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LEGGE 6 giugno 2008, n. 101 testo in vigore dal: 8-6-2008
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni
urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di
sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 giugno 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 6):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Prodi) e dal Ministro senza portafoglio per le politiche
europee (Bonino) il 9 aprile 2008.
Assegnato alla commissione speciale per l'esame di
disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede
referente, il 7 maggio 2008.
Esaminato dalla commissione speciale, in sede
referente, il 13 maggio 2008.
Esaminato in aula il 20, 22, 27, 28 maggio 2008 e
approvato il 29 maggio 2008.
Senato della Repubblica (atto n. 714):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 29 maggio 2008 con parere delle
commissioni 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 3 giugno 2008.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 3
e 4 giugno 2008.
Esaminato in aula e approvato il 4 giugno 2008.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
DEL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2008, n. 59
Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - (Misure per attuare la sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee del 13 settembre 2007 in materia di
concessioni per la gestione di scommesse ippiche). - I. Al fine di
dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee del 13 settembre 2007 nella causa C-260/04, con
provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il
31 agosto 2008, senza pregiudizio delle concessioni affidate ai sensi
dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
sono stabilite le modalita' per l'attribuzione di diritti per
l'apertura di punti di vendita aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica, di
cui all'articolo 38, comma 4, lettera a), del citato decreto-legge n.
223 del 2006, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) localizzazione di punti di vendita nei comuni in cui risultano
operanti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, le concessioni di cui al comma 2, nel rispetto
della zona di ubicazione delle sedi operative e comunque a non oltre
200 metri lineari dalle stesse;
b) localizzazione di 210 punti di vendita nelle province in cui
non sono stati assegnati i diritti per l'apertura di punti di vendita
aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti
di gioco pubblici su base ippica di cui all'articolo 38, comma 4,
lettera a), del citato decreto-legge n. 223 del 2006, a seguito di
procedura di selezione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, parte
seconda, Foglio delle inserzioni n. 199 del 28 agosto 2006, nel
rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 38, comma 4, lettera
f), del predetto decreto-legge n. 223 del 2006;
c) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una
o piu' procedure, aperte agli operatori italiani ed esteri che
esercitano la raccolta di gioco o che dimostrano di possedere idonei
requisiti di affidabilita' e professionalita', la cui base d'asta non
puo' essere inferiore a euro trentamila per ogni punto di vendita.
2. Al fine di garantire la continuita' nella gestione del servizio
di raccolta e accettazione delle scommesse e la tutela dei preminenti
interessi pubblici connessi, dalla data di attivazione dei punti di
vendita di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 gennaio 2009,
sono revocate le concessioni per la raccolta e accettazione di
scommesse al totalizzatore nazionale, a libro e a quota fissa sui
risultati delle corse dei cavalli, regolate dalla convenzione tipo
approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 aprile 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1999, come
integrata dalla deliberazione del commissario straordinario
dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) del
14 ottobre 2003, n. 107, allo stato ancora attive.
3. E' abrogato il comma 13 dell'articolo 8 del decreto-legge 24
giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 200".
All'articolo 5, al comma 1, primo periodo, le parole: "in un altro"
sono sostituite dalle seguenti: "presso pubbliche amministrazioni di
un altro".
Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
"Art. 8-bis. - (Introduzione dell'articolo 292-bis del codice della
navigazione in materia di requisiti per l'esercizio delle funzioni di
comandante e di primo ufficiale di coperta a bordo delle navi
battenti bandiera italiana. Ricorso ex articolo 226 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nell'ambito della procedura di
infrazione n. 2004/2144). - 1. Dopo l'articolo 292 del codice della
navigazione e' inserito il seguente:
"Art. 292-bis. - (Requisiti per l'esercizio delle funzioni di
comandante e di primo ufficiale di coperta). - A bordo delle navi
battenti bandiera italiana, il comandante e il primo ufficiale di
coperta, se svolge le funzioni del comandante, devono essere
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato
facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, reso
esecutivo dalla legge 28 luglio 1993, n. 300. L'accesso a tali
funzioni e' subordinato al possesso di una qualificazione
professionale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione
italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio
delle funzioni pubbliche delle quali il comandante e' investito.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
determinati i programmi di qualificazione professionale, nonche'
l'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica
dei requisiti di cui al primo comma".
