editoria;
-
quanto ad annue lire 20 miliardi con le
modalità di cui all’articolo 2, comma 38, lettera b), e commi
successivi, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
-
Secondo le stesse modalità può essere
istituito, ove necessario e con criteri di parametrazione che tengano
conto dei costi dell’attività, un corrispettivo per i servizi resi
dall’Autorità in base a disposizioni di legge, ivi compresa la tenuta
del registro degli operatori.
-
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 7 (Entrata in
vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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