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Legge 30 aprile 1998, n. 122

Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249,
relativi all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998


Art. 1
Differimento di termini relativi alle concessioni televisive e ulteriori disposizioni sul piano nazionale delle frequenze.

Art. 2
Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee.

Art. 3
Disposizioni in materia di pubblicità televisiva.

Art. 4
Entrata in vigore.

Art. 1.
(Differimento di termini relativi alle concessioni televisive e ulteriori disposizioni sul piano nazionale delle frequenze)


1. Le date previste come termini nei commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché, limitatamente alla rete non eccedente, la data del 30 aprile 1998 di cui al comma 11 del medesimo articolo 3, sono posticipate di nove mesi.

2. Il parere delle regioni sul piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è reso da ciascuna regione nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano, decorso il quale il parere si intende reso favorevolmente.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze anche in assenza dell'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, qualora detta intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, allo scopo, promuove apposite iniziative finalizzate al raggiungimento dell'intesa. In sede di adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni indica i motivi e le ragioni di interesse nazionale che hanno determinato la necessità di decidere unilateralmente.

4. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, come modificato dal comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è sostituito dal seguente:

"2. In attesa dell'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, il Ministero delle comunicazioni autorizza, attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa o della sede di messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero delle comunicazioni autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare a obblighi di legge".

5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, il Ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite.

6. Gli organi periferici del Ministero delle comunicazioni provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 4 e 5 entro sessanta giorni dalla richiesta. Le autorizzazioni costituiscono titolo per la variazione dei provvedimenti concessori delle emittenti interessate.

7. In attesa della adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e i collegamenti di telecomunicazione, legittimamente operanti in virtù di provvedimento della magistratura che non siano oggetto di situazione interferenziale e non siano tra quelli risultanti inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero delle comunicazioni, possono essere oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Ai soggetti di cui al medesimo articolo 1, comma 13, a cui sia stata rilasciata più di una concessione per la radiodiffusione sonora, è consentita la cessione di intere emittenti a società di capitali di nuova costituzione. Agli stessi soggetti è consentito inoltre di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione.

8. Il comma 17 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente:

"17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualità. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza. La concessione costituisce titolo per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonché per trasmettere dati e informazioni all'utenza".

 

Art. 2.
(Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee)

1. Le emittenti televisive nazionali, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano di norma alle opere europee, come definite dalla direttiva 89/552/CEE, del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, più della metà del tempo mensile di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite, anche con riferimento alle fasce orarie di maggiore ascolto. Tale percentuale deve essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare opere prodotte, per almeno la metà, negli ultimi cinque anni. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ridefinisce le quote di riserva di cui al presente comma in conformità della normativa comunitaria.

2. Le quote di riserva previste nel presente articolo comprendono anche i film e i prodotti di animazione specificamente rivolti ai minori. Con regolamento dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo sono stabiliti i criteri per l'assegnazione della nazionalità italiana ai prodotti audiovisivi ai fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in associazione, sulla base degli stessi criteri in vigore per i film, in quanto compatibili.

3. I concessionari televisivi nazionali riservano di norma alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite. Per le stesse opere la società concessionaria del servizio pubblico riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 20 per cento.

4. Ai fini della presente legge sono considerati produttori indipendenti gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente. Ai produttori indipendenti sono altresì attribuite quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

5. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano una quota dei loro introiti netti annui derivanti da pubblicità alla produzione e all'acquisto di programmi audiovisivi, compresi i film in misura non inferiore al 40 per cento della quota suddetta, e di programmi specificamente rivolti ai minori, di produzioni europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Tale quota non può comunque essere inferiore al 10 per cento degli introiti stessi. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo destina una quota, stabilita dal contratto di servizio, dei proventi complessivi dei canoni di abbonamento alla produzione delle opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. A decorrere dall'anno 1999, le quote stabilite nel contratto di servizio non possono essere inferiori al 20 per cento. All'interno di queste quote, nel contratto di servizio dovrà essere stabilita una riserva di produzione, o di acquisto da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell'infanzia.

6. I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base annua, sia in riferimento alla programmazione giornaliera sia a quella della fascia di maggiore ascolto così come definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

7. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e l'articolo 55 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.

8. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, fatte salve le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sono disciplinate le modalità di sfruttamento dei film italiani e stranieri da parte delle emittenti televisive, anche in considerazione dell'intervento pubblico ai sensi delle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819.

9. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite sul territorio nazionale e all'estero hanno l'obbligo di promuovere e pubblicizzare le opere audiovisive italiane e dell'Unione europea, secondo le modalità definite con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

10. La concessionaria del servizio pubblico riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alle opere audiovisive e ai film europei.

11. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina complessiva del sistema delle comunicazioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle emittenti nazionali le cui trasmissioni consistono prevalentemente in programmi di televendita e non comprendono programmi tradizionali, ai sensi della citata direttiva 89/552/CEE come modificata dalla direttiva 97/36/CE.

12. Le emittenti radiotelevisive private che hanno presentato ricorso in sede di giurisdizione amministrativa avverso i provvedimenti di diniego della domanda di concessione inoltrata ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, definito con sentenza di rigetto in primo grado, possono esercitare l'attività radiotelevisiva privata fino al passaggio in giudicato della sentenza stessa e, comunque, non oltre i termini di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, a condizione che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249, le emittenti stesse fossero legittimamente operanti in base ad un provvedimento giurisdizionale.

13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale.

 

Art. 3.
(Disposizioni in materia di pubblicità televisiva)

1. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni. La pubblicità e gli spot di televendita devono essere inseriti tra i programmi. Purché ricorrano le condizioni di cui ai commi da 2 a 5, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati l'integrità ed il valore, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura, nonché i diritti dei titolari.

2. Nei programmi composti di parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.

3. La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione, fatta eccezione per le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari, di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. è autorizzata un'altra interruzione se la durata programmata delle predette opere supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti. Le disposizioni di cui al presente comma e di cui al comma 2 non si applicano ai programmi i cui diritti di utilizzazione siano stati acquisiti prima del 28 febbraio 1998.

4. Quando programmi diversi da quelli di cui al comma 2 sono interrotti dalla pubblicità o da spot di televendita, in genere devono trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all'interno del programma.

5. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualità, i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalla televendita. Se la loro durata programmata è di almeno trenta minuti, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

6. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina complessiva del sistema delle comunicazioni, le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 non si applicano alle trasmissioni delle emittenti televisive locali destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, in uno o più Stati membri dell'Unione europea.

 

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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