Art. 8-ter. - (Disposizioni per il recepimento della direttiva
2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua
determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a
motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, relativamente
alle professioni legali. Parere motivato nell'ambito della procedura
d'infrazione n. 2007/0417). -
1. All'articolo 1, primo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 31,
dopo le parole: "advocate-barrister-solicitor (Regno Unito)" sono
aggiunti, in fine, i seguenti capoversi: "A?BOKAT (Bulgaria)"; -
avocat (Romania)".
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 96, dopo il capoverso: "Avocat-Advocaat (Belgio)" e'
inserito il seguente: " A?BOKAT (Bulgaria)" e dopo il capoverso:
"Advogado (Portogallo)" e' inserito il seguente: "Avocat (Romania)".
Art. 8-quater. - (Modifiche al codice delle pari opportunita' tra
uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e
al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Messa in mora nell'ambito della
procedura di infrazione n. 2006/2535). - 1. Al codice delle pari
opportunita' fra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 1, dopo le parole: "atto, patto o
comportamento" sono inserite le seguenti: ", nonche' l'ordine di
porre in essere un atto o un comportamento,";
b) all'articolo 38, comma 1, dopo le parole: "organizzazioni
sindacali" sono inserite le seguenti: ", associazioni e
organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso".
2. All'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' di beneficiare di
eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai
contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che
sarebbero loro spettati durante l'assenza".
Art. 8-quinquies. -- (Modifica all'articolo 7 del decreto
legislativo 2 aprile 2002, n. 74, per l'attuazione della direttiva
2006/I09/CE. Parere motivato nell'ambito della procedura di
infrazione n. 2007/0421). - 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 2 aprile 2002, n. 74, le parole: "diciotto unita'" sono
sostituite dalle seguenti: "un numero pari a quello degli Stati
membri".
Art. 8-sexies. - (Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003,
n. 215, recante attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita'
di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e
dall'origine etnica. Parere motivato nell'ambito della procedura di
infrazione n. 2005/ 2358). - 1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003,
n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, le parole: "umiliante e offensivo"
sono sostituite dalle seguenti: "umiliante od offensivo";
b) all'articolo 4:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in
quanto compatibili";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche
da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi
e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o
comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare
l'insussistenza della discriminazione";
c) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - (Protezione delle vittime). - 1. La tutela
giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresi' nei casi di
comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti
in essere o determinate, nei confronti della persona lesa da una
discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona,
quale reazione ad una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere la
parita' di trattamento";
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: "dell'articolo 4" sono sostituite dalle
seguenti: "degli articoli 4 e 4-bis";
2) al comma 3, le parole: "dell'articolo 4" sono sostituite dalle
seguenti: "degli articoli 4 e 4-bis".
Art. 8-septies. - (Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003,
n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita'
di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n.
20061'2441). - 1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "di
proporzionalita' e ragionevolezza" sono inserite le seguenti: "e
purche' la finalita' sia legittima";
2) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di
idoneita' al lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2 e
3";
4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti
differenziati in ragione dell'eta' dei lavoratori e in particolare
quelle che disciplinano:
a) la definizione di condizioni speciali di accesso
all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di
lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione,
per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a
carico, allo scopo di favorire l'inserimento professionale o di
assicurare la protezione degli stessi;
b) la fissazione di condizioni minime di eta', di esperienza
professionale o di anzianita' di lavoro per l'accesso all'occupazione
o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;
c) la fissazione di un'eta' massima per l'assunzione, basata sulle
condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o sulla
necessita' di un ragionevole periodo di lavoro prima del
pensionamento.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono fatte salve
purche' siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da
finalita' legittime, quali giustificati obiettivi della politica del
lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale,
qualora i mezzi per il conseguimento di tali finalita' siano
appropriati e necessari";
b) all'articolo 4, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto idonei a
fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, la presunzione
dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta
al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della
discriminazione";
c) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - (Protezione delle vittime). -- 1. La tutela
giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresi' avverso
ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti
della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di
qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attivita'
diretta ad ottenere la parita' di trattamento";
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole da: "Le rappresentanze locali" fino a:
"a livello nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "Le
organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni
rappresentative del diritto o dell'interesse leso";
2) al comma 2, le parole da: "Le rappresentanze locali" fino a:
"legittimate" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui al
comma 1 sono altresi' legittimati".
Art. 8-octies. - (Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo
21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE,
relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini
zoologici. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione
n. 2007/2179). - 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 73, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
"1. Ai fini del presente decreto, per giardino zoologico si intende
qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e
territorialmente stabile, aperta e amministrata per il pubblico
almeno sette giorni all'anno, che espone e mantiene animali vivi di
specie selvatiche, anche nati e allevati in cattivita', appartenenti,
in particolare ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli
allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio
1992, n. 157, e successive modificazioni, nonche' al regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357, e successive modificazioni".
Art. 8-novies. - (Modifica all'articolo 15, comma I, del testo
unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, e abrogazione del comma 12 dell'articolo 25 della legge
3 maggio 2004, n. 112. Parere motivato nell'ambito della procedura di
infrazione n. 2005/5086). - 1. Il comma 1 dell'articolo 15 del testo
unico della radio-televisione, di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, e' sostituito dal seguente:
"1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la
concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione
sonora e televisiva, previsti dal codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli
altri obiettivi di interesse generale, la disciplina per l'attivita'
di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si
conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e della direttiva
2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002. Tale attivita'
e' soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi
dell'articolo 25 del citato codice di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni".
2. Le licenze individuali gia' rilasciate ai sensi del regolamento
di cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni n. 435101/CONS del 15 novembre 2001, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre
2001, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono convertite, su iniziativa del Ministero dello sviluppo
economico, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di
quelle comunitarie. E abrogato il comma 12 dell'articolo 25 della
legge 3 maggio 2004, n. 112.
3. Fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa in
materia di radiodiffusione televisiva, il trasferimento di frequenze
tra due soggetti titolari di autorizzazione generale avviene nel
rispetto dell'articolo 14 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
4. Nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale
terrestre, nel rispetto del relativo programma di attuazione di cui
all'articolo 42, comma 11, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i diritti di uso delle frequenze
per l'esercizio delle reti televisive digitali saranno assegnati, in
base alle procedure definite dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni nella deliberazione n. 603/07/CONS del 21 novembre
2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre
2007, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei
principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri
obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.
5. Al fine di rispettare la previsione dell'articolo 2-bis, comma
5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive
modificazioni, e di dare attuazione al piano di assegnazione delle
frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non
avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, e' definito, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un
calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva
digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali
interessate e delle rispettive scadenze.
Art. 8-decies. - (Modifiche al testo unico della radiotelevisione,
di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Procedure di
infrazione n: 2007/2110, n. 2005/2240 e n. 2004/4303). - 1.
All'articolo 37, comma 3, del testo unico della radiotelevisione, di
cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il secondo e il
terzo periodo sono soppressi.
2. il comma 2 deli' articolo 51 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' sostituito dal
seguente:
"2. L'Autorita', applicando le norme contenute nel capo I, sezioni
I e 11, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa
del pagamento di una somma:
a) da 10.329 curo a 258.228 curo, in caso di inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e);
c) da 25.823 euro a 258.228 curo, in caso di violazione delle
norme di cui al camma 1, lettera f);
d) da 10.329 euro a 258.228 curo, in caso di violazione delle
norme di cui al comma 1, lettera g);
e) da 5.165 euro a 51.646 curo, in caso di violazione delle norme
di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);
f) da 5.165 curo a 51.646 curo, in caso di violazione delle norme
di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicita'
di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli
stessi, da agenzie pubblicitarie o da centri media".
3. All'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 2, come sostituito
dal comma 2 del presente articolo, e' inserito il seguente:
"2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 e' escluso
il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni".
4. Il comma 3 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' abrogato.
5. Al comma 5 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "previste dai
commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "previste dai commi 1
e 2".
Art. 8-undecies. - (Abrogazione dell'articolo 23-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, in materia di
proroga delle convenzioni per la gestione di interventi in favore
delle imprese artigiane. Messa in mora nell'ambito della procedura di
infrazione n. 2006/4264). - 1. L'articolo 23-bis del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
febbraio 2006, n. 51, e' abrogato.
Art. 8-duodecies. - (Modifiche all'articolo 2, comma 82, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa in mora nell'ambito della
procedura di infrazione n. 2006/2419). - 1. All'articolo 2, comma 82,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "nonche' in occasione degli
aggiornamenti periodici del piano finanziano ovvero delle successive
revisioni periodiche della convenzione," sono soppresse;
b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "La convenzione
unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonche'
tutti i relativi atti aggiuntivi".
2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la societa'
ANAS S.p.a. gia' sottoscritti dalle societa' concessionarie
autostradali alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle convenzioni
e' approvata secondo le disposizioni di cui ai commi 82 e seguenti
dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive
modificazioni".
tratto da: Gazzetta Ufficiale
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